Va qui premesso che in tema di responsabilita’ contrattuale trova applicazione il principio della presunzione della colpa, spettando all’attore/creditore l’onere della prova dell’inadempimento e dell’entita’ del danno, mentre, di converso, al debitore spetta, per sottrarsi all’obbligo risarcitorio, dimostrare l’impossibilita’ sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili. Ex articolo 1223 c.c., il risarcimento del danno dovuto all’inadempimento deve comprendere, sia la perdita subita dal creditore (danno emergente), che il mancato guadagno (lucro cessante) in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (nesso di causalita’ fra inadempimento e danno). Quindi, per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilita’ civile da inadempimento di contratto, non e’ sufficiente la prova dell’inadempimento del debitore, ma deve, altresi’, esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entita’. In particolare, il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell’accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall’inadempimento dell’obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell’utilita’ patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilita’ (e non di mera possibilita’) il creditore avrebbe conseguito se l’obbligazione fosse stata adempiuta, e deve, pertanto, escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte: giudizio probabilistico, questo, che, in considerazione della particolare pretesa, ben puo’ essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l’entita’ del danno subito.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 11 settembre 2018, n. 22045
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3088/2014 proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– c/ricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 2452/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TRONCONE Fulvio, che ha concluso per l’inammissibilita’, o in subordine per il rigetto del ricorso principale, per l’assorbimento del ricorso incidentale;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli scritti depositati;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della controricorrente e ricorrente incidentale, che ha chiesto di riportarsi anch’egli alle conclusioni in atti depositate.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 24/7/2006, la societa’ (OMISSIS) s.r.l. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, la societa’ (OMISSIS) S.p.A., per sentire dichiarare l’inadempimento contrattuale della medesima relativamente a due diversi contratti di concessione in vendita intervenuti tra le parti e chiedendo, infine, la conseguente condanna di controparte al risarcimento dei danni patiti e patiendi per fatto e colpa di (OMISSIS).
Si costituiva (OMISSIS) S.p.A., chiedendo il rigetto delle pretese avverse e domandando, in via riconvenzionale, la condanna di (OMISSIS) al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, nonche’ al pagamento o alla restituzione di proprio materiale ancora in possesso dell’attrice.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1002/2011 1) Rigettava le domande di parte attrice; 2) Accertava e dichiarava l’intervenuta risoluzione ex articolo 1456 c.c., con decorrenza 27/3/2006, del contratto di concessione in vendita relativo alla (OMISSIS), intervenuto tra (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) S.p.A., e con decorrenza 31/3/2006, del contratto di concessione in vendita relativo alle regioni italiane intervenuto tra (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) S.p.A.; 3) Condannava (OMISSIS) S.r.l, al pagamento della somma complessiva di Euro 299.215,00 a favore di (OMISSIS) S.p.A., a titolo di risarcimento del danno; 4) Condannava (OMISSIS) s.r.l. a restituire a (OMISSIS) S.p.A. il materiale di cui al doc. sub. 9) del fascicolo di causa di (OMISSIS) s.r.l., che dichiarava parte integrante della sentenza, entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa; 5) Rigettava ogni altra domanda principale, subordinata e riconvenzionale; 6) Condannava (OMISSIS) s.r.l. a rimborsare a (OMISSIS) S.p.A. le spese di lite.
Avverso questa sentenza interponeva appello (OMISSIS) s.r.l. per ottenere, in riforma, l’accertamento della nullita’ dell’anzidetta sentenza, per aver il Tribunale omesso di trascrivere le conclusioni e omesso di motivare in ordine a determinati criteri di interpretazione del contratto e provveduto ad una inammissibile liquidazione del danno in via equitativa, pur in assenza della relativa domanda.
Si costituiva (OMISSIS) S.p.A., chiedendo il rigetto dell’appello e, proponendo appello incidentale, per chiedere che l’appellante fosse condannata a pagare la somma di Euro 604.215,00, in subordine di Euro 294.840,00, anziche’ quella di Euro 224.215,00, riconosciuta dal primo giudice.
La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 2452 del 2013 accoglieva parzialmente l’appello ed, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dalla societa’ (OMISSIS) spa e compensava le spese del giudizio. Secondo la Corte milanese, la sentenza del Tribunale andava confermata ad eccezione della parte in cui la stessa liquidava in via equitativa il danno conseguente all’inadempimento perche’ la societa’ (OMISSIS) non aveva fornito alcuna prova dell’esistenza del danno derivante dall’inadempimento di controparte, per altro in totale assenza di documentazione da cui desumere i costi di produzione sostenuti dalla concedente per realizzare i prodotti che l’appellante avrebbe dovuto comprare e poi rivendere sul mercato italiano e francese.
La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta dalla societa’ (OMISSIS) con ricorso affidato a cinque motivi. La societa’ (OMISSIS) S.r.l. ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso di (OMISSIS), per tre motivi. In prossimita’ dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
a.- Ricorso principale.
1.- Con il primo motivo di ricorso la societa’ (OMISSIS) lamenta sull’an debeatur: violazione o falsa applicazione degli articoli 1223 e 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Secondo la ricorrente:
a) la Corte distrettuale pur avendo affermato che era onere di (OMISSIS) fornire la prova innanzitutto dell’esistenza del danno derivante dall’inadempimento della controparte, tuttavia, non avrebbe specificato se tale onere sia stato assolto o meno da (OMISSIS). Sotto questo aspetto la motivazione sarebbe carente in ordine ad un punto decisivo del giudizio.
b) la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto che per il lucro cessante l’onere della prova opera in maniera diversa e per alcuni versi attenuata rispetto alla prova del danno emergente. Infatti, per la prova del lucro cessante sarebbero sufficienti, benche’ necessari, elementi presuntivi circa la certezza della reale esistenza del danno e che risultino elementi oggettivi di carattere lesivo la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa e che si traducono in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia, cioe’, meramente potenziale o possibile.
c) la prova del danno sarebbe stata data, avendo gia’ provato l’inadempimento di (OMISSIS), la risoluzione dei contratti per fatto e colpa di (OMISSIS) e l’esistenza del patto di esclusiva. Infatti, la risoluzione dei contatti di cui si dice e la sussistenza del patto di esclusiva ha impedito a (OMISSIS) di realizzare quei profitti che avrebbe certamente realizzato, ove (OMISSIS) avesse correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattali assunte, oppure, ove (OMISSIS) fosse stata libera di operare su quegli stessi mercati, se non fosse stata vincolata dal patto di esclusiva dalla stessa rispettato. Insomma, (OMISSIS) non avrebbe avuto il ricavato relativo all’acquisto minimale che (OMISSIS) si era impegnata ad effettuare durante l’arco dell’anno solare. Il danno di cui si dice, in buona sostanza, secondo la ricorrente, sarebbe in re ipsa.
1.1. – Il motivo e’ infondato sotto ogni profilo.
Va qui premesso che in tema di responsabilita’ contrattuale trova applicazione il principio della presunzione della colpa, spettando all’attore/creditore l’onere della prova dell’inadempimento e dell’entita’ del danno, mentre, di converso, al debitore spetta, per sottrarsi all’obbligo risarcitorio, dimostrare l’impossibilita’ sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili. Ex articolo 1223 c.c., il risarcimento del danno dovuto all’inadempimento deve comprendere, sia la perdita subita dal creditore (danno emergente), che il mancato guadagno (lucro cessante) in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (nesso di causalita’ fra inadempimento e danno). Quindi, per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilita’ civile da inadempimento di contratto, non e’ sufficiente la prova dell’inadempimento del debitore, ma deve, altresi’, esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entita’ (Cass., 5 marzo 1973, n. 608). In particolare, il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell’accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall’inadempimento dell’obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell’utilita’ patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilita’ (e non di mera possibilita’) il creditore avrebbe conseguito se l’obbligazione fosse stata adempiuta, e deve, pertanto, escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte: giudizio probabilistico, questo, che, in considerazione della particolare pretesa, ben puo’ essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l’entita’ del danno subito (Cass., 20 maggio 2011, n. 11254).
Ora, nel caso in esame, la Corte distrettuale ha, ampiamente, chiarito, in modo esplicito ed esaustivo, che (OMISSIS) non aveva provveduto ad assolvere l’onere di provare l’esistenza del danno derivante dall’inadempimento della controparte, specificando che il Tribunale non avrebbe potuto ritenere dimostrato il danno “(….) in totale assenza di documentazione da cui desumere i costi di produzione sostenuti dalla concedente per realizzare i prodotti che l’appellante avrebbe dovuto comprare e, poi, rivendere nel mercato italiano e francese, si da’ dedurre i relativi margini di guadagno e la perdita derivante dall’inadempimento, in particolare, dall’inosservanza dell’impegno concernente i minimi di acquisto (….)”.
1.2.- Sotto altro aspetto, pur potendo convenire sulla considerazione che, nel caso concreto, il lucro cessante sarebbe corrispondente ai ricavi attesi che la (OMISSIS) avrebbe potuto conseguire se (OMISSIS) avesse tenuto fede agli impegni contrattualmente assunti ed ottemperato agli impegni minimi di acquisto, e, ad un tempo alle perdite per la scarsa promozione sul territorio ad opera del concessionario, tuttavia, l’effettiva sussistenza dei ricavi e delle perdite di cui si dice andavano dimostrati e tale prova, come afferma la sentenza impugnata, e’ mancata. Infatti, come ha avuto modo di specificare la Corte distrettuale “(….) la tempestiva produzione di documentazione da cui evincere i dati relativi alla contabilita’ industriale, in definitiva, avrebbe consentito di determinare quali prodotti davano margini di guadagno e quale guadagno andava imputato ai vari prodotti. A riguardo, non potevano soccorrere i bilanci di (OMISSIS) prodotti dalla (OMISSIS) (…) perche’ (…) va considerato che il bilancio civilistico e’ compilato secondo i criteri indicati dal codice civile, ma non contiene una distinzione tra costi comuni e costi specifici e non consente di imputare i costi ed, eventualmente, i ricavi rilevati dalla contabilita’ generale, a specifiche linee di produzione o prodotti, cioe’ ai criteri di costo e ai singoli prodotti (…). L’assenza di alcun elemento da cui desumere i margini di guadagno e, dunque, la convenienza di penetrazione in un certo territorio non consentono neppure di liquidare il danno asseritamente derivante dalla mancata promozione da parte del concessionario (….)”.
Si tratta, comunque, di una valutazione di merito, corretta sotto il profilo giuridico e in quanto, razionalmente, condivisibile, non e’ suscettibile di essere oggetto di sindacato in sede di legittimita’.
2.- Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta sul quantum debeatur: la violazione o falsa applicazione degli articoli 1226, 2056 e 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale non avrebbe considerato che, ai sensi dell’articolo 1226 c.c., se il danno non puo’ essere provato nel suo preciso ammontare e’ liquidato dal giudice con valutazione equitativa., e ai sensi dell’articolo 2056 c.c., il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1123, 1226 e 1227. Il lucro cessante e’ valutato dal giudice con equo apprezzamento del caso. Ora, nel caso concreto, secondo la ricorrente, una volta provata l’esistenza del danno sarebbe stato impossibile o, comunque, particolarmente difficile per (OMISSIS) la prova esatta del danno subito. A sua volta, con riguardo al danno della cc.dd. perdita di chances relativo al periodo successivo alla risoluzione del contratto, secondo la ricorrente, non poteva che essere liquidato in via equitativa posto che trattasi di un danno futuro, consistente, non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita della mera possibilita’ di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilita’ in termini di conseguenza dannosa potenziale.
2.1. – Anche questo motivo e’ infondato.
Va qui precisato che l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, cio’ che non esime, pero’, la parte interessata – per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione e’ di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso – dall’onere di dimostrare non solo l'”an debeatur” del diritto al risarcimento, ma, anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficolta’, possa ragionevolmente disporre.
Ora, nel caso in esame, la Corte distrettuale ha escluso un’obiettiva difficolta o un’obiettiva impossibilita’ della (OMISSIS) a dimostrare il danno quantomeno nei suoi elementi essenziali e, che, per cio’ stesso non vi era la necessita’ che il danno fosse liquidato in via equitativa. In buona sostanza, secondo la Corte distrettuale, il Giudice, nel caso concreto, non era necessitato di colmare un’oggettiva lacuna insuperabile ai fini di determinare il danno di cui si dice. Come ha avuto modo di chiarire la Corte distrettuale: “(…) che fosse possibile produrre la documentazione probante e’ desumibile anche dalle stesse tardive produzioni effettuate dall’appellata con la memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 3, concernenti i costi di ricerca e produzione, le spese per retribuzioni dei dipendenti e per consulenze, ecc. e il prospetto riepilogativo dei costi di produzione e margini di guadagno (…)”. Pertanto, non solo era giuridicamente necessario fornire la prova del danno asseritamente subito, ma, nel caso in esame, la stessa (OMISSIS) ha dimostrato che era possibile fornire una qualche prova o elementi certi su cui fondare la determinazione del danno di cui si dice, tanto e’ vero che ha prodotto tardivamente la documentazione che avrebbe potuto far emergere gli eventuali ricavi possibili, ma non ottenuti.
Ad ogni buon conto, tale valutazione, di stretto merito, e’ adeguatamente motivata, e, percio’ stesso, sottratta al sindacato di questa Corte.
2.2. – Anche l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita di chances esigeva la prova, anche presuntiva, della ricorrenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilita’ e non di mera potenzialita’, anche semplicemente in considerazione dell’id quod plerumque accidit, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile connesso al mancato sfruttamento di una favorevole opportunita’ (confr. Cass. civ. 11 maggio 2010, n. 11353). Eppero’, nel caso in esame, la stessa Corte distrettuale ha chiarito con valutazione di fatto non censurabile nel giudizio di legittimita’, perche’ razionalmente condivisibile, che, neppure, il danno da perdita di chances era stato dimostrato. Infatti, la Corte distrettuale ha avuto modo di rilevare “(…) l’assenza di alcun elemento da cui desumere i margini di guadagno e, dunque, la convenienza di penetrazione in un certo territorio non consentono neppure di liquidare il danno asseritamente derivante dalla mancata promozione da parte del concessionario (….)”.
3.- Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, sull’ammissibilita’ della richiesta di CTU e sulla tempestivita’ della produzione effettuata da (OMISSIS) con la memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 3: violazione e falsa applicazione dell’articolo 183 c.p.c., commi 6 e 8 e articolo 194 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
a) Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale, diversamente da quanto aveva ritenuto il Tribunale, avrebbe errato nel ritenere tardiva la produzione documentale perche’, la domanda risarcitoria formulata da (OMISSIS) nel corso del giudizio faceva riferimento non al mancato profitto, ma al mancato fatturato per tutta la durata del contratto, lasciando al Giudice il potere di provvedere ad una valutazione, comunque, equitativa e, facendo istanza, in alternativa, per una CTU finalizzata alla quantificazione del danno. Tuttavia, la produzione della documentazione di cui si dice sarebbe stata necessitata a seguito della produzione in giudizio da parte di (OMISSIS) dei bilanci (OMISSIS) relativi agli esercizi 2003, 2004, 2005 e 2006 al fine di evidenziare che le ragioni che avevano determinato la chiusura in perdita e/o con utile di esercizio esiguo, erano dovute a rilevanti investimenti effettuati dalla societa’ in detti esercizi.
b) (OMISSIS) lamenta ancora che la Corte di Appello, pur avendo ritenuto non provata l’esistenza stessa del danno avrebbe, comunque, dovuto disporre una CTU ai fini della quantificazione del danno.
3.1. – Il motivo, articolato, come e’ evidente, su due profili e’ infondato sotto entrambi i profili.
a) Va qui premesso, che ai sensi dell’articolo 183 c.p.c., comma 6, se richiesto dalle parti, il giudice concede “1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni gia’ proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre eccezioni, che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria”. La memoria, ex articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 3, e’ funzionale, dunque, alle sole indicazioni di prova contraria rispetto alle indicazioni istruttorie contenute nella seconda memoria.
Ora, nel caso in esame, come emerge dalla sentenza impugnata, la documentazione depositata con la memoria di cui dell’articolo 183 c.p.c., comma 6, integrava gli estremi di una prova diretta del danno e non, invece, quelli di prove dirette a fondare un qualsiasi accertamento sull’esistenza del danno lamentato. Afferma, al riguardo, la sentenza impugnata “(…) e che documentazione probante fosse possibile produrre e’ desumibile anche dalle stesse tardive produzioni effettuate dall’appellata (…)”. Sicche’, appare, corretto, ritenere che la produzione documentale effettuata da (OMISSIS), con la terza memoria ex articolo 183 c.p.c., fosse ritenuta tardiva perche’, essendo prova diretta avrebbe dovuto essere prodotta, al piu’ tardi, con la seconda memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6.
b) A sua volta, non ha ragion d’essere la censura relativa al mancato espletamento di una CTU perche’ e’ principio affermato da questa Corte in piu’ occasioni, quello secondo cui: “(…) La consulenza tecnica d’ufficio, il cui scopo e’ quello di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecniche, non puo’ essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed e’, quindi, legittimamente negata dal giudice, qualora la parte tenda con esso a supplire la deficienza delle proprie allegazioni o di prove, ovvero, a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (….)” (Cass. n. 11359 del 31/07/2002). Pertanto, correttamente, la Corte distrettuale ha escluso qualsiasi CTU avendo verificato la totale assenza di documentazione. Infatti, come afferma la Corte distrettuale, che si richiama per condividerla “(…) un’eventuale CTU, in particolare, avrebbe richiesto la tempestiva produzione di documentazione contabile utile per un accertamento di tali dati (…)”.
4.- Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia l’illegittimita’ della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., comma 1, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Secondo la ricorrente, considerato l’esito complessivo del giudizio dovrebbe ritenersi assolutamente irragionevole ed illecita, per violazione dell’articolo 91 c.p.c., la disposta compensazione integrale di entrambi i gradi del giudizio. Piuttosto, la Corte di Appello, al massimo, avrebbe potuto disporre una compensazione solo parziale delle spese legali.
4.1. – Il motivo e’ infondato.
E’ principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, in caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello puo’ compensare, in tutto o in parte, le spese, ma, non anche, porle, per il residuo, a carico della parte risultata, comunque, vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell’esito complessivo della lite.
Ora, nel caso in esame, la Corte distrettuale ha correttamente applicato tale principio, avendo accertato una reciproca soccombenza. Infatti, come afferma la sentenza impugnata, “(….) valutato l’esito complessivo della lite, rilevato che le domande della convenuta pur avendo trovato accoglimento per la parte relativa all’accertata risoluzione del contratto, sono state poi rigettate con riferimento alla rilevante questione concernente il risarcimento del danno, considerata la soccombenza anche dell’attrice, attuale appellata, in relazione alle domande proposte, appare equo disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio”. E’ questa una valutazione, coerente con i principi di diritto in materia di liquidazione di spese processuali, che, tuttavia, non trova una specifica smentita nelle osservazioni della ricorrente la quale tralascia di valutare complessivamente l’esito del giudizio e si limita a parcellizzare singole fasi dello stesso.
5. – Con il quinto motivo la ricorrente lamenta illegittimita’ della sentenza in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 5, per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata presenterebbe diversi profili di contraddittorieta’ e precisamente:
a) sarebbe contraddittoria nella parte in cui accerta e riconosce l’inadempimento contrattuale posto in essere da (OMISSIS), dichiarando, conseguentemente, la risoluzione dei contratti e, dall’altro afferma che (OMISSIS) non avrebbe provato l’esistenza del danno. Piuttosto, la Corte di Appello avrebbe dovuto riconoscere l’esistenza del danno come conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento contrattuale di (OMISSIS) e della conseguente risoluzione dei contratti.
b) sarebbe contraddittoria, altresi’, perche’ subordina alla previa preliminare produzione documentale, che, per altro, avrebbe avuto luogo, e, quindi, alla preliminare prova dell’ammontare del danno, sia il potere del Giudice di procedere ad una liquidazione equitativa del danno che l’ammissibilita’ della richiesta di CTU.
5.1. – Il motivo rimane assorbito dai motivi precedenti, posto che le questioni qui prospettate sono state ampiamente esaminate con l’esame dei primi due motivi del ricorso.
In definitiva, il ricorso principale va rigettato.
B.- Ricorso incidentale condizionato
all’accoglimento del ricorso principale.
6.- Il rigetto del ricorso principale esime questa Corte dall’esaminare il ricorso incidentale condizionato con il quale la (OMISSIS) lamenta:
a) con il primo motivo, sul capo di sentenza che ha affermato la sussistenza dei presupposti per la risoluzione dei contratti: violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto sull’interpretazione dei contratti (articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’articolo 1362 c.c.).
b) con il secondo motivo, lamenta sul capo della sentenza che ha affermato la correttezza della procedura adottata da (OMISSIS) per la risoluzione dei contratti: violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto sulla autonomia contrattuale e sulla risoluzione (articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 1322, 1453 e 1456 c.c. e segg.) contraddittorieta’ e vizio di motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 5);
c) con il terzo motivo, lamenta sul capo di sentenza che ha respinto la domanda di risarcimento formulata da (OMISSIS) violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto sulla disponibilita’ e valutazione delle prove (articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 115-116 c.p.c.). Omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5).
In definitiva, va rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale. La ricorrente principale, in ragione del principio di soccombenza va condannato a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio da’ atto che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la parte ricorrente principale a rimborsare alla parte controricorrente, le spese del presente giudizio di cassazione che liquida, per ciascuna parte, in Euro 10.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori come per legge; da’ atto che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.