Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile Sentenza 12 marzo 2013, n. 6070
Qualora all’estinzione della societa’, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla societa’ estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtu’ del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarita’ o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della societa’ estinta, ma non anche le mere pretese, ancorche’ azionate o azionabili in giudizio, ne’ i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attivita’ ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la societa’ vi abbia rinunciato.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile Sentenza 12 marzo 2013, n. 6070
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Primo Presidente f.f.
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Sez.
Dott. RORDORF Renato – rel. Presidente Sez.
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9074-2009 proposto da:
COMUNE DI AVELLINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la 67 CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, nella qualita’ di successore nel diritto controverso della S.A.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), per delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
sul ricorso 12379/2009 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se’ medesimo;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI AVELLINO, (OMISSIS) S.A.S DI (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 4406/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2013 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;
uditi gli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto dell’eccezione di inammissibilita’ del ricorso r.g. n. 9074/2009 e rimessione di entrambi alla prima sezione civile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata in cancelleria il 23 dicembre 2008, in parziale riforma di una precedente pronuncia del Tribunale di Avellino, condanno’ il Comune di Avellino a pagare alla s.a.s. (OMISSIS) in liquidazione (d’ora innanzi indicata come (OMISSIS)) la somma di euro 402.649,22, oltre ad interessi, a titolo di corrispettivo per l’esecuzione di lavori pubblici eseguiti da detta societa’ su incarico dell’ente locale.
La sentenza e’ stata impugnata dal Comune di Avellino con ricorso per cassazione notificato ai procuratori domiciliatari della (OMISSIS) nel giudizio d’appello.
L’ammissibilita’ del ricorso e’ stata pero’ contestata dalla (OMISSIS) s.p.a. (in prosieguo indicata come (OMISSIS)), che ha depositato un controricorso nel quale, premesso che il 15 giugno 2005 il credito dedotto in lite le era stato ceduto dalla (OMISSIS), ha fatto presente che quest’ultima societa’ e’ da considerare estinta sin dal (OMISSIS), data in cui e’ stata cancellata dal registro delle imprese, onde l’impugnazione non avrebbe potuto essere ad essa indirizzata.
Altro ricorso avverso la medesima sentenza della Corte d’appello di Napoli, notificato al Comune di Avellino ed alla societa’ (OMISSIS), e’ stato proposto dall’avv. (OMISSIS), difensore dell’anzidetta societa’ nel giudizio di merito, il quale si e’ lamentato della mancata distrazione delle spese processuali in suo favore.
Riuniti i due ricorsi, la prima sezione di questa corte, con ordinanza n. 9943 del 2012, ne ha sollecitato la rimessione alle sezioni unite affinche’ sia decisa la questione di massima di particolare importanza consistente nell’individuare la sorte dei rapporti processuali pendenti nel momento in cui una societa’ (nella specie una societa’ di persone) venga cancellata dal registro delle imprese.
I ricorsi riuniti sono stati percio’ discussi all’odierna udienza dinanzi alle sezioni unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La corte e’ chiamata a prendere posizione su un nodo tematico – gli effetti della cancellazione delle societa’ dal registro delle imprese, dopo la riforma organica del diritto societario attuata dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003 – in parte gia’ esaminato da alcune sentenze delle sezioni unite nel corso dell’anno 2010. Giova dir subito che non v’e’ ragione per rimettere qui in discussione i principi in quelle sentenze affermati, dalle quali occorre invece partire, senza ovviamente ripercorrerne l’intero percorso motivazionale ma ricapitolandone brevemente i punti salienti, per cercare di far chiarezza su una serie di ulteriori ricadute derivanti dalla suaccennata riforma del diritto societario.
Con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010 le sezioni unite di questa corte hanno ravvisato nelle modifiche apportate dal legislatore al testo dell’articolo 2495 c.c. (rispetto alla formulazione del precedente articolo 2456, che disciplinava la medesima materia) una valenza innovativa. Pertanto, la cancellazione di una societa’ di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l’estinzione dell’ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, e’ ora invece da considerarsi senz’altro produttiva di quell’effetto estintivo: effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della citata riforma, o a partire da quella data se si tratti di cancellazione intervenuta in un momento precedente. Per ragioni di ordine sistematico, desunte anche dal disposto del novellato articolo 10 della legge fallimentare, la stessa regola e’ apparsa applicabile anche alla cancellazione volontaria delle societa’ di persone dal registro, quantunque tali societa’ non siano direttamente interessate dalla nuova disposizione del menzionato articolo 2495 e sia rimasto per loro in vigore l’invariato disposto dell’articolo 2312 (integrato, per le societa’ in accomandita semplice, dal successivo articolo 2324). La situazione delle societa’ di persone si differenzia da quella delle societa’ di capitali, a tal riguardo, solo in quanto l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto che le cancella ha valore di pubblicita’ meramente dichiarativa, superabile con prova contraria. Ma e’ bene precisare che tale prova contraria non potrebbe vertere sul solo dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla societa’, perche’ cio’ condurrebbe in sostanza ad un risultato corrispondente alla situazione preesistente alla riforma societaria. Per superare la presunzione di estinzione occorre, invece, la prova di un fatto dinamico: cioe’ che la societa’ abbia continuato in realta’ ad operare – e dunque ad esistere – pur dopo l’avvenuta cancellazione dal registro. Ed e’ questa soltanto la situazione alla quale la successiva sentenza n. 4826 del 2010 ha poi ricollegato anche la possibilita’ che, tanto per le societa’ di persone quanto per le societa’ di capitali, si addivenga anche d’ufficio alla “cancellazione della pregressa cancellazione” (cioe’ alla rimozione della cancellazione dal registro in precedenza intervenuta), in forza del disposto dell’articolo 2191 oc, con la conseguente presunzione che la societa’ non abbia mai cessato medio tempore di operare e di esistere.
2. Ferme tali premesse, si tratta ora di mettere meglio a fuoco le conseguenze che ne possono derivare in ordine ai rapporti, originariamente facenti capo alla societa’ estinta a seguito della cancellazione dal registro, che tuttavia non siano stati definiti nella fase della liquidazione, o perche’ li si e’ trascurati (li si potrebbe allora definire “residui non liquidati”) o perche’ solo in seguito se ne e’ scoperta l’esistenza (li si suole definire “sopravvenienze”).
Converra’ farlo tenendo separati, per maggiore chiarezza espositiva, i rapporti passivi, cioe’ quelli implicanti l’esistenza di obbligazioni gravanti sulla societa’, dai rapporti attivi, in forza dei quali prima della cancellazione la societa’ poteva vantare diritti; e converra’ esaminare anzitutto i profili di diritto sostanziale e poi le conseguenze che se ne debbano trarre sul piano processuale.
3. Il legislatore del codice civile, anche in occasione della gia’ ricordata riforma del diritto societario, si e’ preoccupato espressamente soltanto di disciplinare la sorte dei debiti sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della societa’ dal registro.
Il citato articolo 2495, comma 2, (riprendendo, peraltro, quanto gia’ stabiliva in proposito il previgente articolo 2456, comma 2) stabilisce, a tal riguardo, che i creditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta societa’ di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. E’ prevista, inoltre, anche la possibilita’ di agire (deve intendersi, pero’, per risarcimento dei danni) nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento del debito sociale e’ dipeso da colpa di costui; ma di tale ulteriore previsione non occorre qui occuparsi, non essendo stata esercitata azione alcuna contro il liquidatore nella vertenza in esame.
Un’analoga disposizione e’ dettata, per le societa’ in nome collettivo, dal pure gia’ citato articolo 2312, comma 2, salvo che, in tal caso, pur dopo la dissoluzione dell’ente ma coerentemente con le caratteristiche del diverso tipo societario, non opera la limitazione di responsabilita’ di cui godono i soci di societa’ di capitali. La stessa regola si ripropone per la societa’ in accomandita semplice, ma l’ultrattivita’ dei principi vigenti in pendenza di societa’ fa si’ che, anche dopo la cancellazione, l’accomandante risponda solo entro i limiti della sua quota di liquidazione (articolo 2324).
Lo scarno tessuto normativo cui s’e’ fatto cenno non sembra autorizzare la conclusione che, con l’estinzione della societa’ derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, si estinguano anche i debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo. Se cosi’ fosse, si finirebbe col consentire al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui (magari facendo venir meno, di conseguenza, le garanzie, prestate da terzi, che a quei debiti eventualmente accedano), e cio’ pare tanto piu’ inammissibile in un contesto normativo nel quale l’articolo 2492 c.c., neppure accorda al creditore la legittimazione a proporre reclamo contro il bilancio finale di liquidazione della societa’ debitrice, il cui deposito prelude alla cancellazione. Ipotizzare – come pure si e’ fatto da taluni – che la volontaria estinzione dell’ente collettivo comporti, percio’, la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro di esso pendenti per l’accertamento di debiti sociali tuttora insoddisfatti significherebbe imporre un ingiustificato sacrificio del diritto dei creditori; sacrificio che non verrebbe sanato dalla possibilita’ di agire nei confronti dei soci, alle condizioni indicate dalla citata disposizione dell’ari:. 2495, se quest’azione fosse concepita come diversa ed autonoma rispetto a quella gia’ intrapresa verso la societa’, non foss’altro che per la necessita’ di dover riprendere il giudizio da capo con maggiori oneri e col rischio di non riuscire a reiterare le prove gia’ espletate.
Ma se allora, anche per non vulnerare il diritto di difesa tutelato dall’articolo 24 della Costituzione, deve escludersi che la cancellazione dal registro, pur provocando l’estinzione dell’ente debitore, determini al tempo stesso la sparizione dei debiti insoddisfatti che la societa’ aveva nei riguardi dei terzi, e’ del tutto naturale immaginare che questi debiti si trasferiscano in capo a dei successori e che, pertanto, la previsione di chiamata in responsabilita’ dei soci operata dal citato articolo 2495 implichi, per l’appunto, un meccanismo di tipo successorio, che tale e’ anche se si vogliano rifiutare improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dal possibile accostamento tra l’estinzione della societa’ e la morte di una persona fisica.
La ratio della norma dianzi citata, d’altronde, palesemente risiede proprio in questo: nell’intento d’impedire che la societa’ debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest’ultimo del suo diritto. Ma questo risultato si realizza appieno solo se si riconosce che i debiti non liquidati della societa’ estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilita’ nella medesima norma indicati. Il dissolversi della struttura organizzativa su cui riposa la soggettivita’ giuridica dell’ente collettivo fa naturalmente emergere il sostrato personale che, in qualche misura, ne e’ comunque alla base e rende percio’ del tutto plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini successori (sembra dubitarne Cass. 13 luglio 2012, n. 11968, ma in base ad una motivazione in buona parte imperniata sulla disposizione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 36, comma 3, operante solo nello specifico settore del diritto tributario). Puntualmente autorevole dottrina ha affermato che la responsabilita’ dei soci trova giustificazione nel “carattere strumentale del soggetto societa’: venuto meno questo, i soci sono gli effettivi titolari dei debiti sociali nei limiti della responsabilita’ che essi avevano secondo il tipo di rapporto sociale prescelto”.
Persuade di cio’ anche il fatto che il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono essere chiamati a rispondere i soci della societa’ cancellata dal registro non si configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma s’identifica col medesimo debito che faceva capo alla societa’, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica (si veda, in argomento, Cass. 3 aprile 2003, n. 5113). Come, nel caso della persona fisica, la scomparsa del debitore non estingue il debito, ma innesca un meccanismo successorio nell’ambito del quale le ragioni del creditore sono destinate ad essere variamente contemperate con quelle degli eredi, cosi’, quando il debitore e’ un ente collettivo, non v’e’ ragione per ritenere che la sua estinzione (alla quale, a differenza della morte della persona fisica, concorre di regola la sua stessa volonta’) non dia ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed e’ variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilita’ da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali.
Nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i soci di societa’ di capitali rispondono solo nei limiti dell’attivo loro distribuito all’esito della liquidazione. Infatti, se la societa’ e’ stata cancellata senza distribuzione di attivo, cio’ evidentemente vuoi dire che vi sarebbe stata comunque incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare. D’altro canto, alla tesi – pure in se’ certamente plausibile – che limita il descritto meccanismo successorio all’ipotesi in cui i soci di societa’ di capitali (o il socio accomandante della societa’ in accomandita semplice) abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ravvisandovi una condizione da cui dipenderebbe la possibilita’ di proseguire nei confronti di detti soci l’azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la societa’ (tesi propugnata da Cass. 16 maggio 2012, nn. 7676 e 7679, nonche’ da Cass. 9 novembre 2012, n. 19453), sembra da preferire quella che individua invece sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori gia’ facenti capo alla societa’ cancellata ma non definiti all’esito della liquidazione (anche, come si dira’, ai fini processuali), fermo pero’ restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilita’ cui s’e’ fatto cenno. Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilita’ dovesse rendere evidente l’inutilita’ per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, cio’ si rifletterebbe sul requisito dell’interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all’accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell’escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo.
Della correttezza della ricostruzione sistematica dell’istituto in termini (almeno lato sensu) successori e’ d’altronde lo stesso legislatore a fornire un indizio assai significativo, disponendo che la domanda proposta dai creditori insoddisfatti nei confronti dei soci possa essere notificata, entro un anno dalla cancellazione della societa’ dal registro, presso l’ultima sede della medesima societa’ (articolo 2495 cit., comma 2, ultima parte). Non interessa qui soffermarsi sulle perplessita’ che da talune parti sono state solevate quanto all’idoneita’ di tale disposizione ad assicurare adeguatamente il diritto di difesa dei soci nei cui confronti la domanda sia proposta. Importa notare come il legislatore, inserendo siffatta previsione processuale nel corpo di un articolo del codice civile, si sia palesemente ispirato all’articolo 303 c.p.c., comma 2, che consente, entro l’anno dalla morte della parte, di notificare l’atto di riassunzione agli eredi nell’ultimo domicilio del defunto: testimonianza evidente di una visione in chiave successoria del meccanismo in forza del quale i soci possono esser chiamati a rispondere dei debiti insoddisfatti della societa’ estinta. Ed e’ appena il caso di aggiungere che, per ovvie ragioni di coerenza dell’ordinamento, la medesima conseguenza sistematica non potrebbe non esser tratta anche per quel che concerne gli effetti successori della cancellazione dal registro di una societa’ di persone che non abbia liquidato interamente i rapporti pendenti, quantunque a questo tipo di societa’ non si applichi la speciale disposizione del citato articolo 2495, comma 2.
4. Meno agevole e’ individuare la sorte dei residui attivi non liquidati e delle sopravvenienze attive della liquidazione di una societa’ cancellata dal registro, perche’ il legislatore ne tace.
4.1. E’ ben possibile che la stessa scelta della societa’ di cancellarsi dal registro senza tener conto di una pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva (o si puo’ ragionevolmente presumere che avesse) contezza sia da intendere come una tacita manifestazione di volonta’ di rinunciare alla relativa pretesa (si veda, ad esempio, la fattispecie esaminata da Cass. 16 luglio 2010, n. 16758); ma cio’ puo’ postularsi agevolmente quando si tratti, appunto, di mere pretese, ancorche’ azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilita’ d’individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non avrebbero neppure percio’ potuto ragionevolmente essere iscritti nell’attivo del bilancio finale di liquidazione. Ad analoghe conclusioni puo’ logicamente pervenirsi nel caso in cui un diritto di credito, oltre che magari controverso, non sia neppure liquido: di modo che solo un’attivita’ ulteriore da parte del liquidatore – per lo piu’ consistente nell’esercizio o nella coltivazione di un’apposita azione giudiziaria – avrebbe potuto condurre a renderlo liquido, in vista del riparto tra i soci dopo il soddisfacimento dei debiti sociali. In una simile situazione la scelta del liquidatore di procedere senz’altro alla cancellazione della societa’ dal registro, senza prima svolgere alcuna attivita’ volta a far accertare il credito o farlo liquidare, puo’ ragionevolmente essere interpretata come un’univoca manifestazione di volonta’ di rinunciare a quel credito (incerto o comunque illiquido) privilegiando una piu’ rapida conclusione del procedimento estintivo. Ma quando, invece, si tratta di un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz’altro figurare, e che sarebbero percio’ stati suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei debiti), un’interpretazione abdicativa della cancellazione appare meno giustificata, e dunque non ci si puo’ esimere dall’interrogarsi sul regime di quei residui o di quelle sopravvenienze attive.
4.2. Escluso, per le ragioni gia’ da principio accennate, che l’esistenza di tali residui o sopravveniente sia da sola sufficiente a giustificare la revoca della cancellazione della societa’ dal registro, o che valga altrimenti ad impedire l’estinzione dell’ente collettivo, sono state prospettate tanto l’ipotesi di una successione dei soci, per certi versi analoga a quella che si e’ visto operare per i residui e le sopravvenienze passive, quanto l’ipotesi che i beni ed i diritti non liquidati vengano a costituire un patrimonio adespota, assimilabile alla figura dell’eredita’ giacente, per la gestione e la rappresentanza del quale qualunque interessato potrebbe chiedere al giudice la nomina di un curatore speciale in applicazione analogica dell’articolo 528 c.c. e segg..
Quest’ultima soluzione non e’ pero’ persuasiva. Troppo dissimili appaiono, infatti, i presupposti sui quali riposa l’istituto dell’eredita’ giacente, e non vi sono ragioni che impongano di ricorrere ad esso in presenza di altre piu’ plausibili ipotesi ricostruttive.
Il subingresso dei soci nei debiti sociali, sia pure entro i limiti e con le modalita’ cui sopra s’e’ fatto cenno, suggerisce immediatamente che anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un analogo meccanismo successorio. Se l’esistenza dell’ente collettivo e l’autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarita’ dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, e’ ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarita’ dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della societa’ costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la societa’, s’instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarita’ o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguira’ il regime proprio della contitolarita’ o della comunione.
5. Occorre ora spostare l’attenzione sul piano processuale, traendo le conseguenze di quanto appena detto.
E’ del tutto ovvio che una societa’ non piu’ esistente, perche’ cancellata dal registro delle imprese, non possa validamente intraprendere una causa, ne’ esservi convenuta (salvo quanto si dira’ a proposito del fallimento).
Problemi piu’ complicati si pongono pero’ qualora la cancellazione intervenga a causa gia’ iniziata.
In situazioni di tal fatta questa corte ha gia’ in piu’ occasioni avuto modo di affermare l’inammissibilita’ dell’impugnazione proposta dalla societa’ estinta (si vedano Cass. 15 aprile 2010, n. 9032; e Cass. 8 ottobre 2010, n. 20878), cosi’ come di quella proposta nei suoi nei confronti (Cass. 10 novembre 2010, n. 22830); e si e’ ritenuto che, nei processi in corso, anche se non siano stati interrotti per mancata dichiarazione dell’evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex articolo 110 c.p.c., ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo (Cass. 6 giugno 2012, n. 9110; e Cass. 30 luglio 2012, n. 12796; si veda anche, per un’applicazione di tali principi mediata dalla peculiarita’ della normativa tributaria, Cass. 5 dicembre 2012, n. 21773).
5.1. Le indicazioni giurisprudenziali cui da ultimo s’e’ fatto cenno appaiono meritevoli di essere avallate.
L’aver ricondotto la fattispecie ad un fenomeno successorio – sia pure connotato da caratteristiche sui generis, connesse al regime di responsabilita’ dei soci per i debiti sociali nelle differenti tipologie di societa’ – consente abbastanza agevolmente di ritenere applicabile, quando la cancellazione e la conseguente estinzione della societa’ abbiano avuto luogo in pendenza di una causa di cui la societa’ stessa era parte, la disposizione dell’articolo 110 c.p.c. (come gia’ affermato anche da Cass. 6 giugno 2012, n. 9110). Tale disposizione contempla, infatti, non solo la “morte” (come tale riferibile unicamente alle persone fisiche), ma altresi’ qualsiasi “altra causa” per la quale la parte venga meno, e dunque risulta idonea a ricomprendere anche l’ipotesi dell’estinzione dell’ente collettivo.
Non parrebbe invece altrettanto plausibile, in simile circostanza, invocare il disposto del successivo articolo Ili: per la decisiva ragione che il fenomeno successorio di cui si sta parlando non e’ in alcun modo riconducibile ad un trasferimento tra vivi, o ad un trasferimento mortis causa a titolo particolare che postuli al tempo stesso l’esistenza di un diverso successore universale. Non v’e’ alcun soggetto diverso dal successore (cioe’ dai soci) nei cui confronti possa proseguire il processo di cui era parte la societa’ frattanto cancellata dal registro.
Stando cosi’ le cose, non v’e’ motivo per non ritenere applicabili a tale fattispecie le disposizioni dettate dall’articolo 299 c.p.c. e segg., in tema di interruzione e di eventuale prosecuzione o riassunzione della causa (cosi’ anche Cass. 16 maggio 2012, n. 7676). La “perdita della capacita’ di stare in giudizio”, cui dette norme alludono, e’ infatti inevitabile conseguenza della sopravvenuta estinzione dell’ente collettivo che sia parte in causa; e ricorrono qui tutte le ragioni per le quali il legislatore ha dettato la suaccennata disciplina dell’interruzione e dell’eventuale prosecuzione o riassunzione del giudizio, cosi’ da contemperare i diritti processuali del successore della parte venuta meno e quelli della controparte.
Una sola eccezione va segnalata – ma si tratta, appunto, di un’eccezione, come tale destinata ad operare sono nello stretto ambito in cui il legislatore la ha prevista – con riguardo alla disciplina del fallimento. La possibilita’, espressamente contemplata dalla L.F., articolo 10, che una societa’ sia dichiarata fallita entro l’anno dalla sua cancellazione dal registro comporta, necessariamente, che tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasi impugnazione continuino a svolgersi nei confronti della societa’ (e per essa del suo legale rappresentante), ad onta della sua cancellazione dal registro; ed e’ giocoforza ritenere che anche nel corso della conseguente procedura concorsuale la posizione processuale del fallito sia sempre impersonata dalla societa’ e da chi legalmente la rappresentava (si veda, in argomento, Cass. 5 novembre 2010, n. 22547). E’ una fictio iuris, che postula come esistente ai soli fini del procedimento concorsuale un soggetto ormai estinto (come del resto accade anche per l’imprenditore persona fisica che venga dichiarato fallito entro l’anno dalla morte) e dalla quale non si saprebbero trarre argomenti sistematici da utilizzare in ambiti processuali diversi.
5.2. Ulteriori interrogativi sorgono quando, essendosi il giudizio svolto senza interruzione, la necessita’ di confrontarsi con la sopravvenuta cancellazione della societa’ dal registro delle imprese si ponga nel passaggio al grado successivo. Il che puo’ accadere o perche’ in precedenza siano mancate la dichiarazione dell’evento estintivo (o il suo accertamento in una delle altre forme prescritte dai citati articolo 299 e segg.), oppure perche’ quell’evento si e’ verificato quando ormai, nel grado precedente, non sarebbe piu’ stato possibile farlo constare, ovvero ancora perche’ l’estinzione e’ sopravvenuta dopo la pronuncia della sentenza che ha concluso il grado precedente di giudizio e durante la pendenza del termine d’impugnazione.
Pur nella consapevolezza di indicazioni giurisprudenziali non sempre univoche sul punto, le sezioni unite ritengono che l’esigenza di stabilita’ del processo, che eccezionalmente ne consente la prosecuzione pur quando sia venuta meno la parte, se l’evento interruttivo non sia stato fatto constare nel modi di legge, debba considerarsi limitata al grado di giudizio in cui quell’evento e’ occorso, in difetto di indicazioni normative univoche che ne consentano una piu’ ampia esplicazione. Viceversa, e’ principio generale, condiviso dalla giurisprudenza di gran lunga maggioritaria, quello per cui il giudizio d’impugnazione deve sempre esser promosso da e contro i soggetti effettivamente legittimati, ovvero, come anche si usa dire, della “giusta parte” (si vedano, tra le altre, Cass. 3 agosto 2012, n. 14106; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1760; Cass. 13 maggio 2011, n. 10649; Cass. 7 gennaio 2011, n. 259; Sez. un. 18 giugno 2010, n. 14699; Cass. 8 giugno 2007, n. 13395; Sez. un. 28 luglio 2005, n. 15783).
Non appare davvero un onere troppo gravoso – ne’ tanto meno un’ingiustificata limitazione del diritto d’azione, a fronte dell’esigenza di tutelare anche i successori della controparte, che potrebbero essere ignari della pendenza giudiziaria – quello di svolgere, per chi intenda dare inizio ad un nuovo grado di giudizio, i medesimi accertamenti circa la condizione soggettiva della controparte che sono normalmente richiesti al momento introduttivo della lite. Ne’ giova qui soffermarsi a discutere del se ed in quale eventuale misura tale regola sia suscettibile di attenuazione o di correttivi quando la parte impugnante non sia in condizione, neppure adoperando l’ordinaria diligenza, di conoscere l’evento estintivo che ha interessato la controparte, ne’ quindi d’individuare i successori nei cui confronti indirizzare correttamente l’atto d’impugnazione. L’evento estintivo del quale qui si sta parlando, ossia la cancellazione della societa’ dal registro delle imprese, e’ oggetto di pubblicita’ legale. Salvo impedimenti particolari (sempre in teoria possibili, ma da dimostrare di volta in volta ai fini di un’eventuale rimessione in termini), non appare quindi ammissibile che l’impugnazione provenga dalla – o sia indirizzata alla – societa’ cancellata, e percio’ non piu’ esistente, giacche’ la pubblicita’ legale cui l’evento estintivo e’ soggetto impone di ritenere che i terzi, e quindi anche le controparti processuali, ne siano a conoscenza; e la necessaria visione unitaria dell’ordinamento non consente di limitare al solo campo del diritto sostanziale la portata delle suaccennate regole inerenti al regime di pubblicita’, escludendone l’applicazione in ambito processuale, salvo che vi siano diverse e piu’ specifiche disposizioni processuali di segno contrario (come accade per il verificarsi dell’evento interruttivo nell’ambito del singolo grado di giudizio).
Non ci si nasconde che ad una logica parzialmente difforme sembra rispondere il principio affermato da queste sezioni unite nel caso d’impugnazione proposta nei confronti di societa’ incorporata a seguito di fusione, nel regime anteriore alla riforma societaria del 2003. La sentenza 14 settembre 2010, n. 19509, ha infatti ammesso che, in quel caso, l’impugnazione possa essere validamente notificata al procuratore costituito di una societa’ che nel precedente grado, successivamente alla chiusura della discussione (o alla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica), si era estinta per incorporazione, qualora l’impugnante non abbia avuto notizia dell’evento modificatore della capacita’ giuridica della societa’ mediante la notificazione di esso. Senonche’ tale affermazione appare condizionata, in quel caso, dal preliminare diniego dell’effetto processuale interruttivo della fusione e dalla considerazione che, nell’incorporazione per fusione, la societa’ incorporante, gia’ prima della citata novella del 2003, partecipando essa stessa alla fusione, non e’ mai totalmente distinta dalla parte gia’ costituita, onde quel tipo di operazione dipende interamente dalla volonta’ degli stessi organi delle due societa’ che ne sono protagoniste, ivi compresa l’incorporante che e’ destinata a subentrare nella posizione processuale dell’incorporata (nello stesso senso si veda anche la quasi coeva Sez. un. 19 settembre 2010, n. 19698). Ben diverso e’ il caso dell’estinzione conseguente a cancellazione della societa’ dal registro delle imprese, che certamente puo’ anch’essa dipendere da un atto volontario della parte, ma alla quale non puo’ dirsi partecipe il soggetto (il socio) destinato a succederle nel processo, al quale puo’ essere si’ talvolta imputato di aver concorso con la sua volonta’ a porre la societa’ in liquidazione, ma di regola non certo di averne determinato l’estinzione, a seguito di cancellazione dal registro, nonostante la pendenza di rapporti non ancora definiti. Sicche’ riemergono appieno, in questo caso, le gia’ accennate esigenze di tutela del successore che sono a base tanto dell’istituto dell’interruzione quanto del principio per cui il giudizio d’impugnazione deve esser sempre instaurato nei confronti della “giusta parte”, cui soltanto ormai fa capo il rapporto litigioso.
5.3. In caso di violazione del principio appena ricordato, quando cioe’ l’impugnazione non sia diretta nei confronti della “giusta parte”, o non provenga da essa, l’impugnazione medesima dev’essere dichiarata inammissibile.
E’ vero che la giurisprudenza di questa corte e’ apparsa talora incline a ritenere nullo, per errore sull’identita’ del soggetto (anziche’ inammissibile), l’atto d’impugnazione rivolto ad una parte ormai estinta anziche’ ai successori (si vedano, ad esempio, Cass. 30 marzo 2007, n. 7981; e Cass. 8 giugno 2007, n. 13395). Ma tale indicazione appare difficilmente condivisibile, ove si rifletta sul fatto che la nullita’, in coerenza con la funzione anche informativa dell’atto introduttivo del giudizio, e’ contemplata dall’articolo 163 c.p.c., comma 3, n. 2, e articolo 164 c.p.c., comma 1, nel caso in cui la lettura di quell’atto evidenzi l’omissione o l’assoluta incertezza degli elementi che occorrono per la corretta identificazione delle parti. Non di questo si tratta nella situazione di cui si sta qui discutendo: perche’, lungi dall’esservi incertezza sull’identita’ della parte, questa e’ ben chiara, ma accade che il giudizio sia stato promosso, oppure che in esso sia stata evocata, una parte (la societa’ estinta) diversa da quella (i relativi soci) che quel giudizio avrebbero potuto promuovere, o che avrebbero dovuto esservi evocati. Non e’, insomma, l’identificazione della parte del processo ad essere in gioco, bensi’ la stessa possibilita’ di assumere la veste di parte per l’autore o per il destinatario della chiamata in giudizio. Ed allora, ove tale possibilita’ di assumere la veste di parte faccia difetto, si e’ in presenza di un giudizio (o grado di giudizio) che, per l’inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo: donde l’inammissibilita’ dell’atto che lo promuove.
6. Traendo le fila del discorso svolto, in relazione alle questioni per le quali i ricorsi sono stati portati all’esame delle sezioni unite, si possono dunque enunciare i seguenti principi di diritto:
“Qualora all’estinzione della societa’, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla societa’ estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtu’ del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarita’ o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della societa’ estinta, ma non anche le mere pretese, ancorche’ azionate o azionabili in giudizio, ne’ i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attivita’ ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la societa’ vi abbia rinunciato”.
“La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una societa’, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della societa’ medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l’estinzione della societa’ cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la societa’ e’ parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall’articolo 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l’evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe piu’ stato possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della societa’ deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilita’, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla societa’ estinta.”
7. In applicazione di tali principi il ricorso proposto dal Comune di Avellino nei confronti della ormai estinta societa’ (OMISSIS) deve essere dichiarato inammissibile.
A diversa conseguenza non puo’ condurre la circostanza che la cessionaria del credito a suo tempo azionato da detta societa’ sia intervenuta nel giudizio di cassazione depositando un controricorso, non essendo tale intervento idoneo a sanare l’originaria inammissibilita’ del ricorso proposto contro un soggetto non piu’ esistente.
8. Il ricorso dell’avv. (OMISSIS), inammissibile per le medesime ragioni nella parte in cui e’ rivolto nei confronti dell’ormai estinta societa’ (OMISSIS), lo e’ anche nella parte in cui e’ riferito al Comune di Avellino (onde non occorre porsi un problema di eventuale integrazione del contraddittorio in questa sede nei confronti dei soci della (OMISSIS)), perche’, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, e’ costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli articoli 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (si vedano, in tal senso, Sez. un. 7 luglio 2010, n. 16037; e Cass. 30 gennaio 2012, n. 1301).
9. La novita’ dei profili giuridici esaminati suggerisce di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimita’.