Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile Sentenza 12 aprile 2018, n. 9156
La ritenuta responsabilita’ disciplinare per tale capo di incolpazione e’, tuttavia, individuabile non nell’avere riqualificato il fatto ma nell’avere rinviato, dopo averla trattata, la causa davanti ad altro giudice impedito a trattare il processo penale, in quanto di prima nomina (Decreto Legislativo n. 160 del 2006, articolo 13, comma 2), in violazione di previsioni tabellari e del principio di immutabilita’ del giudice.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile Sentenza 12 aprile 2018, n. 9156
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente f.f.
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22193-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 83/2017 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 12/07/2017.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2018 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS).
FATTO
La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura, con sentenza in data 8/6/2017, comminava alla dott.ssa (OMISSIS), giudice presso il Tribunale di Pistoia, all’epoca dei fatti giudice presso il tribunale di Prato e Livorno (con riguardo alle contestazioni rispettivamente ascritte), la sanzione della perdita di anzianita’ di mesi quattro, avendola ritenuta responsabile degli illeciti disciplinari: a) di cui al Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, articolo 1 e articolo 2, comma 1, lettera g) per avere designato quale consulenti del procedimento penale trattato quale giudice monocratico del tribunale di Prato (Rg. N. 2931/13 nei confronti di (OMISSIS)) il dott. (OMISSIS) e il dott. (OMISSIS), con cui la stessa aveva una risalente frequentazione, entrambi commercialisti, non indicando le ragioni di tale nomina congiunta e liquidando il compenso in misura superiore a quella prevista dal relativo D.M.; b) di cui al Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, articolo 1 e articolo 2, comma 1, lettera g) ed f) per aver revocato, quale giudice del tribunale di Prato, la misura cautelare imposta all’ imputato per il reato di stalking, per la mancanza del relativo fascicolo processuale e successivamente, su istanza del difensore della parte civile, che evidenziava pericolo per l’incolumita’ personale di quest’ultima, ripristinando la misura cautelare, previo parere del PM (incolpazione n. 2 del proc. disc. n. 43/16); c) di cui al Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, articolo 1 e articolo 2, comma 1, lettera g) ed f) per non avere, quale giudice del tribunale di Prato, rinviato la causa, per disporre la traduzione dell’imputato (OMISSIS) (accusato di cessione di sostanze stupefacenti), ne’ delibato la sussistenza di una causa di legittimo impedimento a comparire e, dopo avere modificato l’imputazione, non sussistendo alcun potere in capo al giudice di riqualificare la imputazione in corso di causa per un fatto diverso, per avere rimesso la stessa ad altro giudice, violando il principio di immutabilita’ del giudice, avendo, tra l’altro assegnato un procedimento per il quale e’ prevista l’udienza preliminare ad un giudice sprovvisto della prima valutazione di professionalita’, non sussistendo in capo al giudice alcun potere di provvedere direttamente all’assegnazione di un affare in luogo del presidente del tribunale o di soggetto da lui delegato (incolpazione n. 40 del proc. disc. n. 26/17); d) di plurimi illeciti disciplinari, in violazione del Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, articolo 1 e articolo 2, comma 1, lettera g) per avere, quale giudice presso il tribunale di Livorno, nominato consulente il dott. (OMISSIS), non iscritto all’albo dei consulenti del tribunale di Livorno, con il quale aveva un rapporto di risalente frequentazione (avendo questi assicurato la correzione delle bozze di un romanzo scritto dalla dott.ssa (OMISSIS) (incolpazioni da 1 a 40 del proc. disc. n.. 26/17); assolveva la stessa dalle residue incolpazioni per essere rimasti esclusi gli addebiti.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso la dott.ssa (OMISSIS), affidato ad otto motivi. Il Ministro della giustizia non ha svolto attivita’ difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con riguardo alle contestazioni dal n. 1 a 40 del proc. disc. n. 26/2017 vengono eccepiti i seguenti quattro motivi:
1) nullita’ della decisione per violazione di legge e falsa applicazione del Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, articolo 2, comma 1, lettera g), nullita’ della decisione per omissione e contraddittorieta’ della motivazione in ordine a un punto essenziale della decisione, in quanto, la sezione disciplinare, pur avendo riconosciuto la facolta’ del giudice di conferire incarichi a persone non iscritte ad alcun albo, che siano capaci competenti e, quindi, godono della sua fiducia, non ha motivato le ragioni per cui la presunta violazione integrerebbe l’illecito di cui alla lettera g) Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109; 2) nullita’ della sentenza per contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione nonche’ falsa applicazione di legge relativamente alla ritenuta responsabilita’ della dott.ssa (OMISSIS) solamente in relazione alla lettera g)., visto il rapporto “di risalente frequentazione con il dott. (OMISSIS), dalla stessa piu’ volte nominato in Livorno consulente tecnico”, ritenendo erroneamente la sezione disciplinare che tale circostanza, unitamente all’aver ritenuto che pranzare assieme presso il bar del tribunale, esprimendo, nei confronti di un collega apprezzamenti e fiducia nei confronti del citato consulente, palesando una certa consuetudine con lo stesso, renderebbero illegittime le nomine conferite; 3) nullita’ della decisione per violazione di legge e difetto di motivazione avendo ritenuto la sezione disciplinare del CSM il collegamento tra la nomina del (OMISSIS) come consulente, con il fatto che vi fosse tra lo stesso e il magistrato “un rapporto di risalente frequentazione” e con l’avvenuta correzione della bozza del romanzo scritto dalla (OMISSIS), non divenendo illegittima la nomina di un consulente per aver pranzato col giudice nel bar del tribunale e avendo “una certa consuetudine con lo stesso”, con particolare riferimento ai capi di imputazione precedenti l’anno 2010, anno di pubblicazione del romanzo; 4) nullita’ della decisione per violazione di legge per essere stata ritenuta sussistente l’ipotesi di cui Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, lettera g), non rappresentando violazione di legge la nomina di un consulente non iscritto all’albo del tribunale cui appartiene il giudice e la liquidazione dei compensi in misura superiore rispetto a quella prevista dal relativo D.M.
2. Tali motivi, logicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
La sezione disciplinare del CSM, in relazione alle contestazioni dal numero 1 al 40 del proc. 26/2017, ha ritenuto sussistente solamente quella relativa alla lettera g) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (“grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile”).
Viene specificato nella sentenza che non integra una violazione di legge la mancata osservanza dell’articolo 22 disp. att. c.p.c. nella parte in cui prescrive che la nomina dei consulenti non iscritti all’albo del tribunale ove e’ incardinata la causa, puo’ essere fatta dal giudice sentito il Presidente del Tribunale, non trattandosi di norma cogente, la cui inosservanza non produce alcuna nullita’.
La nomina di consulenti non iscritti all’albo del Tribunale nella cui circoscrizione di svolge il giudizio non configura, quindi, gli estremi di una violazione disciplinare ascritta qualora sia collegata alle esigenze relative alla giurisdizione, dovendosi invece affermare la sussistenza dell’illecito contestato nel caso in cui la scelta discrezionale sia dettata da motivi personali, come rilevato dal CSM nel caso di specie, “che hanno indotto ad individuare un soggetto legato al magistrato da un rapporto privato di speciale intensita’”, avendolo nominato consulente in 79 procedimenti, evidenziando tra la dott.ssa (OMISSIS) e il dott. (OMISSIS) un rapporto di risalenti frequentazioni (dal 2004), consolidato dal ringraziamento, con nota veicolata dell’incolpata su Internet, definendolo “splendido correttore di bozze” in occasione della pubblicazione di un romanzo poliziesco da lei scritto.
Ne’ la dott.ssa (OMISSIS) ha giustificato le plurime nomine del medesimo consulente per la difficolta’ di reperirne altri validi, trattandosi di un commercialista, di cui non viene menzionata nei verbali di nomina la particolare competenza in una determinata materia in relazione all’oggetto della gran parte dei giudizi in cui e’ stato nominato consulente.
3. Relativamente alla contestazione di cui al numero 1 del procedimento disciplinare 43/2016, viene eccepita: 5) nullita’ della decisione per violazione di legge, difetto di motivazione, non avendo valutato la sezione disciplinare che la nomina di due consulenti era giustificata dalla diversa qualifica di esperto in flussi finanziari per uno di essi ed esperto in tassi bancari per l’altro (senza tuttavia specificare la competenza del (OMISSIS)) trattandosi di procedimento penale nei confronti di un imputato di truffa di molti milioni di Euro in danno del Comune di Prato, essendo stata la nomina di piu’ periti sollecitata dallo stesso PM, ritenendo insussistente la grave violazione di legge per aver liquidato il compenso su 17 quesiti mentre in realta’ sarebbero stati solo 11. La sezione disciplinare del CSM riteneva insussistente l’addebito per la proroga dei termini del deposito della relazione, giustificata dai ritardi nell’acquisizione dei documenti necessari alla elaborazione della risposta, non comportando comunque il mancato rispetto del termine di deposito la nullita’ o la inutilizzabilita’ della perizia, ritenendo anche la insussistenza delle condizioni per la sostituzione del perito nel caso in cui non fornisca il proprio parere nel termine fissato.
4. Il motivo e’ infondato. La sentenza ha ritenuto la responsabilita’ del magistrato, limitatamente alla contestata violazione degli articolo 1 e 2, comma 1, lettera g) per aver nominato il (OMISSIS), non in forza di esigenze legate alla giurisdizione, ma per motivi personali (valendo al riguardo le argomentazioni di cui al punto 2) affermando espressamente che “non sono invece ravvisabili le ulteriori violazioni ipotizzate”.
5. Relativamente alla contestazione n. 2 del procedimento disciplinare 43/16 per il quale si e’ ritenuta la violazione del Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, articolo 2, comma 1, lettera a), g) ed f), viene dedotta: 6) nullita’ della decisione per violazione di legge, ritenendo legittima la revoca della misura cautelare in mancanza del fascicolo d’ufficio, misura cautelare poi ripristinata, su richiesta del P.M., non essendo trascorso il termine della sua efficacia, ritenendo in via subordinata non trattarsi di errore macroscopico.
6. Anche tale rilievo e’ infondato, costituendo violazione grave ed inescusabile revocare una misura cautelare (divieto di avvicinamento alla persona offesa ex articolo 182 bis c.p.p., per il reato di stalking) ancora efficace, non essendo scaduto il relativo termine, “per la mancanza del fascicolo d’ufficio”, senza acquisire il parere del P.M., salvo poi di ripristinarla, a seguito del ritrovamento del fascicolo, su istanza della parte civile, sia pure richiedendo il parere al P.M. Trattasi di comportamenti abnormi non previsti da alcuna normativa (revoca di una misura cautelare per indisponibilita’ del fascicolo e misura cautelare personale di natura penale adottata su istanza di una parte privata) e connotati da inescusabile negligenza, non risultando neanche che il giudice avesse disposto presso la cancelleria le dovute ricerche, costringendo la parte offesa a chiedere all’incolpata il ripristino della misura cautelare, segnalando che il fascicolo era stato rinvenuto in cancelleria.
7. In relazione alla contestazione n. 41 del procedimento disciplinare 43/16 per il quale si e’ ritenuta la violazione delle lettera g) ed f) viene dedotta 7) nullita’ della decisione per violazione e falsa applicazione di legge, rilevando che il difensore dell’imputato non aveva documentato lo stato di detenzione del proprio assistito, dichiarando solo che lo stesso era detenuto, mancando, quindi la prova dello stato di detenzione, ritenendo la legittimita’ del rinvio disposto dalla (OMISSIS) ad altra udienza e ad altro magistrato per la diversa qualificazione giuridica del fatto, rilevando comunque la scarsa rilevanza sostanziale del fatto.
8. Anche tale censura e’ infondata. L’incolpata era a conoscenza dello stato di detenzione dell’imputato per altra causa, essendo stato dichiarato dal difensore, omettendo, per colpa inescusabile, di rinviare la causa per disporne la traduzione, senza delibare la sussistenza di una causa di legittimo impedimento a comparire, con conseguente nullita’ di tutti gli atti compiuti in mancanza di un’espressa rinuncia dell’imputato a presenziare al giudizio.
Si e’, in particolare, affermato che “l’imputato, gia’ citato a giudizio in stato di liberta’ e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa, versa in stato di legittimo impedimento qualora non ne sia stata ordinata la traduzione, per cui non puo’ procedersi in sua assenza, ove non vi sia espressa rinuncia a presenziare al giudizio, conseguendone altrimenti la nullita’ di tutti gli atti compiuti senza che egli abbia avuto modo di partecipare allo stesso. (In motivazione, la S.C. ha precisato che non e’ configurabile a carico dell’imputato, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione del proprio impedimento), Cass.Sez. 6, Sentenza n. 2300 del 10/12/2013 Ud. (dep. 20/01/201 4;conf.Cass.Sez. 4, Sentenza n. 19733 del 19/03/2009 Ud. (dep. 08/05/2009)
Nel caso di specie sussisteva, invero, in capo al giudice il potere di riqualificare la imputazione in corso di causa, in quanto l’incolpata avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 521 c.p.p., qualora avesse accertato un fatto diverso da come descritto nel decreto che aveva disposto il giudizio, mentre nella fattispecie il giudice ha solo operato una diversa qualificazione del fatto in relazione al possesso di quattro dosi di cocaina (ritenendo sussistere l’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5) (cfr. Cass. Sez. 6, 10/05/2017 n. 28262)
La ritenuta responsabilita’ disciplinare per tale capo di incolpazione e’, tuttavia, individuabile non nell’avere riqualificato il fatto ma nell’avere rinviato, dopo averla trattata, la causa davanti ad altro giudice impedito a trattare il processo penale, in quanto di prima nomina (Decreto Legislativo n. 160 del 2006, articolo 13, comma 2), in violazione di previsioni tabellari e del principio di immutabilita’ del giudice.
9. Con l’ultimo motivo viene dedotta violazione di legge ed omessa motivazione in ordine alla sanzione adottata (perdita di 4 mesi di anzianita’).
Anche tale motivo e’ infondato avendo la Sezione disciplinare modulato il trattamento sanzionatorio sulla base degli illeciti accertati e della loro gravita’, cosi’ come indicati in motivazione e sia pure “per relationem”; essendo stata riconosciuta la responsabilita’ dell’incolpata, la scelta della sanzione da applicare e’ stata effettuata, da parte della Sezione disciplinare del CSM non gia’ in astratto, ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, con un giudizio di proporzionalita’, ancorato alla gravita’ ed entita’ delle incolpazioni, tra il fatto addebitato e la sanzione irrogata; nella motivazione si e’ infatti fatto riferimento alla gravita’ dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, alla natura e l’intensita’ dell’elemento psicologico che rendono incensurabili i criteri di graduazione della sanzione disciplinare (cfr Cass. sez. un 5 maggio 2006, n. 10313, Rv. 589878; Cass. sez. un. 20 dicembre 2006, n. 27172, Rv. 593741; Cass. sez. un. 7 febbraio 2007, n. 2685, Rv. 594870; Cass. sez. un. 8 aprile 2009, n. 865, Rv. 607489).
Non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.