Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 23 febbraio 2018, n. 4495

la ricorrenza dei fenomeni piovosi non e’ stata trascurata dal giudice d’appello, che ne ha invece ponderato la rilevanza giungendo alla conclusione della riconducibilita’ degli eventi dannosi alla carenza di manutenzione del bene sottoposto a custodia;
la ricostruzione del nesso causale e’ demandata al giudice del merito, e in linea generale questa Corte ha piu’ volte sottolineato che un temporale di particolare forza e intensita’, protrattosi nel tempo e con modalita’ tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, puo’ integrare gli estremi del caso fortuito a condizione che si accerti, con il maggior rigore, che i danni si sarebbero verificati con pari entita’ anche se l’ente preposto avesse provveduto alla predisposizione di un sistema di smaltimento delle acque, idoneo, in base alle norme disciplinanti la detta attivita’ e alle regole dell’arte conformi alle comuni norme di diligenza e prudenza, a contenerne la furia.

Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo:

La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade

Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 23 febbraio 2018, n. 4495
Data udienza 12 dicembre 2017Integrale

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28881/2016 proposto da:

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1388/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 29/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

il (OMISSIS), successore ex lege del (OMISSIS), ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della corte d’appello di Firenze che ne ha rigettato il gravame nei confronti di quella di primo grado (del tribunale di Grosseto), di condanna al risarcimento dei danni patiti da (OMISSIS) e (OMISSIS) a causa della esondazione di acque provenienti dal fosso (OMISSIS);

gli intimati hanno replicato con controricorso e memoria.

CONSIDERATO

che:

col primo motivo (violazione e falsa applicazione del Regio Decreto n. 215 del 1933, articoli 2 e segg. e articolo 59; articoli 822, 860, 862, 864, 2043, 2051 e 2697 c.c.) il ricorrente censura la sentenza perche’ il torrente (OMISSIS) avrebbe dovuto essere qualificato come bene demaniale, ricadendo pertanto sull’ente regionale l’obbligo di custodia dello stesso almeno in relazione alle opere di straordinaria manutenzione; a fronte di tale prospettazione, in capo al Consorzio si sarebbe potuta configurare, al piu’, una responsabilita’ aquiliana semplice, per la mancata supervisione del bene, con una diversa ripartizione, tuttavia, dell’onere probatorio tra le parti;

col secondo motivo (violazione e falsa applicazione del Regio Decreto n. 215 del 1933, articoli 2 e segg. e articolo 59; articoli 822, 860, 862, 864, 2043, 2051 e 2697 c.c.; L. n. 185 del 1992, articolo 3, comma 3; L. n. 388 del 2000; della Delib. Giunta Regionale Toscana n. 1120 del 2002; Decreto Ministeriale politiche agricole e forestali 4 aprile 2003), il ricorrente, ribadita la mancanza del rapporto di custodia del Consorzio sul bene, qualificabile come demaniale, censura la ricostruzione della sentenza circa la derivazione causale dell’evento dannoso, che avrebbe dovuto essere ricondotto al verificarsi di fenomeni piovosi violenti e imprevedibili;

il primo motivo e’ inammissibile, poiche’ non tiene conto dell’esplicita affermazione della corte territoriale, secondo la quale, in appello, la qualita’ di custode del fosso (OMISSIS), da parte del Corsorzio, era rimasta “incontestata (..)”, essendosi trattato non solo di un bene “compreso all’area di sua competenza”, ma anche di un bene “la cui gestione costituiva lo scopo stesso dell’attivita’ consortile”;

per quanto dalla sentenza emerge, la decisione di primo grado non era stata gravata in merito alla ritenuta sussistenza del rapporto di custodia, ma in relazione (1) al nesso di causalita’ della rottura dell’argine dalla cattiva manutenzione ordinaria del Consorzio, (2) all’avvenuta esclusione del fortuito, (3) alla prova del quantum risarcibile e (4) alle spese di lite;

consegue che sulla questione afferente si e’ formato il giudicato, posto che non e’ stata censurata l’affermazione del giudice a quo circa la mai avvenuta contestazione, in appello, del rapporto di custodia;

del resto, la materiale disponibilita’ del bene in capo al Consorzio, a base di un rapporto di custodia certamente ammissibile pur in relazione a bene demaniale, costituisce un tipico accertamento di fatto, riservato al giudice del merito; pure il secondo motivo e’ inammissibile, giacche’ la prima parte di esso risulta meramente riproduttiva della censura appena scrutinata e la seconda parte si risolve ugualmente in una censura in fatto;

la ricorrenza dei fenomeni piovosi non e’ stata trascurata dal giudice d’appello, che ne ha invece ponderato la rilevanza giungendo alla conclusione della riconducibilita’ degli eventi dannosi alla carenza di manutenzione del bene sottoposto a custodia;

la ricostruzione del nesso causale e’ demandata al giudice del merito, e in linea generale questa Corte ha piu’ volte sottolineato che un temporale di particolare forza e intensita’, protrattosi nel tempo e con modalita’ tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, puo’ integrare gli estremi del caso fortuito a condizione che si accerti, con il maggior rigore, che i danni si sarebbero verificati con pari entita’ anche se l’ente preposto avesse provveduto alla predisposizione di un sistema di smaltimento delle acque, idoneo, in base alle norme disciplinanti la detta attivita’ e alle regole dell’arte conformi alle comuni norme di diligenza e prudenza, a contenerne la furia (v. Cass. n. 5877-16);

il ricorso e’ dunque inammissibile e a cio’ consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 2.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

Per ulteriore giurisprudenza in merito alla responsabilità da cose in custiodia si segnalano le seguenti sentenze:

Cassazione n. 7926/2018Cassazione n. 10154/2018Cassazione n. 7527/2018

Cassazione n. 8393/2018 Cassazione n. 6703/2018

Cassazione n. 6141/2018Cassazione n. 6034/2018Cassazione n. 5957/2018 

Cassazione n. 3305/2018Cassazione n. 2478/2018Cassazione n. 2477/2018

Cassazione n. 2479/2018Cassazione n. 2481/2018  Cassazione n. 1561/2018

Cassazione n. 2480/2018Cassazione n. 861/2018Cassazione n. 1064/2018

Cassazione n. 2483/2018Cassazione n. 2482/2018Cassazione n. 1257/2018

Cassazione n. 29891/2017Cassazione n. 22839/2017Cassazione n. 25856/2017

Cassazione n. 25837/2017Cassazione n. 22419/2017Cassazione n. 18954/2017

Cassazione n. 18856/2017Cassazione n. 12027/2018 Cassazione n. 11785/2017

Cassazione n. 11526/2017Cassazione n. 11225/2017Cassazione n. 10916/2017

Cassazione n. 10520/2017Cassazione n. 7805/2017Cassazione n. 13262/2016

Cassazione n. 18317/2015Cassazione n. 999/2014

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.