Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 9 giugno 2016, n. 11815

la responsabilita’ prevista dagli articoli 2051 e 2053 c.c., implica la disponibilita’ giuridica e materiale del bene che da’ luogo all’evento lesivo, al proprietario dell’immobile locato sono riconducibili i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul conduttore la responsabilita’ per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell’immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilita’, con facolta’ ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizio ad altri, salva l’eventuale rivalsa del locatore, nel rapporto interno, contro il conduttore che abbia omesso di avvertirlo della situazione di pericolo – rivalsa nella specie peraltro non oggetto di specifica domanda.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 9 giugno 2016, n. 11815

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 20783 del ruolo generale dell’anno 2013, proposto da:

(OMISSIS) S.p.A., (P.I.: (OMISSIS)), in persona dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente – ricorrente in via incidentale –

(OMISSIS), titolare dell’impresa individuale (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)):

– controricorrente –

(OMISSIS) S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

e

(OMISSIS), titolare della ditta individuale (OMISSIS) (C.F.: non dichiarato);

– intimata –

(OMISSIS) S.a.s. di (OMISSIS). S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: non dichiarato);

– intimata –

(OMISSIS) S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: non dichiarato);

– intimata –

per la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello di Genova n. 425/2013, depositata in data 26 marzo 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 13 aprile 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), per la societa’ ricorrente;

l’avvocato (OMISSIS), per delega dell’avvocato (OMISSIS), per il controricorrente (OMISSIS);

l’avvocato (OMISSIS), per il controricorrente (OMISSIS);

l’avvocato (OMISSIS), per delega dell’avvocato (OMISSIS), per la societa’ controricorrente (OMISSIS) S.p.A.; il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Rosario Giovanni Russo, che ha concluso per il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale.

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) (titolare dell’impresa individuale (OMISSIS)) e (OMISSIS) (titolare dell’impresa individuale (OMISSIS)) agirono in giudizio nei confronti di (OMISSIS) per ottenere il risarcimento dei danni che, in conseguenza dell’allagamento di un appartamento da quest’ultimo condotto in locazione, avevano subito i sottostanti locali commerciali, che a loro volta esse attrici conducevano in locazione, e le cose ivi contenute.

Il convenuto chiamo’ in giudizio la (OMISSIS) S.p.A., proprietaria e locatrice dell’appartamento, nonche’ la propria assicuratrice della responsabilita’ civile, (OMISSIS) S.p.A. (poi divenuta (OMISSIS) S.p.A.). La (OMISSIS) S.p.A. chiamo’ a sua volta in causa (OMISSIS), titolare dell’impresa individuale (OMISSIS), che aveva eseguito la revisione della caldaia dell’appartamento.

Il (OMISSIS), infine, chiamo’ in causa la propria assicuratrice della responsabilita’ civile, (OMISSIS) S.p.A. (poi divenuta (OMISSIS) S.p.A.).

Le domande delle attrici furono accolte dal Tribunale di Massa nei soli confronti del (OMISSIS) e del (OMISSIS), con contestuale condanna delle assicuratrici da questi chiamate in causa ( (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.A.) a tenerli indenni degli effetti della sentenza.

La Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della decisione di primo grado, esclusa la responsabilita’ del (OMISSIS), ha invece condannato la (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS), in solido, al risarcimento dei danni in favore delle attrici (rispettivamente per Euro 32.900,00 e per C 14.000,00), e ha dichiarato l’inammissibilita’ della domanda di manleva proposta dal (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS)Sai (OMISSIS) S.p.A..

Ricorre (OMISSIS) S.p.A., sulla base di sei motivi.

Resistono con controricorso (OMISSIS) (che propone a sua volta ricorso incidentale sulla base di tre motivi), (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.A..

Hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c. la ricorrente (OMISSIS) S.p.A., il controricorrente e ricorrente in via incidentale (OMISSIS) e il controricorrente (OMISSIS).

Non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede gli altri intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia “violazione dell’articolo 269 c.p.c., articolo 163 c.p.c., comma 3, n. 4, articoli 164 e 183 c.p.c., in relazione all’articolo 360 n. 3, per avere la sentenza impugnata della Corte d’appello di Genova accolto la domanda risarcitoria nei confronti della societa’ ricorrente, tardivamente ed irritualmente proposta”.

Il motivo e’ infondato.

Come emerge dallo stesso ricorso, il convenuto (OMISSIS) ha chiamato in giudizio la (OMISSIS) S.p.A. in primo luogo perche’ essa fosse dichiarata terza esclusiva responsabile dei danni lamentati dalle attrici, con specifico riguardo alle domande da queste ultime proposte, e quindi necessariamente sulla base del medesimo titolo da esse fatto valere (oltre che per ottenere eventuale manleva in caso di propria condanna, in base a titolo diverso da quello fatto valere dalle attrici).

La corte di appello ha dunque – implicitamente, ma inequivocabilmente, e del tutto correttamente – ritenuto che le domande delle attrici dovessero intendersi automaticamente estese alla societa’ chiamata in causa, applicando il principio di diritto per cui nell’ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilita’ civile chiami in causa un terzo in qualita’ di esclusivo responsabile o di corresponsabile dell’evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un’espressa dichiarazione in tal senso dell’attore, in quanto la diversita’ e pluralita’ delle condotte produttive dell’evento dannoso non da’ luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell’oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralita’ di autonome responsabilita’ riconducibili allo stesso titolo risarcitorio (giurisprudenza costante di questa Corte; ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5057 del 03/03/2010, Rv. 611932; Sez. 3, Sentenza n. 5400 del 05/03/2013, Rv. 625380; Sez. 3, Sentenza n. 23213 del 13/11/2015, Rv. 637784; in precedenza, cfr. anche: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4740 del 28/03/2003, Rv. 561571; Sez. 3, Sentenza n. 15563 del 11/08/2004, Rv. 576497).

Operando il principio di estensione automatica, la dedotta tardivita’ dell’estensione espressa alla chiamata in causa delle domande originariamente proposte risulta evidentemente del tutto irrilevante.

Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia “violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omissione assoluta di esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, quale le clausole contrattuali di assunzione di responsabilita’ dal parte del convenuto (OMISSIS) nei confronti della societa’ (OMISSIS) (locatrice) relativamente alle condizioni dell’immobile locato”.

Con il terzo motivo del ricorso principale si denunzia “violazione dell’articolo 112 c.p.c. con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3: omissione di pronuncia sull’appello incidentale proposto da (OMISSIS)”.

Con il quarto motivo del ricorso principale si denunzia “violazione dell’articolo 112 c.p.c., con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 5: omissione di pronuncia sull’appello incidentale proposto da (OMISSIS)”.

Con i motivi di ricorso in esame la societa’ ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui essa non ha accolto l’appello incidentale da essa proposto per ottenere la dichiarazione di esclusiva responsabilita’ del (OMISSIS) nella causazione dei danni lamentati dalle attrici.

Tali motivi sono inammissibili, in conseguenza dell’evidente inammissibilita’ (certamente rilevabile anche nella presente sede, ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., comma 3: cfr. ad es. Cass., Sez. L, Sentenza n. 12141 del 24/11/1995, Rv. 494783; Sez. L, Sentenza n. 1331 del 09/02/1998, Rv. 512409; Sez. 5, Sentenza n. 11111 del 16/07/2003, Rv. 565117; Sez. 2, Sentenza n. 7258 del 12/05/2003, Rv. 562916; Sez. 3, Sentenza n. 24047 del 13/11/2009, Rv. 610724; Sez. 3, Sentenza n. 25209 del 27/11/2014, Rv. 633287) dello stesso motivo di appello incidentale in relazione al quale – anche contraddittoriamente, in verita’, sul piano logico – da una parte si censura il preteso rigetto, assumendo l’omesso esame di un fatto decisivo, e dall’altra parte si lamenta omessa pronunzia.

In primo grado, le domande proposte contro la (OMISSIS) S.p.A. (sia dalle attrici che dal convenuto (OMISSIS)) risultano tutte rigettate, mentre la domanda da questa proposta nei confronti del (OMISSIS) (certamente da qualificarsi come chiamata del terzo responsabile) risulta accolta. Non risulta proposta dalla (OMISSIS) S.p.A.. alcuna domanda, in via riconvenzionale, nei confronti del (OMISSIS).

(OMISSIS) S.p.A. va ritenuta dunque integralmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, e di certo risulta integralmente vittoriosa nei rapporti con il (OMISSIS), convenuto in via principale e attore con riguardo alla chiamata in giudizio di (OMISSIS) S.p.A..

Quest’ultima era di conseguenza priva di interesse ad impugnare la sentenza di primo grado allo scopo di ottenerne la riforma nel senso di una dichiarazione di esclusiva responsabilita’ del (OMISSIS) per i danni subiti dalle attrici (con esclusione quindi della responsabilita’ del (OMISSIS)), riforma dalla quale non avrebbe tratto alcun concreto beneficio, e che anzi si sarebbe addirittura posta in contrasto con la domanda da essa stessa avanzata contro il (OMISSIS), chiamato in giudizio quale responsabile dei danni.

Con il Quinto motivo del ricorso principale si denunzia “violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di fatti decisivi nel rapporto societa’ (OMISSIS)/ (OMISSIS) – violazione dell’articolo 1375 c.c., con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Con il sesto motivo del ricorso principale si denunzia “violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione di norma di diritto ed omesso esame dei fatti decisivi relativi alla prevalenza nella causazione del danno, dei comportamenti di (OMISSIS) e (OMISSIS) – violazione degli articoli 1223, 2043, 2055 e 2056 c.c.”.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale si denunzia “violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in riferimento agli articoli 1575, 1577 e/o 2043 c.c., e articolo 1341 c.c., comma 2, per erronea applicazione di norma di diritto ed omesso esame di fatti decisivi relativi alla esclusiva o del tutto prevalente responsabilita’ di S.p.A. (OMISSIS) nella causazione del danno e per violazione di obblighi contrattuali. Il tutto in riferimento sia alla palese inidoneita’ del tubo flessibile di collegamento della caldaia con il tubo di scarico dell’acqua a muro sia alla errata – in quanto troppo piccola – dimensione dello stesso rispetto al foro di entrata sia per assenza di blocco nel punto di innesto di tale tubo in quello di scarico”.

Il quinto e il sesto motivo del ricorso principale ed il terzo del ricorso incidentale sono connessi, avendo ad oggetto l’individuazione dei soggetti responsabili dei danni subiti dalle attrici, che secondo la societa’ ricorrente in via principale sarebbero il (OMISSIS) e/o il (OMISSIS), e secondo il ricorrente in via incidentale sarebbero invece la (OMISSIS) S.p.A. e/o lo stesso (OMISSIS).

I suddetti motivi possono quindi esaminarsi congiuntamente.

Essi sono tutti infondati.

In relazione al dedotto omesso esame di fatti decisivi, va premesso che, essendo la sentenza impugnata pubblicata in data successiva al 12 settembre 2012, nella specie e’ applicabile il nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui non sono piu’ deducibili, come in passato, genericamente vizi di motivazione, ma esclusivamente l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.

Secondo il recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte (Cassazione Sezioni Unite n. 8053/2014 e Cassazione Sezioni Unite n. 8054/2014; conf.: Cass. 27 novembre 2014 n. 25216; 9 luglio 2015 n. 14324) “la riformulazione della disposizione va interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimita’, per cui: a) l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimita’ e’ solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in se’, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; b) il nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per se’ vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; d) la parte ricorrente dovra’ indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’articolo 366, comma 1, n. 6), e all’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la decisivita’ del fatto stesso”.

Nella pronunzia impugnata e’ certamente ravvisabile adeguata motivazione in ordine alla individuazione dei soggetti responsabili per i danni subiti dalle attrici, anche in relazione ai rapporti contrattuali intercorrenti tra la (OMISSIS) S.p.A. e la ditta (OMISSIS) di (OMISSIS), da una parte, e tra la medesima (OMISSIS) S.p.A. ed il (OMISSIS), dall’altra. Non vi e’ dubbio d’altronde che i fatti storici rilevanti siano stati presi in considerazione e non sussistano vizi motivazionali di rilievo “costituzionale”.

La corte di merito ha accertato, in fatto, che il danno si era verificato sia per la non corretta realizzazione dell’impianto idraulico (ed in particolare per la inidoneita’ del collegamento della caldaia con il tubo di scarico dell’acqua a muro), sia per la negligente utilizzazione della caldaia (ed in particolare, per l’omessa chiusura dopo l’uso, da parte del conduttore (OMISSIS), della valvola di reintegro, operazione facile e doverosa), e che i vizi dell’impianto idraulico erano stati segnalati al medesimo dal tecnico ( (OMISSIS)) che aveva provveduto ad effettuare il controllo annuale della caldaia stessa, su incarico dalla societa’ proprietaria dell’immobile.

Sulla base di tali (incensurabili) accertamenti di fatto, ha correttamente effettuato la valutazione comparativa delle condotte dei soggetti coinvolti, ed ha ritenuto causalmente rilevanti sia quelle della locatrice (OMISSIS) S.p.A. (sotto il profilo commissivo, per avere dotato il proprio immobile di un impianto idraulico difettoso e comunque, sotto il profilo omissivo, per non avere eliminato i relativi difetti, prima di concederlo in locazione al (OMISSIS)), sia quelle del conduttore (OMISSIS) (sotto il profilo omissivo, per non avere provveduto a richiudere la valvola di reintegro della caldaia dopo averla utilizzata – operazione peraltro facile e doverosa – e per non avere avvisato il locatore dei vizi dell’impianto idraulico segnalatigli dal (OMISSIS)).

Non ha invece ritenuto causalmente rilevante la condotta del (OMISSIS), incaricato esclusivamente di effettuare la revisione annuale della caldaia – senza alcun obbligo contrattuale di verificare anche la funzionalita’ dell’intero impianto idraulico – avendo ritenuto sufficiente da parte sua, sotto il profilo dell’adempimento degli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’articolo 1375 c.c., la segnalazione al conduttore dell’immobile delle problematiche dell’impianto comunque riscontrate, anche in considerazione delle rassicurazioni da questi fornite in ordine alla sua diretta attivazione ai fini della loro risoluzione.

In tal modo, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di principi di diritto gia’ ripetutamente affermati in materia da questa Corte, e che vanno ribaditi e precisati come segue.

Ed infatti, poiche’ la responsabilita’ prevista dagli articoli 2051 e 2053 c.c., implica la disponibilita’ giuridica e materiale del bene che da’ luogo all’evento lesivo, al proprietario dell’immobile locato sono riconducibili i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul conduttore la responsabilita’ per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell’immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilita’, con facolta’ ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizio ad altri, salva l’eventuale rivalsa del locatore, nel rapporto interno, contro il conduttore che abbia omesso di avvertirlo della situazione di pericolo – rivalsa nella specie peraltro non oggetto di specifica domanda (in tal senso, si vedano, ad es.: Cassazione n. 21788/2015; Cassazione n. 13881/2010, Sentenza n. 1878 del 30/01/2006, Rv. 591330; Sez. 3, Sentenza n. 16231 del 03/08/2005, Rv. 583117; Sez. 3, Sentenza n. 4737 del 30/03/2001, Rv. 545368; Sez. 3, Sentenza n. 782 del 19/01/2001, Rv. 543362; Sez. 3, Sentenza n. 4994 del 29/05/1996, Rv. 497879; Sez. 3, Sentenza n. 7578 del 11/07/1995, Rv. 493233; Sez. U, Sentenza n. 12019 del 11/11/1991, Rv. 474580).

La responsabilita’ si configura poi a carico sia del proprietario che del conduttore, allorche’ nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare che la causa autonoma ed esclusiva del danno subito dal terzo sia da ravvisare nella violazione, da parte dell’altro, dello specifico dovere di vigilanza o custodia su di lui gravante (in tal senso, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23945 del 12/11/2009, Rv. 610052), ovvero allorche’, come nella specie, il danno si sia verificato in conseguenza sia di un difetto di costruzione di un impianto conglobato nelle strutture murarie (segnatamente, nella specie, l’impianto idraulico, realizzato dal proprietario locatore in modo inadeguato), sia di una non corretta utilizzazione di esso e/o dei suoi accessori nella disponibilita’ esclusiva del conduttore (segnatamente, nella specie, della caldaia) da parte di quest’ultimo. Per quanto riguarda la posizione del tecnico incaricato della revisione della caldaia, va infine condivisa la valutazione della corte di merito, che ha escluso la sua violazione dell’obbligo di corretta esecuzione della prestazione contrattuale ai sensi dell’articolo 1375 c.c., in quanto la segnalazione del vizio dell’impianto idraulico (comunque riscontrato, sebbene non oggetto dell’incarico ricevuto) effettuata al conduttore presente in loco, il quale aveva dichiarato che si sarebbe attivato per porvi rimedio, tenuto anche conto del dovere di quest’ultimo di riferire direttamente al locatore di ogni potenziale situazione di pericolo determinatasi nell’immobile locato (in ordine al quale si vedano le gia’ citate Cass., Sez. U, n. 12019 del 1991; Sez. 3, n. 4994 del 1996, e Sez. 3, n. 4737 del 2001), deve certamente ritenersi conforme a buona fede, in considerazione della natura dei relativi obblighi nell’esecuzione del contratto, il cui adempimento e’ esigibile nei limiti in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a carico delle parte cui sono imposti e non impongano sforzi o costi sproporzionati al risultato (si vedano in proposito, ex multis, ad es., Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10182 del 04/05/2009, Rv. 608010: “la buona fede nell’esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarieta’ che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del “neminem laedere”, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell’interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico”; in senso conforme: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3185 del 04/03/2003; Sez. 3, Sentenza n. 14605 del 30/07/2004, Rv. 575710; Sez. 3, Sentenza n. 264 del 11/01/2006, Rv. 586187).

La pronunzia impugnata si sottrae dunque certamente alle censure avanzate dai ricorrenti, sia sotto il profilo di cui all’articolo 360, comma 1, n. 5, sia sotto il profilo di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il primo motivo del ricorso incidentale (proposto da (OMISSIS)) si denunzia “violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in riferimento all’articolo 1460 c.c., comma 2, – articoli 1175 – 1362 – 1366 – 1367 – 1375 c.c., ed in riferimento all’articolo 1901 c.c., comma 2, per non avere la Corte di Genova applicato alla fattispecie di cui all’articolo 1901 c.c., il disposto dell’articolo 1460 c.c., comma 2, essendo il rifiuto di pagamento da parte di S.p.A. (OMISSIS)- (OMISSIS) contrario alla buona fede”.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denunzia “violazione dell’articolo 360, comma 1, n. 3, in riferimento all’articolo 271 c.p.c., stante l’asserita inammissibilita’ della domanda di manleva proposta da (OMISSIS) nei confronti di S.p.A. (OMISSIS)Sai (OMISSIS) nel procedimento n. 304/99 (parte attrice ditta (OMISSIS) di (OMISSIS)) in quanto tardiva ex articoli 269 c.p.c., comma 2 – articoli 106 e 167 c.p.c. non avendo il (OMISSIS) chiesto in comparsa di risposta autorizzazione e termine per chiamare in causa e manleva S.p.A. (OMISSIS). Il tutto nonostante la tardiva costituzione in giudizio di S.p.A. (OMISSIS), con conseguente decadenza dal diritto di eccepire la tardivita’ della chiamata”.

Con tali motivi, il ricorrente (OMISSIS) censura la pronunzia impugnata nella parte in cui ha respinto la propria domanda di manleva nei confronti di (OMISSIS) S.p.A., sua assicuratrice della responsabilita’ civile (domanda dichiarata tardivamente proposta in relazione all’azione della ditta (OMISSIS) e rigettata per inoperativita’ della garanzia, a causa del tardivo pagamento del premio, avvenuto solo il giorno dopo il sinistro, in relazione a quella della ditta (OMISSIS) di (OMISSIS)).

I suddetti motivi, in quanto connessi, possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

Risulta in proposito assorbente il rilievo di infondatezza delle censure del ricorrente in ordine alla ritenuta inoperativita’ della garanzia assicurativa, sospesa ai sensi dell’articolo 1901 c.c., comma 1, a causa del mancato tempestivo pagamento del premio, avvenuto solo il giorno dopo che si era verificato il sinistro, senza previa denunzia dello stesso (e cio’ e’ a dirsi anche con riguardo alla garanzia relativa alla domanda della (OMISSIS), con conseguente inammissibilita’ del secondo motivo di ricorso, per difetto di interesse).

Va infatti condivisa in proposito l’affermazione, contenuta nella pronunzia impugnata, dell’irrilevanza di una pretesa prassi dell’agente di consentire il ritardato pagamento del premio (prassi che peraltro non risulta neanche provata).

Una siffatta tolleranza avrebbe potuto avere eventualmente rilievo solo se riconducibile direttamente alla compagnia assicuratrice (cui non sono invece opponibili le eventuali prassi instaurate dall’agente in deroga al contratto e senza autorizzazione), e solo se a questa fosse stato reso preventivamente noto il sinistro nelle more avvenuto, di modo che la ricezione del pagamento tardivo avesse potuto essere interpretata come implicita rinunzia da parte della stessa compagnia alla sospensione della garanzia e il suo rifiuto di prestarla avesse quindi potuto essere ritenuto contrario a buona fede.

Secondo i principi di diritto ripetutamente affermati da questa Corte e correttamente applicati dai giudici di merito nella fattispecie, infatti, la sospensione dell’assicurazione – che secondo l’articolo 1901 c.c., comma 2, deriva dal mancato pagamento dei successivi premi entro quindici giorni dalla loro scadenza – e’ stabilita a tutela dell’interesse individuale dell’assicuratore e costituisce applicazione dell’istituto generale dell’eccezione d’inadempimento, di cui all’articolo 1460 c.c.. Di conseguenza, in applicazione del comma 2, di tale ultima norma, deve negarsi a quest’ultimo la facolta’ di rifiutare la garanzia assicurativa, ove cio’ sia contrario a buona fede, come si verifica nel caso in cui egli abbia manifestato la volonta’ di rinunciare alla sospensione. Tale rinunzia, sempre possibile anche in via tacita, per comportamenti concludenti, in quanto attinente ad un diritto disponibile, per poter essere configurata richiede pero’ una condotta implicante una volonta’ negoziale ricognitiva del diritto all’indennizzo ed abdicativa rispetto alla applicazione delle clausole contrattuali a se’ favorevoli. Essa quindi non puo’ essere desunta solo dall’avere accettato il tardivo pagamento del premio, trattandosi di circostanza di per se’ equivoca, in guanto attinente ad uno specifico diritto dello stesso assicuratore, avente l’unico effetto di far cessare la sospensione dell’assicurazione, ma richiede una chiara ricognizione del diritto all’indennizzo, ovvero l’accettazione del versamento tardivo del premio senza effettuazione di riserve, nonostante la conoscenza del prearesso verificarsi del sinistro (in tal senso, si vedano: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1372 del 09/02/1987, Rv. 450829; Sez. 3, Sentenza n. 2383 del 22/03/1990, Rv. 466115; Sez. L, Sentenza n. 15407 del 02/12/2000, Rv. 542396; Sez. 3, Sentenza n. 27132 del 19/12/2006, Rv. 595317; Sez. 3, Sentenza n. 16394 del 14/07/2009, Rv. 609140; Sez. 3, Sentenza n. 14065 del 11/06/2010, Rv. 613607; in senso analogo, con riguardo alla assicurazione R.C.A., cfr.: Sez. 3, Sentenza n. 9554 del 01/07/2002, Rv. 555490; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 11542 del 02/08/2002, Rv. 556554; Sez. 3, Sentenza n. 16952 del 11/11/2003, Rv. 568070; Sez. 2, Sentenza n. 723 del 16/01/2008, Rv. 601273; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21571 del 30/11/2012, Rv. 624407; Sez. 3, Sentenza n. 5944 del 14/03/2014, Rv. 630617; sull’inopponibilita’ all’assicuratore delle eventuali prassi in deroga al contratto instaurate dall’agente, senza autorizzazione, si veda, in particolare, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1322 del 09/02/1998, Rv. 512400).

Sono rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale.

Le spese del giudizio di legittimita’ possono essere integralmente compensate tra tutte le parti costituite, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della reciproca soccombenza e delle peculiarita’ delle circostanze di fatto esaminate.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale;

– dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimita’.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, sia da parte della ricorrente in via principale, sia da parte del ricorrente in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.