Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 29 marzo 2018, n. 7884
in materia di emotrasfusione e contagio da virus HBV, HIV, HCV, non risponde per inadempimento contrattuale la singola struttura ospedaliera, pubblica o privata, inserita nella rete del servizio sanitario nazionale, che abbia utilizzato sacche di sangue, provenienti dal servizio di immunoematologia trasfusionale della USL, preventivamente sottoposte ai controlli richiesti dalla normativa dell’epoca, esulando in tal caso dalla diligenza a lei richiesta il dovere di conoscere e attuare le misure attestate dalla piu’ alta scienza medica a livello mondiale per evitare la trasmissione del virus, almeno quando non provveda direttamente con un autonomo centro trasfusionale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7292-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 312/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/01/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, il Ministero della salute e l’Universita’ Federico II di Napoli, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti al contagio col virus HCV asseritamente riconducibile ad emotrasfusioni con sangue infetto avvenute in data (OMISSIS) presso l’Universita’ stessa.
Si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda e sollecitando la chiamata in manleva delle (OMISSIS) s.p.a., societa’ che si costitui’ chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale, ritenendo sussistente la sola responsabilita’ di natura extracontrattuale, rigetto’ la domanda per intervenuta prescrizione.
2. Impugnata la pronuncia dall’attore soccombente, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 29 gennaio 2013, ha rigettato l’appello ed ha compensato integralmente le spese.
La Corte territoriale ha distinto i due titoli di responsabilita’ tra le parti appellate ed ha statuito che per il Ministero sussisteva la responsabilita’ extracontrattuale, mentre per l’Universita’ vi era il titolo di responsabilita’ contrattuale. Ha quindi confermato l’intervenuta prescrizione quinquennale nei confronti del Ministero, precisando che nei confronti dell’Universita’ la prescrizione era decennale e, come tale, non ancora decorsa nel momento di proposizione della domanda giudiziale. Tuttavia la Corte ha ugualmente respinto la domanda sul rilievo che i controlli sulla regolarita’ del sangue destinato alla trasfusione spettano solo al Ministero, nessuna responsabilita’ essendo percio’ addebitabile a carico dell’Universita’.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre (OMISSIS) con atto affidato ad un solo motivo.
A seguito di provvedimento di questa Sezione, il ricorso e’ stato notificato all’Avvocatura generale dello Stato, che si e’ costituita con controricorso per conto della Universita’ Federico II di Napoli.
Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c. e non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si censura, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione di norme di diritto in ordine alla responsabilita’ contrattuale dell’Universita’, sul rilievo che erroneamente la Corte d’appello avrebbe escluso ogni responsabilita’ della stessa in ordine alle emotrasfusioni con sangue infetto.
1.1. Il motivo e’ fondato nei termini che seguono.
La Corte di merito, infatti, pur avendo correttamente ricondotto la responsabilita’ dell’Universita’ Federico II al contratto e non al fatto illecito, cosi’ rilevando che la prescrizione decennale non era ancora decorsa, ha poi erroneamente escluso ogni responsabilita’ della medesima in ordine al controllo sul sangue destinato alla trasfusione. Cio’ e’ in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la responsabilita’ aquiliana del Ministero non fa venire meno quella, di natura contrattuale, del soggetto (ospedale o casa di cura) che ha in concreto praticato le trasfusioni, non potendo l’una escludere l’altra. Come le Sezioni Unite hanno affermato con la sentenza 11 gennaio 2008, n. 577, poiche’ la responsabilita’ della struttura sanitaria e’ fondata sul contratto, il paziente danneggiato e’ tenuto, ai fini dell’onere della prova, a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi e’ stato ovvero che, pur esistendo, esso non e’ stato eziologicamente rilevante. Cio’ in conformita’ ai principi generali dell’articolo 1218 c.c..
Successivamente alla menzionata pronuncia, questa Corte e’ tornata sull’argomento con la sentenza 19 febbraio 2016, n. 3261, con la quale e’ stato affermato che in materia di emotrasfusione e contagio da virus HBV, HIV, HCV, non risponde per inadempimento contrattuale la singola struttura ospedaliera, pubblica o privata, inserita nella rete del servizio sanitario nazionale, che abbia utilizzato sacche di sangue, provenienti dal servizio di immunoematologia trasfusionale della USL, preventivamente sottoposte ai controlli richiesti dalla normativa dell’epoca, esulando in tal caso dalla diligenza a lei richiesta il dovere di conoscere e attuare le misure attestate dalla piu’ alta scienza medica a livello mondiale per evitare la trasmissione del virus, almeno quando non provveda direttamente con un autonomo centro trasfusionale.
Dalla lettura coordinata di questi precedenti, ai quali l’odierna pronuncia intende dare continuita’, emerge che la responsabilita’ della struttura sanitaria puo’ essere esclusa purche’ essa dimostri di aver posto nell’adempimento della sua obbligazione la diligenza qualificata; che, nella specie, equivale a dire che essa e’ esonerata dal compiere controlli ulteriori rispetto a quelli (all’epoca) comunemente praticati, qualora essa abbia trasfuso sangue gia’ controllato e verificato dalla ASL competente, salvo che essa stessa non abbia natura di autonomo centro trasfusionale.
Rileva il Collegio che e’ proprio tale accertamento che e’ mancato nella sentenza impugnata; la Corte d’appello si e’ limitata ad affermare, senza alcuna ulteriore spiegazione, che la struttura sanitaria non e’ tenuta ad alcun controllo sulle sacche di sangue, essendo tale controllo attribuito per legge al Ministero della salute; ma tale affermazione, assunta sic et simpliciter, e’ errata.
Ne consegue che, cassata la sentenza impugnata, il giudice di rinvio dovra’ compiere la verifica in fatto che e’ stata omessa nel giudizio di appello; e dovra’ quindi accertare se le sacche di sangue infetto fossero state o meno acquisite tramite la struttura pubblica competente e se fossero stati eseguiti da quest’ultima i controlli imposti dalla normativa allora vigente; solo in tal caso, infatti, la struttura ospedaliera potra’ ritenersi avere adempiuto la propria obbligazione e, di conseguenza, potra’ essere esonerata da responsabilita’.
2. Il ricorso, pertanto, e’ accolto e la sentenza impugnata e’ cassata.
Il giudizio e’ rinviato alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione personale, la quale giudichera’ ex novo il merito della domanda alla luce dei principi di diritto ora ricordati.
Al giudice di rinvio e’ demandato anche il compito di liquidare le spese dell’odierno giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese dell’odierno giudizio di cassazione.