La cancellazione della societa’ di persone dal registro delle imprese determina l’estinzione della societa’ stessa, privandola della capacita’ di stare in giudizio, sicche’, quando cio’ intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la medesima e’ parte, ancorche’ questo non sia interrotto per mancata dichiarazione del corrispondente evento da parte del suo difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ai sensi dell’articolo 110 c.p.c., ai soci quali successori a titolo universale divenuti partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione.
Con riferimento all’evento interruttivo che si verifichi nel corso del giudizio, qualora questo non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non era piu’ possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della societa’, deve provenire, a pena di inammissibilita’, dai soci atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non puo’ eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo e’ occorso.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 28 settembre 2018, n. 23551
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25157-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) AC PROVINCIALE, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 336/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 26/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2018 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 1056 del 2010 – nel procedimento promosso dall’ (OMISSIS) nei confronti della motoauto service di (OMISSIS) SNC per ottenere la condanna al pagamento in proprio favore della somma di Lire 44.288, riscossa ma non versata dalla convenuta a decorrere dall’aprile 1996, nell’esecuzione di una serie di servizi svolti in delegazione indiretta, in virtu’ della convenzione del 30 gennaio 1992 – il Tribunale di Cagliari: 1) condannava la convenuta al pagamento della somma di Euro 16.485 oltre interessi in misura legale; 2) rigettava la domanda riconvenzionale di condanna dell’attore e dell’ (OMISSIS), chiamato in causa dalla convenuta, al pagamento dei compensi dovuti nella misura di Lire 40 milioni annue o del diverso importo accertato, per l’attivita’ di riscossione delle tasse automobilistiche e di rilascio dei libretti fiscali, previa dichiarazione di nullita’ della menzionata convenzione; 3) condannava la societa’ convenuta alla refusione delle spese processuali.
2. Avverso tale decisione proponeva appello la societa’ convenuta resistevano l’ (OMISSIS) e l’ (OMISSIS), il secondo, in particolare, riproponeva l’eccezione di difetto di legittimazione passiva.
3. Per quel che ancora rileva la Corte di Appello di Cagliari dichiarava inammissibile l’appello proposto da (OMISSIS) snc per difetto di legittimazione ad impugnare.
In particolare la Corte d’Appello evidenziava che, a seguito della riforma del diritto societario in base alla previsione del Decreto Legislativo n. 6 del 2003, articolo 4 di modifica ddell’articolo 2945 c.c. in materia di societa’ di capitali, e delle successive sentenze delle sezioni unite (in particolare S.U. n. 6072 del 2013) anche per le societa’ di persone la cancellazione dal registro delle imprese, pur avendo natura dichiarativa, consentiva di presumere il venir meno della capacita’ e della soggettivita’, rendendo opponibile ai terzi tale evento contestualmente alla pubblicita’. Cio’ premesso, risultava pacifico che dopo la cancellazione l’attivita’ era proseguita da (OMISSIS) quale impresa individuale.
3.1 Conseguentemente, gli effetti della cancellazione dal registro delle imprese della (OMISSIS) snc decorrevano dal primo gennaio 2004, mente contrariamente a quanto sostenuto dalla appellante, per il periodo precedente permanevano soggettivita’ e legittimazione processuale data la sussistenza in base alle rispettive pretese di reciproci rapporti di credito, in conformita’ al diritto vivente prima della riforma in materia societaria.
3.2 Inoltre, poiche’ la cancellazione si era verificata nel corso del giudizio e non era stata dichiarata dal difensore costituito, la sentenza di primo grado era stata pronunciata correttamente nei confronti della societa’ cancellata, mentre l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta a pena di inammissibilita’ dai soci atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non puo’ eccedere il grado di giudizio nel quale tale evento si e’ verificato. Infatti, nel caso in cui all’estinzione della societa’ non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla stessa, si determina un fenomeno successorio con trasferimento dell’obbligazione ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente.
4. (OMISSIS) aveva proposto l’appello non in qualita’ di socia bensi’ come legale rappresentante della societa’, conferendo procura in tale veste. Pertanto doveva dichiararsi la mancanza di legittimazione a proporre appello per inesistenza della societa’ con conseguente inammissibilita’ dell’impugnazione.
5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) in proprio e quale socio e legale rappresentante della (OMISSIS) snc sulla base di 5 motivi di ricorso.
6. L’ (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.
7. In prossimita’ dell’udienza sia la ricorrente (OMISSIS) che i controinteressati (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno presentato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto – articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 116, 167 e 345 c.p.c. – articolo 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’articolo 112 c.p.c. – articolo 360, n. 5, per contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
La ricorrente ritiene errata la decisione di rigetto della propria doglianza circa la tardivita’ dell’eccezione di nullita’ della procura alle liti proposta dalla parte appellata, eccezione che aveva portato alla declaratoria di inammissibilita’ dell’impugnazione. Il medesimo errore sarebbe stato posto in essere rispetto al rigetto dell’eccezione di tardivita’ della produzione documentale del certificato della camera di commercio attestante l’avvenuta cancellazione della societa’ dal registro delle imprese, effettuata nel corso del giudizio di appello dall’ (OMISSIS).
1.2 La ricorrente, dopo aver riportato nel ricorso in sintesi l’iter processuale del giudizio di appello, evidenzia che l’ (OMISSIS), all’udienza del 24 gennaio 2014, aveva modificato le proprie conclusioni proponendo domande ed eccezioni nuove e chiedendo alla corte di dichiarare l’inammissibilita’ dell’appello per inesistenza o nullita’ della procura ad litem. La corte territoriale aveva accolto tali richieste, ritenendo riconosciuta pacificamente l’avvenuta cancellazione della societa’ (OMISSIS) snc, nonostante quest’ultima avesse continuato ad operare come ditta individuale nella persona della socia (OMISSIS), in tal modo la Corte era incorsa nel vizio denunciato perche’ aveva preso in esame l’eccezione anche se proposta tardivamente e sulla base di documentazione anch’essa prodotta solo nel giudizio d’Appello. Inoltre l’eccezione presupponeva un accertamento di fatto precluso in sede di impugnazione anche perche’ contestato dalla ricorrente e non pacificamente ammesso.
La Corte d’Appello avrebbe, dunque, dovuto rilevare d’ufficio la novita’ della produzione e dichiarare l’inammissibilita’ e la tardivita’ dell’eccezione, esaminando nel merito il giudizio.
1.3 Il primo motivo e’ infondato.
In primo luogo deve, in questa sede, ribadirsi che il difetto di legittimazione attiva o passiva, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, e’ rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio – e, dunque, anche in sede di legittimita’ -, salvo che sul punto non si sia formato il giudicato (Sez. 3, Sentenza n. 9289 del 09/07/2001).
Dunque non puo’ essere ritenuta tardiva l’eccezione della parte circa la mancanza di legittimazione processuale della societa’ appellante, in quanto cancellata dal registro delle imprese.
Infatti, posto che la mancanza di legittimazione processuale della parte e’ rilevabile d’ufficio, rientrando nel potere-dovere del giudice la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, indipendentemente dall’attivita’ assertiva delle parti, la questione puo’ essere posta dalla parte in ogni momento, anche nel corso del processo d’appello, integrando una mera allegazione difensiva volta a sollecitare il potere del giudice di rilevare d’ufficio la sussistenza o meno della legittimazione processuale, con la conseguenza che non sono applicabili le regole delle preclusioni o limitazioni per la proposizione di domande nuove o di eccezioni in senso stretto (con riferimento alle nullita’ contrattuali v. Sez. L. Sent. n. 18374 del 2006).
1.4 Per la stessa ragione non puo’ ritenersi tardiva e quindi inammissibile la produzione del documento attestante la cancellazione dal registro delle imprese della societa’ appellante, essendo del tutto evidente la sua indispensabilita’ ai fini della decisione. A tal proposito, questa Corte ha avuto modo di affermare che la documentazione volta a comprovare l’estinzione della societa’ appellante, puo’ essere prodotta perfino nel giudizio di cassazione ai sensi dell’articolo 372 c.p.c. da parte di chi, avendo omesso di proporre, in sede di gravame, l’eccezione relativa alla legittimazione ad appellare di una societa’ gia’ estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, formuli tale eccezione, per la prima volta, davanti al giudice di legittimita’ (Sez. 1, Sentenza n. 9334 del 09/05/2016).
2. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto – articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 75, 100 e 116 c.p.c., nonche’ in relazione all’articolo 2272 c.c., comma 1, n. 4 articolo 2498 c.c. – articolo 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’articolo 112 c.p.c. – articolo 360 c.p.c., n. 5, per contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
La ricorrente lamenta che la Corte d’appello, nonostante avesse ammesso la propria produzione documentale, aveva poi omesso totalmente di considerare il documento dal quale risultava la prosecuzione dell’attivita’ svolta dalla societa’ (OMISSIS) da parte della socia unica (OMISSIS).
A parere della ricorrente la fattispecie – in cui a seguito dello scioglimento di una SNC ex articolo 2272 c.c., comma 1, n. 4, e della mancata ricostituzione della pluralita’ dei soci, e del trasferimento dell’intero capitale sociale al socio, che prosegue l’attivita’ aziendale come ditta individuale – dovrebbe inquadrarsi nell’ambito della cessione di azienda o della sua trasformazione ex articolo 2498 c.c. e dunque la societa’ (OMISSIS) non poteva essere considerata estinta, sussistendo la prova che la stessa aveva continuato ad operare pur dopo l’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese.
In altri termini si sarebbe verificata una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto e, dunque, la procura sarebbe stata conferita da chi ( (OMISSIS)) aveva sempre avuto la rappresentanza della societa’ oltre ad essere anche socio e colei che aveva proseguito ad esercitare l’attivita’.
2.1 La procura, pertanto, sarebbe stata pienamente valida e l’appello pienamente ammissibile.
2.2 In alternativa la ricorrente richiama anche l’articolo 2498 c.c. in tema di trasformazioni di societa’, con indicazione della dominazione della societa’ anteriore alla sua trasformazione.
3. Il terzo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto – articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 83, 163 e 164 c.p.c., nonche’ in relazione agli articoli 2257 – 2266 – 2291 – 2292 – 2293 e 2298 c.c. – articolo 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Secondo la ricorrente la procura rilasciata al difensore nell’atto di appello era rilasciata, oltre che in qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) snc, anche in proprio o quantomeno nella propria qualita’ di socia. Pertanto la procura conferita dalla (OMISSIS) al procuratore sarebbe pienamente valida in quanto conferita da una persona fisica indiscutibilmente socio della societa’ cancellata pur senza la spendita di tale qualita’.
In altri termini il giudice d’Appello avrebbe errato nel ritenere invalida la procura conferita al margine dell’atto di appello per la mancata indicazione da parte della signora (OMISSIS) di aver agito in proprio, quale socia, e non quale legale rappresentante della societa’ ritenuta estinta.
4. Il quarto motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: Art. 360 c.p.c., n. 3 e articoli 102, 115 e 116 c.p.c., nonche’ in relazione all’articolo 2272 c.c., comma 1, n. 4 e articolo 2308 c.p.c.
La sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda formulata dalla ricorrente sulla nullita’ dell’atto di citazione introduttivo del giudizio, dell’intero procedimento di primo grado e della sentenza appellata.
Secondo la ricorrente, essendo la societa’ formalmente cancellata dal registro delle imprese, i soci subentrano anche nella legittimazione processuale, determinandosi una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, pertanto nel corso del giudizio di primo grado vi sarebbe stata una violazione del litisconsorzio, non essendo stato citato in giudizio il socio (OMISSIS), nonostante l’estinzione della societa’.
4.1 Il secondo, il terzo motivo e il quarto motivo di ricorso, che per la loro intima connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
La Corte d’Appello ha fatto buon uso dei principi di diritto affermati da questa Corte a partire dalle sentenza delle sezioni unite n. 6070 del 12/03/2013.
Costituisce oramai principio assolutamente pacifico e consolidato quello secondo cui: “La cancellazione della societa’ di persone dal registro delle imprese determina l’estinzione della societa’ stessa, privandola della capacita’ di stare in giudizio, sicche’, quando cio’ intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la medesima e’ parte, ancorche’ questo non sia interrotto per mancata dichiarazione del corrispondente evento da parte del suo difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ai sensi dell’articolo 110 c.p.c., ai soci quali successori a titolo universale divenuti partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione” (ex plurimis Sez. L, Sent. n. 13183 del 2017).
Con riferimento all’evento interruttivo che si verifichi nel corso del giudizio, come e’ avvenuto nel caso di specie, questa Corte ha affermato che qualora questo non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non era piu’ possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della societa’, deve provenire, a pena di inammissibilita’, dai soci atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non puo’ eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo e’ occorso (Sez. L, Sent. n. 19580 del 2017).
Nel caso di specie e’ pacifico e non contestato che la procura alle liti era stata rilasciata dalla ricorrente unicamente in qualita’ di rappresentante legale della societa’ oramai cancellata dal registro delle imprese, sicche’ la Corte d’Appello non poteva far altro che dichiarare inammissibile l’appello in quanto proposto da un soggetto non piu’ esistente e senza capacita’ di stare in giudizio.
Ne consegue che non vi e’ stata alcuna omissione circa la valutazione del documento dal quale risultava la prosecuzione dell’attivita’ svolta dalla societa’ (OMISSIS) da parte della socia unica (OMISSIS), in quanto tale circostanza non poteva far altro che confermare che legittimata a proporre l’impugnazione era la ricorrente personalmente e che non era consentita alcuna interpretazione estensiva della procura.
Anche la pretesa mancata chiamata in causa del socio (OMISSIS), litisconsorte necessario dopo la cancellazione della societa’ dal registro delle imprese e’ del tutto infondata in quanto come si e’ detto il giudizio di primo grado e’ proseguito regolarmente tra le parti originarie, non essendo stato dichiarato l’evento interruttivo avvenuto nel corso del giudizio, mentre sarebbe stato onere della ricorrente in qualita’ di successore nella posizione processuale della societa’ parte del giudizio di primo grado di proporre il ricorso in proprio e notificarlo anche al litisconsorte necessario di cui oggi lamenta il mancato coinvolgimento nel giudizio di primo grado.
5. Il quinto motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato violazione e falsa applicazione di norme di diritto – articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 91 e 92 – articolo 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’articolo 112 c.p.c.
La motivazione sulla condanna alle spese sarebbe errata perche’ la sentenza delle sezioni unite che aveva chiarito gli effetti della cancellazione del registro delle imprese era stata depositata quattro mesi prima del deposito dell’appello e, dunque, quando il procuratore non era a conoscenza dell’avvenuta cancellazione formale della societa’, avendo appunto il socio di fatto continuato ad operare. La corte avrebbe omesso di valutare la complessiva condotta processuale tenuto dalla ricorrente.
Il motivo e’ infondato.
Secondo la stessa prospettazione del ricorrente la sentenza delle sezioni unite che aveva chiarito quali fossero le conseguenze processuali della cancellazione delle societa’ (anche di persone) dal registro delle imprese, era antecedente alla proposizione dell’appello poi dichiarato inammissibile mentre e’ del tutto irrilevante la mancata conoscenza dell’evento estintivo in capo al procuratore, essendo onere della parte comunicargli una tale circostanza.
6. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
7. Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il comma 1- quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi Euro 2.200 di cui 200 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, per ognuno dei controricorrenti;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.