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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 21 settembre 2017, n. 21939
In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. “personalizzazione” del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all’uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un’ottica che, ovviamente, superi la dimensione “economicistica” dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità.
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Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15793-2014 proposto da:
(OMISSIS) SPA, (GIA’ (OMISSIS) SPA) in persona del Procuratore Speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2051/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza resa in data 29/4/2013, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS), e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato in aumento l’entita’ dell’importo liquidato dal primo giudice in favore degli appellanti, originari attori, con la conseguente riformulazione della condanna pronunciata nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.p.a., per il risarcimento del danno subito dagli attori in relazione agli esiti di un sinistro stradale in occasione del quale (OMISSIS), a bordo del proprio ciclomotore, era stato investito dall’autovettura condotta da (OMISSIS), di proprieta’ di (OMISSIS) e assicurata dalla (OMISSIS) s.p.a..
2. A sostegno della decisione assunta, la corte territoriale, confermata la concorrente responsabilita’ dei protagonisti del sinistro, in applicazione dell’articolo 2054 c.c., comma 2, ha ritenuto di dover procedere a una piu’ adeguata personalizzazione degli importi liquidati a titolo risarcitorio dal primo giudice, attraverso il riconoscimento di voci risarcitorie aggiuntive a quelle individuate sul piano meramente tabellare nella sentenza di primo grado.
3. Avverso la sentenza d’appello, la (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione illustrati da successiva memoria.
4. (OMISSIS) e (OMISSIS) resistono con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con i quattro motivi d’impugnazione proposti, la societa’ ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 2059 c.c., nonche’ per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5), in relazione al tema della liquidazione del danno non patrimoniale e della relativa personalizzazione, tanto con riguardo alla quantificazione del danno alla persona direttamente subito dalla vittima (primo e secondo motivo), quanto in relazione all’individuazione del pregiudizio riflesso subito dalla coniuge del soggetto direttamente danneggiato (terzo e quarto motivo).
Al riguardo, la societa’ ricorrente si duole della mancata individuazione, da parte della corte territoriale, delle specifiche circostanze di fatto riferibili con carattere di originalita’ e irripetibilita’ in relazione alle persone dei danneggiati, idonee a rendere conto in modo inequivoco del carattere giustificato dell’adeguamento degli importi definiti nella tabella utilizzata ai fini della liquidazione del danno biologico, essendosi i giudici d’appello viceversa limitati al richiamo di occorrenze del tutto astratte, gia’ necessariamente ricomprese nelle previsioni generali della liquidazione tabellare del danno biologico, tanto permanente, quanto temporaneo, con il conseguente (inammissibile) riconoscimento di vere e proprie duplicazioni risarcitorie in favore del danneggiato.
Quanto alla liquidazione del danno in favore della coniuge del (OMISSIS) ( (OMISSIS)), la corte territoriale avrebbe arbitrariamente e illogicamente utilizzato le tabelle del danno da perdita del rapporto parentale per morte del congiunto, adattandole al caso di specie attraverso una riduzione percentuale in nessun modo giustificata.
2. Il primo motivo – riferito alla violazione dell’articolo 2059 c.c. (da leggere in connessione agli articoli 2056 e 1226 c.c., con riguardo alla personalizzazione del danno subito dalla vittima di un sinistro stradale) – e’ fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del secondo motivo.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la categoria generale del danno non patrimoniale – che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio – presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel paterna d’animo o sofferenza interiore subiti dalla vittima dell’illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignita’ o integrita’ morale, quale massima espressione della dignita’ umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute) e quello esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali – ove essi ricorrano cumulativamente – occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell’integralita’ del risarcimento, senza che a cio’ osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto (o voce) venga computato due (o piu’) volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 1361 del 23/01/2014, Rv. 629364 – 01).
Sul piano strettamente operazionale, muovendo dalla considerazione del danno alla salute (o biologico), il compito cui e’ chiamato il giudice ai fini della relativa liquidazione, va distinto concettualmente in due fasi: la prima, volta a individuare le conseguenze ordinarie inerenti al pregiudizio, cioe’ quelle che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe (tenuto conto che, secondo la definizione di cui all’articolo 138, il danno biologico s’intende come la lesione temporanea o permanente all’integrita’ psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attivita’ quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacita’ di produrre reddito); la seconda, volta a individuare le eventuali conseguenze peculiari, cioe’ quelle che non sono immancabili, ma che si sono verificate nel caso specifico. Le prime vanno monetizzate con un criterio uniforme; le seconde con criterio ad hoc scevro da automatismi (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 16788 del 13/08/2015, Rv. 636384 – 01).
Da tali premesse discende che, ai fini della c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che – occorre ribadire – devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie gia’ previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari; da esse distinguendosi siccome legate all’irripetibile singolarita’ dell’esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore, o all’uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per se’ tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un’ottica che, ovviamente, superi la dimensione economicistica dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (piu’ ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarita’.
Tale personalizzazione del danno legato agli aspetti immediatamente riferiti al pregiudizio della salute della vittima e’ quindi caratterizzata da un’opportuna rivisitazione, e da un aggiuntivo adeguamento monetario, alla luce delle ulteriori circostanze di fatto al cui rilievo e alla cui valorizzazione il giudice e’ tenuto a provvedere (come gia’ avvertito, sulla base delle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale) la’ dove si profilino aspetti che attengano a una specifica e particolare sofferenza interiore patita dalla vittima dell’illecito (che, in ossequio al linguaggio tradizionale, si traduce con l’espressione che allude al c.d. danno morale soggettivo), e/o alla sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato che siano ricollegabili (non gia’ al rilievo di aspetti idiosincratici, di comune riferibilita’, o di non apprezzabile considerazione, in una prospettiva di solidarieta’ relazionale, bensi’) alla lesione di interessi che assumano consistenza sul piano del disegno costituzionale della vita della persona.
Cio’ posto, osserva il Collegio come, nel caso di specie, la Corte d’appello di Roma, nel considerare l’opportunita’ di provvedere a una piu’ adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale gia’ riconosciuto dal giudice di primo grado in relazione ai danni alla persona subiti da (OMISSIS) attraverso l’importo c.d. tabellare allo stesso riferito, si sia erroneamente diffusa all’apprezzamento di circostanze solo asseritamente personalizzanti (e genericamente individuate come: “aiuto di terzi”; “paterni”; “motivi particolari”; “presidi”; “visibilita’”; “iter clinico”; “terapia”; “chirurgia”; “rinunce”; “motivi familiari e sociali”, etc.), trascurando di procedere all’opportuna articolazione analitica di dette voci attraverso la valorizzazione dei profili di concreta riferibilita’ e inerenza alla personale, specifica e irripetibile, esperienza di vita del (OMISSIS), potendo astrattamente riferirsi, ciascuna delle voci richiamate nella motivazione della sentenza impugnata, a qualunque altro soggetto che fosse ordinariamente incorso nelle medesime conseguenze lesive.
Appare d’immediata percezione, pertanto, come una simile modalita’ di personalizzazione del danno non patrimoniale (incline ad aggiungere poste risarcitorie per ogni conseguenza che di regola segue quel particolare tipo di lesioni) non possa che tradursi in un’inevitabile (e inammissibile) duplicazione risarcitoria, sol che si ponga mente alla circostanza per cui ciascuna delle conseguenze ordinariamente secondarie a quel tipo di lesioni (di quella specifica entita’ e riferite a un soggetto di quella specifica eta’ anagrafica) devono presumersi come gia’ per intero ricomprese nella liquidazione del danno alla persona operata attraverso il meccanismo c.d. tabellare.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento della censura in esame (assorbito il secondo motivo di ricorso), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma, cui e’ rimesso di provvedere alla rinnovazione della liquidazione equitativa del danno alla persona subito da (OMISSIS) nel rispetto del seguente principio di diritto:
“Con riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. personalizzazione del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie gia’ previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all’irripetibile singolarita’ dell’esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all’uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per se’ tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un’ottica che, ovviamente, superi la dimensione economicistica dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (piu’ ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarita’”.
3. Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale sofferto da (OMISSIS), come conseguenza dei gravi pregiudizi alla salute sofferti dal proprio coniuge, varra’ preliminarmente evidenziare, come, in linea di principio, i meccanismi di articolazione del canone equitativo che presiede all’individuazione della somma ritenuta idonea a compensare lo specifico pregiudizio (non patrimoniale) patito dall’istante, chiedano d’essere necessariamente vincolati all’operativita’ di criteri di razionalita’ obiettivamente controllabili, si’ da soddisfare l’esigenza di una congrua forma di riparazione dello specifico pregiudizio subito dal danneggiato, senza tradursi in un’arbitraria (e oggettivamente incomprensibile) determinazione quantitativa del danno, priva di concreti e obiettivi spunti di riferibilita’ allo specifico caso individuale sottoposto a esame.
Muovendo da tale prospettiva, a titolo di esempio, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di specificare come il danno non patrimoniale patito dai prossimi congiunti della vittima di lesioni personali, dovendo essere liquidato attraverso la necessaria considerazione di tutte le circostanze del caso concreto e senza alcun automatismo, deve ritenersi illogicamente ed erroneamente determinato ove il giudice ne abbia quantificato l’entita’ (come nella specie accaduto per la liquidazione operata dal giudice di primo grado in relazione all’odierna controversia) in misura pari, sic et simpliciter, a una frazione del danno non patrimoniale patito dalla vittima primaria (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 22909 del 13/12/2012, Rv. 624633 – 01).
Occorre dunque che il giudice provveda all’integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni semplicistico meccanismo di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell’ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del danneggiato, della gravita’ delle conseguenze pregiudizievoli e delle particolarita’ del caso concreto, al fine di valutare, in termini il piu’ possibile equilibrati e realistici, l’effettiva entita’ del danno.
Il danno subito dal congiunto, conseguentemente, dev’essere concretamente accertato sulla base di una valutazione complessiva ed equitativa, che tenga conto della peculiare relazione affettiva del danneggiato con la vittima, in relazione alla peculiare situazione familiare, alle abitudini di vita, alla consistenza del nucleo familiare e alla compromissione che ne sia derivata dal sinistro, e di ogni altra circostanza ritenuta rilevante in relazione al particolare caso sottoposto ad esame.
Nel caso di specie, con riguardo alla posizione di (OMISSIS), la corte territoriale ha avuto cura di vincolare la liquidazione del danno dalla stessa sofferto assumendo, come parametro di riferimento, i criteri tabellari in uso presso il Tribunale di Roma per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di congiunto, apportando a tale dato una riduzione percentuale (pari a un terzo) in ragione della diversa situazione valutata in concreto.
Si tratta, pertanto, del richiamo – sia pure d’indole regolativa – a un parametro che comunque ha riguardo alla liquidazione di danni riferiti a un pregiudizio proprio dell’istante sofferto a seguito di fatti o eventi che, pur immediatamente riferiti alla persona del congiunto, inevitabilmente appaiono destinati a riflettersi sulla sfera giuridico-esistenziale dello stesso soggetto che ne invoca il risarcimento.
Muovendo da tale punto di partenza, la corte territoriale ha quindi provveduto ad adeguare l’importo individuato in favore della odierna controricorrente tenendo conto: del particolare tipo di legame tra la danneggiata e la vittima del sinistro; dell’eta’ di entrambi; dell’entita’ e della consistenza del rapporto di convivenza; della circostanza costituita dalla presenza di una figlia maggiorenne (idonea a costituire un valido aiuto morale e materiale suscettibile di temperare la gravita’ delle conseguenze dannose); nonche’ infine dell’esigenza di ridurre proporzionalmente l’importo ottenuto in ragione della diversita’ della situazione concreta, costituita da un grave infortunio, anziche’ dalla morte del congiunto: occorrenze di fatto, queste ultime, che, benche’ di (intuibile) diversa entita’, appaiono comunque assimilabili sotto il comune profilo della sofferenza patita dal coniuge dell’infortunato.
Osserva il Collegio come lo sviluppo argomentativo cosi’ compendiato nella motivazione dettata nella sentenza impugnata, con riguardo alla liquidazione del danno sofferto da (OMISSIS), debba ritenersi dotato di sufficiente adeguatezza e congruita’, siccome idoneo a integrare una valida giustificazione sul piano della valutazione equitativa del danno, nella specie ancorata a criteri obiettivi e predeterminati, adeguatamente correlati alla specifica situazione concreta sottoposta ad esame e dotata di razionale controllabilita’.
Tanto vale a escludere il ricorso del vizio di violazione di legge denunciato (con il terzo motivo di ricorso) dall’odierna societa’ ricorrente, cosi’ come di quello dedotto (con il quarto motivo di ricorso) ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, avendo sul punto la societa’ assicuratrice financo trascurato l’identificazione delle eventuali circostanze di fatto, d’indole decisiva e controversa tra le parti, il cui esame sarebbe stato in ipotesi omesso dalla considerazione complessiva della sentenza impugnata.
4. Sulla base delle argomentazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo di ricorso – assorbito il secondo e rigettati il terzo e il quarto -, dev’essere pronunciata la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, cui e’ rimesso di provvedere alla rinnovazione della liquidazione equitativa del danno alla persona subito da (OMISSIS) nel rispetto del principio di diritto in precedenza indicato, oltre alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti il secondo e rigettati il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere sulla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.