in tema di responsabilità per cose in custodia, la pericolosità della cosa che ha cagionato danno non è un elemento costitutivo della responsabilità ex art. 2051 c.c., ma è semplicemente un indizio dal quale desumere, ex art. 2727 c.c., la sussistenza d’un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno: nel senso che quando questo si assume provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il giudice può risalire al fatto ignorato dell’esistenza del nesso di causa.
Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo: La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade
Corte d’Appello Bolzano, civile Sentenza 14 settembre 2018, n. 116
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI TRENTO
SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Johann Pichler – Presidente
dott. Elisabeth Roilo – Consigliere
dott. Monica Callegari – Consigliere estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. (…) R.G. promossa
da
(…), c.f. (…), nata a B. il (…), residente a A. (B.), P. S. M. 10 elettivamente domiciliata in Merano, via (…) presso lo Studio dell’avv. Ma.Em., dal quale è rappresentata e difesa in virtù del mandato a margine dell’atto di citazione di data 03.01.2013
– appellante –
contro
Condominio (…), c.f. (…), in persona dell’amministratore pro tempore (…), Viale (…), rappresentato e difeso, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta con istanza di chiamata del terzo di data 17.04.2013, dall’Avv. Vi.Pa. di Bolzano, via (…)
– appellato –
nonché contro
(…) Spa. (…), c.f. (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in (…), via (…), rappresentata e difesa, giusta delega a margine della copia notificata dell’atto di citazione per chiamata in causa notificato in data 06.05.2013 dall’avv. Ki.De. di Bolzano, Galleria (…)
– appellata –
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 251/2017 di data 27.02.2017/28.02.2017 – risarcimento danni – responsabilità ex art. 2051 c.c. –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di data 03.01.2013 (…) conveniva in giudizio il Condominio P. di Bolzano per sentirlo condannare ai sensi dell’art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni alla salute, quantificati in Euro 36.043,08, che asseriva di aver subito a seguito di una caduta provocata dal manto stradale sconnesso del cortile pertinenziale di proprietà del condominio.
In seguito alla caduta avvenuta in data 10.01.2008 la signora (…) subiva una frattura scomposta del gomito destro a causa della quale si sottoponeva a un intervento chirurgico di riduzione e stabilizzazione.
Il Condominio si costituiva, chiedendo preliminarmente l’autorizzazione alla chiamata in causa della propria assicurazione, contestando la pretesa ex adverso azionata e chiedendo il rigetto della domanda.
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva in giudizio (…) S.p.A. contestando le richieste attoree, sostenendo il difetto della prova del verificarsi dell’evento e dei presupposti applicativi della responsabilità da custodia.
Con sentenza n. 259/2013 il Tribunale di Bolzano rigettava le domande attoree ritenendo non sussistenti i presupposti della responsabilità del custode ex 2051 cc. in capo al Condominio.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello la signora (…) per i seguenti motivi:
1. il giudice di primo grado è incorso in errore nell’affermare che “non è stata fornita la prova diretta della dinamica del sinistro” e di conseguenza che il danno non sarebbe riconducibile alla pavimentazione del cortile;
2. la motivazione risulta contraddittoria quando il Tribunale sostiene la mancata prova del nesso di causalità tra la caduta e un cattivo stato di manutenzione del cortile;
3. le conclusioni del Tribunale che ha escluso l’esistenza dei presupposti di applicazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. sono infondate sia in fatto che in diritto.
Si è costituito il Condominio (…) di Bolzano chiedendo il rigetto dell’appello e sostenendo la sostanziale correttezza della sentenza, così come ha fatto la (…) S.p.A.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 18.4.2018 con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo occorre verificare quali siano le effettive risultanze istruttorie con riferimento allo stato del cortile e alla dinamica della caduta.
Va osservato che secondo le testimonianze assunte, il fondo del vialetto percorso dalla signora (…), proprio nel punto in cui è avvenuta la caduta non era liscio, bensì rovinato e sconnesso, inoltre era ricoperto di ghiaino.
La signora (…) è stata soccorsa nell’immediatezza dell’evento ed è risultata provata sia la caduta sia il punto esatto in cui è avvenuta.
2. A questo punto è opportuna una puntualizzazione dei principi in materia di responsabilità per danni da cose in custodia, come via via espressi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare nel corso dell’anno 2018.
La formulazione dell’articolo 2051 c.c. (“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”) evidenzia chiaramente che:
– “la responsabilità ex articolo 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa” (Cass. n. 15761/2016);
– ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell’esercizio del suo potere sul bene, giacche’ il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall’articolo 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011);
– ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l’esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
– si tratta, dunque, di un’ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo a elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno;
3. Per quanto riguarda l’accertamento del nesso causale tra lo stato della pavimentazione e la caduta, negato dal Tribunale, va osservato che secondo la costante giurisprudenza di Cassazione in tema di responsabilità per cose in custodia, la pericolosità della cosa che ha cagionato danno non è un elemento costitutivo della responsabilità ex art. 2051 c.c., “ma è semplicemente un indizio dal quale desumere, ex art. 2727 c.c., la sussistenza d’un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno: nel senso che quando questo si assume provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il giudice può risalire al fatto ignorato dell’esistenza del nesso di causa” (Cass. civ. n.17625/2016).
Nel caso in esame, si può affermare che, fornita la prova dello stato (sconnesso) del fondo del cortile nel punto in cui è avvenuta la caduta, è stata fornita anche la prova del nesso di causa tra lo stato del cortile e la caduta stessa.
4. Quanto al comportamento del danneggiato, seppure la Suprema Corte affermi che, quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, è evidente che tale comportamento imprudente del danneggiato va provato.
A tale proposito il Tribunale, pur dichiarando di inquadrare la vicenda nella cornice dell’articolo 2051 c.c., l’ha esaminata secondo criteri applicabili all’art. 2043 c.c., soffermandosi a valutare la visibilità e prevedibilità dell’insidia. Ha inoltre ritenuto sufficiente a integrare il caso fortuito, una distrazione della signora (…) presunta, non meglio specificata e frutto di pura supposizione. Nessuna prova è stata di fatto fornita su un comportamento imprudente o disattento della danneggiata.
La conclusione del Tribunale non può quindi essere condivisa.
Oltretutto, la Corte di Cassazione afferma che “sebbene il caso fortuito possa essere integrato dal fatto colposo dello stesso danneggiato, è tuttavia necessario che risulti anche escluso – con onere probatorio a carico del custode – qualunque collegamento fra il modo di essere della cosa e l’evento dannoso, sì da individuarne la causa esclusiva nella condotta del danneggiato e da far recedere la condizione della cosa in custodia a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno”. (Cass. civ. n. 2479/2018)
In conclusione l’appello risulta fondato e va accolto.
5. La causa va poi rimessa in istruttoria per l’accertamento del danno e la sua quantificazione che richiedono approfondimenti istruttori.
6. La decisione sulle spese andrà presa dopo la quantificazione del danno.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, non definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla signora (…) nei confronti del Condominio P. di Bolzano, avverso la sentenza n. 259/2013 del 27.2.2017 del Tribunale di Bolzano, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. accoglie l’appello e accerta che la responsabilità per il verificarsi dell’incidente occorso alla signora (…) va attribuita ex art. 2051 c.c. al Condominio (…) di Bolzano;
2. dà atto che con separata ordinanza si provvede alla rimessione della causa in istruttoria;
3. la decisione sulle spese, dopo il completamento dell’istruttoria.
Così deciso in Bolzano l’11 luglio 2018.
Depositata in Cancelleria il 14 settembre 2018.