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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 27 settembre 2017, n. 22678

Ne consegue che, anche in relazione alla nullita’ delle delibere condominiali, deve trovare applicazione il principio affermato in materia contrattuale, secondo cui: La domanda di accertamento della nullita’ di un negozio proposta, per la prima volta, in appello e’ inammissibile ex articolo 345 c.p.c., comma 1, salva la possibilita’ per il giudice del gravame – obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullita’, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell’articolo 101 c.p.c., comma 2, – di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullita’ legittimamente formulata dall’appellante, giusta il citato articolo 345, comma 2.

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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 27 settembre 2017, n. 22678

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17895/2013 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 307/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 17/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Nel giudizio di primo grado, svolto dinanzi al Tribunale di Cagliari, (OMISSIS) agiva nei confronti del Condominio (OMISSIS), affinche’ l’autorita’ giudiziaria adita accertasse la nullita’ della delibera condominiale, datata 10 marzo 1992, con la quale il Condominio aveva annullato la delibera adottata in data 22 aprile 1991, che lo autorizzava alla realizzazione di una tettoia (pergolato) nel cortile condominiale da utilizzare quale copertura del posto auto. Il giudice adito, con sentenza n. 1344 del 2008, nella resistenza del condominio che formulava domanda riconvenzionale al fine di ottenere la declaratoria di illegittimita’ della costruzione realizzata dal (OMISSIS) nonostante il dissenso espresso dall’assemblea, rigettava la domanda attorea e nel contempo accoglieva la domanda riconvenzionale del condominio.

Avverso la menzionata sentenza proponeva appello il medesimo (OMISSIS) che impugnava la decisione del giudice di prime cure sostenendo la tesi dell’illegittimita’ della condizione apposta alla delibera iniziale, ossia l’assenso dell’Istituto Autonomo per le case popolari, proprietario di oltre un terzo dell’edificio, e l’assenza di modifiche nella destinazione dell’area, la Corte di appello di Cagliari, con sentenza n. 307 del 2013, dichiarava inammissibile il gravame, stante la novita’ delle questioni dedotte con l’atto di appello.

Con ricorso notificato in data 11 luglio 2013, il (OMISSIS) ha chiesto la cassazione della richiamata sentenza della Corte di appello di Cagliari, prospettando due motivi di ricorso con i quali ha lamentato, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c., e il vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

L’intimato condominio ha resistito con controricorso. Con relazione ex articolo 380 bis c.p.c., e’ stata proposta la reiezione del ricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ha ritenuto che, nella specie, non sussistessero i requisiti di cui all’articolo 375 c.p.c., n. 5, per la trattazione della causa in camera di consiglio, in particolare con riferimento all’evidenza decisoria, e, per tale ragione ha rimesso la causa alla pubblica udienza.

In prossimita’ della pubblica udienza il ricorrente ha depositato altra memoria illustrativa, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente superare la censura di inammissibilita’ sollevata dal condominio controricorrente, con la quale ha lamentato il difetto di autosufficienza del ricorso.

Il ricorrente, invece, ha esposto le proprie rimostranze in maniera sufficientemente chiara ed esauriente, cosi’ da rendere edotto il relatore in ordine alle ragioni di censura e ai punti della sentenza oggetto di impugnazione, consentendo una verifica afferente la fondatezza o meno dei motivi di ricorso, per quanto di seguito si dira’.

Venendo all’esame delle censure mosse dal ricorrente, con il primo motivo questi lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c., per avere la Corte di merito concluso per l’inammissibilita’ del gravame stante la novita’ delle questioni sottoposte al suo esame rispetto a quelle dedotte in primo grado e cio’ a fronte di un erronea lettura della norma de qua che si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso proprio e non a tutte le difese svolte dalle parti, peraltro strettamente connesse con la domanda introduttiva del giudizio.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere il giudice omesso di pronunciarsi riguardo alla richiesta di nullita’ o di inefficacia della delibera condominiale del 1992, oltre che sugli altri motivi di gravame addotti.

I motivi che per la loro intima connessione possono essere trattati congiuntamente sono fondati.

La questione attinente la nullita’ della delibera condominiale derivante dalla illiceita’ della condizione apposta alla delibera del 1991, che subordinava l’autorizzazione alla realizzazione del pergolato al consenso dello I.A.C.P., non puo’ ritenersi nuova ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., e, quindi, inammissibile, per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, perche’ l’allora appellante, oggi ricorrente, non ha “arricchito” con diversi profili la propria originaria domanda, ma si e’ difeso sulla “nuova” prospettazione adottata con la sentenza che aveva deciso il giudizio.

Deve dunque escludersi la novita’ della domanda, agli effetti dell’articolo 345 c.p.c., risultando la stessa comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio con la citazione introduttiva, e tale, percio’, da non determinare la compromissione delle potenzialita’ difensive della controparte, ne’ l’allungamento dei tempi processuali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015).

Nello stesso senso si e’ di recente chiarito che: “Il divieto di proporre domande nuove in appello implica che e’ preclusa la facolta’ di avanzare pretese che involgano la trasformazione obiettiva del contenuto intrinseco della domanda proposta in primo grado, ma non quella di prospettare rilievi che importino una diversa qualificazione giuridica del rapporto e l’applicazione di una norma di diritto non invocata in primo grado, tanto piu’ quando la nuova ragione giuridica dedotta in sede di gravame derivi da una norma di legge che il giudice e’ tenuto ad applicare” (Sez. 2 -, n. 6854 del 2017).

La seconda ragione di fondatezza del ricorso risiede nel fatto che il ricorrente, con l’appello, ha prospettato un presunto ulteriore vizio di nullita’ della delibera condominiale, rispetto a quelli fatti valere con la domanda introduttiva del giudizio di primo grado.

In relazione ai motivi di nullita’ delle delibere condominiali deve richiamarsi l’orientamento di questa Corte secondo cui: “Alle deliberazioni prese dall’assemblea condominiale si applica il principio dettato in materia di contratti dall’articolo 1421 c.c., secondo cui e’ attribuito al giudice il potere di rilevarne d’ufficio la nullita’” Sez. 2, n. 12582 del 2015 (Rv. 635891).

Ne consegue che, anche in relazione alla nullita’ delle delibere condominiali, deve trovare applicazione il principio affermato in materia contrattuale, secondo cui: “La domanda di accertamento della nullita’ di un negozio proposta, per la prima volta, in appello e’ inammissibile ex articolo 345 c.p.c., comma 1, salva la possibilita’ per il giudice del gravame – obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullita’, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell’articolo 101 c.p.c., comma 2, – di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullita’ legittimamente formulata dall’appellante, giusta il citato articolo 345, comma 2”, Sez. U, n. 26243 del 2014 (Rv.633566).

Alla luce di quanto esposto la Corte d’Appello di Cagliari ha errato nel dichiarare domanda nuova quella esposta con il motivo di appello relativo alla dedotta nullita’ della delibera condominiale del 1992 per l’illiceita’ della condizione, motivo che, invece, andava esaminato nel merito.

La sentenza impugnata deve percio’ essere cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Cagliari perche’ la decida uniformandosi ai principi e tenendo conto dei rilievi innanzi enunciati. Il giudice del rinvio provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Cagliari.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.