Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 16 settembre 2013, n. 21130

Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente.

 

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 16 settembre 2013, n. 21130

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26767/2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 875/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del 22/02/2011, depositata l’11/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta ai motivi;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella causa indicata in premessa, e’ stata depositata la seguente relazione:

“1- La sentenza impugnata, (C. App. Venezia, 11/04/11) ha rigettato nel merito l’appello proposto al fine di ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto una corresponsabilita’ del (OMISSIS) nella causazione del sinistro, ritenendo corretta la decisione del Tribunale di Padova di riconoscere un concorso di responsabilita’ dei due conducenti, (OMISSIS) e (OMISSIS). Inoltre, la Corte territoriale ha condiviso, sia pure sulla base di una diversa motivazione, la decisione del giudice di primo grado di distribuire la colpa tra i due conducenti nella misura del 70 % in capo a (OMISSIS) e del 30 % in capo a (OMISSIS).

2 – La (OMISSIS) ricorre per cassazione, deducendo:

2.1. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2054 c.c., comma 2.

2.2. Contraddittoria e lacunosa motivazione in relazione al concorso del signor (OMISSIS) nella causazione del sinistro oggetto di causa.

2.3. Omessa e contraddittoria motivazione in merito alla quantificazione del concorso di colpa del signor (OMISSIS).

3. Il ricorso e’ manifestamente privo di pregio.

3.1. L’articolo 2054 c.c., comma 2, prevede che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Nel caso di scontro tra due veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre i danni, consistendo la prova contraria nella dimostrazione in concreto dell’assenza di colpa di uno dei conducenti ovvero della colpa esclusiva dell’altro. Questa Corte (Cass. n. 9550/2009) ha affermato che in tema di responsabilita’ da sinistro stradale con scontro di veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilita’ di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2, nonche’ dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioe’ dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente – ma puo’ anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente) ha costantemente opinato che la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti costituisce criterio di distribuzione della responsabilita’, il quale puo’ essere superato anche dall’accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell’evento dannoso. Per consolidata giurisprudenza, il mero accertamento della colpa dei due conducenti (e’ stato accertato che (OMISSIS) ha tenuto un comportamento colposo, violando la norma sul diritto di precedenza) non comporta di per se’ il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, all’uopo occorrendo che quest’ultimo fornisca la prova liberatoria, dimostrando di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e della comune prudenza (non potendosi in tal caso muovere alcun rimprovero in ordine alla causazione dell’evento). Al riguardo, la Corte territoriale, facendo buon governo degli esposti principi di diritto affermati da questa S.C., ha ritenuto che il (OMISSIS) non avesse fornito la prova liberatoria di viaggiare a velocita’ adeguata o comunque consentita, non potendosi quindi escludere la responsabilita’ colposa in concorso con (OMISSIS). Per tali considerazioni, il motivo di violazione e falsa applicazione dell’articolo 2054 c.c. e’ manifestamente infondato.

3.2. Il secondo motivo, che fa valere l’insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione sul punto della responsabilita’ concorrente del sig. (OMISSIS), non coglie nel segno. Infatti, esso non censura la ratio decidendi decisiva, in quanto ai fini dell’affermazione di tale responsabilita’ e’ sufficiente (come gia’ esposto) che il (OMISSIS) non abbia fornito la prova liberatoria. In ogni caso, questo punto appare sufficiente e congruamente motivato dalla Corte veneziana e pertanto la valutazione delle risultanze istruttorie e’ incensurabile in sede di legittimita’, in specie ove si ritiene la positiva sussistenza di parametri oggettivi, i quali inducono a ritenere che il (OMISSIS) viaggiasse a velocita’ superiore al limite consentito, quali lo spazio di frenata piuttosto lungo e la violenza dell’urto testimoniata dagli ingenti danni subiti dal motociclo dopo lo scontro.

3.3. Il terzo motivo, attinente alla quantificazione del riparto nel concorso di colpa (sulla quale la Corte territoriale concorda col giudice di primo grado) non e’ accoglibile, in quanto e’ inammissibile nella presente sede di legittimita’ qualunque discorso relativo alla valutazione (di mero fatto) relativa alla percentuale di apporto causale nella produzione dell’evento dannoso da parte di ambedue i concorrenti, spettando tale incombenza al solo giudice del merito.

4 – Si propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio e il rigetto dello stesso”.

La relazione e’ stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

La parte ricorrente ha presentato memoria, riproponendo le argomentazioni a base del ricorso. Queste, comunque, si basano e presuppongono tutte una ricostruzione delle cause del sinistro non aderente all’accertamento compiuto dai Giudici Territoriali. La memoria (punto 1), difatti, muove dal presupposto, smentito dalla sentenza impugnata, che la condotta dello (OMISSIS) fosse risultata del tutto assorbente nella causazione del sinistro. I Giudici Territoriali, hanno, invece, accertato un concorso di responsabilita’ del (OMISSIS), seppure inferiore a quello dello (OMISSIS). Ugualmente non inficiano i motivi in fatto e in diritto posti a base della relazione gli altri due punti della memoria, limitandosi a riproporre valutazioni di fatto (ricostruzione della dinamica del sinistro e del concorso di colpa), incensurabili in questa sede.

Ritenuto che:

a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve percio’ essere rigettato essendo manifestamente infondato; nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attivita’ difensiva; visti gli articoli 380 bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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Avv. Umberto Davide

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