Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 3 agosto 2012, n. 14103

la costituzione di una servitu’ di passaggio in favore di un fondo non intercluso puo’ avvenire non soltanto in presenza di esigenze dell’agricoltura o dell’industria, bensi’ anche ai fini di consentire una piena accessibilita’ alla casa di abitazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto di dover costituire una servitu’ di passaggio in favore di un fondo non del tutto intercluso, in base all’affermazione secondo cui e1 impossibile, alla luce del moderno sviluppo sociale e tecnologico, che una casa di abitazione sia raggiungibile solo a piedi o a dorso di mulo e non anche con mezzi meccanici).

 

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 3 agosto 2012, n. 14103
Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2111/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 31/08/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2012 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore dei controricorrenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Il ricorso concerne la sentenza n. 2111/06 del 31 agosto 2006 della Corte di appello di Milano, la quale, in parziale riforma della sentenza resa nel 2003 dal tribunale di Corno, ha disposto la costituzione di servitu’ coattiva di passo carraio in favore del fondo sito in (OMISSIS) di proprieta’ degli odierni resistenti (OMISSIS) – (OMISSIS) e a carico del fondo vicino, di proprieta’ dei ricorrenti signori (OMISSIS) e (OMISSIS).

Questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 7 dicembre 2006, svolgendo tre censure, compendiate in due motivi.

(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.

In prossimita’ dell’udienza le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2) La Corte d’appello di Milano, dopo aver confermato che la servitu’ originariamente esistente era venuta meno per non uso ultraventennale, ha esaminato la domanda di servitu’ carrabile di passo da imporre coattivamente in relazione alle esigenze abitative del fondo.

La ha accolta, trattandosi non di mera comodita’, ma di passaggio carraio necessario a “rendere possibile il conveniente uso del fondo stesso nella destinazione preesistente, arrecando nel contempo il minor possibile danno al fondo servente”, gravato soltanto “in una porzione minuscola e marginale”.

3) Il primo motivo di ricorso censura questa decisione sotto duplice profilo.

Denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1051 e 1052 c.c..

Sostiene che il giudice ha concesso servitu’ coattiva in relazione a esigenze di maggiore comodita’ degli attori, non previste dalla normativa, che tutela solo “situazioni di oggettiva necessita’”.

Il quesito posto alla Corte Suprema chiede di stabilire se sia “rispondente ad un’imprescindibile esigenza di conveniente utilizzo di un fondo, destinato ad uso abitativo, la necessita’ di accedervi non soltanto a piedi, ma anche con autovettura”.

3.1) Il secondo profilo del motivo ricorda che erano stati i danti causa degli attori a creare un muraglione che di fatto precludeva l’accesso carrabile al fondo, ditalche’ si tratterebbe ormai di realizzare un nuovo tracciato e non di ampliare quello esistente, facolta’ che sarebbe preclusa dall’esistenza di “comodo accesso pedonale” (definita in memoria “un’agevole scaletta di collegamento”) e dalla scelta effettuata con l’opera (il muraglione) a suo tempo realizzata.

4) Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c..

Parte ricorrente si duole della circostanza che in sentenza sia stata ipotizzata la realizzazione di un box all’interno del terrapieno e di una rampa a tornante, ipotesi esclusa dal giudice di prime cure. Si verserebbe in un caso di “ultra e/o extrapetizione”.

5) Il ricorso e’ infondato.

Per comodita’ espositiva puo’ essere subito esaminato il secondo motivo, che censura una pronuncia insussistente.

La Corte d’appello si e’ soffermata sulle modalita’ attuative del passaggio carrabile coattivo solo al fine di verificare la fattibilita’ concreta e quindi la legittimita’, sotto questo profilo, della pretesa.

Quanto alle soluzioni progettuali prospettate, la sentenza ha ben evidenziato che si trattava di congetture ipotetiche.

Ha quindi lasciato alla fase esecutiva la individuazione delle tecniche di realizzazione, sull’area individuata, del percorso e delle modalita’ attuative.

Non v’e’ quindi alcuna decisione che fuoriesca dall’ambito della domanda di costituzione o ampliamento di servitu’ coattiva.

6) Piu’ complesso e’ stabilire se sia tutelabile ex articoli 1051 e 1052 c.c. la richiesta di passo carrabile in relazione alle necessita’ abitative di un fondo gia’ provvisto di accesso pedonale.

Questa Corte giudica corretta la decisione assunta dai giudici di merito, che e’ conforme ad un precedente di legittimita’ (Cass. 10045/08), a mente del quale ai sensi dell’articolo 1052 cod. civ. – da leggere alla luce della sentenza n. 167 del 1999 della Corte costituzionale – la costituzione di una servitu’ di passaggio in favore di un fondo non intercluso puo’ avvenire non soltanto in presenza di esigenze dell’agricoltura o dell’industria, bensi’ anche ai fini di consentire una piena accessibilita’ alla casa di abitazione (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto di dover costituire una servitu’ di passaggio in favore di un fondo non del tutto intercluso, in base all’affermazione secondo cui e1 impossibile, alla luce del moderno sviluppo sociale e tecnologico, che una casa di abitazione sia raggiungibile solo a piedi o a dorso di mulo e non anche con mezzi meccanici).

6.1) Trattasi di conclusioni aderenti alla modifica dell’articolo 1052 introdotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 167 del 1999.

Esso recita: “Il passaggio puo’ essere concesso dall’autorita’ giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria”.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 1052 c.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al comma 1 possa essere concesso dall’autorita’ giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilita’ – di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap – degli edifici destinati ad uso abitativo.

La portata della sentenza, pur se occasionata da una controversia instaurata da un portatore di handicap, trascende la tutela di questa categoria di soggetti deboli e investe integralmente la disposizione modificata.

La Corte ha infatti ritenuto che “il legislatore, per il caso di fondo non intercluso, ha inteso ricollegare la costituzione della servitu’ coattiva di passaggio non soltanto alle necessita’ del fondo (come nel caso di costituzione di servitu’ a favore di fondo intercluso), ma anche alla sussistenza in concreto di un interesse generale, all’epoca identificato nelle esigenze dell’agricoltura o dell’industria”.

Questa limitazione, che considerava “prive di ogni rilievo ai fini della costituzione del passaggio coattivo le esigenze abitative, pur se riferibili a quegli interessi fondamentali della persona la cui tutela e’ indefettibile”, e’ apparsa incostituzionale al giudice delle leggi.

La Corte Costituzionale ha rilevato che “l’accessibilita’ dell’abitazione e’ intesa a realizzare” una “molteplicita’” di principi costituzionali, misura dei quali e’ la condizione dei portatori di handicap. A favore di questa categoria di soggetti e’ stata introdotta una serie di disposizioni normative, le quali impongono il superamento delle barriere architettoniche tanto negli edifici pubblici quanto in quelli privati, di nuova costruzione o gia’ esistenti.

La fissazione di queste caratteristiche nella vigente legislazione abitativa, osserva la Corte Costituzionale, astrae dalla “effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte delle persone handicappate”.

Essa risponde al fine di rendere comunque possibile al portatore di handicap una normale vita di relazione, sopprimendo la disuguaglianza di fatto (articolo 3 Cost.) “impeditiva dello sviluppo della persona umana”(articolo 2).

Dunque la inclusione nelle ipotesi di ampliamento coattivo della servitu’ di passaggio ex articolo 1052 dell’esigenza di accessibilita’ alla casa di abitazione risponde a questi principi e piu’ in generale “al principio personalistico che ispira la Carta Costituzionale e che pone come fine ultimo dell’organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana”.

La Corte aggiunge, quanto ai portatori di handicap, la rilevanza della ulteriore lesione costituzionale (articolo 32) derivante agli handicappati dagli ostacoli alla socializzazione che le barriere architettoniche comportano.

Ma ancora una volta la precisazione non restringe la declaratoria di incostituzionalita’ alle ipotesi in cui proprietario del bene sia il soggetto con ridotte capacita’ motorie.

Per la Corte costituzionale e’ ben evidente che la nuova legislazione, imponendo un'”essenziale” caratteristica degli edifici privati, prescinde dalla “loro concreta appartenenza a soggetti portatori di handicap”.

Si desume da questa lettura che l’articolo 1052, comma 2 puo’ essere sempre e da chiunque invocato a tutela di esigenze abitative, poiche’ l’adeguamento dell’accesso risulta comunque funzionale alla possibilita’ di accesso dei portatori di handicap alla casa di abitazione di cui si tratta.

6.2) Il Collegio condivide pertanto quei commenti dottrinari che hanno salutato con favore la decisione della Corte Costituzionale non solo per la giusta conseguente soluzione del caso concreto, ma per il mutamento di prospettiva in essa insito.

L’istituto della servitu’ coattiva di passaggio non e’ piu’ limitato a un’ottica dominicale e produttivistica, ma e’ proiettato in una prospettiva dei valori della persona che deve permeare di se’ anche statuto dei beni e, in genere, i rapporti patrimoniali.

E’ stata quindi abbandonata ogni ipotesi di separatezza tra talune discipline della costituzione economica, apparentemente dotate di intrinseca ragionevolezza, e il cuore dei principi costituzionali ispiratori della Carta, trasfusi negli articoli 2 e 3.

11 pertinente richiamo, nell’ultimo capoverso di Corte Cost. 167/99, all’articolo 42 Cost. e alla funzione sociale della proprieta’ privata vale a completare la rilettura dell’istituto e a spianare la via a spunti interpretativi che la giurisprudenza civile della Corte intende cogliere, respingendo l’idea che la portata dell’articolo 1052 sia stata allargata inconsapevolmente.

Esso e’ invece stato reso conforme a costituzione, utilizzando quale veicolo interpretativo la pietra di confronto della tutela del disabile e dell’attuazione dei valori costituzionali, data in questo campo dal legislatore ordinario.

Poiche’ la Costituzione del 48 si invera continuamente nella produzione normativa, non appare strano che la Corte abbia tratto argomento dalla normativa speciale per meglio smascherare l’incostituzionalita’ di una disposizione del codice del 42. Il giudizio di costituzionalita’ non e’ infatti astratta comparazione di norme ordinarie e norme di rango superiore, ma qualificazione delle prime nel sistema dei valori costituzionali, alla cui comprensione contribuisce in modo determinante il tessuto normativo costruito nella luce della Costituzione.

6.3) Mette conto a questo punto precisare che la modifica normativa va inquadrata nell’equilibrato sistema dell’istituto, che comporta l’accoglibilita’ della domanda di ampliamento non solo ove essa sia praticabile in concreto (previo consenso quindi dell’autorita’ di vigilanza del territorio), ma anche a condizione che il passaggio imposto non comporti sacrificio del fondo servente maggiore del beneficio per il dominante (l’accesso alla casa del richiedente non puo’ risolversi in impedimento significativo dell’accesso al fondo servente).

Ed ancora: il limite di cui all’ultimo comma dell’articolo 1051 c.c. (esonero di case, cortili, giardini), pur essendo derogabile, in ragione del prevalente interesse del fondo dominante, puo’ esserlo soltanto previa attenta concreta ponderazione degli interessi e con uso accorto dello strumento di cui all’articolo 1053 c.c. (indennita’). Cio’ al fine di impedire strumentali richieste di ampliamento, in ambiti territoriali che non si prestano alla creazione di nuove aperture carrabili, se non alla inaccettabile condizione di ferire l’assetto territoriale esistente. Queste considerazioni valgono, nella specie, per rintuzzare il secondo profilo del secondo motivo di ricorso, che vorrebbe, con il suo quesito, negare in via generale e astratta che l’ampliamento del passaggio pedonale possa avvenire ove comporti un completo cambio di sistema di accesso (da comoda scala pedonale a stradina con tornanti).

Sul punto e’ congrua e ineccepibile la risposta della Corte d’appello, che attesta la residualita’ e modestia dell’interferenza sull’altrui fondo, apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede, ne’ specificamente contestato.

Altrettanto e’ da dirsi quanto alla circostanza che in un passato ormai remoto i precedenti proprietari del fondo servente avessero modificato la zona con opere ora di ostacolo al passo carrabile.

Trattasi di fatto non decisivo, poiche’ la esigenza da valutare ai fini di cui agli articoli 1051 e 1052 c.c. e’ quella attuale fatta valere in giudizio, in materia che e’ peraltro retta, di per se’, dalla mutevolezza dei bisogni abitativi o economici.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in euro 3.000 per onorari, 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.