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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 30 giugno 2011, n. 14410

Infatti, se l’inesistenza vi e’ gia’ al momento della conclusione del negozio, si ha la nullita’ del contratto (articolo 1895 cod. civ.); se, invece, si verifica dopo la conclusione del negozio si produce lo scioglimento del contratto, anche se il rischio cessi nell’intervallo tra la conclusione medesima e l’inizio degli effetti dell’assicurazione (articolo 1896 c.c., comma 2). In sintesi, allora, ai fini della nullita’ del contratto per inesistenza del rischio a mente dell’articolo 1895 cod. civ. si deve far riferimento al momento della stipula del contratto di assicurazione e non a quello dell’inizio degli effetti del contratto.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 30 giugno 2011, n. 14410

Integrale
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6507/2005 proposto da:

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti dr.ssa (OMISSIS) e dr. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato PRESTA TONINO, rappresentato e difeso dall’avvocato MODESTI ANDREA giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverse la sentenza n. 712/2004 del TRIBUNALE di PESCARA, emessa il 20/04/2004, depositata il 08/06/2004; R.G.N. 277/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato SPADAFORA GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 13.1.2003, la (OMISSIS), s.p.a., appellava davanti al Tribunale di Pescara, la sentenza del giudice di pace della stessa citta’ n. 72/2002, con cui essa era stata condannata, in solido con i responsabili (OMISSIS) e (OMISSIS), a pagare la somma di euro 4.011,01, quali danni conseguenti ad incidente stradale avvenuto il (OMISSIS), in favore dell’attore (OMISSIS).

Il Tribunale, con sentenza depositata l’8.6.2004, rigettava l’appello.

Riteneva il Tribunale che, per quanto il contratto assicurativo per la r.c.a. fosse stato stipulato solo in data (OMISSIS), e quindi successivamente all’incidente, dalla polizza emergeva che la garanzia era fatta decorrere dalle ore 24 del (OMISSIS), con la conseguenza che stante questa pattizia retrodatazione, risultava coperto anche l’incidente per cui e’ causa.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS), che ha presentato memoria.

Resiste con controricorso (OMISSIS), che ha presentato anche memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1882, 1895 e 1917 c.c. nonche’ della Legge n. 990 del 1969, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5. Assume la ricorrente che l’evento dannoso, per cui era stata proposta la domanda risarcitoria, essendosi verificato il (OMISSIS), non poteva ritenersi coperto dal contratto assicurativo concluso il (OMISSIS), nonostante che nella relativa polizza si dicesse che la copertura assicurativa era retrodatata al (OMISSIS), in quanto la mancanza del rischio per il periodo precedente alla stipula del contratto,rendeva nullo il contratto per tale periodo; che, in ogni caso, il mancato pagamento del premio al momento del verificarsi dell’incidente rendeva inoperante la copertura assicurativa, tant’e’ che non era stato consegnato nessun contrassegno o certificato assicurativo, se non successivamente alla stipula del contratto. Assume la ricorrente che tale eccezione di inesistenza della copertura assicurativa poteva essere proposta dall’assicuratrice anche a norma della Legge n. 990 del 1969, articolo 18.

2.1. Il motivo e’ fondato e va accolto.

Va, anzitutto, rilevato che nella fattispecie non si versa in ipotesi in cui il proprietario dell’auto era in possesso di valido certificato assicurativo e l’auto presentava un valido contrassegno (ipotesi regolata dalla Legge n. 990 del 1969, articolo 7, comma 2 secondo cui “L’assicuratore e’ tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall’articolo 1901 c.c., comma 2”). Nella fattispecie alla data del sinistro l’auto del convenuto non presentava alcun contrassegno assicurativo ne’ la proprietaria (OMISSIS) era in possesso di alcun certificato assicurativo della (OMISSIS).

2.2.Premesso questo, ed esclusa quindi l’applicabilita’ della fattispecie dell’articolo 7 cit., occorre considerare quale valenza abbia la polizza assicurativa nella parte in cui retrodatava la copertura assicurativa al (OMISSIS), pur essendo stata la stessa stipulata il (OMISSIS).

L’obbligo dell’assicurazione, disciplinato dalla Legge 24 dicembre 1969, n. 990, e’ adempiuto mediante la stipulazione di un contratto d’assicurazione (articoli 1882 e 1917 cod. civ.) e l’esistenza di un tale contratto, oltre alla sua efficacia in rapporto alla durata convenuta tra contraente ed assicuratore, costituiscono il presupposto del diritto del terzo danneggiato ad essere risarcito direttamente dall’assicuratore, nei limiti delle somme per le quali e’ stata stipulata l’assicurazione.

La durata dell’assicurazione, cioe’ del periodo di assicurazione, e’ individuata quanto al momento iniziale e finale attraverso la norma dettata dall’articolo 1899 cod. civ., che prevede che il contratto abbia effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione. Tale norma non involge un interesse generale, tale da attribuirle carattere di cogenza, sicche’ non esclude una pattuizione anticipatrice degli effetti contrattuali, ma sempre per un tempo successivo alla stipulazione del contratto (cioe’ si puo’ pattuire che il contratto produca immediatamente i suoi effetti assicurativi, cfr. Cass. 24/12/1994, n. 11142).

2.3.La disciplina dell’assicurazione obbligatoria non interferisce per questo aspetto su quella codicistica del contratto di assicurazione, non attribuisce cioe’ prevalenza ad interessi facenti capo al terzo danneggiato.

Tra i requisiti causali necessari del contratto di assicurazione e’ l’esistenza del rischio al momento della stipula del contratto. Infatti l’articolo 1895 c.c. recita che il contratto e’ nullo se il rischio non e’ mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.

Si ha preesistenza del rischio quando al momento della conclusione della polizza l’evento temuto ed assicurato sia futuro, incertus an o almeno quando, non voluto, non impossibile.

Cio’ che deve preesistere al momento della stipula e’ la situazione fonte di responsabilita’ e della probabilita’ del verificarsi del rischio.

Ne’ consegue che il contratto e’ nullo se l’evento rischioso assicurato si e’ gia’ verificato, al momento della stipula.

In questo caso, infatti, da una parte il contratto assicurativo e’ privo della sua funzione causale e dall’altra ha perso il carattere dell’aleatorieta’ suo proprio (articolo 1882, Cass. 30.10.1985, n. 5319).

2.4.Nei contratti di assicurazione, quindi, deve essere tenuto distinto il momento della conclusione del contratto da quello della c.d. operativita’ del contratto, ossia del momento da quale iniziano a decorrere gi effetti del contratto e, in particolare, la copertura assicurativa del rischio protetto.

Questa distinzione tra i due momenti acquista rilevanza proprio in funzione della disciplina normativa relativa all’inesistenza del rischio.

Infatti, se l’inesistenza vi e’ gia’ al momento della conclusione del negozio, si ha la nullita’ del contratto (articolo 1895 cod. civ.); se, invece, si verifica dopo la conclusione del negozio si produce lo scioglimento del contratto, anche se il rischio cessi nell’intervallo tra la conclusione medesima e l’inizio degli effetti dell’assicurazione (articolo 1896 c.c., comma 2). In sintesi, allora, ai fini della nullita’ del contratto per inesistenza del rischio a mente dell’articolo 1895 cod. civ. si deve far riferimento al momento della stipula del contratto di assicurazione e non a quello dell’inizio degli effetti del contratto.

Ne deriva, inoltre, che occorrendo far riferimento al momento in cui il rapporto sorge, diventa del tutto irrilevante ai fini della presente decisione la questione relativa alla individuazione del momento della decorrenza degli effetti del rapporto assicurativo in relazione al pagamento del premio (articolo 1901 c.c.), pure invocata dalla ricorrente.

3.1. Occorre ora esaminare se tale eccezione di nullita’ del contratto per inesistenza del rischio sia eccepibile dall’assicuratore al terzo danneggiato che abbia proposta l’azione diretta, a norma della Legge n. 990 del 1969, articolo 18, comma 2, che statuisce che “Per l’intero massimale di polizza l’assicuratore non puo’ opporre al danneggiato che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto …”. Tale norma e’ identica a quella di cui all’attuale Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 2009, articolo 144, comma 2,.

Sul punto si e’ gia’ pronunziata questa Corte che ha statuito che la disposizione della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 18, comma 2 che nega all’assicuratore della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli o natanti la facolta’ di opporre al danneggiato che agisce direttamente nei suoi confronti eccezioni derivanti dal contratto o clausole che prevedono eventuali contributi dell’assicurato al risarcimento, non e’ applicabile per le eccezioni di inesistenza e nullita’ del contratto, quale quella di nullita’ per inesistenza del rischio che vizia la polizza stipulata per un periodo di tempo antecedente alla data della sua sottoscrizione e dopo che il danno si e’ verificato (Cass. 17/10/1994, n. 8460).

3.2. Il principio va ribadito.

Secondo la condivisibile dottrina maggioritaria, sono inopponibili al danneggiato solo le eccezioni relative all’invalidita’ ed all’inefficacia del contratto, mentre restano estranee al suddetto regime soltanto le ipotesi di nullita’ del contratto di assicurazione e di inesistenza del rapporto. Infatti l’articolo 18 in questione, nel precludere all’assicuratore la possibilita’ di opporre al danneggiato che agisca nei suoi confronti le eccezioni “derivanti dal contratto”, presuppone comunque l’esistenza di un contratto giuridicamente rilevante e non fa venir meno, per l’assicuratore convenuto, la possibilita’ di sollevare eccezioni attinenti alla stessa esistenza giuridica del contratto di assicurazione.

4. Ne consegue che va accolto il ricorso e va cassata l’impugnata sentenza, relativamente alle statuizioni tra la (OMISSIS) e (OMISSIS).

Non essendo necessari ulteriori accertamenti fattuali, la causa puo’ essere decisa nel merito a norma dell’articolo 384 c.p.c., comma 1.

Essendosi il sinistro per cui e’ causa verificato prima della stipula del contratto di assicurazione, stante l’inesistenza del rischio a norma dell’articolo 1895 c.c., e quindi la nullita’ del contratto, quanto meno relativamente a tale periodo antecedente, va rigettata la domanda dell’attore nei confronti della (OMISSIS).

Esistono giusti motivi per compensare per intero le spese del giudizio di merito tra le parti, mentre il resistente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla ricorrente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, limitatamente ai rapporti tra la s.p.a. (OMISSIS) e (OMISSIS), e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda dell’attore nei confronti della (OMISSIS).

Compensa tra dette parti le spese del giudizio di merito e condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla ricorrente e liquidate in complessivi euro 1500,00, di cui euro 200,00 per spese oltre spese generali ed accessori di legge.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.