Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 20 agosto 2014, n. 18095
Nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario per far accertare l’intervenuto acquisto della proprietà per usucapione, l’atto di disposizione del diritto dominicale da parte del proprietario in favore di terzi, anche se conosciuto dal possessore, non esercita alcuna incidenza sulla situazione di fatto utile ai fini dell’usucapione, rappresentando, rispetto al possessore, “res inter alios acta”, ininfluente sulla prosecuzione dell’esercizio della signoria di fatto sul bene, non impedito materialmente, né contestato in modo idoneo.
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente
Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere
Dott. MATERA Lina – Consigliere
Dott. PROTO Cesare A. – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27198-2008 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Dr. (OMISSIS) Rep.n. (OMISSIS) del 27.5.2014 in Belpasso, unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 850/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 18/08/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/2014 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
uditi gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) difensori dei ricorrenti che si sono riportati agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) e (OMISSIS) con atto di citazione dell’11 febbraio 2000 convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Catania sez. staccata di Belpasso, per ivi sentire condannare, (OMISSIS) a ripristinare il tratto di terreno occupato, di loro proprieta’, eliminando le opere realizzate e a rilasciare il predetto terreno sgombero nonche’ al pagamento di tutti i danni arrecati. A sostegno di questa domanda gli attori esponevano di essere proprietari del fondo sito in (OMISSIS) in catasto al foglio 107 particella 4470, per averlo ricevuto in donazione, di aver rilevato che una porzione della predetta particella era stata arbitrariamente occupata da (OMISSIS), che vi aveva realizzato anche il muro di cinta del proprio immobile e che invano aveva chiesto alla (OMISSIS) la rimozione delle opere e la restituzione del terreno occupato.
Si costituiva la convenuta e premesso di essere erede della sig.ra (OMISSIS), la quale aveva acquistato la particella 4470 in virtu’ di scrittura privata del 1975 stipulata Con (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (danti causa del (OMISSIS)), chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda e in via riconvenzionale l’accertamento dell’acquisto della porzione di fondo per usucapione. Replicavano gli attori che la scrittura del 1975 non era loro opponibile perche’ non trascritta, mentre risultava regolarmente trascritta la domanda giudiziale.
Completata la fase istruttoria anche mediante CTU il Tribunale di Catania con sentenza n. 124 del 2001 rigettava la domanda, rilevando che la scrittura privata del 1975 era valida ed, essendo la donazione agli attori successiva a quella scrittura rendeva gli stessi, acquirenti a non domino, sicche’ l’atto piu’ antico prevaleva sul successivo, ancorche’ non trascritto. Accoglieva, inoltre, la domanda riconvenzionale e dichiarava acquisita per usucapione in capo alla (OMISSIS) la proprieta’ della particella 4470/E, condannava gli attori al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso questa sentenza, proponevano appello i sigg. (OMISSIS) riproponendo le stesse richieste avanzate in primo grado.
Si costituiva l’appellata chiedendo il rigetto del gravame.
La Corte di appello di Catania con sentenza n. 850 del 2007 rigettava l’appello e confermava la sentenza di primo grado, compensava le spese giudiziali del grado di appello. La Corte catanese, innanzitutto, aveva provveduto a correggere la motivazione della sentenza del Tribunale, e specificando che accertato che l’atto di donazione era stato trascritto mentre la scrittura privata del 1975 con la quale i (OMISSIS) cedevano la particella oggetto della controversa alla madre della (OMISSIS) non risultava trascritta, la donazione prevaleva sulla scrittura privata. Tuttavia andava confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto la domanda riconvenzionale finalizzata a far dichiarare l’acquisto per usucapione della proprieta’ del terreno in contestazione, dato che risultava provato che (OMISSIS) e, gia’ prima, la madre (OMISSIS), aveva posseduto il bene, uti dominus, per oltre vent’anni.
La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta da (OMISSIS) e (OMISSIS) con ricorso affidato a due motivi. (OMISSIS) intimata in questa fase non ha svolto attivita’ giudiziale. In data 17 aprile 2009, l’avv. (OMISSIS) ha depositato procura speciale con firma autentica da notaio, per nomina di nuovo difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.= Con il primo motivo i germani (OMISSIS) lamentano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c.. Secondo i ricorrenti, la Corte di Catania avrebbe erroneamente valutato la prova per testi espletata, dato che dalla stessa non si evince minimamente il possesso continuo ed ininterrotto della porzione di terreno rivendicata dagli appellati. Piuttosto, ritengono i ricorrenti non puo’ considerarsi motivata l’affermazione della Corte catanese secondo cui: sebbene i testi non abbiano potuto fare esplicito riferimento ai dati catastali della porzione del fondo in contestazione, il loro riferimento agli accordi del 1975 alla realizzazione di un muro, alla mancanza di qualsiasi mutamento dei luoghi in epoca successiva, costituiscono elementi idonei (unitamente agli esiti della consulenza tecnica di primo grado) a dimostrare il possesso ininterrotto e incontestato esercitato per oltre venti anni dalla convenuta e prima da suoi genitori, perche’ non e’ comprensibile quale collegamento logico vi possa essere tra il riferimento all’accordo del 1975 alla circostanza che i luoghi non fossero stati immutati e la prova del presunto possesso ininterrotto ed incontroverso.
Pertanto, concludono i ricorrenti, dica la Corte Suprema se sia logicamente possibile dedurre dalla mera circostanza della sottoscrizione di un accordo avente ad oggetto un determinato immobile e dal fatto che lo stesso non sia stato nel tempo immutato il possesso ininterrotto e incontestato dell’immobile medesimo in capo ad un soggetto diverso dal proprietario.
b) dica la Corte se sia possibile valutare una prova per testi sulla base non gia’ delle mere dichiarazioni dei testi, bensi’ di circostanze acquisite al giudizio attraverso una consulenza tecnica.
1.1 .= Il motivo e’ infondato, essenzialmente perche’ la valutazione delle prove effettuata dalla Corte catanese e’ pienamente coerente con i dati processuali e le prove acquisite in giudizio e non presenta alcun vizio logico o giuridico.
Emerge con chiarezza dalla sentenza impugnata che la Corte di Catania e’ pervenuta alla conclusione che i dati acquisiti in giudizio era sufficienti a dimostrare il possesso ininterrotto e incontestato esercitato per oltre vent’anni dalla convenuta e prima dai suoi genitori, tenendo conto: a) che il CTU aveva dimostrato che a tutt’oggi (OMISSIS) occupava la porzione di fondo in questione e che rispetto a quanto previsto nella scrittura del 1975 non vi erano stati sconfinamenti; b) che il teste (OMISSIS) che curo’ l’accordo ed il frazionamento del 1975 aveva confermato che, sin d’allora, sul terreno in contestazione esisteva un fabbricato abitato dai (OMISSIS) (OMISSIS) e che, quando torno’ sui luoghi per dirimere alcune contestazioni, le condizioni non erano mutate, c) che gli attori appellanti non negavano che fossero trascorsi tra il 1975 ed il primo atto formale di diffida (inviato nel 1999) oltre vent’anni. d) che anche gli altri due testi ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) davano modo di ritenere che (OMISSIS), e prima ancora la di lei madre, aveva posseduto il bene oggetto della controversia per oltre vent’anni.
Rispetto a queste ultime deposizioni testimoniabili la Corte catanese ha avuto modo di specificare, per soddisfare una esigenza di maggiore chiarezza, che nonostante quei testi non avevano potuto fare riferimento ai dati catastali del bene di cui si dice, tuttavia, le affermazioni di quei testi, facendo riferimento al contenuto dell’accordo del 1975, alla realizzazione di un muro, che dal 1975 nulla era cambiato, contribuivano ad avallare l’unitaria conclusione di un possesso ininterrotto (dato che indicavano una data risalente al 1975 e precisavano che dal 1975 nulla era cambiato) e incontestato (dato che riferivano che i possessori La (OMISSIS) e la di lei madre) avevano realizzato un muro divisorio e una stradella e nel tempo nulla era cambiato) esercitato dalla convenuta.
Ora, a fronte delle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, i ricorrenti contrappongono le proprie, ma della maggiore o minore attendibilita’ di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non e’ certo consentito discutere in questa sede di legittimita’, ne’ puo’ il ricorrente pretendere il riesame del merito, sol perche’ la valutazione delle accertate circostanze di fatto, come operata dal giudice di secondo grado, non collima con le loro aspettative e confutazioni.
2.= Con il secondo motivo lamentano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1158 c.c.. Secondo i ricorrenti avrebbe errato la Corte catanese nell’aver ritenuto che l’acquisto per usucapione non fosse nella specie impedito dagli atti di disposizione compiuti medio tempore dagli effettivi titolari del diritto. Se e’ vero, ritengono i ricorrenti che l’inerzia del titolare del diritto di proprieta’ e’ il presupposto dell’usucapione, sarebbe consequenziale ritenere che gli atti di disposizione del bene rilevino quali atti impeditivi o interruttivi dell’inerzia del titolare. Ne’ sarebbe convincente la tesi sostenuta dalla Corte di Cassazione secondo cui gli atti di disposizione del diritto di proprieta’ da parte del titolare di esso in favore di terzi potrebbero non essere neppure conosciuti dal possessore, dato che nel nostro ordinamento vige il principio della pubblicita’ legale degli atti.
Pertanto, concludono i ricorrenti dica la Corte Suprema se la fattispecie dell’acquisto della proprieta’ per usucapione abbia per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e della prolungata signoria di fatto sulla cosa di chi si sostituisca a lui nell’utilizzazione di essa.
b) dica la Corte se gli atti di disposizione compiuti dal titolare del diritto costituiscano o meno atti impeditivi o interruttivi del mancato esercizio del diritto di proprieta’.
c) dica la corte se il principio di pubblicita’ legale degli atti di disposizione dei diritti reali, la mancata conoscenza di pare di un terzo di un atto pubblico regolarmente trascritto possa comportare l’inopponibilita’ dell’atto stesso al terzo.
2.1.= Il motivo e’ infondato.
L’erroneita’ del convincimento espresso dai ricorrenti risiede nella ingiustificata pretesa, non confortata da alcuna pronuncia di questa Corte, di limitare il riconoscimento dell’effetto interruttivo del possesso idoneo all’usucapione soltanto ad azioni possessorie e non anche ad ogni atto di esercizio del diritto di proprieta’ quale appunto, l’atto di disposizione. Eppero’ come ha affermato questa Corte in altre occasioni (fra queste Cass. 23.11.2001 n. 14917), che qui si intende richiamare e confermare per darne continuita’: non e’ consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali, siccome diretti ad ottenere “ope iudicis” la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente, perche’ elemento essenziale della fattispecie dell’usucapione e’ il possesso, quale potere di fatto sulla cosa, continuato ed ininterrotto, mentre l’atto di disposizione, nonostante, sia esercizio del diritto di proprieta’, e’ esplicazione della titolarita’ formale del diritto di proprieta’, che non incide sul potere di fatto dell’usucapente. Come gia’ e’ stato detto da questa Corte (Cass. n. 1530 del 11/02/2000) nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario per far accertare l’intervenuto acquisto della proprieta’ per usucapione, gli atti di disposizione del diritto dominicale da parte del proprietario in favore di terzi, anche se conosciuti dal possessore del bene oggetto della controversia, non esercitano alcuna incidenza sulla situazione di fatto utile ai fini dell’usucapione, rappresentando, rispetto al possessore, “res inter alios acta”, ininfluente sulla prosecuzione dell’esercizio della signoria di fatto sul bene, non impedito materialmente, ne’ contestato in modo idoneo.
In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento delle spese giudiziali dato che (OMISSIS), intimata, in questa fase non ha svolto attivita’ giudiziale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.