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Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 24 maggio 2017, n. 13091
per stabilire se l’attivita’ svolta nell’immobile locato abbia natura imprenditoriale o professionale occorre avere riguardo non alla qualifica (professionale o meno) delle persone che vi lavorano, ma alla prevalenza, nell’ambito delle attivita’ ivi esercitate, dell’elemento imprenditoriale o di quello professionale” (Cass. n. 8558/2012), cosicche’ anche l’attivita’ del professionista puo’ assumere natura commerciale quando l’organizzazione in forma di impresa sia assorbente rispetto a quella professionale, come “nel caso del laboratorio di analisi cliniche, che si connota solitamente come struttura organizzativa di dimensioni o meno rilevanti, dove il professionista titolare si avvale stabilmente di una pluralita’ di collaboratori e di dotazioni tecniche di guisa che l’attivita’ professionale rappresenta una componente non predominante, per quanto indispensabile, del processo operativo.
Il contratto di locazione e le principali obbligazioni da esso nascenti.
Indennità per la perdita dell’avviamento commerciale ex art. 34 L 392/1978
La successione nel contratto di locazione ad uso abitativo.
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Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 24 maggio 2017, n. 13091
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13645/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4390/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
la ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte di Appello ne ha confermato la condanna al versamento dell’indennita’ per la perdita dell’avviamento commerciale in favore della societa’ (OMISSIS) s.r.l., esercente attivita’ di polidiagnostica e di laboratorio di analisi;
l’unico – articolato – motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, articoli 27, 34 e 35, nonche’ articoli 115 e 116 c.p.c., articolo 2697 c.c., e articolo preleggi, e – altresi’ – “nullita’ della sentenza e omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio”.
Considerato che:
la decisione impugnata e’ conforme al consolidato orientamento di legittimita’ secondo cui “per stabilire se l’attivita’ svolta nell’immobile locato abbia natura imprenditoriale o professionale (…), occorre avere riguardo non alla qualifica (professionale o meno) delle persone che vi lavorano, ma alla prevalenza, nell’ambito delle attivita’ ivi esercitate, dell’elemento imprenditoriale o di quello professionale” (Cass. n. 8558/2012), cosicche’ anche l’attivita’ del professionista puo’ assumere natura commerciale quando l’organizzazione in forma di impresa sia assorbente rispetto a quella professionale, come “nel caso del laboratorio di analisi cliniche, che si connota solitamente come struttura organizzativa di dimensioni o meno rilevanti, dove il professionista titolare si avvale stabilmente di una pluralita’ di collaboratori e di dotazioni tecniche di guisa che l’attivita’ professionale rappresenta una componente non predominante, per quanto indispensabile, del processo operativo” (Cass. n. 28312/2011, conforme a Cass. n. 13677/2004);
sulla base di una pluralita’ di elementi indicati in motivazione, la Corte ha accertato la natura assorbente dell’attivita’ imprenditoriale rispetto a quella meramente professionale, compiendo un apprezzamento in fatto che si sottrarre alle censure della ricorrente, che risultano pertanto inammissibili nella parte in cui sollecitano una rivisitazione di tale apprezzamento di merito, oltreche’ infondate sotto il profilo della violazione di norme di diritto;
le spese di lite seguono la soccombenza;
trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.