Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 9 febbraio 2018, n. 3255

nel caso in cui il beneficiario di un assegno, fatto valere come promessa di pagamento, sostenga che l’obbligazione non sia stata assunta in proprio dal soggetto che ha emesso l’assegno, firmandolo esclusivamente con il suo nome, ma per la societa’ di cui era socio accomandatario, e’ a carico del beneficiario dell’assegno l’onere della prova della spendita del nome della societa’, senza che sia invocabile l’inversione dell’onere probatorio prevista dall’articolo 1988 c.c. per le promesse di pagamento, non dovendosi provare il rapporto sottostante, bensi’ individuare a quale soggetto sia riferibile la promessa di pagamento.

 

Per approfondire la tematica degli interessi usurari e del superamento del tossa soglia si consiglia la lettura del seguente articolo: Interessi usurari pattuiti nei contatti di mutuo

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 9 febbraio 2018, n. 3255
Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19957/2013 proposto da:

(OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1018/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

FATTI DI CAUSA

1. Il signor (OMISSIS), imprenditore edile, otteneva un prestito in danaro dal signor (OMISSIS) e, in ragione della (contestata) mancata sua restituzione, quest’ultimo – sulla base di un assegno bancario di Euro 98.953,47 – notificava al primo atto di precetto che veniva opposto dal debitore.

1.1. Il Tribunale di Livorno – sez. distaccata di Piombino accoglieva l’opposizione a precetto proposta dal (OMISSIS) e rigettava, altresi’, la domanda riconvenzionale del (OMISSIS), basata sulla promessa unilaterale di pagamento a favore del prenditore dell’assegno, in quanto reputava fondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’intimato, atteso che il conto corrente sul quale era stato tratto l’assegno bancario era riferibile ad una societa’ ( (OMISSIS) srl) della quale il (OMISSIS) era si il legale rappresentante ma non il diretto debitore.

2. Avverso tale pronuncia, il soccombente proponeva gravame per sentire riformare la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva escluso l’esistenza del debito, cosi’ come dimostrato dal rilascio dell’assegno proprio da parte del debitore, che era stato fatto valere come promessa di pagamento per la restituzione di una somma di danaro (per Lire 100.000.000) oggetto di mutuo.

3. La Corte territoriale accoglieva il ricorso.

3.1. Sebbene l’assegno fosse stato tratto sul conto corrente della societa’ esso era stato sottoscritto in proprio dal (OMISSIS) e, percio’, la promessa doveva essere riferita all’emittente, non alla societa’ titolare del conto corrente cui si riferiva il modulo cartaceo, anche in considerazione delle sue ammissioni sulla dazione del prestito e sulla consegna degli assegni.

3.2. In forza del riconoscimento del debito del (OMISSIS), al (OMISSIS) non incombeva alcun onere probatorio, spettando al debitore dimostrare quale parte del dovuto fosse ascrivibile agli interessi usurari.

3.3. Nella specie il mutuatario non avrebbe dimostrato il suo pagamento (che si afferma essere consistito nella dazione di Lire 138.000.000) poiche’ avvenuto – inverosimilmente – mediante dazioni non accompagnate dal rilascio di alcuna ricevuta, ma anche per l’incertezza delle testimonianze assunte e l’inverosimiglianza dell’emissione dell’assegno bancario nonostante vi fosse stato gia’ il pagamento di quella rilevante somma.

4. Avverso tale decisione, il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi di censura.

5. Il signor (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (violazione o falsa applicazione del Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 86 e Regio Decreto n. 1669 del 1933, articolo 8 in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3; nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5) il ricorrente censura la decisione resa dalla Corte territoriale, nella parte in cui ha erroneamente riferito la promessa alla persona fisica anziche’ alla societa’ titolare del conto corrente, come correttamente aveva fatto il primo giudice.

2. Con il secondo motivo (violazione o falsa applicazione degli articoli 1988 e 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3,; nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5) il ricorrente censura l’errata ricostruzione in merito alla individuazione del rapporto sottostante al riconoscimento del debito nonche’ in materia di ripartizione dell’onere della prova. Sotto quest’ultimo profilo sarebbe spettato al debitore dimostrare che non era dovuta la somma pretesa dal mutuante.

3. Con il terzo motivo (violazione o falsa applicazione dell’articolo 1815 c.c. e L. n. 108 del 1996, articoli 2 e 3 in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3; nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5) il ricorrente censura la decisione di merito per non aver fatto applicazione della regola secondo cui il credito preteso era inesistente in quanto il contratto era nullo essendo stato stipulato con la previsione di un patto d’interessi usurari, atteso che la dazione di Lire 100 milioni (ovvero di Euro 51.545,49) nel 1997 non potrebbe tradursi in un debito di Euro 98.162,49, se non al prezzo di pagare un interesse medio del 25%, usuraio ai sensi della L. n. 108 del 1996, articoli 2 e 3.

3.1. Vana sarebbe stata la richiesta di una CTU. Con essa si sarebbe potuto accertare la natura usuraria degli interessi, percio’ non piu’ dovuti ai sensi dell’articolo 1815 c.c., comma 2 e l’obbligazione si sarebbe ridotta al piu’ ad Euro 51.545,49.

4. Con il quarto motivo (violazione o falsa applicazione dell’articolo 1988 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3) il ricorrente censura la decisione nella parte in cui non avrebbe considerato l’ammissione da parte del creditore circa l’avvenuta ricezione di una somma pari a Lire 7-10.000.000, il cui importo non sarebbe stato computato ai fini del calcolo del debito finale.

5. Con il quinto motivo (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5) il ricorrente lamenta la mancata valutazione delle dichiarazioni della teste Soldi e delle stesse dichiarazioni di avvenuto pagamento da parte del creditore.

6. Il primo motivo – con il quale si chiede di riformare la decisione nella parte in cui ha riferito il rapporto sottostante alla promessa di pagamento alla societa’ (titolare del conto corrente bancario sul quale venne tratto l’assegno dato in pagamento) anziche’ al debitore persona fisica – e’ infondato sotto tutti e due i profili sollevati: a) con riguardo alla motivazione, perche’ (applicandosi il vecchio testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5) essa appare congrua e immune da vizi logici e cosi’ immune dalle censure svolte; b) con riferimento al profilo di diritto, in quanto la conclusione del giudice di appello e’ conforme all’orientamento di questa Corte ed al principio di diritto che Essa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7738 del 1995) ha cosi’ enunciato: “nel caso in cui il beneficiario di un assegno, fatto valere come promessa di pagamento, sostenga che l’obbligazione non sia stata assunta in proprio dal soggetto che ha emesso l’assegno, firmandolo esclusivamente con il suo nome, ma per la societa’ di cui era socio accomandatario, e’ a carico del beneficiario dell’assegno l’onere della prova della spendita del nome della societa’, senza che sia invocabile l’inversione dell’onere probatorio prevista dall’articolo 1988 c.c. per le promesse di pagamento, non dovendosi provare il rapporto sottostante, bensi’ individuare a quale soggetto sia riferibile la promessa di pagamento.”.

6.1. E tale “prova della spendita del nome della societa’” non e’ stata data, secondo la Corte territoriale, come si detto, con giudizio sorretto da motivazione immune da vizi.

7. Il secondo motivo e’ inammissibile atteso che esso consiste in una diversa affermazione circa il riparto degli oneri probatori in ordine al rapporto sottostante, alla sua modifica od estinzione.

7.1. Tale diversa considerazione tende ad una non consentita ricostruzione del fatto ed impinge in valutazioni di merito non consentite a questa Corte.

8. Il terzo ed il quarto mezzo, tra loro strettamente connessi debbono essere esaminati congiuntamente.

8.1. Essi, tuttavia, non censurano correttamente la ratio decidendi contenuta nella sentenza impugnata che, a proposito dell’eccezione di usurarieta’ dei tassi di interessi applicati dal mutuante, ha affermato, da un lato, che era il mutuatario a dover provare “che a fronte di un prestito per Lire 100.000.000 consegno’ assegni per complessivi Lire 190.000.000, ma la prova non e’ stata minimamente data” (p. 10 sent.) e che, da un altro, il (OMISSIS) aveva dedotto l’esistenza di ulteriori prestiti e non era dato comprendere perche’ il riconoscimento di debito da parte del (OMISSIS) doveva “concernere necessariamente e solo il primo mutuo di Lire 100.000.000 e non anche eventuali altri”. In tal modo, essi risultano inammissibili.

8.2. Ne’ ha pregio la doglianza circa il mancato accoglimento della richiesta CTU non essendo suscettibile di sindacato la mancata ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio, secondo quanto questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 2007) ha gia’ affermato e cioe’, in base al principio di diritto che considera “la consulenza tecnica d’ufficio (un) mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilita’ delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario” sicche’ “la motivazione dell’eventuale diniego puo’ anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato”.

9. Anche il quinto mezzo e’ inammissibile perche’ con esso si chiede un riesame del merito da parte di questa Corte, con riferimento alla valutazione della deposizione testimoniale della teste Soldi (presa in esame e svalutata dai giudici di appello) e delle ammissioni del creditore in ordine al pagamento parziale (di cui si e’ dato atto con il motivo che precede).

8. In conclusione, il ricorso, complessivamente infondato, va respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo, non senza affermare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 3.2000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

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