Deve essere accolta la domanda di nullita’, proposta dal legittimario pretermesso nel testamento (o, in sostituzione del medesimo, da un suo erede, come verificatosi nel caso di specie), della divisione del patrimonio ereditario disposta direttamente dal testatore qualora lo stesso legittimario (o un suo erede agente “iure successionis”), da considerarsi preterito per non essere stato compreso nella divisione, abbia positivamente esperito in via preventiva l’azione di riduzione.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 28120/’13) proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), in proprio e quale erede di (OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtu’ di procura speciale a margine del controricorso (contenente ricorso incidentale), dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in (OMISSIS);
– controricorrente – ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 593/2013, depositata il 22 aprile 2013 (e non notificata);
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 18 dicembre 2017 dal Consigliere relatore Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l’inammissibilita’ del ricorso incidentale;
uditi l’Avv. (OMISSIS) (per delega) nell’interesse della ricorrente principale e l’Avv. (OMISSIS) per il controricorrente – ricorrente incidentale.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza non definitiva del 3 luglio 2008, il Tribunale di Firenze, decidendo sulla causa instaurata dalla sig.ra (OMISSIS) nei confronti del germano sig. (OMISSIS) per la divisione dell’eredita’ della loro genitrice (OMISSIS), cosi’ provvedeva:
– accoglieva l’azione di riduzione proposta dall’attrice (nella qualita’ di erede del padre (OMISSIS)), disponendo la riduzione delle disposizioni testamentarie di cui alle schede redatte dalla genitrice (OMISSIS), pubblicate il 13 marzo 2000, nella misura di tre quarti dell’intero asse ereditario;
– dichiarava la nullita’ della divisione di cui alle stesse schede testamentarie;
– riconosceva il diritto della stessa attrice di succedere nella misura della meta’ dell’intero asse relitto della (OMISSIS);
– approvava il rendiconto redatto dal c.t.u. e dichiarava il diritto delle medesima attrice a percepire l’importo di Euro 61.718,29.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il convenuto (OMISSIS) articolato in complessivi quattro motivi, al quale resisteva l’originaria attrice che, a sua volta, formulava appello incidentale in relazione al rigetto della domanda di declaratoria di inefficacia (od invalidita’) del preteso testamento, oltre che in ordine alla nullita’ della divisione, per effetto della pretermissione del legittimario, con la conseguente devoluzione dell’eredita’ in quote paritarie, deducendo, inoltre, la circostanza dell’intervenuta definizione transattiva della divisione dei cespiti immobiliari, chiedendo di procedersi alla divisione del patrimonio residuo (comprendente beni mobili e denaro) a perfetta meta’.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza non definitiva n. 593/2013 (depositata il 22 aprile 2013), in parziale riforma della impugnata sentenza di primo grado, cosi’ decideva:
– accertava e dichiarava che la successione di (OMISSIS) avrebbe dovuto essere devoluta secondo la volonta’ testamentaria della de cuius di cui alle schede testamentarie pubblicate dal notaio (OMISSIS) il 13 marzo 2000, previa riduzione proporzionale per la determinazione della quota legittima di 1/4 dell’eredita’ spettante a (OMISSIS);
– accertava e dichiarava la devoluzione della predetta quota legittima agli eredi di (OMISSIS), e cioe’ a (OMISSIS) e (OMISSIS), ciascuno per meta’;
– disponeva la rimessione della causa sul ruolo per la determinazione della quota legittima e la sua divisione.
A sostegno dell’adottata pronuncia il giudice di secondo grado disattendeva – in primo luogo – l’eccezione pregiudiziale di tardivita’ dell’appello incidentale e respingeva quest’ultimo con riferimento alla domanda di invalidita’ del testamento della (OMISSIS) (sulla cui volonta’ devolutiva dei beni ereditari in favore di entrambi i figli non poteva nutrirsi alcun dubbio). Delibando, poi, sul merito delle censure avanzate dall’appellante principale, premessa l’insussistenza dell’incompatibilita’ della tutela del diritto del legittimario con la divisio inter liberos ex articolo 734 c.c., le accoglieva nella parte in cui il Tribunale di prime cure aveva dichiarato la nullita’ della divisione quale conseguenza della ritenuta fondatezza dell’azione di riduzione e nella parte in cui aveva accertato e dichiarato il diritto della (OMISSIS) di succedere nella meta’ dell’intero asse relitto. La stessa Corte territoriale confermava, poi, la riduzione delle disposizioni testamentarie della (OMISSIS) e, per l’effetto, accertato e dichiarato che la quota spettante al legittimario pretermesso (OMISSIS) era corrispondente ad 1/4, da prelevarsi proporzionalmente dalle quote attribuite ai due eredi testamentari secondo le ritenute valide disposizioni della testatrice, dava atto del venir meno dell’esigenza della formazione dei lotti secondo quote paritarie previste in sentenza e della conseguente necessita’ della formazione di un progetto di assegnazione dal momento che gli eredi risultavano gia’ assegnatari, con effetti reali, dei beni loro attribuiti per testamento. Sulla base di queste disposizioni, la Corte fiorentina disponeva la rimessione della causa sul ruolo per procedere all’anzidetta individuazione dei beni da attribuire al legittimario pretermesso, pari a 1/4 del relictum, da prelevarsi proporzionalmente dalle quote gia’ assegnate agli eredi e con la ridistribuzione di detta quota per meta’, corrispondente ad 1/8 dello stesso relictum in favore di ciascuna parte, nella qualita’ di erede paritario del legittimario in nome del quale era stata esercitata jure successionis l’azione di riduzione.
Avverso la suddetta sentenza (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), articolato in quattro motivi, al quale ha resistito l’intimato (OMISSIS) con controricorso contenente, a sua volta, ricorso incidentale riferito a tre motivi. La ricorrente principale ha formulato anche controricorso al ricorso incidentale avanzato dal (OMISSIS).
I difensori di entrambe le parti hanno anche depositato, rispettivamente, memoria illustrativa ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo complesso motivo la ricorrente principale – avuto riguardo al rigetto dell’appello incidentale dalla stessa proposto volto ad ottenere la dichiarazione di nullita’ e/o di annullabilita’ del testamento della genitrice (OMISSIS) (sul presupposto della deduzione dell’erroneita’ dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che le schede redatte dalla (OMISSIS) avevano la natura di testamento essendo indubitabile la manifestazione della volonta’ testamentaria della de cuius) – ha denunciato:
– la nullita’ della sentenza di appello per assunta carenza di uno dei requisiti indispensabili ex articolo 132 c.p.c., per il raggiungimento dello scopo ex articolo 156 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
– la nullita’ della stessa sentenza per asserita violazione dell’articolo 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
– l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
– la violazione e falsa applicazione dell’articolo 624 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
2. Con il secondo, articolato, motivo la ricorrente principale ha – con riferimento alla parte della sentenza di appello con la quale era stata ravvisata la validita’ della divisione disposta con le schede testamentarie della (OMISSIS), malgrado non avesse in essa compreso il coniuge legittimario (OMISSIS) (per la cui relativa lesione dei diritti la stessa (OMISSIS) aveva esercitato in via pregiudiziale “ab origine” l’azione di riduzione per il riconoscimento della quota spettantele quale erede del padre, deceduto successivamente senza testamento) – prospettato:
– l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
– la nullita’ dell’impugnata sentenza per asserita violazione dell’articolo 112 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
– l’assunta violazione o falsa applicazione degli articoli 734 e 735 c.c., in ordine all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
3. Con la terza censura – correlata all’addotta erroneita’ della sentenza di secondo grado nella parte in cui si era pronunciata ultra petita e, comunque, in violazione delle norme sui diritti riservati ai legittimari – la difesa della (OMISSIS) ha inteso denunciare:
– la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
– la violazione o falsa applicazione degli articoli 542, 554, 556, 558 e 735 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
4. Con la quarta ed ultima doglianza – rivolta alla denuncia dell’omessa pronuncia sull’appello incidentale formulato dalla stessa – la ricorrente principale ha dedotto la nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 112 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia (ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
5. Con la prima censura del ricorso incidentale la difesa del (OMISSIS) ha – in ordine alla critica della stima dei beni immobili compiuta dal c.t.u. e alla ravvisata necessita’ della sua rielaborazione – prospettato la violazione o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., (in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nonche’ l’omessa o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale – riferita alla mancata condivisione dei risultati e del metodo di valutazione dei beni mobili operata dal c.t.u. – sono stati prospettati gli stessi vizi di cui all’appena riportata prima censura.
7. Con il terzo ed ultimo motivo del ricorso incidentale – riguardante la mancata disposizione del rendiconto a carico della controparte sui beni dalla stessa posseduti sul presupposto della tardivita’ della relativa richiesta – il (OMISSIS) ha inteso far valere la violazione o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., oltre che dell’articolo 723 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, unitamente al vizio di omessa o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
8. Cominciando, in ordine logico-giuridico, l’esame delle formulate censure con la considerazione del primo motivo del ricorso principale, rileva il collegio che esso deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.
La doglianza si prospetta, invero, inammissibile nella parte in cui con la stessa risultano denunciati vizi processuali ricondotti all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perche’, con la relativa deduzione, la ricorrente principale ha inteso solamente far valere la supposta violazione di legge attinente alla qualificazione come testamento delle schede redatte dalla (OMISSIS) avuto riguardo all’interpretazione delle disposizioni in esse contenute e all’emergenza di un’effettiva manifestazione di volonta’ testamentaria, in tal senso prospettando anche il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con riferimento a quest’ultimo pure deve pervenirsi ad una pronuncia di inammissibilita’ perche’ – applicandosi, nel caso di specie, la nuova formulazione della relativa previsione normativa come introdotta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 1, lettera b), conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, (sul presupposto che la sentenza impugnata e’ stata pubblicata successivamente all’il settembre 2012, in virtu’ di quanto stabilito dal citato Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 3) – la Corte di appello di Firenze ha – in linea con la giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. Sez. U. n. 8053 e 8054 del 2014 e, da ultimo, Cass. n. 9253/2017) – certamente esaminato la relativa doglianza sul fatto decisivo della controversia riguardante l’asserita invalidita’ del testamento della (OMISSIS), adottando una motivazione sicuramente sufficiente, non omettendola ne’ fornendo una giustificazione argomentativa sul piano logico-giuridico meramente apparente del suo convincimento.
Il prospettato vizio di violazione di legge e’, invece, privo di fondamento.
Infatti, il giudice di appello ha espressamente e logicamente motivato sull’effettivita’ dell’emergenza dal contenuto delle schede testamentarie della univoca volonta’ della testatrice nel rendere le disposizioni ereditarie (riguardanti i beni immobili alla stessa appartenenti) in favore dei due figli, ancorche’ emesse nel convincimento (o, comunque, nell’auspicio) della ritenuta corrispondenza ai loro stessi desideri. Certamente questa finalita’ rafforzativa della volonta’ della de cuius (compendiata nell’espressione dell’incipit “…dedico ai miei due carissimi figli – per testamento il mio avere – come gia’ da loro espresso desiderio nella divisione di: a mia figlia….; a mio figlio…”) non poteva aver determinato il venir meno del presupposto intento pienamente volitivo della testatrice, ne’ puo’ ritenersi che, nel caso di specie, come sostenuto dalla ricorrente principale, si fosse venuta a configurare una ipotesi di “errore sul fatto”, nel senso che la suddetta volonta’ era stata condizionata in modo decisivo dalla rappresentazione di un fatto (da inquadrarsi in senso oggettivo) non vero (cfr. Cass. n. 24637/2010).
Invero, secondo la concorde giurisprudenza di questa Corte (v., anche, Cass. n. 2152/1966 e Cass. 2132/1971), l’errore sul motivo, assunto dall’articolo 624 c.c., comma 2, quale causa di annullamento di disposizioni testamentarie, si identifica in quello che cade sulla realta’ obiettiva e non gia’ sulla valutazione che di essa abbia fatto il testatore, nel suo libero ed insindacabile apprezzamento circa l’importanza e le conseguenze della realta’ stessa, in relazione alle sue personali vedute ed aspirazioni ed ai fini perseguiti nel dettare le sue ultime volonta’ (donde tale soggettiva valutazione della realta’ obiettiva e’ da qualificarsi come giuridicamente irrilevante). Peraltro, l’apprezzamento del giudice del merito circa l’esistenza o meno del motivo erroneo, dedotto quale causa di annullamento del testamento, e’ incensurabile in sede di legittimita’, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici ed errori di diritto, come verificatosi nella fattispecie.
In altri termini, il giudice di appello ha, nella vicenda che ci occupa, legittimamente ritenuto che il contenuto dei testamenti (con cui aveva disposto del suo complessivo patrimonio immobiliare) corrispondesse alla reale volonta’ della testatrice, senza che essi contenessero alcun errore (escludendosi, percio’, la supposta violazione dell’articolo 624 c.c.), inteso nel senso di distorsione della realta’ oggettiva, esprimendo gli stessi soltanto una convinzione maturata dalla (OMISSIS) e legittimamente dalla stessa posta a base delle proprie disposizioni di ultima volonta’.
9. La seconda, complessa, censura dedotta con il ricorso principale – nei termini prima richiamati – e’, ad avviso del collegio, da dichiarare inammissibile con riguardo alla dedotta violazione ricondotta all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (per le stesse ragioni esposte con riferimento al primo motivo, avendo la Corte territoriale comunque esaminato l’ulteriore fatto decisivo della causa riferito alla contestata validita’ della divisione operata con testamento dalla (OMISSIS)), infondata in relazione al supposto vizio di omessa pronuncia (palesemente insussistente) mentre e’ da ritenersi fondata in ordine alla denunciata violazione degli articoli 734 e 735 c.c..
E’ opportuno premettere che l’attuale ricorrente principale, fin dall’originario atto di citazione, aveva richiesto (ribadendo le domande anche in sede di precisazione delle conclusioni) – subordinatamente alla domanda principale di dichiarazione di invalidita’ e/o di inefficacia dei testamenti olografi della (OMISSIS) (come detto rigettata con la sentenza di primo grado e confermata sul punto dalla sentenza d’appello, il cui motivo, riproposto in questa sede, e’ stato respinto per quanto chiarito in ordine alla prima censura) – che venisse, comunque, accertata e dichiarata la nullita’ dei testamenti stessi ai sensi dell’articolo 735 c.c., comma 1, o, comunque, della sola divisione sempre in virtu’ della stessa norma (v. pagg. 6-8 del ricorso) per pretermissione del coniuge legittimario (ancora vivente al momento dell’apertura della successione, ancorche’ deceduto poco tempo dopo). Da cio’ sarebbe derivata la conseguente dichiarazione che allo stesso legittimario pretermesso (poi deceduto) spettava (ai sensi dell’articolo 542 c.c., comma 2) la quota di riserva di 1/4 dell’eredita’ relitta della (OMISSIS) e che, pertanto, a seguito della sopravvenuta morte (“ab intestato”) del padre (marito della (OMISSIS)), previo accertamento che ella era erede legittima del padre per la quota del 50% ed in accoglimento dell’azione di riduzione cumulativamente proposta (quale, appunto, erede di (OMISSIS)), alla medesima avrebbe dovuto essere riconosciuta una quota pari al 50% dell’intero asse relitto dalla madre (OMISSIS).
Le domande formulate in via subordinata venivano accolte con la sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze, il quale riteneva fondata l’azione di riduzione proposta dall’attrice in qualita’ di erede del padre successivamente deceduto (provvedendo alle relative riduzioni) e dichiarava la nullita’ della divisione di cui alle impugnate schede testamentarie della (OMISSIS), con il conseguente riconoscimento del diritto della (OMISSIS) a succedere nella misura della meta’ dell’intero asse relitto di (OMISSIS) di cui alle stesse schede testamentarie, provvedendo, inoltre, sull’approvazione del rendiconto.
La Corte di appello di Firenze (la cui sentenza qui impugnata e per come depositata nell’interesse della ricorrente principale nella forma di cui all’articolo 369 c.p.c., comma 2, pur essendo monca della pag. 9, risulta sufficientemente intelligibile ai fini dell’esame del secondo motivo, anche alla stregua del concorde richiamo del relativo contenuto nei rispettivi ricorsi di entrambe le parti in questa fase di legittimita’), adita dal (OMISSIS), pur dando atto che non era stato proposto gravame dal predetto appellante sul punto della decisione di primo grado con cui erano state accertate la lesione dei diritti del legittimario (OMISSIS) e l’ammissibilita’ dell’azione di riduzione esercitata dalla (OMISSIS) quale erede dello stesso legittimario pretermesso (v. pag. 8 della sentenza di appello, donde la formazione dell’acquiescenza su tale questione e il relativo passaggio in giudicato sull’intervenuto accoglimento della inerente domanda), ha riformato la sentenza di primo grado proprio con riferimento alla dichiarazione di nullita’ della divisione quale conseguenza dell’accoglimento dell’azione di riduzione e nella parte in cui aveva accertato e dichiarato il diritto della (OMISSIS) di succedere nella meta’ dell’intero asse relitto.
Cosi’ statuendo, pero’, la Corte territoriale e’ incorsa nella denunciata violazione dell’articolo 734 e, soprattutto, dell’articolo 735 c.c..
Ad avviso del collegio, infatti, risulta erronea la sentenza impugnata nella parte in cui con essa e’ stata riformata la decisione di primo grado, dovendo, invece, pervenirsi – come domandato nell’originaria citazione dalla (OMISSIS) (che non si era, quindi, limitata solo a proporre, in via pregiudiziale, una domanda di riduzione quale erede del padre successivamente deceduto) – alla dichiarazione di nullita’ della divisione operata direttamente dalla testatrice che aveva disposto dei suoi beni pretermettendo il coniuge legittimario.
Cosi’ provvedendo, il giudice di appello e’ incorso, specificamente, nella violazione del primo comma del citato articolo 735 c.c., determinando il mancato riconoscimento, in favore della ricorrente principale, del diritto a succedere nella meta’ (indistinta) dell’intero asse relitto dalla (OMISSIS), stante l’assenza nel testamento “di criteri per la definizione delle quote da assegnare” a ciascuno dei due eredi parti in causa (con totale pretermissione del coniuge legittimario, non istituito formalmente coerede, che aveva legittimato la stessa (OMISSIS) ad agire per la relativa azione di riduzione essendo a sua volta diventata coerede del padre, nelle more deceduto senza testamento), sul presupposto che l’istituzione di eredi testamentari era stata fatta dalla “de cuius” per cespiti immobiliari nominati (in funzione, per l’appunto, divisoria tra i due germani eredi) e non per quote.
Ha, quindi, errato la Corte fiorentina laddove ha ritenuto che la nullita’ della divisione contemplata dall’articolo 735 c.c., comma 1, operi solo nell’ipotesi in cui il testatore abbia espressamente previsto che il legittimario debba essere soddisfatto con beni non compresi nel relictum, ritenendo, invece, esclusa l’operativita’ di siffatta nullita’ nel caso di pretermissione del legittimario dal testamento e dalla divisione, sul presupposto che, in tal caso, la divisione sarebbe idonea a conservare i suoi effetti previa riduzione delle assegnazioni e, quindi, facendo in modo che l’erede pretermesso possa essere soddisfatto con beni provenienti dal relictum, da prelevarsi proporzionalmente da quelli attribuiti agli eredi testamentari.
Cosi’ statuendo, infatti, il giudice di appello ha illegittimamente assoggettato alla stessa disciplina il caso della pretermissione dell’erede legittimario e quello della lesione della quota di legittima che, invece, il legislatore ha voluto mantenere distinti, prevedendo una differenziata disciplina contenuta, rispettivamente, nel primo e nel piu’ volte menzionato articolo 735 c.c., comma 2.
Infatti, in virtu’ del disposto di cui al primo comma di detta norma, in caso di divisione testamentaria con pretermissione del legittimario, la divisione proprio perche’ ne e’ impedita la realizzazione della causa per effetto dell’anomalia funzionale dipendente dalla mancata previsione della partecipazione ad essa di un avente diritto – e’ da ritenersi nulla (v. Cass. n. 2367/1970; Cass. n. 2870/1972 e, in motivazione, anche se solo per obiter, Cass. Sez. U. n. 20644/2004), ragion per cui deve escludersi, in tale ipotesi, la configurabilita’ dell’efficacia reale della c.d. divisici inter liberos (ritenuta, invece, operante dalla Corte di appello toscana), derivando dalla nullita’ della divisione testamentaria il ripristino della comunione ereditaria.
Essendo stata, quindi, nella concreta fattispecie, proficuamente reclamata, in via preliminare, la quota ereditaria riservata al legittimario per mezzo dell’accolta azione di riduzione esperita dalla ricorrente principale quale legittima erede del padre pretermesso (v., per idonei riferimenti, anche Cass. n. 3599/1992 e Cass. n. 3694/2003), il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere fondata (come, del resto, aveva rilevato correttamente il giudice di prime cure) la correlata domanda di nullita’ del riparto divisorio cosi’ come operato di sua iniziativa dalla testatrice con attribuzione diretta di distinti cespiti dell’intero patrimonio ereditario immobiliare, concretamente individuati, in favore dei due figli a causa della “preterizione divisoria del legittimario”.
In definitiva, in accoglimento per quanto di ragione (ovvero relativamente alla denuncia violazione di legge sostanziale) del secondo motivo dedotto con il ricorso principale, la sentenza della Corte di appello di Firenze deve essere cassata “in parte qua”, enunciandosi – ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, il principio di diritto secondo cui “deve essere accolta la domanda di nullita’, proposta dal legittimario pretermesso nel testamento (o, in sostituzione del medesimo, da un suo erede, come verificatosi nel caso di specie), della divisione del patrimonio ereditario disposta direttamente dal testatore qualora Io stesso legittimario (o un suo erede agente “iure successionis”), da considerarsi preterito per non essere stato compreso nella divisione, abbia positivamente esperito in via preventiva l’azione di riduzione”.
Alla ritenuta fondatezza di detta censura nei richiamati termini consegue, per derivazione logico-giuridica, la dichiarazione di assorbimento dei residui motivi proposti con il ricorso principale e di tutti quelli avanzati con il ricorso incidentale.
Il giudice di rinvio (che si designa in altra Sezione della Corte di appello di Firenze), oltre a conformarsi al su riportato principio di diritto, provvedera’ anche a regolare le spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale; accoglie, per quanto di ragione, il secondo motivo dello stesso ricorso principale e dichiarata assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e tutti i motivi del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la regolazione delle spese della presente fase di legittimita’, ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.