Indice dei contenuti
Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 13 febbraio 2018, n. 3453
la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del creditore, della cui dimostrazione e’ onerata la curatela ai sensi della L. Fall., articolo 67, comma 2, sebbene debba essere effettiva e non potenziale, puo’ tuttavia essere provata anche attraverso indizi aventi i requisiti della gravita’, precisione e concordanza, quindi fondata su elementi di fatto che attengano alla conoscibilita’ dello stato di insolvenza, purche’ idonei a fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva.
Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di diritto fallimentare, si consiglia di consultare la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf
Per ulteriori approfondimenti in materia di diritto fallimentare si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
La (nuova) revocatoria fallimentare delle rimesse in Conto Corrente: rilevanza o meno della natura solutoria della rimessa?
Revocatoria fallimentare: elementi rilevati ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis.
Contratto di assicurazione e dichiarazione di fallimento, con particolare riferimento all’assicurazione R.C.A.
La sorte del contratto di affitto di azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento.
L’estensione di fallimento alle società a responsabilità limitata socie di una “società di fatto”
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28934/2016 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 542/2016 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 27/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.
RILEVATO
– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, sulla base di cinque motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina del 27 settembre 2016, la quale ha respinto l’impugnazione principale ed incidentale avverso la pronuncia di primo grado di accoglimento dell’azione revocatoria, di cui alla L. Fall., articolo 67, comma 2, proposta dal Fallimento Sicil. (OMISSIS) s.p.a. contro la (OMISSIS) s.p.a.;
– che resiste l’intimata con controricorso;
– che e’ stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per la trattazione camerale, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.;
– che l’intimata ha depositato la memoria.
CONSIDERATO
– che il primo motivo – il quale deduce la violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e articolo 118 att. c.p.c. – e’ manifestamente infondato;
– che, invero, la sentenza impugnata, sia pure motivata in modo succinto, ha affermato: a) che le rimesse sono da considerare di natura solutoria, in forza delle risultanze processuali, essendo “emerso che, nel c. d. periodo sospetto, furono compiute operazioni comportanti un travaso di somme a favore della banca con le modalita’ che il consulente ha accertato e di cui ha riferito nella relazione. Su un conto scoperto in quanto non risultava alcuna apertura di credito”; b) che sussiste la consapevolezza della banca delle condizioni in cui versava la societa’, secondo quanto accertato diffusamente dal tribunale;
– che, in tal modo, la corte del merito ha espresso, inoltre, apprezzamenti in fatto, in questa sede non ripetibili;
– che il secondo motivo – il quale censura l’omesso esame e la motivazione contraddittoria con travisamento dei fatti, per avere la sentenza impugnata fatto riferimento agli accertamenti peritali, invece parzialmente diversi – e’ inammissibile, ne’ giova alla ricorrente la riproduzione fotostatica in ricorso della c.t.u., non essendo consentito a questa Corte ripetere gli accertamenti di fatto gia’ espletati nei due gradi di merito;
– che il terzo motivo – il quale deduce la violazione degli articoli 1326, 1350, 1842, 2697 c.c., L. Fall., articolo 67 e l’omesso esame di fatto decisivo, per non avere la corte del merito considerato come all’epoca l’apertura di credito fosse contratto a forma libera – e’ manifestamente infondato, posto che in nessuna parte della decisione impugnata si trova affermato un principio contrario, mentre entrambi i giudici di merito hanno ritenuto non raggiunta la prova di tale contratto inter partes; ne’ la ricorrente puo’ ora, come pretenderebbe, riproporre “una serie di circostante chiare, univoche e concordanti che non lasciano spaio a dubbi”, al fine di reintrodurre il giudizio di fatto in sede di legittimita’;
– che il quarto motivo – il quale lamenta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 67 e articolo 2697 c.c., con riguardo alla prova, gravante sulla procedura, della conoscenza dello stato di insolvenza – e’ manifestamente infondato, posto che i giudici del merito hanno accertato essere stata raggiunta la prova della scientia decoctionis, ai sensi della L. Fall., articolo 67, comma 2, ritenuta gravare sul curatore, ne’ hanno ritenuto che la conoscenza possa essere meramente potenziale e non effettiva;
– che, in tal modo, la sentenza impugnata, da un lato, si e’ adeguata al consolidato principio di diritto secondo cui la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del creditore, della cui dimostrazione e’ onerata la curatela ai sensi della L. Fall., articolo 67, comma 2, sebbene debba essere effettiva e non potenziale, puo’ tuttavia essere provata anche attraverso indizi aventi i requisiti della gravita’, precisione e concordanza, quindi fondata su elementi di fatto che attengano alla conoscibilita’ dello stato di insolvenza, purche’ idonei a fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva (e multis, Cass. 23 settembre 2009, n. 20482; 17 luglio 2007, n. 15939; 15 dicembre 2006, n. 26935); e, dall’altro lato, ha dato conto del convincimento raggiunto, anche mediante rinvio alla c.t.u., in ordine al presupposto fattuale della conoscenza dello stato di insolvenza: onde ogni pretesa di riproporre il giudizio di fatto si scontra con l’inammissibilita’ di una simile valutazione in sede di legittimita’;
– che il quinto motivo, il quale denuncia la violazione dell’articolo 91 c.p.c., e’ inammissibile, non costituendo un’ipotesi ex articolo 360 c.p.c., ma la mera auspicata conseguenza dell’accoglimento del ricorso;
– che le spese seguono la soccombenza;
– che deve provvedersi alla dichiarazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.
Dichiara che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.