Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile Ordinanza 16 giugno 2014, n. 13673
Le controversie tra proprietari di fabbricati vicini relative all’osservanza di norme che prescrivono distanze tra le costruzioni o rispetto ai confini appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che rilevi l’avvenuto rilascio del titolo abilitativo all’attività costruttiva, la cui legittimità potrà essere valutata “incidenter tantum” dal giudice ordinario attraverso l’esercizio del potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo, salvo che la domanda risarcitoria non sia diretta anche nei confronti della P.A. (nella specie, il Comune) per far valere l’illegittimità dell’attività provvedimentale, sussistendo in questo caso la giurisdizione del giudice amministrativo.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile Ordinanza 16 giugno 2014, n. 13673
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f.
Dott. BERRUTI Giuseppe – Presidente di sez.
Dott. RORDORF Renato – Presidente di sez.
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4398-2013 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso la sig.ra (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), per deLega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), per delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.D.D. A R.L., COMUNE DI PUTIGNANO, (OMISSIS) S.R.L.;
– intimati –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 628/2012 del TRIBUNALE di Bari -Sezione distaccata di PUTIGNANO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. GOLIA Aurelio, il quale chiede alla Corte di rigettare il ricorso, dichiarando la competenza giurisprudenziale del giudice ordinario.
RITENUTO IN FATTO
l. – La vicenda che ha dato origine al regolamento preventivo di giurisdizione sottoposto all’odierno esame delle Sezioni Unite ha ad oggetto l’intervento edilizio eseguito nel Comune di Putignano, relativo alla realizzazione di un centro sportivo denominato (OMISSIS).
All’esito di un complesso sviluppo della relativa convenzione urbanistica e del piano di lottizzazione, con atto di citazione notificato il 18 giugno 2012 il sig. (OMISSIS), premesso di essere proprietario dell’appartamento per civile abitazione sito nel Comune di Putignano nello stabile al confine con la predetta lottizzazione, ha convenuto in giudizio le imprese (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS), (OMISSIS) S.S.D. a r.l. ed il citato Comune, assumendo che tali societa’, con il concorso del Comune, avrebbero perpetrato il reato di lottizzazione abusiva, cagionandogli danni di cui chiese il risarcimento. In particolare, il (OMISSIS) dedusse che l’intervento realizzato dalla (OMISSIS) s.r.l. all’interno del comparto Cl/3, si sarebbe fondato su provvedimenti autorizzativi della p.a. asseritamente inesistenti o nulli, e, come tali, inidonei a derogare al precedente Piano di Fabbricazione del Comune di Putignano ed al preesistente Piano di Lottizzazione approvato con Delib. Consiglio Comunale 14 dicembre 1981, n. 201.
2. – La societa’ (OMISSIS) s.r.l., costituendosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo. Quindi, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’articolo 41 cod. proc. civ..
Rileva la ricorrente che il petitum sostanziale integra una domanda finalizzata a far valere, nei confronti del Comune e degli altri convenuti il preteso diritto al risarcimento del danno conseguente alla asserita illegittimita’ dell’attivita’ provvedimentale della pubblica amministrazione: attivita’ che, investendo un potere esercitato in carenza dei suoi presupposti, non potrebbe che essere oggetto di esame da parte del giudice amministrativo.
La giurisdizione di quest’ultimo poggerebbe altresi’ sulla specifica materia oggetto di controversia, vertendo le domande proposte dall’attore innanzi al Tribunale in ambito urbanistico.
2.1. – Il sig. (OMISSIS) ha resistito con controricorso, osservando che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, attenendo a rapporti eminentemente civilistici di vicinato, e quindi non attenendo al sindacato sull’esercizio di attivita’ discrezionali dell’amministrazione pubblica, bensi’ comportamenti illeciti di privati sottoposti al principio generale del neminem laedere.
2.2. – Il Procuratore Generale della Cassazione, nelle conclusioni scritte, ha chiesto rigettarsi il ricorso, con declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo trattarsi di causa tra privati involgente posizioni giuridiche soggettive aventi la consistenza di diritti soggettivi: sicche’, quand’anche le violazioni denunciate attengano ad una costruzione realizzata in conformita’ ad una concessione edilizia illegittima, il giudice ben potrebbe accertare “incidenter tantum” l’illegittimita’ di essa, disapplicando l’atto amministrativo.
2.3. – La (OMISSIS) s.r.l. ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO IN DRITTO
1.- Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie tra proprietari di fabbricati vicini aventi ad oggetto questioni relative all’osservanza di norme che prescrivano distanze tra le costruzioni o rispetto ai confini, essendo anche a tale materia applicabile il principio secondo il quale nei rapporti tra privati non si pone una questione di giurisdizione, essendo la posizione di interesse legittimo prospettabile solo in rapporto all’esercizio del potere della P.A., che, invece, in tali controversie non e’ parte in causa (Cass., S.U., ord. n. 21578 del 2011).
Ne’ a tal fine rileva l’avvenuto rilascio di concessione edilizia, atteso che il giudice ordinario, cui spetta la giurisdizione, vertendosi in terna di assunta violazione di un diritto soggettivo, puo’ incidentalmente accertare l’eventuale illegittimita’ della concessione edilizia medesima, onde disapplicarla; mentre la giurisdizione del giudice amministrativo e’ al riguardo configurabile allorche’ la controversia sia insorta tra il privato e la pubblica amministrazione, per avere il primo impugnato detta concessione al fine di ottenerne l’annullamento nei confronti della seconda” (Cass., S.U., n. 9555 del 2002).
Invero, quando in una controversia tra privati, attinente a diritti soggettivi, il giudice debba vagliare situazioni presentanti aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a scrutinare la legittimita’ di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgono circa i confini dei poteri al riguardo del giudice ordinario attengono, data l’estraneita’ della pubblica amministrazione al giudizio, al merito e non alla giurisdizione, investendo l’individuazione dei limiti interni posti dall’ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario (divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo, ai sensi della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, articolo 4).
2. – Nella specie, non viene in rilievo esclusivamente il rapporto tra l’attore e la societa’ (OMISSIS) e le altre societa’ convenute per la cui regolamentazione si intenda ottenere la disapplicazione dei provvedimenti amministrativi che rappresentano il presupposto del danno fatto valere dall’attore. La tutela risarcitoria viene richiesta altresi’ nei confronti del Comune di Putignano, e passa attraverso il giudizio di illegittimita’ di detti provvedimenti amministrativi.
E’ sufficiente, al riguardo, considerare le conclusioni dell’atto di citazione notificato dal (OMISSIS), la’ dove si fa riferimento alla richiesta di accertamento e declaratoria della illegittimita’ della condotta della (OMISSIS) s.r.l., siccome integrante lottizzazione abusiva; della responsabilita’ della stessa societa’ ai sensi dell’articolo 2933 c.c., comma 1, per inadempimento del divieto di costruzione nelle aree soggette a vincolo di in edificabilita’; della responsabilita’ della societa’ ai sensi dell’articolo 872 cod. civ. per violazione delle norme urbanistiche in materia di localizzazione degli edifici del Piano di Lottizzazione e di distanze tra gli stessi; della violazione, da parte di detta societa’, nella edificazione del Centro (OMISSIS), di tutti i parametri urbanistici ed edilizi imposti dal PdL approvato dal Comune di Putignano, realizzando edifici per una cubatura vietata dagli strumenti urbanistici.
3. – Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
La complessita’ e la peculiarita’ delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio per il regolamento.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rimette le parti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.