Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 22 gennaio 2018, n. 1525
nei contratti per i quali la legge richiede la forma scritta “ad substantiam”, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta, realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto, ma con efficacia “ex nunc” e non “ex tunc”.
Integrale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19552-2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente incidentali e controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 863/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 02/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO che ha concluso ricorso principale: accoglimento 1 motivo, assorbito 2 motivo, rigetto 3 motivo; ricorso incidentale (OMISSIS) assorbito; ricorso incidentale (OMISSIS) rigetto in sub inammissibilita’;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore dei resistenti (OMISSIS) – (OMISSIS), che si riporta agli atti depositati, accoglimento dei ricorsi incidentali, rigetto del ricorso principale.
ESPOSIZIONE DEL FATTO
Con citazione ritualmente notificata i signori (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero innanzi al Tribunale di Bergamo (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) esponendo:
di aver sottoscritto in data 30.10.02 una proposta di acquisto con il (OMISSIS), quale titolare di un’agenzia immobiliare, avente ad oggetto un immobile in costruzione, sito in (OMISSIS), versando la somma di 4.600,00 Euro a titolo di compenso per la mediazione;
in tale proposta era indicato che l’immobile era di proprieta’ dell'(OMISSIS) srl;
in data 9.11.02 veniva concluso tra gli attori e l'(OMISSIS) un preliminare di vendita e gli attori, quali promissari acquirenti, versavano l’importo di 2.500,00 Euro a titolo di caparra e di 50.000,00 Euro a titolo di acconto sul prezzo, prevedendosi quale data di consegna il 30.9.2003.
Il 3.6.2003 (OMISSIS) e (OMISSIS), quest’ultimo in qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS), pattuivano la cessione del contratto preliminare su menzionato ad (OMISSIS);
Da tale scrittura privata, fatta visionare ai coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS), emergeva per la prima volta con chiarezza che l'(OMISSIS) non era proprietaria dell’immobile oggetto del preliminare, essendo a sua volta promissaria acquirente della (OMISSIS) srl, sua committente nell’ambito di un contratto di appalto in virtu’ del quale l'(OMISSIS) avrebbe dovuto realizzare un complesso immobiliare su incarico della (OMISSIS), per il quale veniva pattuito a titolo di corrispettivo, il trasferimento della proprieta’ dell’immobile per cui e’ causa.
A seguito di accertamenti da parte dei coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS), peraltro, risultava che l'(OMISSIS) era stata dichiarata fallita in data (OMISSIS).
Tanto premesso gli attori proponevano domanda di risarcimento dei danni nei confronti di tutti i convenuti in solido, a titolo di responsabilita’ contrattuale ed extracontrattuale.
I convenuti, costituitisi, resistevano.
Il (OMISSIS), chiedeva altresi’ ed otteneva, autorizzazione alla chiamata in causa della (OMISSIS), per essere da questa manlevato.
Il Tribunale di Bergamo, riconosciuta la responsabilita’ contrattuale del solo (OMISSIS), ai sensi degli articoli 1759, 1175 e 1176 c.c., lo condannava al risarcimento dei danni, determinati in 71.250,00 Euro. Rigettava invece la domanda di risarcimento dei danni nei confronti di tutti gli altri convenuti, escludendo la sussistenza di una responsabilita’, a qualsiasi titolo, dei medesimi.
La Corte d’Appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, affermava invece la responsabilita’ del solo (OMISSIS), quale cessionario del contratto, per non aver questi adempiuto all’obbligo di trasferire la proprieta’ dell’immobile e rigettava le domande proposte nei confronti delle altre parti.
La Corte territoriale, in particolare, accogliendo l’appello del (OMISSIS). rilevava anzitutto che la proposta d’acquisto firmata dalle parti era contenuta in un modulo prestampato, onde non poteva attribuirsi particolare rilevanza al fatto che in detto modulo l'(OMISSIS) fosse qualificata come proprietaria del bene.
Aggiungeva che dall’istruttoria espletata era risultato che i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS) erano a conoscenza della circostanza che l’immobile era di proprieta’ della (OMISSIS) srl, in quanto sin dai primi contatti con l’agenzia del (OMISSIS) e successivamente fino alla stipula del preliminare essi avevano compiuto diversi sopralluoghi sul cantiere e controllato lo stato dei lavori: non potevano pertanto ignorare che l’effettiva titolarita’ del bene era della (OMISSIS) srl.
Inoltre, nel contratto preliminare sottoscritto tra i signori (OMISSIS)- (OMISSIS) e l'(OMISSIS) non era mai precisato che quest’ultima agiva in qualita’ di proprietaria dell’immobile, ma solo di promittente alienante.
La Corte, rilevava inoltre che si era formato il giudicato interno sulla mancanza di responsabilita’, a qualsiasi titolo, di (OMISSIS), risultato del tutto estraneo alla vicenda contrattuale in oggetto e sulla reiezione della domanda a titolo di responsabilita’ contrattuale nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), essendo stata riproposta in appello nei loro confronti la sola responsabilita’ extracontrattuale. Rigettava, peraltro, la domanda di condanna di questi ultimi pure a titolo di responsabilita’ da illecito, escludendo la prova di un raggiro perpetrato ai danni dei promissari acquirenti, i quali, nei loro scritti difensivi, avevano allegato di essere venuti a conoscenza dell’effettiva titolarita’ dell’immobile gia’ in data 3 giugno 2003, contestando tale circostanza soltanto nel novembre 2003.
I promissari acquirenti, inoltre, secondo la Corte territoriale, con la loro condotta avevano dimostrato di accettare tale situazione, in quanto essi stessi dichiararono di aver prestato il consenso alla cessione del contratto preliminare al (OMISSIS), azionando in giudizio i diritti da esso derivanti.
La Corte, premesso poi il perfezionamento della cessione del preliminare, quanto meno a seguito della produzione in giudizio, da parte dei signori (OMISSIS) – (OMISSIS), della scrittura privata di cessione, munita di sottoscrizione dei cedenti e del cessionario, affermava invece la responsabilita’ contrattuale del (OMISSIS), per non avere egli adempiuto all’obbligazione di trasferire la proprieta’ del bene.
La Corte d’Appello rilevava, peraltro, che i signori (OMISSIS) – (OMISSIS) non avevano proposto domanda di risoluzione del contratto preliminare, limitandosi a formulare domanda di risarcimento dei danni. In assenza di tale domanda, pertanto, riconosceva ai promissari acquirenti i soli danni da ritardo nell’adempimento, ed in particolare quelli derivanti dal fatto che essi non avevano potuto disdire il contratto di locazione per la data del 30 settembre.
Rigettava, viceversa, la domanda dei danni ulteriori, aventi ad oggetto la caparra e l’acconto versati, in relazione ai quali costituiva presupposto necessario la domanda di risoluzione del contratto. Escludeva inoltre la sussistenza dei presupposti per la liquidazione del danno morale.
Rigettava infine l’impugnazione proposta dal (OMISSIS) e dagli (OMISSIS) sulla regolazione delle spese di lite della sentenza impugnata, ritenendo giustificata sia la condanna del (OMISSIS) alla refusione delle spese sostenute dalla (OMISSIS) srl che l’integrale compensazione disposta nei rapporti tra i signori (OMISSIS) – (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS).
Per la cassazione di detta sentenza, ha proposto ricorso (OMISSIS) con tre motivi.
I signori (OMISSIS) – (OMISSIS) hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, affidandosi a due motivi.
Pure (OMISSIS) ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, con un motivo, mentre (OMISSIS) si e’ costituito con controricorso ed ha altresi’ proposto ricorso incidentale, affidandosi a tre motivi.
I coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno, a loro volta, resistito con controricorso al ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS).
(OMISSIS) srl, (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno svolto, nel presente giudizio attivita’ difensiva.
In prossimita’ dell’odierna udienza, il (OMISSIS) ha depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso principale, per violazione dell’articolo 366 c.p.c., sollevata dai signori (OMISSIS)- (OMISSIS), atteso che il ricorso del (OMISSIS) appare corredato dalla completa esposizione dei fatti di causa e delle principali questioni oggetto della controversia.
Con il primo motivo il (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1409 c.c., censurando la statuizione della sentenza impugnata che ha affermato che la cessione del contratto si sarebbe perfezionata in forza della produzione in giudizio del contratto stesso ad opera dei coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS).
Ad avviso del ricorrente, trattandosi di contratto preliminare avente ad oggetto un trasferimento immobiliare, sarebbe stato necessario che il consenso dei contraenti ceduti risultasse da atto scritto, dovendo ritenersi all’uopo inidonea la produzione giudiziale del contratto, privo della sottoscrizione dei signori (OMISSIS)- (OMISSIS).
Il motivo e’ fondato.
Conviene premettere che la cessione del contratto si configura come contratto plurilaterale, che si perfeziona quando il proponente (o i proponenti, nel caso di proposta comune di cedente e cessionario) ha notizia dell’accettazione del contraente ceduto, che assume al riguardo rilievo imprescindibile, al pari di quello delle altre parti, e che puo’ essere espresso pure successivamente all’accordo tra cedente e cessionario(Cass. n. 5244 del 15.3.2004).
In particolare, il consenso puo’ essere anche tacito, salvo che per il contratto oggetto di cessione sia necessaria una forma particolare, nel qual caso la stessa dev’essere adottata da tutte le parti, e dunque anche dal contraente ceduto. Quando, dunque, come nel caso di specie, oggetto della cessione del contratto e’ un preliminare di vendita immobiliare, il consenso del contraente ceduto deve risultare da atto scritto (Cass. 10498/2001).
Cio’ premesso, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte nei contratti per i quali la legge richiede la forma scritta “ad substantiam”, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta, realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto, ma con efficacia “ex nunc” e non “ex tunc” (Cass. 5919 del 24.3.2016).
Alla produzione in giudizio del contratto deve dunque riconoscersi l’effetto di sostituire la mancata sottoscrizione.
Da cio’ discende che la volonta’ di adesione al contratto, intanto determina l’incontro delle volonta’ e dunque la conclusione del contratto, in quanto la produzione intervenga in un giudizio proposto nei confronti delle altre parti del contratto che l’hanno gia’ sottoscritto.
Per contro, quando il giudizio viene proposto non gia’ contro colui che ha sottoscritto il contratto, bensi’ contro una parte che non l’ha firmato non puo’ certo produrre l’effetto di incontro di volonta’: non concorre cioe’ a formare il consenso, indispensabile affinche’ il contratto di perfezioni (Cass. 2826 dell’11 marzo 2000).
Come questa Corte ha gia’ affermato, dunque, il principio della equivalenza tra produzione in giudizio del contratto e sottoscrizione mancante non opera se colui che aveva sottoscritto l’atto non e’ piu’ in vita al momento della produzione, perche’ la morte determina l’estinzione automatica della proposta, rendendola non piu’ impegnativa per gli eredi (Cass. 23 gennaio 1995 n. 738).
Orbene, nel caso di specie l'(OMISSIS) srl, promittente alienante nel preliminare originario, e contraente cedente nella successiva cessione negoziale, per quanto sopra detto non perfezionata, mancando il consenso scritto dei contraenti ceduti, non e’ parte del presente giudizio, che i signori (OMISSIS)- (OMISSIS) hanno proposto unicamente nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), oltre che del cessionario (OMISSIS) e del mediatore (OMISSIS).
Di conseguenza, la produzione in giudizio della scrittura di cessione del contratto, che, come si e’ detto, ha efficacia ex nunc, non essendo stata prodotta nei confronti di colui che l’ha sottoscritto, non e’ idonea a determinare l’incontro di volonta’ ed a perfezionare il contratto stesso. L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo, con cui si denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla statuizione che ha affermato l’inadempimento contrattuale del ricorrente.
Con il terzo motivo si censura la statuizione con cui e’ stato rigettato l’appello incidentale proposto dal (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) srl, relativo alla condanna alla refusione delle spese di lite, lamentando l’omessa motivazione di tale statuizione.
Il motivo e’ infondato.
La Corte territoriale ha infatti fondato il rigetto della domanda di manleva, cosi’ qualificata quella proposta dal (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS), sulla mancanza di un rapporto contrattuale diretto tra il (OMISSIS) e la (OMISSIS), atteso che quest’ultima era obbligata nei soli confronti dell'(OMISSIS). Da cio’ ha fatto discendere, in applicazione del generale principio di soccombenza di cui all’articolo 91 c.p.c., la condanna del (OMISSIS) alla refusione delle spese legali in favore della terza chiamata. Tale ratio decidendi, idonea a fondare la pronuncia di reiezione dell’appello incidentale, non risulta specificamente censurata.
L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale proposto dai coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS), a mezzo del quale si censurano le statuizioni della sentenza impugnata con cui la Corte territoriale, aveva riconosciuto ai ricorrenti incidentali i soli danni da ritardato adempimento(primo motivo) ed escluse diverse voci di danno, in quanto non provate (secondo motivo).
Il ricorso incidentale di (OMISSIS), denuncia invece, con un unico motivo la violazione dell’articolo 112 c.p.c., deducendo l’omessa pronuncia sull’appello incidentale, proposto avverso la statuizione con cui il giudice di primo grado aveva disposto la compensazione delle spese.
Il motivo e’ infondato.
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte la portata precettiva di una sentenza va infatti individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda (Cass. 19074 del 25.9.2015).
Orbene, nel caso di specie, posto che l’appello incidentale proposto dall’odierno ricorrente avverso la compensazione delle spese di lite disposta dal primo giudice era stato specificamente preso in esame, e rigettato nella parte motivazionale della sentenza impugnata, nel dispositivo veniva affermata la compensazione delle spese per ambedue i gradi del giudizio.
Tale statuizione e’ dunque direttamente afferente al motivo di impugnazione, gia’ preso in esame in motivazione, ancorche’ non sia stato specificamente indicato il rigetto. peraltro implicito, dell’appello incidentale sul punto.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., e articolo 132 c.p.c., n. 4), lamentando che la Corte territoriale, pur escludendo una qualsiasi responsabilita’ in capo al ricorrente, abbia poi disposto l’integrale compensazione delle spese per entrambi i gradi del giudizio.
Il motivo e’ infondato.
Si premette che il giudizio risulta instaurato con atto di citazione notificato nell’anno 2004, onde trova applicazione il regime anteriore a quello stabilito dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, articolo 2, comma 1, lettera a), e successive modifiche, che ha introdotto per i procedimenti istaurati a decorrere dal 1 marzo 2006 l’obbligo per il giudice di esplicitare i motivi a fondamento della decisione di compensazione delle spese.
Orbene, nel caso di specie, il giudice di appello ravviso’ il presupposto per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio, nel complessivo comportamento delle parti, avuto riguardo, in particolare, alla condotta successiva alla cessione del contratto preliminare, ritenuta “poco limpida”.
Cio’ posto, deve farsi qui applicazione del principio secondo cui in tema di spese processuali, avuto riguardo al regime anteriore alle modifiche dell’articolo 92 stabilite dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, articolo 2, comma 1, lett a), e del L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, il potere di disporre la compensazione delle spese – per giusti motivi – e’ riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito ed il sindacato della Corte di cassazione e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
Esula pertanto da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione di opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite; e cio’ sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di ritenuta sussistenza di giusti motivi (Cass. 8421/2017; 15317/2013).
Va infine esaminato il ricorso incidentale proposto da (OMISSIS), con cui si contesta l’ammontare delle spese di lite liquidate dal giudice di appello.
Il motivo e’ inammissibile per genericita’.
Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in sede di legittimita’ la determinazione da parte del giudice di merito per onorari e diritti di avvocato e’ sindacabile unicamente ove venga dedotta la violazione dei minimi previsti dalla tariffa professionale.
In ogni caso, non e’ sufficiente una generica denuncia dell’avvenuta violazione di tali minimi, dovendosi invece, per l’autosufficienza del ricorso per cassazione ed a pena d’inammissibilita’ del ricorso stesso, specificare la violazione con riferimento alle singole voci in concreto liquidate dal giudice, in relazione a quanto specificamente richiesto dal difensore nella nota spese, nota che nel caso di specie non risulta allegata, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimita’ (Cass. 14542 del 4.7.2001).
In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale proposto da (OMISSIS), assorbito il secondo, respinto il terzo.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia, che provvedera’ alla liquidazione delle spese del presente giudizio, limitatamente ai rapporti tra (OMISSIS) e d i signori (OMISSIS)- (OMISSIS). Assorbito il ricorso incidentale dei signori (OMISSIS)- (OMISSIS).
Vanno infine respinti i ricorsi incidentali di (OMISSIS) e di (OMISSIS), i quali, in quanto soccombenti, sono tenuti alla refusione delle spese in favore dei signori (OMISSIS)- (OMISSIS), per la parte relativa all’attivita’ difensiva da costoro espletata per resistere, mediante controricorso, ai ricorsi incidentali suddetti.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, (OMISSIS) e (OMISSIS), dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale proposto da (OMISSIS).
Dichiara assorbito il secondo motivo. Rigetta il terzo.
Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Brescia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio tra (OMISSIS) ed i signori (OMISSIS) – (OMISSIS).
Dichiara assorbito il ricorso incidentale dei signori (OMISSIS)- (OMISSIS).
Rigetta il ricorso incidentale di (OMISSIS) e (OMISSIS).
Condanna (OMISSIS) e (OMISSIS) alla refusione ai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) delle spese del presente giudizio, che liquida, in complessivi 1.700,00 Euro a carico di ciascun soccombente, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali in misura del 15″, ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, (OMISSIS) e (OMISSIS), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.