Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 29 marzo 2018, n. 7776
in tema di exordium praescriptionis, si e’ individuato nella domanda di indennizzo proposta ai sensi della L. n. 210 del 1992 – e non nel responso della commissione medica – il limite temporale ultimo oltre il quale sarebbe illogico ritenere che la prescrizione possa iniziare a decorrere, essendo ragionevole ipotizzare che da tale momento la vittima del contagio debba comunque aver avuto una sufficiente percezione sia del tipo di malattia, che delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche.
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2761-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI DI VARESE, in persona del Direttore Generale dr. (OMISSIS) quale commissario liquidatore della soppressa USSL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
MINISTERO DEL DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui e’ rappresentato e difeso per legge;
e contro
(OMISSIS) PUBLIC LIMITED COMPANY;
– intimata –
Nonche’ da:
(OMISSIS) PUBLIC LIMITED COMPANY, Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE, AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI DI VARESE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4027/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. MISTRI CORRADO, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale, con conseguente decisione della causa nel merito, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, come indicato al paragrafo 4.
RILEVATO
CHE:
1. – Con ricorso affidato ad un unico articolato motivo, (OMISSIS) ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano, resa pubblica il 12 novembre 2014, che, in accoglimento dei gravami proposti dalla (OMISSIS) PLC – Rappresentanza generale per l’Italia, dall’Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese e dal Ministero della salute contro la sentenza del Tribunale della medesima Citta’, dichiarava prescritto il diritto del (OMISSIS) al risarcimento danni conseguenti all’epatite da virus C contratta a causa di emotrasfusioni infette.
1.1. – La Corte territoriale osservava, anzitutto, che il (OMISSIS): 1) nell'(OMISSIS) subiva plurime trasfusioni presso l’Ospedale Circolo di Varese; 2) nel (OMISSIS) esami di laboratorio evidenziavano “elevati indici di epatocitolisi; 3) il (OMISSIS) dava esito positivo la ricerca di anticorpi HCV e il successivo 20 novembre era accertata “la presenza di HCV-RNA e individuato il genotipo dell’HCV”; 4) il (OMISSIS), a seguito di biopsia epatica, “apprendeva di essere affetto da epatite cronica da virus C”; 5) il (OMISSIS) presentava domanda di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992; 6) il (OMISSIS) formulava richiesta risarcitoria all’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedale di Circolo di Varese e al Ministero della salute (rispettivamente ricevuta i successivi (OMISSIS)); 7) nel (OMISSIS) notificava l’atto di citazione per conseguire la pretesa risarcitoria.
1.2. – Il giudice di secondo grado riteneva, quindi, che l’attore gia’ dal (OMISSIS) o, comunque, dal successivo mese di novembre, tenuto conto del quadro clinico precedente e avendo riconosciuto che “l’unica possibile causa di contagio erano le trasfusioni del (OMISSIS)”, era in grado, anche in ragione delle conoscenze scientifiche dell’epoca (che avevano portato all’emanazione della L. n. 210 del 1992), “di conoscere con l’ordinaria diligenza la correlazione esistente tra la patologia e le trasfusioni a suo tempo effettuate”. Di conseguenza, era trascorso nei confronti del Ministero il termine di prescrizione quinquennale rispetto alla ricezione della richiesta risarcitoria inviata nel marzo 2005 e, nei confronti della Azienda Ospedaliera, anche quello decennale, essendo il primo atto interruttivo efficace l’atto di citazione notificato nel (OMISSIS) (poiche’ la richiesta risarcitoria, per spiegare l’effetto interruttivo della prescrizione, avrebbe dovuto essere indirizzata al Commissario liquidatore della soppressa USSLL).
2. – Resistono con separati controricorsi il Ministero della salute, l’Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese e la (OMISSIS) PLC-Rappresentanza generale per l’Italia; quest’ultima societa’ ha anche proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria.
Il P.M. ha depositato le proprie conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso e l’accoglimento di quello incidentale della (OMISSIS).
Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.
CONSIDERATO
CHE:
1. – Con l’unico articolato mezzo del ricorso principale del (OMISSIS) e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2727, 2729, 2934, 2946 e 2947 c.c., nonche’ dedotto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte territoriale erroneamente applicato i principi della giurisprudenza di legittimita’ in tema di prescrizione del risarcimento per danni da trasfusioni infette, basandosi su mere supposizioni circa la conoscenza di esso danneggiato della correlazione tra la patologia da virus HCV e le trasfusioni effettuate nel (OMISSIS), datandola all’anno (OMISSIS), mentre la percezione di tale nesso era insorta soltanto con la presentazione della domanda amministrativa ai sensi della L. n. 210 del 1992, ossia nel maggio 2001 (ed essendo, dunque, efficaci e utili i successivi atti interruttivi della prescrizione).
2. – Con l’unico mezzo del ricorso incidentale della (OMISSIS) e’ dedotto omesso esame di fatto decisivo, avendo la Corte territoriale condannato il solo (OMISSIS) alla restituzione delle somme percepite, anche da parte della attuale ricorrente societa’, la quale aveva invece richiesto la restituzione delle somme versate (per un importo di Euro 158.335,00) alla Azienda Ospedaliera che l’aveva chiamata in causa a titolo di manleva.
3. – Il ricorso principale e’ fondato per quanto di ragione, con assorbimento di quello incidentale della (OMISSIS).
4. – In riferimento al ricorso principale si osserva che, in aderenza al principio della conoscibilita’ del danno, la prescrizione decorre, a norma dell’articolo 2935 c.c. e articolo 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensi’ da quello in cui tale malattia viene percepita o puo’ essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, cio’ evitando di dare rilevanza alla mera conoscibilita’ soggettiva del danneggiato attraverso il saldo ancoraggio a due parametri obiettivi, l’uno interno e l’altro esterno al soggetto, e cioe’ da un lato al parametro dell’ordinaria diligenza, dall’altro al livello di conoscenze scientifiche dell’epoca (Cassazione Sezioni Unite n. 576/2008).
Piu’ specificamente, in tema di exordium praescriptionis, si e’ individuato nella domanda di indennizzo proposta ai sensi della L. n. 210 del 1992 – e non nel responso della commissione medica – il limite temporale ultimo oltre il quale sarebbe illogico ritenere che la prescrizione possa iniziare a decorrere, essendo ragionevole ipotizzare che da tale momento la vittima del contagio debba comunque aver avuto una sufficiente percezione sia del tipo di malattia, che delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche (Cassazione Sezioni Unite n. 576/2008 e Cassazione n. 23635/2015).
Alla stregua degli illustrati principi si appalesa la fondatezza delle doglianze sollevate, segnatamente, in punto di mal governo delle norme in materia di prova presuntiva (articolo 2729 c.c.).
La Corte territoriale, infatti, ha accertato che il (OMISSIS) “apprendeva di essere affetto da epatite cronica da virus C” il (OMISSIS), per poi presentare domanda di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992 il successivo (OMISSIS).
Pertanto, proprio in forza di detto accertamento, individuante il fatto noto certo, non poteva essere ragionevolmente retrodatata la consapevolezza dello stesso danneggiato circa la correlazione tra malattia e trasfusioni (fatto ignoto, non suscettibile di essere apprezzato in base ad indagine di tipo meramente psicologico) in epoca precedente alla stessa conoscenza, effettiva e certa, della prima. A tal riguardo, non collima con il principio di diritto sopra richiamato neppure il riferimento del giudice di appello al doc. n. 4 in atti, in forza del quale Io stesso giudice ha desunto l’anzidetta consapevolezza, giacche’ trattasi di ricorso del (OMISSIS) avverso la reiezione della domanda di indennizzo datato 23 ottobre 2003, dunque ben successivo allo stesso momento di conoscenza sopra indicato.
L’accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, sull’inizio della decorrenza dei termini prescrizionali quinquennale (nei confronti del Ministero della salute) e decennale (nei confronti della Azienda Ospedaliera) non puo’, dunque, prescindere dall’anzidetto fatto noto, su cui dover poi costruire il giudizio di inferenza circa il momento in cui il danneggiato ha avuto consapevolezza (secondo l’ordinaria diligenza, ma senza che la verifica trasmodi in un’indagine di tipo psicologico) del pregiudizio patito, cosi’ per poter, infine, apprezzare l’efficacia interruttiva della prescrizione recata, rispettivamente (per il Ministero e la Azienda Ospedaliera), dalla richiesta risarcitoria del marzo 2005 e dall’atto di citazione del (OMISSIS).
5. – Il ricorso principale va quindi accolto, con assorbimento di quello incidentale.
La sentenza impugnata va cassata in relazione all’impugnazione accolta e la causa rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, perche’ decida nuovamente sugli appelli proposti in base ai principi innanzi evidenziati, provvedendo altresi’ alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese di legittimita’.