Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 23 maggio 2012, n. 8101

Nell’operazione di leasing finanziario, che non dà luogo ad un unico contratto plurilaterale, ma realizza una figura di collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura, se il concedente imputa all’utilizzatore l’inadempimento costituito dalla sospensione del pagamento dei canoni, e su questa base chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno nell’ammontare convenzionalmente predeterminato, e se l’utilizzatore eccepisce l’inadempimento del fornitore all’obbligazione di consegna e chiede perciò il rigetto della domanda, l’accoglimento dell’eccezione, che deve avvenire sulla base dell’art. 1463 cod. civ., non può trovare ostacolo nel fatto che il contratto di leasing contenga una clausola che riversi sull’utilizzatore il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide siffatte clausole. Peraltro, se l’utilizzatore accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna, pure a fronte di una consegna incompleta da parte del fornitore (invece di rifiutare la prestazione e far constatare il rifiuto nel relativo verbale), egli pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere la propria obbligazione verso il fornitore, ma non gli può essere allora consentito di opporre al concedente che la consegna non è stata completa nè di fondare su ciò il diritto di sospendere il pagamento dei canoni.

 

 

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 23 maggio 2012, n. 8101

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22026/2010 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), (gia’ (OMISSIS).p.A. ed inizialmente (OMISSIS) S.p.A.), in persona del suo Procuratore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 527/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/04/2010; R.G.N. 820/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/2012 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l’Avvocato PAOLO CIANNELLA;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2649/2003, il Tribunale di Firenze accoglieva l’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ad istanza della s.p.a. (OMISSIS) per il pagamento della somma di lire 132.714.179 oltre accessori, in relazione ad un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un ecografo e altri apparecchi; senza provvedere, di conseguenza, sulla domanda di manleva proposta dal (OMISSIS) nei confronti dei chiamati in causa s.r.l. (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente societa’ che avrebbe dovuto fornire il macchinario e rappresentante della stessa societa’; compensava interamente le spese tra le parti.

A fondamento della decisione il Tribunale osservava che il (OMISSIS) – pur avendo sottoscritto la dichiarazione di accettazione dei macchinari, avente valore di benestare al pagamento da parte della (OMISSIS), indotto a cio’ dall’ (OMISSIS) che gli aveva promesso tempi di consegna piu’ celeri – non aveva mai ricevuto le apparecchiature in questione, le quali erano determinate solo nel genere e non risultavano mai specificate, non essendo a tal fine sufficiente la dichiarazione indicata. Ne derivava – secondo il Tribunale – l’inefficacia del contratto di locazione finanziaria per mancanza dell’oggetto o, comunque, la sua risoluzione per impossibilita’ sopravvenuta della prestazione.

La decisione, gravata da impugnazione in via principale della s.p.a. (OMISSIS) e in via incidentale dal (OMISSIS), era riformata dalla Corte di appello di Firenze, la quale con sentenza in data 8 aprile 2010, cosi’ provvedeva: accoglieva l’appello della s.p.a. (OMISSIS) e confermava il decreto ingiuntivo opposto dal (OMISSIS), che condannava al pagamento delle spese processuali dei due gradi in favore dell’appellante.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) contro la s.p.a. (OMISSIS) e nei confronti di (OMISSIS) e della Curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., svolgendo sette motivi.

Ha resistito la s.p.a. (OMISSIS), depositando controricorso Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta dagli altri intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di appello, discostandosi dalle argomentazioni del primo Giudice sul punto della mancanza dell’oggetto del contratto di locazione finanziaria, ha evidenziato come – alla luce della clausola n. 2 delle cond. gen. di contratto di locazione finanziaria (“ove i beni siano determinati solo nel genere, la loro individuazione, agli effetti dell’articolo 1378 cod. civ., si intendera’ avvenuta solo con la messa a disposizione dei beni a favore dell’utilizzatore… la sottoscrizione da parte dell’utilizzatore della dichiarazione di accettazione dei beni costituira’ a tutti gli effetti benestare al pagamento”) e in considerazione della “dichiarazione di accettazione del bene e benestare al pagamento” sottoscritta dal (OMISSIS), con la quale l’utilizzatore comunicava d’aver ricevuto i beni oggetto della locazione finanziaria (individuandoli come “ecografo Thoshiba modello SSA-140 SHG, completo di monitor e carrello, sonda Convex da 3,75 MHz, sonda endovaginale da 6 MHZ, stampante colore Polaroid modello TX1100, stampante Sony b/n modello UP 890 collocati nell’immobile in Via (OMISSIS)” di proprieta’ dello stesso (OMISSIS)) – non fosse lecito dubitare dell’avvenuta individuazione dei beni e del conseguente trasferimento della proprieta’ degli stessi alla s.p.a. (OMISSIS).

La Corte territoriale ha, altresi’, precisato che – anche ad ipotizzare, in conformita’ a quanto affermato dal Tribunale che, per la mancata consegna e la mancata indicazione del numero di matricola, ovvero di fatti ed elementi identificativi dei beni, mancasse l’oggetto del contratto di locazione finanziaria – non poteva con cio’ negarsi che la suddetta dichiarazione fosse idonea a far ritenere alla (OMISSIS) che era dovuto il pagamento della fornitura, con conseguente responsabilita’ del (OMISSIS), che, di conseguenza, era tenuto al risarcimento del danno, commisurato al controvalore dei beni, ovvero ai canoni insoluti, come richiesto con il decreto ingiuntivo. Cio’ in quanto i raggiri dell’ (OMISSIS), pur avendo determinato il (OMISSIS) a sottoscrivere la dichiarazione, non lo esoneravano dal comportarsi secondo buona fede ex articolo 1375 c.c., nell’esecuzione del contratto con la (OMISSIS), imponendogli di non indirizzare alla concedente un documento non rispondente al vero e determinandola, in tal modo, ad eseguire il pagamento al fornitore, apparentemente dovuto.

1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 1418, 1346, 1378 cod. civ., anche con riferimento all’articolo 1378 cod. civ. (articolo 360 cod. proc. civ., n. 3). Il ricorrente lamenta che la Corte di appello di Firenze non abbia rilevato che, nella fattispecie, mancava l’oggetto del contratto, la quale cosa avrebbe comportato la nullita’ del contratto di locazione finanziaria e, comunque, la sua inefficacia. In particolare deduce che nella copia della fattura n. (OMISSIS) che la fornitrice s.r.l. R.W.S. invio’ alla s.p.a. (OMISSIS) mancava l’indicazione dell’anno di costruzione, del numero di matricola dell’apparecchio, del numero del telaio; di conseguenza la Corte di appello avrebbe errato a far riferimento alla clausola n. 2 delle cond. gen. di contratto, sia per inferirne l’avvenuta specificazione dell’oggetto del contratto, sia per farne discendere la responsabilita’ di esso utilizzatore, per le conseguenze dell’avvenuto pagamento della fornitura.

1.2. Il motivo e’ infondato.

Invero la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nella vendita di cose determinate solo nel genere, l’individuazione di esse, necessaria perche’ all’effetto obbligatorio segua quello reale del trasferimento della proprieta’ dal venditore al compratore, deve essere fatta in presenza e con il concorso di entrambe le parti, salvo che i contraenti abbiano stabilito di comune accordo altre misure idonee a realizzare la separazione delle cose dal genus e ad assicurarne la non sostituibilita’ da parte del venditore (Cass. 28 aprile 2011, n. 9466). E poiche’ – come emerge dalla sentenza impugnata – nel caso di specie le parti avevano stabilito che l’individuazione delle cose, oggetto della locazione finanziaria (e del collegato contratto di fornitura) avvenisse con la messa a disposizione dei beni in favore dell’utilizzatore e con l’accettazione da parte dello stesso, risulta corretta l’affermazione, secondo cui i presupposti richiesti dall’articolo 1378 cit. per il trasferimento della proprieta’ alla s.p.a. (OMISSIS) si erano realizzati con la (almeno apparente) consegna dei beni, come individuati, nel c.d. benestare al pagamento, non solo con l’indicazione della quantita’, del tipo e del modello delle apparecchiature di cui trattasi, ma anche con l’attestazione del loro deposito presso l’immobile di proprieta’ del (OMISSIS) e dell’intervenuta verifica dei beni stessi da parte dell’utilizzatore, unitamente alla documentazione di corredo.

Parte ricorrente insiste nel rimarcare che nella fattura di vendita non erano indicati matricola, telaio, anno di costruzione che sarebbero stati necessari per l’individuazione, omettendo di confrontarsi con il rilievo, chiaramente emergente dalla motivazione dell’impugnata sentenza, che la messa a disposizione dell’utilizzatore, con la consegna e il ricovero dei beni in immobile di proprieta’ dello stesso, comportandone la loro insostituibilita’ da parte della societa’ tornitrice, fossero idonee (in forza delle pattuizioni inter partes) a realizzare la separazione delle cose dal genus o almeno idonee – una volta che dette circostanze fossero state comunicate alla concedente – a determinare “una apparenza” di tale separazione e individuazione, con conseguente insorgenza dell’obbligo di pagamento del prezzo da parte della s.p.a. (OMISSIS) (di fatto pacificamente assolto) in favore della predetta fornitrice.

Il motivo va, dunque, rigettato.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione degli articoli 1363, 1366 e 1370 cod. civ. (articolo 360 cod. proc. civ., n. 3). Il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia effettuato un’erronea lettura e interpretazione delle clausole contrattuali, per non avere ritenuto che la mancata identificazione dell’apparecchio oggetto del contratto di locazione finanziaria, determinando il mancato acquisto del bene, avrebbe dovuto comportare il rifiuto del pagamento. In particolare si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto assorbente la clausola n. 2 del contratto e abbia, invece, omesso di considerare le altre clausole, concernenti la messa a disposizione del bene, la fatturazione e gli obblighi del fornitore, traendone l’erronea convinzione che le anomalie dello svolgimento del contratto dovessero ricadere sull’utilizzatore.

2.1. Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’interpretazione del contratto, concretandosi nell’accertamento della volonta’ dei contraenti, si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimita’ solo per il caso di insufficienza o contraddittorieta’ della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione, o per violazione delle regole ermeneutiche, con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volonta’ negoziale operata dal giudice di merito che si traduca soltanto nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto vagliati dal predetto giudice di merito (cfr. ex plurimis Cass. 29 luglio 2003, n. 1679 e ancora: Cass. n. 9730 del 1998; Cass. n. 4032 del 1998; Cass. n. 4483 del 1996). Ne deriva che, per sottrarsi al sindacato di legittimita’, l’interpretazione data dal giudice del merito a un contratto (o una clausola contrattuale) non deve essere l’unica possibile e neppure la migliore in astratto, ma una delle possibili interpretazioni.

Nel caso di specie parte ricorrente, pur formalmente prospettando l’erronea interpretazione dei contenuti del contratto, lungi dall’evidenziare la violazione delle regole ermeneutiche indicate in rubrica, profila, in termini peraltro assolutamente generici, una interpretazione immotivatamente riduttiva della portata della disposizione contrattuale che – prevedendo che “la sottoscrizione di accettazione dei beni costituira’ a tutti gli effetti benestare al pagamento” (pag. 3 della sentenza) – e’ stata ritenuta determinante ai fini dell’affermazione dell’incolpevole affidamento della (OMISSIS) in ordine all’effettivita’ della consegna. Appare allora chiaro che l’oggetto della critica di parte ricorrente non e’ la violazione dei canoni di ermeneutica legali, bensi’ il convincimento espresso nella sentenza impugnata in modo difforme dalle proprie aspettative.

Il motivo va, dunque, rigettato.

3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’articolo 1371 cod. civ. (articolo 360 cod. proc. civ., n. 3) per avere la Corte di appello effettuato un’erronea lettura e interpretazione delle clausole contrattuali e, precisamente, per non avere ritenuto la concorrente, se non prevalente, responsabilita’ della concedente, il che, trattandosi di contratto a titolo oneroso, avrebbe dovuto comportare, nella realizzazione dell’equo contemperamento degli interessi delle parti, quantomeno un’equa ripartizione, tra concedente e utilizzatore, del danno causato da fatto illecito del fornitore. In particolare il ricorrente – ribadito di avere contravvenuto al disposto dell’articolo 2 del contratto di leasing, in quanto indotto a cio’ dal comportamento truffaldino dell’ (OMISSIS) – lamenta che la Corte di appello non abbia considerato che, a sua volta, la s.p.a. (OMISSIS), pur senza essere stata indotta in errore da nessuno, non aveva osservato altre clausole contrattuali, le quali prevedevano, tra l’altro, la precisa identificazione dei beni.

3.1. Il motivo, pur formalmente (ri)proponendo la censura di erronea interpretazione dei contenuti del contratto, per inferirne una responsabilita’ concorrente della (OMISSIS) s.p.a., si infrange, al pari del precedente, nel rilievo della surrettizieta’ del richiamo al vizio della violazione di legge, rivelandosi la doglianza esclusivamente funzionale ad un (non piu’ ammissibile) riesame della vicenda.

Il motivo stesso e’, altresi’, manifestamente infondato, perche’ muove da un presupposto contraddetto da una giurisprudenza piu’ che consolidata di questa Corte che – a partire dalla sentenza 2 novembre 1998 n. 10926 – e’ costante nell’affermare che nel contratto di leasing, se il concedente imputa all’utilizzatore l’inadempimento costituito dalla sospensione del pagamento dei canoni e se l’utilizzatore eccepisce l’inadempimento del fornitore all’obbligazione di consegna, l’accoglimento dell’eccezione, che deve avvenire sulla base dell’articolo 1463 c.c., non puo’ trovare ostacolo nel fatto che il contratto di leasing contenga una clausola che riversi sull’utilizzatore il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide siffatte clausole, ma se – come nella specie – l’utilizzatore accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna, pure a fronte di una incompleta o a fortiori mancata consegna da parte del fornitore (invece di rifiutare la prestazione e far constatare il rifiuto nel relativo verbale), egli pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere la propria obbligazione verso il fornitore; con la conseguenza che in tal caso non gli puo’ essere consentito di opporre al concedente che la consegna non e’ stata completa o che non c’e’ stata, ne’ di fondare su cio’ il diritto di sospendere il pagamento dei canoni.

In sostanza la scissione tra soggetto destinato a ricevere (dal fornitore) la prestazione di consegna e soggetto destinato ad adempiere (nei confronti del fornitore) l’obbligazione di pagamento del prezzo, non consente al concedente di pagare il prezzo indipendentemente dall’avvenuta consegna, ma giustifica, sulla base dell’articolo 1375 cod. civ., che il concedente stesso possa fare affidamento sull’autoresponsabilita’ dell’utilizzatore nel ricevere la consegna dal fornitore, atteso che utilizzatore e concedente hanno, nei confronti del fornitore, un interesse comune (sicche’ su entrambi grava un onere di collaborazione); pertanto, se il contratto di compravendita prevede che il fornitore consegni la cosa direttamente all’utilizzatore, ed il contratto di leasing prevede, a sua volta, che l’utilizzatore la riceva, il concedente che resta obbligato al pagamento del prezzo, nell’adempiere, deve far in modo di salvaguardare l’interesse dell’utilizzatore all’esatto adempimento, cosi’ come questi e’, dal suo canto, gravato, nei confronti del concedente, dell’onere di comportarsi, rispetto al momento della consegna, in modo diligente, si che non ne risulti sacrificato, per altro verso, l’interesse che anche il concedente ha all’esatto adempimento da parte del fornitore, secondo un modello comportamentale comune improntato alla reciproca cooperazione onde conseguire l’esatto adempimento da parte del fornitore (Cass. 6 giugno 2002, n. 8222).

Orbene, nel caso di specie, si evince dalle stesse allegazioni di parte ricorrente che la scelta dei beni intervenne tra l’ (OMISSIS) (rappresentante del fornitore) e il (OMISSIS) (utilizzatore), risultando ad esso estranea la societa’ (OMISSIS) (concedente). In particolare nell’impugnata sentenza si rimarca che dal contratto inter partes risultava che era stato il (OMISSIS) ad avere “scelto ed indicato” il fornitore; che, inoltre, lo stesso (OMISSIS) sottoscrisse la “dichiarazione di accettazione del bene e benestare al pagamento”, inviandola alla (OMISSIS); di modo che – mentre la s.p.a.. (OMISSIS), per effetto di tale dichiarazione, risultava gravata dall’obbligo di pagamento del prezzo del bene e, di fatto, assolveva a tale obbligo – il (OMISSIS) risultava vincolato alle conseguenze della situazione di apparenza creata. E se poi a cio’ fu determinato dai raggiri dell’ (OMISSIS) e/o del fornitore, non per questo poteva fondare sulla mancata consegna il diritto di sospendere il pagamento dei canoni dovuti al concedente. Vero e’ che il ricorrente -lamentando di essere stato vittima dei raggiri dell’ (OMISSIS) e deducendo, nel contempo, una presunta negligenza della s.p.a. (OMISSIS) nel provvedere al pagamento del corrispettivo – omette di confrontarsi con la parte della decisione che non solo gli ascrive la scelta del fornitore, ma soprattutto gli addebita la violazione dell’obbligo comportamentale di cui all’articolo 1375 cod. civ., per avere inviato alla concedente la ridetta “dichiarazione di accettazione del bene e benestare al pagamento”, in tal modo determinando il convincimento della concedente circa la corrispondenza della situazione apparente a quella reale. E alla luce di siffatta ricostruzione della vicenda, non piu’ discutibile in questa sede, non e’ prospettabile il preteso concorso di responsabilita’ della concedente.

In definitiva il motivo va rigettato.

4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione dell’articolo 2043 cod. civ. (articolo 360 cod. proc. civ., n. 3). Al riguardo parte ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia disapplicato la norma indicata, per non avere riconosciuto l’esclusiva e assorbente responsabilita’ del fornitore (OMISSIS) s.r.l. e dell’ (OMISSIS), anch’essi parti del giudizio) traendone le dovute conseguenze giuridiche in relazione al comportamento processuale della (OMISSIS) s.p.a.. In particolare si duole della scelta processuale della (OMISSIS) s.p.a., per non avere indirizzato le sue pretese risarcitorie nei confronti dei terzi chiamati in causa da esso (OMISSIS), con una domanda di rivalsa svolta per mera completezza difensiva, ben potendo la pronuncia di condanna essere emessa direttamente nei confronti della s.r.l. (OMISSIS) e dell’ (OMISSIS).

4.1. Il motivo – lamentando la disapplicazione dell’articolo 2043 cod. civ., pur in difetto di specifica questione sul punto in sede di merito – si rivela, per un verso, privo di correlazione con la decisione impugnata, e, per altro verso, manifestamente infondato, profilando una sorta di abuso di diritto della (OMISSIS) per aver fatto valere le proprie pretese verso l’utilizzatore: scelta, questa, che appare, invece, giustificata alla luce del principio qui suo iure utitur neminem laedit, non ravvisandosi alcuna deviazione di scopo o mero capriccio, tanto piu’ che l’utilizzatore non risultava privo di tutela, avendo il diritto di agire per l’adempimento nei confronti del fornitore ovvero anche per il risarcimento del danno verso lo stesso fornitore o il suo rappresentante. E se il (OMISSIS), per quanto emerge in atti, non ha coltivato le domande inizialmente formulate nei confronti dei chiamati in garanzia, non puo’ farne carico alla controparte.

Il motivo va, dunque, rigettato.

5. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia gia’ prospettato da esso ricorrente (articolo 360 cod. proc. civ., n. 5) e cio’ in quanto la Corte di appello avrebbe fondato la sua decisione soltanto sull’applicazione di alcune clausole contrattuali, omettendo qualsiasi motivazione su altre clausole che imponevano alla (OMISSIS) s.p.a. alcuni comportamenti e verifiche che se fossero stati effettuati avrebbero dovuto comportare il rifiuto del pagamento della forniture.

5.1. Il motivo e’ sostanzialmente ripetitivo dei primi tre, con la conseguenza che vanno qui riconfermate le considerazioni sopra svolte.

Invero la decisione impugnata e’ fondata su argomentazioni che si sottraggono al sindacato di legittimita’ essendo sufficienti (in realta’ valutano esplicitamente od implicitamente tutte le problematiche predette sotto tutti i profili rilevanti), logiche, non contraddittorie e rispettose della normativa in materia.

Il motivo va, dunque, rigettato.

6. Con il sesto motivo di ricorso si denuncia violazione dell’articolo 360 cod. proc. civ., n. 5, per carente motivazione in ordine alle spese legali. Al riguardo parte ricorrente lamenta di essere stato condannata, al pagamento delle spese dei due gradi, nonostante il Tribunale, allorche’ aveva accolto l’opposizione, non avesse applicato il criterio di soccombenza, per la peculiarita’ della fattispecie.

6.1. Il motivo e’ inammissibile.

In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della corte di cassazione e’, infatti, limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Pertanto esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e cio’ sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (ex multis Cass. 14 novembre 2002, n. 16012; Cass. 1 ottobre 2002, n. 14095).

7. Con il settimo motivo di ricorso si denuncia carente motivazione in ordine alla condanna agli interessi convenzionali, peraltro usurari e, quindi, illegittimi a seguito della Legge n. 108 del 1996. (articolo 360 cod. proc. civ., n. 5).

7.1 Il motivo (a tacere dell’irretroattivita’ della disposizioni in tema di tasso-soglia di cui alla Legge n. 108 del 1996) e’ inammissibile, per l’assoluta genericita’ oltre che per la novita’ della censura.

Invero – precisato che la Corte di appello si e’ limitata a confermare il decreto ingiuntivo opposto e che non risultano sollevate in sede di merito specifiche censure sulla misura degli interessi ivi liquidati – si osserva che ove una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimita’, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicita’ di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 12 settembre 2000, n. 12025; Cass. 9 aprile 2001, n. 5255 in motivazione); e tale duplice onere e’ rimasto nella specie assolutamente inevaso.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.200,00 (di cui euro 200,00 per spese) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.