Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 13 febbraio 2018, n. 3485
L’abbandono si configura come grave e irreversibile in violazione degli obblighi dei genitori di educazione, mantenimento ed istruzione dei figli,ai sensi dell’articolo 30 Cost. e articolo 147 c.c. (articolo 315 bis c.c.). Ma tale irreversibilita’ va correlata alle esigenze di armonico sviluppo dei minori, e dunque l’eventuale recupero della inadeguatezza genitoriale dovrebbe essere determinato, certo e ragionevolmente non lungo, dovendosi pertanto verificare la concreta possibilita’ di pregiudizio per il minore dovuto all’incertezza e alla durata del percorso di eventuale recupero genitoriale.
Integrale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22414-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in qualita’ di curatore speciale del minore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE APPELLO DI ROMA, TUTORE PROVVISORIO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5117/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2017 dal Presidente relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 31 agosto 2016, la Corte d’Appello di Roma, Sezione Minorenni, confermava la sentenza del locale Tribunale per Minorenni, che aveva dichiarato l’adottabilita’ del minore (OMISSIS), nato nel (OMISSIS).
Ricorre per cassazione la madre della minore, (OMISSIS). Resiste con controricorso la curatrice speciale.
La ricorrente ha depositato memoria difensiva.
Vanno innanzitutto considerate le sollevate questioni di carattere processuale. Quanto all’affermazione circa la nullita’ di decreti, emessi nell’ambito di procedura anteriore, gia’ definita, va precisato che questi avrebbero dovuto costituire oggetto di contestazione ed impugnazione in tale procedura e non certo poteva dichiararsene la nullita’ nella presente.
Quanto alla “secretazione” di alcune relazioni depositate, e’ bensi’ vero che la Cassazione ha piu’ volte affermato che essa, ancorche’ estranea alla logica del processo civile puo’ ammettersi comunque in via temporanea, e non potrebbe comunque un documento rimasto “secretato” essere tenuto presente dal giudice nella decisione. (Cosi’ Cass. n. 14367 del 2013). D’altra parte, le relaazioni in questione trattano della posizione del minore e del suo rapporto con gli affidatari, e sono dunque estranee ai presupposti della dichiarazione di adattabilita’, che riguardano il rapporto pregresso tra il genitore e il figlio (nella specie la madre) nonche’ la posizione e le caratteristiche del genitore stesso.
Quanto alla situazione di abbandono, e’ bensi’ vero che la L. n. 184 del 1983, articolo 1 riconosce il diritto del minore a viere nella propria famiglia, ma l’articolo 8 precisa che sussiste abbandono in caso di mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori.
L’abbandono si configura come grave e irreversibile n violazione degli obblighi dei genitori di educazione, mantenimento ed istruzione dei figli,ai sensi dell’articolo 30 Cost. e articolo 147 c.c. (articolo 315 bis c.c.). Ma tale irreversibilita’ va correlata alle esigenze di armonico sviluppo dei minori, e dunque l’eventuale recupero della inadeguatezza genitoriale dovrebbe essere determinato, certo e ragionevolmente non lungo, dovendosi pertanto verificare la concreta possibilita’ di pregiudizio per il minore dovuto all’incertezza e alla durata del percorso di eventuale recupero genitoriale (cosi’ la giurisprudenza ampiamente consolidata di questa Corte: tra le altre Cass.n.1837 del 2011; 19609 del 2011).
Sostanzialmente in tal senso si configurano i vari documenti internazionali che spesso si richiamano, dalla Convenzione di New York a quella di Strasburgo, alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Va altresi’ precisato che non contrasta con tale impostazione la decisione della CEDU de113/10/2015 (S.H.-Italia) che sottolinea, del tutto condivisibilmente, la necessita’ che sia stata predisposta un’azione di aiuto e sostegno alla famiglia, di cui essa eventualmente non abbia saputo o potuto approfittare.
Nella specie, con argomentazione ampia ed approfondita, il giudice a quo evidenzia che lo stato di adottabilita’ e’ stato dichiarato nel rispetto dei principi fondamentali in materia, all’esito di rigorosi accertamenti, dai quali e’ emerso una situazione di grave inadeguatezza della madre che ha esposto il figlio a gravissimi pregiudizi. Il bambino presentava notevoli difficolta’ sul piano cognitivo ed emotivo, che la madre negava e non era in grado di cogliere, rifiutando l’aiuto dei servizi. Ha avuto esito negativo un percorso psicoterapeutico di sostegno alla genitorialita’ disposto a favore della (OMISSIS) dal tribunale per i minorenni. Essa tendeva ad attribuire all’esterno ogni responsabilita’ e non accettava che fosse lo stesso figlio a rifiutare di vederla.
Precisa la Corte d’Appello che nessun mutamento e’ intervenuto nella condizione e nell’atteggiamento della (OMISSIS), anche nel corso del giudizio di secondo grado. Il minore, sentito dal Tribunale per i minorenni, ha espresso con coerenza e sicurezza il suo pensiero. E’evidente che tale incombente non ha valore assolutamente decisivo, ma comunque va considerato e valutato dal Giudice. (OMISSIS) afferma che la madre non era presente nella sua vita e, come nei suoi confronti altrettanto essa si era comportata riguardo al fratellastro lasciato troppo solo.
Viene infine richiamato anche l’episodio verificatosi quanto il minore era al mare con gli operatori della Comunita’ ed era sopraggiunta la madre, inveendo contro di essi, e tale episodio era stato vissuto molto negativamente da (OMISSIS).
Sulla base di tali circostanze, la Corte d’Appello ha all’evidenza escluso l’opportunita’ di una consulenza teorica, cosi’ come la considerazione delle risultanze di una precedente audizione del minore effettuata in sede penale.
Va conclusivamente rigettato il ricorso, confermandosi la sentenza della Corte d’Appello.
La natura della causa e la posizione delle parti richiedono la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese tra le parti.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.