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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 4 aprile 2018, n. 8340
Il concordato con transazione fiscale, essendo una speciale figura di concordato preventivo, aveva percio’ una precipua disciplina, fra cui rientrava la regola dell’infalcidiabilita’ del credito I.V.A., che non era possibile estendere alla fattispecie generale del concordato senza transazione fiscale, neppure facendo riferimento alla indisponibilita’ a livello nazionale del credito per un’imposta di natura eurounitaria, alla luce della piu’ recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (cfr. sentenza 7 aprile 2016 pronunciata nella causa C-546/14), ovvero al carattere sostanziale della disposizione in parola, che essendo inclusa nella disciplina speciale del concordato preventivo con transazione fiscale non era comunque estensibile ai casi regolati dalla disciplina generale del concordato preventivo senza transazione.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 18932/2015 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a. in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Campobasso, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), Procuratore Generale presso la Procura Generale presso la Corte di Appello di Campobasso, Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso;
– intimati –
avverso il decreto della Corte d’Appello di Campobasso depositato il 30/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/01/2018 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha chiesto che il ricorso, peraltro proposto prima della sentenza a SS.UU., sia rigettata.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Campobasso, con decreto depositato in data 5 dicembre 2014, respingeva l’opposizione presentata dall’Agenzia delle Entrate e omologava il concordato di natura liquidatoria presentato dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. ritenendo che, stante il carattere eccezionale dell’istituto della transazione fiscale, l’obbligo di pagamento integrale dell’I.V.A. previsto dalla L. Fall., articolo 182-ter, in mancanza di una norma che includesse questa previsione fra le norme sostanziali in tema di graduazione delle cause di prelazione, non trovasse applicazione nell’ambito di un concordato in cui il debitore non avesse previsto il ricorso alla transazione fiscale, ove invece era necessario fare riferimento alla regola generale prevista dalla L. Fall., articolo 160, comma 2.
2. La Corte d’Appello di Campobasso, con decreto depositato in data 30 giugno 2015, accoglieva il reclamo proposto dall’Agenzia delle Entrate e respingeva l’istanza di omologazione del concordato preventivo liquidatorio presentata da (OMISSIS) s.p.a., ritenendo che il credito I.V.A. dovesse essere sempre soddisfatto per l’intero, anche quando non si fosse fatto ricorso alla transazione fiscale L. Fall., ex articolo 182-ter, dato che questa norma, di natura sostanziale e carattere eccezionale, attribuiva al credito I.V.A. un trattamento peculiare e inderogabile che doveva essere applicato anche al di fuori del procedimento di transazione fiscale.
3. Ha proposto ricorso per cassazione contro tale pronuncia (OMISSIS) s.p.a. onde far valere tre motivi di impugnazione.
Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex articolo 380 bis c.p.c., comma 1, sollecitando il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Il primo motivo di ricorso ha denunciato, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., articolo 160, comma 2, articolo 180, comma 4 e articolo 182-ter, anche in combinato disposto con gli articoli 2740, 2741, 2777 e 2778 c.c..
In tesi di parte ricorrente il debitore, pur godendo di ampia flessibilita’ nel confezionamento della proposta concordataria, era tenuto in linea generale, nel vigore della L. Fall., articolo 182-ter, prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 232 del 2016, articolo 1, comma 81, al rispetto di due precisi vincoli, costituiti dalla necessita’ di offrire ai creditori privilegiati un soddisfacimento non inferiore al valore del bene ritraibile dalla sua liquidazione e dall’obbligo di non alterare l’ordine delle prelazioni, a cui era soggetto anche il credito per privilegio I.V.A. previsto dall’articolo 2752 c.c..
Il disposto all’epoca vigente della L. Fall., articolo 182-ter, comportava una deroga a questi principi generali, sia laddove ammetteva che fosse possibile passare alla soddisfazione del credito di grado successivo anche senza il totale soddisfacimento del credito anteriore, sia nella parte in cui stabiliva che i crediti per I.V.A. e ritenute non versate dovessero essere soddisfatti per intero.
Queste deroghe, a dire della societa’ ricorrente, dovevano pero’ rimanere confinate al solo caso in cui nel concordato fosse inclusa una proposta di transazione fiscale, non essendovi ragioni condivisibili per estendere i principi di un subprocedimento meramente facoltativo al procedimento principale in deroga alla generale disciplina prevista dalla L. Fall., articolo 160, comma 2, dato che la norma sull’intangibilita’ del credito I.V.A., costituendo una deroga alla regola fissata nella L. Fall., articolo 182-ter, circa la transigibilita’ dei crediti tributari, aveva carattere eccezionale e non poteva essere applicata a fattispecie diverse da quelle in cui era collocata.
Dunque, stante l’irrilevanza della tesi facente leva sulla natura di tributo europeo dell’I.V.A., in mancanza di alcuna norma comunitaria che imponesse agli Stati membri di accordare a tale credito il massimo grado di protezione processuale possibile e tenuto conto che in caso di concordato senza transazione fiscale lo Stato non rinunciava a recuperare l’imposta ma soggiaceva alle regole generali del concorso al pari degli altri creditori, si doveva ritenere che il credito in questione, in caso di insufficienza del patrimonio del debitore, dovesse essere soddisfatto secondo l’ordine decrescente delle cause di prelazione.
Il secondo mezzo di impugnazione ha lamentato, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., articolo 160, comma 2, articolo 180, comma 4 e articolo 182-ter, anche in combinato disposto con la L. Fall., articolo 111, giacche’ la tesi dell’antergazione del credito I.V.A. rispetto agli altri creditori privilegiati accolta dalla corte territoriale comportava, ove non si fosse inteso infrangere l’equilibrio dell’ordine delle prelazioni o introdurre un elemento di rigidita’ non previsto dalla legge ai fini dell’ammissibilita’, una extraconcorsualita’ del medesimo credito e un’erronea attribuzione allo stesso di un rango prededucibile, in mancanza dei necessari presupposti.
Con il terzo motivo la sentenza impugnata e’ stata censurata per violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 160, comma 2, articolo 180, comma 4 e articolo 182-ter, anche in combinato disposto con l’articolo 3 Cost., L. Fall., articoli 111 e 124, in quanto l’unica lettura uniformatrice della normativa concorsuale compatibile con il disposto dell’articolo 3 Cost., era quella di ammettere che il credito I.V.A. non potesse essere falcidiato nel concordato preventivo al pari di quanto avveniva nel fallimento, nel concordato fallimentare e nell’esecuzione individuale, non essendovi ragioni giustificatrici di un trattamento differenziato.
5. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione fra loro esistente, sono fondati.
Il provvedimento impugnato in questa sede ha fatto applicazione dei principi in passato enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la L. Fall., articolo 182-ter, comma 1, nel testo applicabile ratione temporis, il quale escludeva la falcidia concordataria sul capitale dell’I.V.A. e cosi’ sanciva l’intangibilita’ del relativo debito, aveva natura sostanziale e carattere eccezionale, attribuiva al corrispondente credito un trattamento peculiare e inderogabile e di conseguenza trovava applicazione a ogni forma di concordato, ancorche’ proposto senza ricorrere all’istituto della transazione fiscale, attenendo allo statuto concorsuale del credito I.V.A. (si vedano in questo senso Sez. 1, Sentenza n. 14447 del 25/06/2014, Rv. 631445, Sez. 1, Sentenza n. 22931 del 04/11/2011, Rv. 620056, Sez. 5, Sentenza n. 7667 del 16/05/2012, Rv. 622436).
Questa interpretazione e’ stata pero’ superata dal piu’ recente orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, condiviso da questo collegio, le quali hanno invece precisato che la L. Fall., articolo 182-ter, comma 1, nel testo non piu’ in vigore, laddove escludeva la falcidia sul capitale dell’I.V.A., cosi’ sancendo l’intangibilita’ del relativo debito, costituiva un’eccezione alla regola generale stabilita dalla L. Fall., articolo 160, comma 2, della falcidiabilita’ dei crediti privilegiati, compresi quelli relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, e trovava quindi applicazione solo nella speciale ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale (Sez. U, Sentenza n. 26988 del 27/12/2016, Rv. 641809).
Piu’ precisamente la decisione appena richiamata, dopo aver ricordato che il piano concordatario poteva certamente prevedere trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse senza alterare l’ordine delle prelazioni, ha preso le mosse dal carattere facoltativo del ricorso alla transazione fiscale per chiarire che il debitore, ove annoverasse debiti tributari, aveva la possibilita’ di accedere a due diversi tipi di concordato, uno principale, che prescindeva da un previo accordo con il fisco, l’altro speciale, che includeva la transazione fiscale, a seconda che intendesse (nel secondo caso) o meno ottenere il voto favorevole dell’amministrazione finanziaria, in ragione delle dimensioni del suo credito, e nel contempo offrire certezza ai creditori in ordine all’effettiva consistenza del debito tributario e alle concrete prospettive di attuabilita’ del piano concordatario.
Il concordato con transazione fiscale, essendo una speciale figura di concordato preventivo, aveva percio’ una precipua disciplina, fra cui rientrava la regola dell’infalcidiabilita’ del credito I.V.A., che non era possibile estendere alla fattispecie generale del concordato senza transazione fiscale, neppure facendo riferimento alla indisponibilita’ a livello nazionale del credito per un’imposta di natura eurounitaria, alla luce della piu’ recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (cfr. sentenza 7 aprile 2016 pronunciata nella causa C-546/14), ovvero al carattere sostanziale della disposizione in parola, che essendo inclusa nella disciplina speciale del concordato preventivo con transazione fiscale non era comunque estensibile ai casi regolati dalla disciplina generale del concordato preventivo senza transazione.
6. Il decreto impugnato deve percio’ essere cassato, con rinvio della lite alla Corte d’Appello di Campobasso per provvedere in merito al reclamo alla luce dei principi sopra illustrati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Campobasso in diversa composizione anche per provvedere in ordine alle spese di questa fase di giudizio.