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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 20 marzo 2018, n. 6973

con la ponuncia in oggetto la Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
a) nell’ambito del rapporto contrattuale di gestione del portafoglio, non rientra nella nozione normativa d’istruzione vincolante l’ordine di acquisto che comporti una modifica radicale della linea d’investimento stabilita nel programma negoziale preesistente, dovendosi in tale ipotesi applicare le regole imperative relative all’assolvimento degli obblighi informativi cosi’ come prescritto dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 21, e dagli articoli 26, 27, 28, 29 e 45 del Reg. Consob n. 11522 del 1998;
b) La ripartizione dell’onere della prova stabilita nel Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23, si applica anche all’accertamento della violazione dell’obbligo endocontrattuale relativo alla sussistenza del conflitto d’interessi, essendo sufficiente all’investitore di fornire allegazione specifica della denunciata situazione.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 20 marzo 2018, n. 6973

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24673/2012 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1326/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 26/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2017 dal cons. ACIERNO MARIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale era stata rigettata la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto n. (OMISSIS) di gestione dinamica individuale personalizzata di valori mobiliari sottoscritto da (OMISSIS) in qualita’ di investitore e dalla (OMISSIS) in qualita’ di intermediario, nonche’ la consequenziale domanda risarcitoria. Veniva rigettata dal giudice di primo grado anche la subordinata domanda di nullita’ del contratto quadro nonche’ quella relativa all’ordine del 14 luglio 1999.

Il giudice di secondo grado ha posto alla base della pronuncia di rigetto le seguenti argomentazioni:

il contratto in contestazione e’ una mera istruzione vincolante pur essendo definito come “deroga alla linea di gestione prescelta” e pur espressamente prevedendo l’eliminazione dei limiti d’investimento pregressi; da cio’ consegue che si tratta di una specificazione del mandato e che non si ravvisano profili di nullita’;

il contratto reca l’indicazione dell’obiettivo d’investimento (pag. 9 sentenza impugnata);

le istruzioni vincolanti possono riguardare anche l’intero portafoglio ed essere impartite da uno dei cointestatari;

L’istruzione non modifica i limiti del mandato perche’ l’operatore non puo’ andare oltre quei limiti ma puo’ derogare soltanto se richiesto dal cliente, essendo quest’ultimo libero di assumere decisioni in contrasto con la linea di gestione prescelta;

Da tali premesse la Corte territoriale ha fatto conseguire l’insussistenza dell’obbligo d’informare il cliente sullo specifico ordine del luglio 1999, in quanto trattandosi d’istruzione vincolante, il mandatario non aveva discrezionalita’ alcuna;

gli obblighi informativi previsti dalla legge riguardano la negoziazione titoli e non la gestione di portafogli;

comunque il cliente era un investitore aduso ad una certa rischiosita’;

l’appellante non ha indicato quali informazioni avrebbero dovuto essere fornite in ordine alla natura dell’investimento in azioni (OMISSIS); non sono stati puntualizzati i risultati mancati o le omissioni;

– non si ravvisa l’inadeguatezza dal momento che il mandatario era obbligato all’esecuzione del mandato, doveva escludersi il conflitto d’interesse perche’ l’investitore non ha fornito la prova rigorosa dell’appartenenza della (OMISSIS) all’epoca del conferimento del mandato.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) affidandosi a quattro motivi. Ha resistito con controricorso la (OMISSIS). Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nel primo motivo viene dedotta la nullita’ della sentenza impugnata per difetto di legittimazione passiva della parte appellata in quanto non risulta provato il conferimento di ramo di azienda da (OMISSIS) S.P.A a (OMISSIS) S.P.A..

La censura e’ infondata dal momento che, come riferito nel controricorso, l’annuncio ufficiale del conferimento d’azienda bancaria, come previsto dal Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 58, e’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 gennaio 2006, come documentato ex articolo 369 c.p.c., sulla scorta di quanto gia’ prodotto nei gradi precedenti (vedi pag. 23 controricorso). In ordine a tale documentazione la parte ricorrente nella memoria nulla contesta di specifico.

Nel secondo motivo viene contestata la qualificazione giuridica dell’atto negoziale datato 14/7/99 (riportato a pag. 15 del ricorso) come istruzione vincolante invece che come effettivo nuovo contratto di gestione portafoglio titoli, deducendo la violazione del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 24.

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione dell’articolo 21 del T.U.F. e degli articoli 26, 27, 28, 29 e 45 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 in ordine alla ritenuta superfluita’ dell’adempimento agli obblighi informativi specifici relativi ai prodotti finanziari formanti oggetto della linea di gestione contenuta nel contratto 14/7/99.

Le due censure, da trattare congiuntamente, in quanto logicamente connesse, sono fondate.

In ordine alla qualificazione giuridica del predetto contratto 14/7/99, come “istruzione vincolante”, si richiama il recente arresto di questa Corte (Cass.10713 del 2017) in fattispecie del tutto sovrapponibile sia in ordine alla tipologia di contratto, sia in ordine ai prodotti finanziari, sia, infine, ancorche’ parzialmente (la (OMISSIS)), in ordine alle parti in causa. Nella pronuncia viene del tutto condivisibilmente affermato che le istruzioni vincolanti non possono ravvisarsi quando si modifica radicalmente la linea di gestione per l’intero portafoglio ma esclusivamente quando si rimanga all’interno delle caratteristiche della gestione cosi’ come individuate nell’apposito contratto. Le istruzioni in oggetto devono pertanto essere conformi al programma negoziale preesistente, dando luogo altrimenti, se la linea di gestione nuova sovverte la preesistente, ad un contratto sostitutivo che soggiace alle norme inderogabili sull’ambito ed il contenuto degli obblighi informativi a carico dell’intermediario. Nella specie e’ la stessa sentenza impugnata ad indicare che la linea di gestione e’ nuova, ed “in deroga” alla preesistente tanto da escludere i limiti agli investimenti in precedenza previsti da ritenere nulli, oltre a riguardare la totalita’ del patrimonio gestito dal portafoglio.

Una cosi’ radicale divergenza dall’assetto negoziale preesistente deve essere assistita dagli obblighi informativi precontrattuali ed endonegoziali previsti dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998, e dal Regolamento Consob n. 11522 del 1998 ratione temporis applicabile.

E’ errata e del tutto contrastante con l’orientamento di questa Corte, l’affermazione secondo la quale non sussistono nella specie tali obblighi anche in considerazione del profilo di rischio, peraltro solo genericamente affermato in sentenza, del cliente, senza tenere in alcuna considerazione l’indice derivante dalla natura e dalle caratteristiche in concreto del programma di gestione preesistente, costituente un indicatore effettivo e significativo del grado di rischiosita’ accettata dall’investitore.

Del pari errata alla luce degli articoli 28, 30, 37, 38 del reg. Consob n. 11522 del 1998 e’ l’affermazione secondo la quale gli obblighi informativi riguardano solo i contratti di negoziazione e non anche le gestioni di portafogli. In fase precontrattuale l’articolo 28 impone gli obblighi d’informazione specifica sia all’una che all’altra categoria. In fase contrattuale l’articolo 37 potenzia il contenuto informativo del contratto e gli obblighi a carico dell’intermediario cosi’ come riconosciuto da questa Corte con orientamento consolidato. E’ stato affermato al riguardo che nei contratti aventi ad oggetto la gestione di portafogli di valori mobiliari, gli obblighi di comportamento a carico dell’intermediario prevedono anche l’indicazione per ciascuna linea di gestione patrimoniale della preventiva indicazione del grado di rischio di ciascuna gestione (Cass. 8089 del 2016) anche con riferimento ad un parametro oggettivo (cd. benchmark) (Cass. 24 del 2017).

Nel quarto motivo viene dedotta la violazione dell’articolo 27 del T.U.F. in relazione alla disciplina dell’onere della prova riguardante l’accertamento del conflitto d’interessi.

La censura e’ fondata. Nella sentenza impugnata a pag. 13 risulta un’allegazione specifica da parte dell’appellante in ordine all’appartenenza della (OMISSIS) denominata “(OMISSIS)” alla banca appellata mediante indicazioni provenienti da informazioni reperibili in siti Internet.

La ripartizione dell’onere della prova tra intermediario ed investitore in ordine all’adempimento degli obblighi cogenti endocontrattuali, cosi’ come elencati nell’articolo 21, si applica anche alla contestazione relativa al conflitto d’interessi, in quanto espressamente contenuto tra gli obblighi sopraindicati all’articolo 21, lettera c).

Risulta, pertanto, idonea a far scattare l’obbligo di prova contraria a carico dell’intermediario, un’allegazione specifica fondata sia sull’indicatore direttamente desumibile dalla denominazione dell’investimento sia da altri elementi indiziari, riconosciuti in sentenza ma ritenuti insufficienti. L’articolo 23, comma 6, del T.U.F. oltre a cristallizzare sotto il profilo dell’onus probandi, l’asimmetria contrattuale esistente tra intermediario ed investitore, costituisce un’applicazione del principio di prossimita’ della prova che permea il regime probatorio dei rapporti giuridici caratterizzati dall’alto contenuto scientifico o tecnico di una delle prestazioni costituenti il sinallagma negoziale. Non spetta, di conseguenza, all’investitore, la prova rigorosa dell’intreccio economico patrimoniale e della sequenza sulla base della quale, solo all’esito di un rigoroso esame di atti, quali scritture contabili e atti negoziali riservati, e’ possibile effettivamente ricostruire la relazione che avvince l’intermediario con il prodotto finanziario oggetto della gestione patrimoniale. Nella specie, l’intermediario, sulla base dell’allegazione specifica sopra illustrata e’ tenuto a fornire la prova dell’insussistenza del conflitto d’interesse.

In conclusione deve essere rigettato il primo motivo ed accolti gli altri. Alla cassazione della sentenza impugnata segue il rinvio alla Corte d’Appello di Torino anche in ordine alle spese del presente giudizio perche’ applichi i seguenti principi di diritto:

a) nell’ambito del rapporto contrattuale di gestione del portafoglio, non rientra nella nozione normativa d’istruzione vincolante l’ordine di acquisto che comporti una modifica radicale della linea d’investimento stabilita nel programma negoziale preesistente, dovendosi in tale ipotesi applicare le regole imperative relative all’assolvimento degli obblighi informativi cosi’ come prescritto dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 21, e dagli articoli 26, 27, 28, 29 e 45 del Reg. Consob n. 11522 del 1998;

b) La ripartizione dell’onere della prova stabilita nel Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23, si applica anche all’accertamento della violazione dell’obbligo endocontrattuale relativo alla sussistenza del conflitto d’interessi, essendo sufficiente all’investitore di fornire allegazione specifica della denunciata situazione.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo. Accoglie il secondo, il terzo, il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione anche in ordine alle spese processuali del presente giudizio.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.