Corte di Cassazione, Sezione 2 penale Sentenza 17 novembre 2016, n. 48737
L’inesatto adempimento della prestazione professionale da parte del difensore di fiducia, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione nel termine, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione; né può essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo.
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMU Giacomo – Presidente
Dott. DE CRESCIENZO Ugo – rel. Consigliere
Dott. RAGO Geppino – Consigliere
Dott. AIELLI Lucia – Consigliere
Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 313/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del 03/07/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Marilia Di Nardo che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(OMISSIS), tramite il difensore, ricorre per Cassazione chiedendo che venga disposta la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina nel procedimento penale n. 3384/98 RGNR e n. 313/12 Rg.
Il ricorrente giustifica la richiesta con il fatto che il termine per impugnare la sentenza e’ scaduto per colpa del difensore di fiducia che non aveva svolto gli opportuni e necessari controlli presso la cancelleria per verificare l’avvenuto deposito della decisione.
Il ricorrente conclude che la mancata impugnazione e’ dovuta a causa a se’ non imputabile, ma esclusivamente al suo difensore, con la conseguenza che si sarebbe verificata un’ipotesi di caso fortuito rilevante ex articolo 175 c.p.p..
Il Procuratore Generale ha depositato le proprie conclusioni scritte concludendo con la richiesta di dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso e’ manifestamente infondato.
Il ricorrente pone la questione se l’inadempimento nell’attivita’ processuale (quale la mancata tempestiva impugnazione di un provvedimento) derivante da difetto di diligenza del proprio difensore, possa ricondursi fra le ipotesi di “caso fortuito”. La risposta e’ negativa. Questa sezione (in diversa composizione) ha gia’ affermato che l’inesatto adempimento della prestazione professionale da parte del difensore (a qualsiasi causa ascrivibile), non e’ idoneo a realizzare l’ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore che si concretano solo quando vi siano forze impeditive non altrimenti vincibili, e fra le quali non puo’ essere ricompreso il difetto di diligenza del difensore; ne’ puo’ essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo. (Cass. sez. 2 n. 16066 del 2.4.2015, Costica, in Ced Cass. Rv 263761; Cass. sez. 5 n. 626 del 1.2.2000, Bettili, in Ced Cass. Rv 215490; Cass. sez. 5 n. 43277 del 6.7.2011, Mangano, in Ced Cass. Rv 251695; Cass. sez. 4 n. 20655 del 14.3.2012, Ferioli, in Ced Cass. Rv 254072; Cass. sez. 3 n. 39437 del 5.6.2013, Leka, in Ced Cass. Rv. 257221; risultando in senso contrario del tutto isolate le meno recenti Cass. sez. 6 n. 35149 del 26.6.2009, in Ced Cass. rv 244871; Cass. Sez. 2 n. 31680 del 14.7.2011, Lan, in Ced Cass. Rv 250747).
Depone infine risolutivamente nel senso nella preferenza dell’opzione interpretativa riportata, il principio in tale direzione affermato dalla sentenza Cass. SU n. 14991 (dell’11.4.2006, De Pascalis, in Ced Cass. Rv. 233419), alla cui motivazione, per brevita’ si fa integrale condiviso rinvio, non rinvenendosi argomenti idonei a superare il contenuto della suddetta statuizione.
A cio’ deve ancora aggiungersi che, come giustamente sostiene il Procuratore Generale qui conchiudente, il principio costituzionalmente garantito della ragionevole durata del processo impone un onere di diligenza gravanti su tutte le parti processuali, ivi compreso il difensore che deve essere tecnicamente preparato ed attrezzato nel seguire il processo, nonche’ sullo stesso imputato che deve avere in relazione al processo un atteggiamento partecipativo attivo.
Per le suddette ragioni il ricorso e’ inammissibile il ricorso e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500 alla Cassa delle Ammende, cosi’ equitativamente determinata la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 616 c.p.p., ravvisandosi nella condotta del ricorrente gli estremi della responsabilita’ ivi stabilita.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma i Euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.