Nel giudizio di opposizione allo stato passivo e’ inconfigurabile un’impugnazione incidentale, tardiva o tempestiva, atteso che, ove il termine sia ancora pendente, non puo’ che essere proposta l’impugnazione a se’ spettante, mentre, se sia ormai decorso, si e’ decaduti dalla possibilita’ di contestare autonomamente lo stato passivo Mentre con l’opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta, con l’impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta: l’impugnazione del credito ammesso, da parte del curatore o da parte degli altri creditori, e’ dunque altra cosa rispetto all’opposizione del creditore escluso anche parzialmente: essa e’ una domanda che va proposta nel termine di cui alla L. Fall., articolo 99.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18374/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. (OMISSIS), in persona del curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VERBANIA, depositato il 20/06/2017, emesso sul procedimento iscritto al n. 25/2015 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/07/2018 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;
dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.
FATTI DI CAUSA
1. – (OMISSIS) proponeva domanda di insinuazione al passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l. deducendo di aver ricevuto un mandato professionale avente ad oggetto l’analisi della situazione economico patrimoniale della societa’ fallita, lo studio c l’elaborazione di un piano concordatario e l’assistenza nella predisposizione della domanda di concordato e nella successiva fase di omologazione.
Il credito era ammesso in via privilegiata per Euro 139.360,00 e per Euro 30.701,00 in via chirografaria.
Il nominato professionista formulava, allora, opposizione allo stato passivo lamentando la mancata ammissione del credito in prededuzione, cosi’ come aveva richiesto.
Il fallimento, nel costituirsi, eccepiva l’inadempimento del professionista al mandato professionale. Rilevava, in particolare, che il piano concordatario si rivelava inidoneo a enucleare gli elementi informativi necessari per essere sottoposto alla valutazione informata del ceto creditorio e, quindi, ad essere omologato: cio’ in quanto, ad avviso della curatela, il piano stesso si fondava su di una stima dell’attivo concordatario incentrata su di una perizia immobiliare del tutto carente ed erronea.
Il Tribunale di Verbania osservava che nel giudizio di opposizione allo stato passivo erano proponibili, da parte del curatore, eccezioni non sottoposte all’esame del giudice delegato e rilevava che, nella fattispecie, il credito del professionista non risultava provato, avendo lo stesso mancato di dimostrare l’adempimento all’obbligazione cui era tenuto. Rigettava pertanto l’opposizione e, a modifica dello stato passivo, escludeva il credito fatto valere da (OMISSIS).
2. – Contro tale decreto lo stesso (OMISSIS) ha proposto una opposizione basata su due motivi. Resiste con controricorso la curatela fallimentare, che ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo lamenta la nullita’ del decreto impugnato per violazione del principio di non contestazione di cui all’articolo 115 c.p.c.. Espone il ricorrente che la domanda di ammissione al passivo aveva trovato fondamento nei limiti di quanto proposto dalla curatela: la domanda del creditore era stata dunque accolta, ad eccezione che per la collocazione di essa in prededuzione. Infatti il curatore fallimentare, nella fase di verifica dei crediti avanti al giudice delegato, si era limitato ad eccepire che non ricorreva la condizione di cui alla L. Fall., articolo 111, per non essere il credito sorto in dipendenza della procedura di concordato preventivo. L’istante sottolinea, in proposito, che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo esclude che nel corso di esso possano essere proposte nuove domande, le quali, ove spiegate, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. In conseguenza, la curatela avrebbe potuto formulare nuove eccezioni e svolgere istanze istruttorie con riferimento alla natura prededucibile del credito, ma non avrebbe potuto proporre una vera e propria domanda riconvenzionale, quale quella che aveva introdotto. In tal senso – spiega il ricorrente il Tribunale aveva “confuso quella che era un’inammissibile domanda riconvenzionale con un’ammissibile eccezione riconvenzionale”.
Col secondo motivo il ricorrente denuncia la conseguente nullita’ della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex articolo 112 c.p.c.. Rileva l’istante che il Tribunale di Verbania, incorrendo in error in procedendo, aveva ritenuto che oggetto del giudizio fosse non gia’ la qualita’ che assisteva il credito, ma la sussistenza dello stesso e la sua ammissibilita’ al passivo fallimentare. Ne era disceso un vizio di omessa pronuncia con riguardo al tema della natura prededucibile del credito: tema che, per l’appunto, il ricorrente aveva fatto valere con la proposta opposizione.
2. – Il primo motivo e’ fondato, mentre il secondo resta assorbito.
Occorre premettere che il nominato primo motivo ha un oggetto piu’ ampio rispetto a quello desumibile dalla sua rubrica: nell’articolazione svolta la censura investe, infatti, non soltanto il tema del rilievo che assume, nella presente vicenda, la mancata contestazione del credito da parte della curatela nella fase di ammissione al passivo, ma pure la materia dei confini del giudizio di opposizione: confini che, nella specie, secondo (OMISSIS), sarebbero stati illegittimamente valicati. Il ricorrente ha infatti sostenuto che nel giudizio L. Fall., ex articolo 99, la curatela convenuta non potesse far valere la questione relativa alla sussistenza del credito; tale questione, secondo l’istante, costituiva oggetto di una vera e propria domanda che ampliava, in modo per lui inammissibile, il thema decidendum dell’interposto gravame. Su tale doglianza il Collegio si deve sicuramente misurare: va ricordato, infatti, in termini generali, che l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, ne’ determina l’inammissibilita’ del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. 20 febbraio 2014, n. 4036; in senso conforme: Cass. 27 ottobre 2017, n. 25557; Cass. 7 novembre 2017, n. 26310); allo stesso modo, ai fini della ammissibilita’ del ricorso per cassazione, non e’ necessaria l’esatta indicazione delle norme di legge delle quali si lamenta l’inosservanza, essendo necessario, invece, che si faccia valere un vizio astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia (Cass. 29 agosto 2013, n. 19882; Cass. 3 agosto 2012, n. 14026).
Cio’ detto, e’ incontestabile che con la contestazione del credito, gia’ ammesso dal giudice delegato in parte in via privilegiata e in parte in via chirografaria, la curatela abbia introdotto, di fatto, una impugnazione L. Fall., ex articolo 98, comma 3.
Va allora data continuita’ al principio secondo cui nel giudizio di opposizione allo stato passivo e’ inconfigurabile un’impugnazione incidentale, tardiva o tempestiva, atteso che, ove il termine sia ancora pendente, non puo’ che essere proposta l’impugnazione a se’ spettante, mentre, se sia ormai decorso, si e’ decaduti dalla possibilita’ di contestare autonomamente lo stato passivo (Cass. 11 maggio 2016, n. 9617; Cass. 30 novembre 2016, n. 24489). Come osservato da questa Corte, mentre con l’opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta, con l’impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta: l’impugnazione del credito ammesso, da parte del curatore o da parte degli altri creditori, e’ dunque altra cosa rispetto all’opposizione del creditore escluso anche parzialmente: essa e’ una domanda che va proposta nel termine di cui alla L. Fall., articolo 99 (Cass. 11 maggio 2016, n. 9617).
La questione relativa alla sussistenza del credito doveva essere dunque oggetto di autonoma impugnazione e non poteva essere trattata all’interno del giudizio di opposizione con cui il creditore aveva contestato la collocazione del credito, che era stato ammesso, nei ranghi del privilegio e del chirografo (piuttosto che in quello della prededuzione).
Si osserva, del resto, che, secondo quanto precisato dal ricorrente, la comunicazione della dichiarazione di esecutivita’ dello stato passivo risale al 28 dicembre 2016, mentre la costituzione in giudizio della curatela deve essere necessariamente successiva al 10 febbraio 2017, data in cui fu notificato al fallimento il ricorso in opposizione L. Fall., ex articolo 98 di (OMISSIS): in conseguenza, l’eccezione di inadempimento e’ stata sollevata allorquando, scaduto il termine di trenta giorni per proporre l’impugnazione (L. Fall., articolo 99, comma 1), risultava essersi gia’ formato il giudicato endofallimentare sulla spettanza del diritto al compenso.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo: sara’ il Tribunale, in sede di rinvio, a doversi pronunciare sulla questione fatta valere con l’opposizione.
3. – Il decreto e’ dunque cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Verbania che, in altra composizione, pronuncera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato; rinvia al Tribunale di Verbania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
Motivazione semplificata.