in tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente che successivo, espresso dal committente all’esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex articolo 1656 c.c., il ricorso dell’appaltatore a tale modalita’ di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, ai sensi dell’articolo 1372 c.c., solo verso quest’ultimo (e non anche nei confronti del committente), puo’ rivolgersi ai fini dell’adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione.

 

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: L’appalto privato aspetti generali.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 28 settembre 2018, n. 23633

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12925-2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1645/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2018 dal Consigliere GUIDO FEDERICO.

FATTO

Il Sig. (OMISSIS) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo a mezzo del quale gli era stato ingiunto il pagamento di Euro 151.250,00 in favore della societa’ (OMISSIS) srl, quale saldo per la consulenza ed i lavori edili relativi all’immobile di sua proprieta’, sito in Capalbio, esponendo:

– di aver prestato assistenza legale a (OMISSIS), amministratore unico della (OMISSIS) srl, il quale, a seguito dell’acquisto dell’immobile in Capalbio da parte dell’opponente, si era offerto di seguire i lavori di ristrutturazione con la propria impresa;

– successivamente era stata individuata quale subappaltatrice, la ditta (OMISSIS), per non interferire con i processi autorizzativi in corso;

– la (OMISSIS) si era limitata alla presentazione della DIA, all’acquisto dei materiali e all’installazione di un impianto di antifurto, nonche’ al rilascio della certificazione di fine lavori, tutte prestazioni per le quali era stata regolarmente pagata;

– il decreto in oggetto era stato azionato per mero rancore personale ed in assenza di alcun residuo credito.

La (OMISSIS), costituitasi, deduceva l’infondatezza dell’opposizione e di aver interamente eseguito le prestazioni poste a fondamento del decreto opposto, maturando il diritto al relativo corrispettivo.

Il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione, ritenendo provata l’esistenza di un rapporto diretto tra il Cavalieri e la ditta (OMISSIS) e riconoscendo invece un ruolo meramente marginale alla (OMISSIS).

La Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione, accertando la conclusione di un contratto di appalto tra il (OMISSIS) e la (OMISSIS), e di subappalto tra quest’ultima e l’impresa (OMISSIS), rapporto cui il (OMISSIS), pur avendolo autorizzato, era rimasto estraneo.

Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso il (OMISSIS), con sei motivi, e (OMISSIS) srl ha resistito con controricorso.

In prossimita’ dell’odierna adunanza, ambedue le parti hanno depositato memoria ex articolo 380 bis c.p.c..

DIRITTO

Il primo, articolato, motivo di ricorso denuncia ex articolo 360 c.p.c., n. 5) l’omesso esame di fatti decisivi, avuto riguardo, in particolare:

a) all’assenza di prova circa il corrispettivo dell’appalto pattuito dalle parti;

b) alla comunicazione del 21.9.2006, avente as (OMISSIS)amente valore confessorio;

c) alle istanze istruttorie, dirette a provare l’esistenza di un rapporto di appalto tra l’odierno ricorrente e la (OMISSIS) srl;

d) altri fatti decisivi quali:

– la mancata richiesta di compensazione, da parte di (OMISSIS) del proprio debito con il credito dell’odierno ricorrente per parcelle professionali;

– l’indicazione del valore delle opere, contenuta nel piano sicurezza, di gran lunga inferiore al corrispettivo chiesto da (OMISSIS).

Il motivo e’ fondato nei limiti di cui in motivazione.

Il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi avuto riguardo sia all’au che al quantum del credito opposto.

Con riferimento alle censure relative all’an e fondate sull’esistenza di un rapporto diretto tra l’odierno ricorrente e la (OMISSIS) (1b; 1d), nessuno dei fatti dedotti dall’odierno ricorrente ha carattere di decisivita’.

Conviene premettere che ai sensi dell’articolo 1657 c.c., nel contratto d’appalto, in deroga alla regola generale dell’articolo 1346 c.c., la mancata determinazione del corrispettivo non e’ da considerarsi quale causa di nullita’ del contratto stesso, potendo la determinazione avvenire a posteriore sulla base delle tariffe esistenti, o sulla base degli usi o ancora da parte del giudice (Cass. n. 19413/14).

Si osserva, inoltre, che il giudice di secondo grado, nel delineare la natura del rapporto sussistente tra le parti in causa non si e’ limitato al solo dato letterale, ma ha esteso l’indagine anche ad ulteriori elementi di prova, al fine di desumerne la comune intenzione delle parti.

Infatti, ha evidenziato come dall’esame della comunicazione e della denuncia di inizio attivita’ sottoscritta dal Cavalieri, fosse chiaramente indicato che i lavori erano stati commissionati alla (OMISSIS), mentre la ditta (OMISSIS) veniva indicata quale parte subappaltatrice; in aggiunta, la Corte territoriale ha preso in esame due fatture emesse dalla suddetta subappaltatrice intestate alla (OMISSIS), in merito ad alcune opere edili realizzate, ritenendo dunque documentata l’effettiva sussistenza di un rapporto d’appalto tra il (OMISSIS) e la (OMISSIS) e di un distinto rapporto di subappalto tra quest’ultima e la ditta (OMISSIS).

In generale, le censure sollevate attengono, in buona sostanza, alla valutazione delle risultanze istruttorie e sollecitano dunque un sindacato estraneo al presente giudizio di legittimita’, fermo restando che il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5) non puo’ consistere nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove date dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee’ dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, in cui alla prova e’ assegnato un valore legale (Cass. n. 6064/2008).

Non e’ poi riconducibile alla violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5), ma, se del caso, al vizio di violazione di legge, la mancata ammissione di prove testimoniali (1c), con conseguente inammissibilita’ della denuncia come proposta.

E’ invece fondata la censura di omesso esame di fatti decisivi, con riferimento alle specifiche contestazioni sull’ammontare del corrispettivo, gia’ introdotte nell’atto di opposizione al decreto e reiterate con la comparsa di costituzione in appello: dette contestazioni non risultano in alcun modo prese in esame e valutate dalla Corte territoriale, la quale, una volta accertato che la (OMISSIS) rivestiva la qualifica di subappaltatrice, ha pero’ omesso di esaminare le specifiche contestazioni sull’ammontare del corrispettivo posto a fondamento del decreto opposto.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 1362, 1363 e 1366 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per essere la Corte d’Appello incorsa in un’errata interpretazione della volonta’ negoziale delle parti, prescindendo dal comportamento effettivo delle parti stesse durante l’intera vicenda e dall’esame complessivo di tutti i documenti in atti.

Il motivo e’ infondato.

Conviene premettere che nel contratto stipulato in forma orale, la qualificazione giuridica della natura del rapporto negoziale deve essere effettuata sulla base della cd. causa concreta, ovvero degli interessi che il negozio e’ concretamente diretto a realizzare (Cass.10612/2018) e, nell’impossibilita’ di un’interpretazione testuale, in assenza di un documento scritto, la ricostruzione della stessa potra’ effettuarsi facendo riferimento alle modalita’ di esecuzione del contratto ed, in generale, alla valutazione del complessivo comportamento delle parti.

A tali canoni interpretativi risulta essersi uniformata la Corte territoriale che, con adeguato apprezzamento di merito, sulla base della complessiva valutazione della documentazione acquisita, ha ritenuto che l’obbligazione avente ad oggetto l’esecuzione dell’opera fosse stata assunta dalla (OMISSIS), qualificando la ditta (OMISSIS) come subappaltatrice, ed ha al riguardo precisato che l’autorizzazione del (OMISSIS) al subappalto non modificava la natura giuridica di tale rapporto e non instaurava un rapporto diretto del (OMISSIS) nei confronti del subappaltatore.

Ed invero, come questa Corte ha gia’ affermato, in tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente che successivo, espresso dal committente all’esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex articolo 1656 c.c., il ricorso dell’appaltatore a tale modalita’ di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore.

Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, ai sensi dell’articolo 1372 c.c., solo verso quest’ultimo (e non anche nei confronti del committente), puo’ rivolgersi ai fini dell’adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione. (Cass. 16917/2011).

Nessuno degli elementi indicati dal ricorrente appare idoneo a superare la ricostruzione dei rapporti tra le parti effettuata dalla Corte territoriale, e la conseguente mancanza di un rapporto diretto tra l’odierno ricorrente e la (OMISSIS); fermo restando che non puo’ ricondursi alla violazione degli articoli 1362 e ss. e dei canoni ermeneutici ivi stabiliti la deduzione di mere circostanze di fatto che il giudice avrebbe omesso di considerare.

Come si e’ gia’ evidenziato, la qualificazione del rapporto e’ rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, cui spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere tra le risultanze istruttorie quelle dotate di maggiore efficacia dimostrativa, dando prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, in cui alla prova e’ assegnato un valore legale (Cass. n.6064/2008).

In particolare, e’ destituita di fondamento l’affermazione di parte ricorrente circa la mancanza di un elemento essenziale del contratto d’appalto, quale la determinazione del prezzo dell’opera.

Come gia’ evidenziato, ai sensi dell’articolo 1657 c.c. la determinazione del corrispettivo puo’ avvenire a posteriori, sulla base delle tariffe esistenti, o sulla base degli usi o ancora da parte del giudice (Cass. n. 19413/14).

3) Il terzo motivo denuncia il vizio di “motivazione apparente”, in violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4), in relazione sia all’an che al quantum del corrispettivo, deducendo che il collegamento tra alcuni documenti in atti e la configurazione del contratto di appalto non sarebbe adeguatamente esternato, non risultando espresse le ragioni su cui la Corte ha fondato sussistenza ed ammontare del credito; si denuncia inoltre la mancata valutazione di talune specifiche contestazioni sollevate dalla ricorrente.

Il motivo e’ fondato, nei limiti di cui appresso.

La Corte d’Appello di Roma ha chiaramente espresso la ratio decidendi in ordine alla ritenuta sussistenza di un rapporto di appalto tra (OMISSIS) e (OMISSIS) e della qualificazione del rapporto intercorrente tra la (OMISSIS) e la ditta (OMISSIS) quale subappalto, con la conseguenza che il (OMISSIS) era obbligato al pagamento nei confronti della propria controparte, (OMISSIS), pur avendo dato il proprio consenso all’esecuzione di parte dei lavori in subappalto da parte della ditta (OMISSIS).

La Corte ha indicando espressamente le fonti del proprio convincimento, quali:

la comunicazione inizio lavori, la DIA e diversi altri documenti sottoscritti dal (OMISSIS), in cui si attestava che i lavori erano stati affidati alla (OMISSIS), mentre la ditta (OMISSIS) era indicata come subappaltarice;

– le fatture relative all’acquisto del materiale intestate alla (OMISSIS) e quelle emesse dalla subappaltatrice, ed ha ritenuto che le circostanze dedotte dal ricorrente erano prive di decisivita’.

Il giudice di appello ha invece del tutto omesso di prendere in esame le contestazioni circa l’ammontare del corrispettivo riconosciuto in favore della resistente, onde su tale questione, specificamente fatta valere dal (OMISSIS) gia’ nell’atto di opposizione sotto molteplici profili, ribaditi nel giudizio di appello, si rileva la nullita’ della sentenza ex articolo 132 c.p.c., n. 2) per assoluta mancanza di motivazione.

4) Il quarto motivo denuncia la violazione dell’articolo 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c., avuto riguardo ai criteri sul regolamento dell’onere della prova, relativamente all’esistenza dell’as (OMISSIS)o contratto d’appalto ed al valore delle opere eseguite dalla (OMISSIS).

Il motivo, per le ragioni gia’ evidenziate con riferimento al motivo precedente e’ da ritenersi fondato, limitatamente alla censura sul quantum del corrispettivo dell’appalto ed al valore delle opere eseguite, ferma la statuizione di mancanza di un rapporto diretto tra (OMISSIS) e l’odierno ricorrente, che risulta invece adeguatamente motivata e fondata sul complessivo esame delle risultanze istruttorie, non sindacabile in questa sede.

Il quinto motivo denuncia la violazione dell’articolo 2735 c.c., censurando la statuizione che avrebbe erroneamente attribuito natura di confessione stragiudiziale agli atti amministrativi (comunicazione e denuncia di inizio attivita’) sottoscritti dal ricorrente. Il motivo e’ inammissibile, in quanto non coglie la ratio della pronuncia impugnata. La Corte territoriale non ha infatti attribuito efficacia confessoria ai documenti amministrativi citati dal ricorrente, limitandosi ad indicare tali documenti, unitamente ad altri elementi, quali fonti del proprio convincimento e ritenendo, sulla base del complessivo esame e valutazione delle acquisizioni processuali, che dovesse ritenersi provato il rapporto di appalto tra il ricorrente e la (OMISSIS).

Il sesto motivo di ricorso denuncia la nullita’ della sentenza per grave contraddittorieta’: il ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte territoriale abbia affermato l’estraneita’ del committente rispetto al contratto di subappalto, ed abbia peraltro ritenuto che talune circostanze, quali il fatto che la (OMISSIS) aveva provveduto a redigere il capitolato con i prezzi delle opere ed emesso direttamente fatture nei confronti del (OMISSIS), non costituissero elementi idonei a provare l’affidamento diretto dei lavori in favore di quest’ultima.

Il motivo e’ inammissibile.

Non e’ infatti configurabile nella sentenza impugnata un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”.

Come gia’ ripetutamente evidenziato, la Corte ha effettuato la complessiva valutazione degli elementi istruttori, all’esito della quale, con adeguato apprezzamento di merito, ha ritenuto che le acquisizione processuali attestassero l’esistenza di un rapporto di appalto tra (OMISSIS) e (OMISSIS), ed un rapporto di subappalto tra quest’ultima e la (OMISSIS), mentre gli elementi dedotti dall’odierno ricorrente, di natura meramente indiziaria, non fossero sufficienti a contrastare tale ricostruzione dei rapporti negoziali.

Il ricorso va dunque accolto, nei limiti di cui in motivazione, e la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo,terzo e quarto motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione.

Respinti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.