Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 4 aprile 2018, n. 8234

l’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge da’ luogo, ai sensi degli articoli 1418 e 2231 c.c., a nullita’ assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che il professionista non iscritto all’albo non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, sempreche’ la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attivita’ che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l’esercizio della professione subordinato per legge all’iscrizione in apposito albo o ad abilitazione.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 4 aprile 2018, n. 8234

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26164/2014 proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS) per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS) E (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in (OMISSIS) per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 1263/13, depositata in data 15/11/2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

– con citazione notificata il 18/12/2000 (OMISSIS) convenne innanzi al Tribunale di Cremona la (OMISSIS) s.r.l. chiedendone la condanna al saldo del compenso dovutogli per l’attivita’ professionale svolta in suo favore in qualita’ di disegnatore tecnico, dedotto l’acconto ricevuto di Lire 2.600.000;

– la societa’ convenuta chiese il rigetto della domanda eccependo la nullita’ del contratto, stante la mancata iscrizione del Bassi all’albo professionale dei geometri, e spiego’ domanda riconvenzionale per la restituzione della somma gia’ versatagli;

– il tribunale dichiaro’ la nullita’ del contratto, accogliendo la domanda riconvenzionale;

– propose appello il (OMISSIS) e (OMISSIS) si costitui’ chiedendone il rigetto;

– la corte d’appello di Brescia confermo’ la sentenza; ritenne in proposito che l’attivita’ in concreto effettuata dal (OMISSIS) (misurazione di fabbricato e successiva rappresentazione su elaborato grafico in scala) corrispondesse a quella descritta dal Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274, articolo 16, lettera a), (“operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione”), che ne abilita allo svolgimento i soli geometri iscritti all’albo; osservo’ che a tanto conseguiva non gia’ la nullita’ del contratto, ma la mera inesigibilita’ del compenso, qualificandosi eventuali emolumenti versati all’incaricato come adempimenti di un’obbligazione naturale, ma che sul punto il (OMISSIS) non aveva formulato alcuna richiesta in sede di appello; rilevo’ infine che il pagamento gia’ effettuato al (OMISSIS) doveva logicamente presumersi a titolo di saldo e non di acconto, in quanto intervenuto a distanza di due anni dallo svolgimento dell’incarico;

– avverso tale sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; l’intimata ha depositato controricorso. Il ricorrnete ha altresi’ depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

– con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione del Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274, articoli 16 e 17 e dell’articolo 2231 c.c.; assume che nel ritenere che l’attivita’ da lui svolta fosse riservata ai geometri iscritti all’albo la corte d’appello avrebbe ignorato l’ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale e di legittimita’ secondo cui, in assenza di un’esplicita riserva in favore dei soggetti iscritti agli albi, per tutte le altre attivita’ vige il principio generale di liberta’ di lavoro autonomo, ed osserva che le prestazioni effettuate nella specie ben potevano essere svolte da un diplomato disegnatore, poiche’ il successivo articolo 17 del richiamato Regio Decreto prevedeva che le attivita’ elencate ai fini della delimitazione della professione di geometra non pregiudicassero quanto puo’ formare oggetto dell’attivita’ di altre professioni, come del resto confermato in giudizio dal presidente del collegio dei geometri di Cremona, sentito come teste;

– con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione degli articoli 1418 e 2231 c.c.; lamenta che erroneamente la corte avrebbe ritenuto valido il contratto, escludendo il suo diritto a ritenere l’importo gia’ versato solo per mancata proposizione della relativa domanda, e cio’ in quanto “tale statuizione ove’ non impugnata esporrebbe il difensore a responsabilita’ professionale per non aver censurato la sentenza di primo grado sullo specifico punto”;

– il ricorso e’ infondato, essendo conforme a diritto il dispositivo della sentenza impugnata, quantunque da emendare nella motivazione;

– questa Corte ha infatti piu’ volte affermato il principio secondo cui l’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge da’ luogo, ai sensi degli articoli 1418 e 2231 c.c., a nullita’ assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che il professionista non iscritto all’albo non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, sempreche’ la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attivita’ che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l’esercizio della professione subordinato per legge all’iscrizione in apposito albo o ad abilitazione ( Cassazione n. 6402/2011 e Cassazione n. 14085/2010 e Cass. n. 8543 del 2009);

– cosi’ corretta nella motivazione, e dunque ricondotta l’inesigibilita’ del corrispettivo alla nullita’ assoluta del contratto, la sentenza impugnata ha per il resto fatto buon governo degli stessi principi richiamati dal ricorrente laddove ha ritenuto sussistente, nella specie, un’attivita’ riservata in via esclusiva alla categoria professionale dei geometri;

– il richiamato del Regio Decreto 11 febbraio 1927, n. 274, articolo 16, infatti, circoscrive espressamente “l’oggetto ed i limiti dell’esercizio professionale di geometra”, nel cui ambito vanno fatti rientrare i rilievi topografici commissionati al (OMISSIS); il successivo articolo 17 ha poi la funzione di consentire lo svolgimento di tali attivita’ anche ad altre categorie professionali – tant’e’ che esso viene integrato dal richiamo a quanto disposto dagli articoli 18-24, che precisano i termini in cui alcune delle attivita’ di pertinenza dei geometri vanno ritenute comuni ad ingegneri civili, architetti, periti agrari e dottori in scienze agrarie- ma non di consentire che tali attivita’ vengano indistintamente svolte da altri imprecisati esperti del settore;

ritenuto pertanto il ricorso meritevole di rigetto, con conforme statuizione sulle spese; ritenuta altresi’ la sussistenza dei presupposti di cui del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.