Indice dei contenuti
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 9 febbraio 2018, n. 3254
in tema di intermediazione finanziaria, la parte che abbia modificato in sede di memoria, ai sensi del Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 6, la propria domanda di nullita’ del contratto di acquisto degli strumenti finanziari, in quella di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, in conseguenza “delle difese proposte dal convenuto”, di ogni genere e tipo, non incorre in una inammissibile mutatio libelli ove la domanda osi’ modificata riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta una lite o sia ad essa collegata, perche’, in tal modo non si determina ne’ la compromissione delle potenzialita’ difensive della controparte ne’ il sostanziale allungamento dei tempi processuali di definizione della lite.
Per ulteriori approfondimenti inmateria di diritto bancario si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
La fideiussione tra accessorietà e clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni
Il contratto autonomo di garanzia: un nuova forma di garanzia personale atipica
Il contratto di mutuo: aspetti generali.
Mutuo fondiario e superamento dei limiti di finanziabilità.
Per approfondire la tematica degli interessi usurari e del superamento del tossa soglia si consiglia la lettura del seguente articolo: Interessi usurari pattuiti nei contatti di mutuo
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 9 febbraio 2018, n. 3254
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. GENOVESE Francesco A. – rel. Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17992/2013 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS)
(OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) Soc. Coop., quale incorporante la (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 857/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 11/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha chiesto che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso con le conseguenze previste dalla legge.
FATTI DI CAUSA
1.La Corte d’appello di Bologna ha accolto l’impugnazione proposta dal (OMISSIS) soc. coop. (d’ora in avanti, semplicemente (OMISSIS)), intermediario finanziario della signora (OMISSIS) che, per il suo tramite, aveva acquistato alcuni strumenti finanziari (nella specie: le obbligazioni (OMISSIS) 6,25%), contro la sentenza del Tribunale di quella stessa citta’ che, considerando provato l’inadempimento degli obblighi informativi a suo carico e validamente proposta la domanda subordinata della risparmiatrice, aveva condannato la Banca al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e quantificati in misura pari alla differenza tra il capitale investito e le cedole incassate.
2. Secondo la Corte territoriale, infatti, era fondato il motivo assorbente esposto nel gravame della Banca e secondo cui l’originaria domanda, proposta dalla risparmiatrice in prime cure, ossia quella di nullita’ del contratto, era strutturalmente diversa da quella subordinata (poi accolta dal primo giudice) ed avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, cosi’ “variata” con la memoria depositata, ai sensi del Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 6, comma 1, lettera a), e considerata – nella sostanza – come una mera emendatio libelli.
2.1. Infatti, se la prima era una domanda di accertamento tendente all’accoglimento di un’azione di ripetizione dell’indebito la seconda presupponeva il mantenimento del vincolo negoziale sicche’ il thema decidendum delle due domande era diverso, in quanto il secondo includeva voci che il primo non contemplava, quali l’accertamento del nesso di causalita’ tra l’inadempimento ed il danno lamentato.
2.2. Infine, come richiesto dalla Banca, la (OMISSIS) ed i suoi difensori (dichiaratisi antistatali) andavano condannati alle restituzioni delle somme ricevute in esecuzione della sentenza, con gli accessori.
3. Avverso tale decisione della Corte territoriale, la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi di censura, illustrati anche con memoria, contro cui ha resistito la Banca, con controricorso.
4. Il PG, nella persona della dr.ssa Luisa De Renzis, ha concluso, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 1, affinche’ la Corte rigetti il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo (erronea interpretazione del ricorso Decreto Legislativo n. 5 del 2003, ex articolo 19; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 n. 5, cod. proc. civ.)) la ricorrente, sulla premessa che l’originario ricorso proposto da essa attrice Decreto Legislativo n. 5 del 2003, ex articolo 19, ricomprendeva una domanda “esplicita o quantomeno implicita di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale nei confronti dell’istituto di credito”, chiede la riforma della sentenza di appello perche’ quella domanda originaria era stata poi solo precisata in sede di memoria, ai sensi del Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 6.
2. Con il secondo mezzo (In subordine: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1418 e 1218 c.c., in relazione all’articolo 183 c.p.c.; error consistito nella ritenuta esistenza di una mutatio libelli pur rimanendo inalterati i fatti sottostanti alla domanda attorea, per avere l’attore domandato di ricondurre le violazioni denunciate alla responsabilita’ contrattuale dell’intermediario, in via alternativa alla gia’ dedotta nullita’ (articolo 360 c.p.c., n. 3)) la ricorrente, in via subordinata, denuncia il mancato rilievo, da parte del giudice di appello, di una semplice diversa qualificazione degli stessi fatti, rimasti immutati sia nella prospettazione originaria che in quella oggetto di precisazione con la memoria ex articolo 6 cit..
3. Con il terzo (sul capo restitutorio: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 c.p.c., n. 5)) si denuncia l’erronea statuizione della Corte territoriale in ordine alla condanna restitutoria di quanto versato dalla Banca, sulla premessa di un versamento di cui non v’era ne’ allegazione e ne’ prova, in atti.
4. Con il quarto (sul capo restitutorio: violazione dell’articolo 2697 c.c., in tema di onere della prova di avere adempiuto la sentenza di condanna di prime cure (articolo 360 c.p.c., n. 3)), con riferimento alla richiesta delle spese giudiziali, in assenza di una documentazione del pagamento, si denuncia l’erronea applicazione del principio relativi al riparto dell’onere della prova.
5. Con il quinto (error in procedendo, violazione dell’articolo 112 c.p.c.; pronuncia del giudice di appello su una domanda mai proposta (articolo 360 c.p.c., n. 4)) la ricorrente, con riferimento alla richiesta restitutoria, denuncia un vizio di ultrapetizione in quanto, con la condanna non solo della (OMISSIS) ma anche dei procuratori antistatari alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza, si sarebbe dato luogo ad un’ultrapetizione, non avendo la Banca mai proposto simile domanda nei confronti dei difensori della (OMISSIS), che non erano stati parte del giudizio.
6. I primi due mezzi (per quanto il secondo sia stato proposto in via subordinata, stante la stretta connessione i esso con la prima questione posta all’esame della Corte) possono essere trattati congiuntamente ed accolti;
6.1. Con essi si denuncia l’errore del giudice dell’impugnazione in quanto avrebbe considerato radicalmente diversa la domanda proposta ai sensi del Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 6, comma 1, lettera a), e considerata erroneamente – nella sostanza – come una vera e propria mutatio libelli.
6.2.Questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29 del 2017) ha condivisibilmente affermato il principio secondo cui “nel rito societario, gia’ disciplinato dal Decreto Legislativo n. 5 del 2003, le domande nuove che l’attore puo’ proporre ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b), devono essere conseguenza “delle difese proposte dal convenuto”, in tale ampia espressione dovendosi ricomprendere ogni possibile deduzione difensiva di quest’ultimo, e quindi non solo le eccezioni, in senso stretto o lato, ma anche le mere difese”.
6.3. Cosi’ definiti i poteri della parte nell’abrogato rito societario, ben si comprende che non puo’ dirsi mutatio libelli la domanda che la parte abbia modificato in sede di memoria, ai sensi del Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 6, tenuto conto di quanto questa stessa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 816 del 2016) ha gia’ stabilito affermando il principio di diritto secondo cui “nel rito societario gia’ disciplinato dal Decreto Legislativo n. 5 del 2003, la modificazione della domanda, ivi consentita tramite la memoria ex articolo 6, puo’ riguardare anche uno o entrambi i suoi elementi oggettivi (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda cosi’ modificata riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta lite o sia ad essa collegata, sicche’, qualora la parte abbia chiesto, con l’atto di citazione, l’accertamento della nullita’ di un contratto di intermediazione finanziaria, e’ ammissibile la proposizione, con la suddetta memoria, della domanda di risarcimento del danno, ove, in particolare, non siano mutati gli elementi di fatto introdotti in giudizio.” (e cfr. Sez. U, Sentenza n. 12310 del 2015).
6.4. In conclusione, i primi due mezzi di ricorso vanno accolti, in applicazione del seguente principio di diritto:
in tema di intermediazione finanziaria, la parte che abbia modificato in sede di memoria, ai sensi del Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 6, la propria domanda di nullita’ del contratto di acquisto degli strumenti finanziari, in quella di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, in conseguenza “delle difese proposte dal convenuto”, di ogni genere e tipo, non incorre in una inammissibile mutatio libelli ove la domanda osi’ modificata riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta una lite o sia ad essa collegata, perche’, in tal modo non si determina ne’ la compromissione delle potenzialita’ difensive della controparte ne’ il sostanziale allungamento dei tempi processuali di definizione della lite.
7. Restano assorbiti i restanti tre mezzi, che riguardano altra e dipendente (dall’esame della) questione che ha comportato la cassazione con rinvio della sentenza: quella della restituzione delle somme gia’ riscosse in conseguenza della prima pronuncia sulla vertenza.
P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.