Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 26 marzo 2018, n. 7438
il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attivita’ lavorative in concreto svolte, nell’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14301-2013 proposto da:
CONSORZIO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1388/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/01/2013 r.g.n. 89/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa citta’ che aveva rigettato il ricorso, ha accolto le domande proposte da (OMISSIS) nei confronti del Consorzio (OMISSIS) e, dichiarato il diritto dell’appellante ad essere inquadrato dal 1 settembre 2005 nella VII fascia funzionale del C.C.N.L. di settore, ha condannato il Consorzio al pagamento delle conseguenti differenze retributive, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria.
2. La Corte territoriale, comparata la declaratoria del VII livello con quella del livello di inquadramento riconosciuto al (OMISSIS), ha evidenziato che la qualifica superiore e’ caratterizzata dalla preposizione in posizione di vertice ad un settore operativo dotato di autonomia funzionale mentre non ha rilievo determinante il rapporto con il dirigente, valorizzato dal Tribunale, perche’ la collaborazione con il superiore gerarchico e’ prevista da entrambe le declaratorie.
3. Il giudice di appello ha, quindi, evidenziato che le risultanze istruttorie consentivano di ritenere provata l’attivita’ di direzione da parte del (OMISSIS) dell’unica sede operativa del Consorzio, ubicata in localita’ (OMISSIS), alla quale erano addetti dodici dipendenti, coordinati e diretti dall’appellante, il quale provvedeva quotidianamente alla gestione dei cantieri, alla distribuzione degli incarichi, all’indicazione delle priorita’, alla verifica sul posto dell’esecuzione dei lavori e costituiva il punto di riferimento delle squadre operaie per ogni questione o difficolta’. In sintesi il (OMISSIS) non svolgeva attivita’ di concetto limitate al compimento di singoli atti ma ricopriva una posizione di vertice nel settore operativo, ovviamente nel fisiologico rapporto con la dirigenza.
4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Consorzio di Bonifica sulla base di tre motivi, ai quali ha resistito con tempestivo controricorso (OMISSIS). Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 coda proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ex articolo 360 c.p.c., n. 3 “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 del C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario in relazione agli articoli 1362, 1363, 1366 e 1367 cod. civ.”. Sostiene, in sintesi, che la Corte territoriale ha errato nel ritenere privo di rilievo il rapporto con il dirigente perche’, al contrario, la preposizione ad un settore presuppone che il dipendente sia libero di operare discrezionalmente e, quindi, va esclusa nei casi in cui il superiore gerarchico non si limiti a direttive di massima ma fornisca, come nella specie, dettagliate istruzioni che incidono sull’autonomia del sottoposto, limitandola a quella meramente operativa. Aggiunge il Consorzio che il giudice di appello ha travisato la lettera e la ratio delle disposizioni contrattuali e conseguentemente ha valorizzato circostanze di fatto di per se’ non decisive, non essendo sufficiente a fondare il diritto all’inquadramento nel VII livello la mera attivita’ di coordinamento del lavoro delle squadre, quando detta attivita’ costituisca esecuzione di istruzioni ricevute dai superiori gerarchici. Richiama, infine, la deposizione del teste (OMISSIS) il quale, nel riferire sui rapporti intercorrenti fra il (OMISSIS) e la direzione del Consorzio, aveva evidenziato che a quest’ultima erano riservati: la programmazione settimanale dei lavori, la indicazione delle priorita’, l’acquisto dei materiali, la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, la scelta definitiva in merito alla necessita’ di interventi di riparazione dei mezzi.
2. La seconda censura, formulata ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, eccepisce la “nullita’ della sentenza per difetto di motivazione in relazione all’articolo 132 c.p.c.” perche’ la Corte territoriale, muovendo dall’errato presupposto dell’irrilevanza dell’indagine sulla natura dei rapporti intercorrenti con il superiore gerarchico, ha attribuito rilievo ad attivita’ non esprimenti autonomia decisionale, in quanto meramente attuative delle istruzioni ricevute. La motivazione della sentenza impugnata e’ quindi affetta da contraddittorieta’ perche’ la struttura in tanto puo’ essere ritenuta dotata di autonomia funzionale, in quanto detta autonomia non sia meramente operativa.
3. Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Il Consorzio, ribadendo considerazioni gia’ espresse a fondamento delle altre censure, si duole della mancata considerazione della testimonianza resa dall’Ing. (OMISSIS) sui compiti rispettivamente riservati al (OMISSIS) e alla direzione tecnica, compiti dai quali non si poteva prescindere, essendo indispensabile ai fini dell’inquadramento accertare la sussistenza di una capacita’ decisionale autonoma da parte del dipendente.
4. L’eccezione di inammissibilita’ del primo motivo di ricorso e’ infondata, perche’ ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nel testo modificato dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 2, applicabile alla fattispecie ratione temporis, la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro e’ parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicche’ e’ consentita, in sede di legittimita’, ” l’interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (articoli 1362 c.c. e ss.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruita’ della motivazione, senza piu’ necessita’, a pena di inammissibilita’ della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ne’ del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.” (Cass. 19.3.2014 n. 6335, Cass. 9.9.2014 n. 18946 e in motivazione Cass. S.U. 23.9.2010 n. 20075).
5. Il CCNL per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario sottoscritto il 1 giugno 2005 inserisce nella VI fascia funzionale ” il personale con mansioni di concetto e con compiti di collaborazione con il diretto superiore per la realizzazione dei programmi di lavoro. In particolare, tale personale, nell’ambito dei suoi compiti, formula proposte circa i criteri operativi da adottare e, con iniziativa ed autonomia operativa, provvede alla istruttoria amministrativa, amministrativo-contabile, tecnica o agraria e alla conseguente definizione degli atti necessari curandone i relativi adempimenti organizzativi”.
L’inquadramento nel VII livello e’, invece, riservato al ” personale con funzioni direttive che, con discrezionalita’ operativa ed autonomia, ha la responsabilita’, il coordinamento e il controllo di un qualsiasi settore operativo dell’attivita’ istituzionale ordinaria e straordinaria del Consorzio, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, al quale risultino addetti dipendenti appartenenti alle fasce funzionali inferiori. In particolare tale personale provvede alla gestione del settore e collabora con il personale dirigente a cui risponde direttamente o, in mancanza, con l’Amministrazione, per la realizzazione dei programmi di lavoro, curandone direttamente gli atti di maggiore complessita’ ed importanza.”.
Dalla comparazione fra le due declaratorie emerge che elemento caratterizzante la qualifica superiore e’ la preposizione ad un settore operativo, dotato di autonomia funzionale, che comporti l’attribuzione di funzioni direttive da esercitare con discrezionalita’ operativa ed autonomia, sia pure nella fisiologica collaborazione con il personale dirigente, al quale il dipendente di settimo livello risponde direttamente.
Viceversa la funzione direttiva e’ estranea alla professionalita’ propria del dipendente di sesto livello, che collabora “con il diretto superiore per la realizzazione dei programmi di lavoro” ed ha solo poteri di iniziativa ed autonomia operativa “nell’ambito dei suoi compiti”.
La Corte territoriale, pertanto, ha correttamente interpretato la declaratoria contrattuale perche’ la motivazione della sentenza gravata, pur nella sua sinteticita’, evidenzia che decisiva ai fini dell’inquadramento e’ la circostanza della preposizione, in posizione di vertice, ad un settore operativo del Consorzio dotato di autonomia funzionale.
6. In punto di fatto, poi, la Corte territoriale ha evidenziato, innanzitutto, che non era stata contestata la posizione apicale assegnata al (OMISSIS) presso l’unica sede operativa del Consorzio, alla quale facevano capo dodici dipendenti su un totale di ventisei. Ha aggiunto che dall’istruttoria erano emerse circostanze sintomatiche dell’esercizio di un effettivo potere direttivo, perche’ il controricorrente si occupava quotidianamente della gestione dei cantieri, distribuiva gli incarichi e stabiliva le priorita’, verificava la corretta esecuzione dei lavori, interveniva in caso di anomalie dei mezzi, costituiva il riferimento di tutti gli addetti per ogni questione o difficolta’.
7. Il giudice di appello si e’ dunque attenuto al principio di diritto, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra le piu’ recenti Cass. 4.10.2017 n. 23182, Cass. 14.9.2017 n. 21329, Cass. 19.1.2017 n. 1314, Cass. 30.3.2016 n. 6174) secondo cui il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attivita’ lavorative in concreto svolte, nell’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
8. Il primo motivo di ricorso, attraverso la denuncia di violazione e falsa applicazione della disciplina contrattuale, come si e’ gia’ detto non sussistente, finisce per esprimere un mero dissenso rispetto alla valutazione delle risultanze istruttorie, perche’ di fatto sollecita la valorizzazione della deposizione testimoniale resa dal teste (OMISSIS), in relazione ai rapporti che intercorrevano fra il (OMISSIS) e la dirigenza, per escludere l’autonomia funzionale ed operativa della struttura alla quale il dipendente era preposto, autonomia che la Corte territoriale ha invece ritenuto provata, esprimendo al riguardo un giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimita’.
9. Non si ravvisa l’eccepita nullita’ della sentenza per difetto di motivazione per le ragioni enunciate dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 22.9.2014 n. 19881 e Cass. S.U. 7.4.2014 n. 8053), le quali hanno evidenziato che la ratio della L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, e’ ben espressa dai lavori parlamentari li’ dove si afferma che la riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 ha la finalita’ di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, ” in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.”.
Nessuna di dette ipotesi ricorre nella fattispecie in quanto la Corte territoriale, sia pure con motivazione sintetica, ha dato conto delle ragioni per le quali le risultanze istruttorie, complessivamente valutate, inducevano a ritenere provata “l’attivita’ di direzione di una struttura operativa dotata di autonomia operativa, con il conseguente onere di coordinamento degli operatori addetti”, ossia l’elemento caratterizzante la qualifica superiore rivendicata.
9.1. Il motivo, poi, per sostenere che il giudizio non poteva essere espresso prescindendo dall’indagine sulla natura dei rapporti intercorrenti fra il (OMISSIS) e la dirigenza, estrapola dall’intero contesto della motivazione la frase relativa al carattere non decisivo della collaborazione, menzionata nella declaratoria di entrambi i profili, e non considera che il giudice di appello conclude la disamina delle risultanze istruttorie sottolineando che la posizione di vertice era stata ricoperta da (OMISSIS) “nel fisiologico rapporto con la dirigenza”, rapporto che, evidentemente, e’ stato considerato e valutato dalla Corte territoriale.
10. Le considerazioni che precedono inducono a disattendere anche la terza critica, atteso che il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti, da un lato, non va confuso con l’omesso esame di elementi istruttori, dall’altro puo’ essere configurato solo rispetto ad una questio fatti. Tale non e’ la prospettata impossibilita’ di giudicare sull’autonomia della struttura e sulla preposizione alla stessa a prescindere dall’indagine sui rapporti intercorrenti fra il preposto ed il suo superiore gerarchico, rapporti che, comunque, la Corte territoriale ha esaminato, riconducendoli alla normale collaborazione fra il dipendente apicale e la dirigenza.
11. Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste per il raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge e rimborso spese generali del 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis.