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Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 10 novembre 2016, n. 22976
deve ritenersi, infatti, che quando il conduttore si limiti a non opporsi ad una iniziativa risolutiva del locatore (ancorche’ infondata) o non aderisca alle nuove condizioni economiche cui il locatore condiziona la prosecuzione del rapporto non ricorra un’ipotesi di disdetta o recesso del conduttore ai sensi del cit. articolo 34, che – per essere tale – deve prescindere da qualunque preventiva iniziativa del locatore volta a far cessare il rapporto o a subordinarne la prosecuzione al mutamento delle condizioni economiche.
Il contratto di locazione e le principali obbligazioni da esso nascenti.
Indennità per la perdita dell’avviamento commerciale ex art. 34 L 392/1978
La successione nel contratto di locazione ad uso abitativo.
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Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 10 novembre 2016, n. 22976
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12810/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta mandato in calce al ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 49/2015 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZONE DISTACCATA di TARANTO del 28/01/2015, depositata il 09/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stata depositata la seguente relax ione ex articolo 380 bis c.p.c..
“1. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Lecce gli ha negato il diritto a percepire l’indennita’ per la predita dell’avviamento commerciale per non avere accettato la proposta del locatore che, in vista della scadenza dell'(OMISSIS), aveva comunicato) l’intenzione di rinnovare il contratto solo a condizione del raddoppio del canone e della cauzione.
2. Con l’unico motivo, il ricorrente si duole della mancata applicazione della L. n. 392 del 1978, articoli 34 e 69, assumendo che la cessazione del rapporto era dipesa dall’iniziativa assunta dal locatore (che aveva preteso il raddoppio del canone) e non era dovuta a inadempimento o disdetta del conduttore o a una delle procedure previste dal Regio Decreto n. 267 del 1942, alle quali non era assimilabile l’ipotesi della mancata accettazione delle nuove proposte formulate dal conduttore (in linea con l’ipotesi prevista dalla L. n. 392 del 1978, articolo 69, che consentiva al conduttore di non accettare l’aumento proposto dal locatore, senza perdere – con cio’ – il diritto all’indennita’).
3. Il motivo e’ fondato.
La Corte, che pure ha correttamente individuato la norma da applicare (in relazione ad un contratto sorto nell’anno 1989) esclusivamente nell’articolo 34 L. cit., ha errato nel ritenere che la mancata accettazione del nuovo canone proposto dal locatore integrasse un’ipotesi di recesso da parte del conduttore, senza considerare che “la genesi della cessazione del rapporto si identifica pur sempre nella condotta del locatore” (cfr. Cass., n. 14728/2001, relativa ad una disdetta inefficace, ma non opposta dal conduttore): deve ritenersi, infatti, che quando il conduttore si limiti a non opporsi ad una iniziativa risolutiva del locatore (ancorche’ infondata) o non aderisca alle nuove condizioni economiche cui il locatore condiziona la prosecuzione del rapporto non ricorra un’ipotesi di disdetta o recesso del conduttore ai sensi del cit. articolo 34, che – per essere tale – deve prescindere da qualunque preventiva iniziativa del locatore volta a far cessare il rapporto o a subordinarne la prosecuzione al mutamento delle condizioni economiche.
4. Si propone pertanto l’accoglimento del ricorso, con cassazione e rinvio (anche per le spese di lite)”.
A seguito della discussione svolta in Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.
Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione e rinvio alla Corte territoriale, anche per le spese di lite.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione.