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in tema di condominio negli edifici, qualora un condomino agisca per ottenere l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione in suo favore della proprietà esclusiva di una parte altrimenti rientrante nell’ambito di quelle comuni ai sensi dell’articolo 1117 c.c. (quale lo spazio sottostante il suolo dell’edificio condominiale), il contraddittorio va esteso a tutti i condomini, incidendo la domanda sull’estensione dei diritti dei singoli; pertanto, ove cio’ non avvenga, l’invalida costituzione del contraddittorio puo’, in difetto di giudicato espresso o implicito sul punto, essere eccepita per la prima volta o rilevata d’ufficio anche in sede di legittimita’. Ne consegue che, nel caso di tempestiva impugnazione della sentenza di primo grado nei confronti di taluni soltanto di essi, il giudice d’appello deve disporre, a pena di nullita’, l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’articolo 331 c.p.c. nei confronti dei litisconsorti pretermessi.
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Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 15 gennaio 2019, n. 848
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20068-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 294/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 01/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2018 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 294/2017 del 1 marzo 2017, che, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal condomino (OMISSIS) avverso la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di L’Aquila l’11 gennaio 2016, ha dichiarato lo stesso proprietario per intervenuta usucapione dell’area di sedime del fabbricato posta al di sotto del suo appartamento, costituente un’intercapedine tra il piano di calpestio di quest’ultimo ed il piano di campagna, per averne avuto il possesso esclusivo dal 1985 in poi.
Resiste con controricorso (OMISSIS), mentre gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensive.
Il primo motivo del ricorso del (OMISSIS) deduce la nullita’ della sentenza e del procedimento in relazione agli articoli 101 e 331 c.p.c., per mancata proposizione dell’atto di appello nei confronti del condomino (OMISSIS), che era stato parte del giudizio di primo grado insieme a tutti gli altri condomini.
Il secondo motivo del ricorso del (OMISSIS) deduce la nullita’ della sentenza e del procedimento in relazione all’articolo 112 c.p.c., per aver la Corte d’appello dichiarato usucapito dal (OMISSIS) il “vano” e non l'”area” sottostante l’appartamento.
Il terzo motivo del ricorso del (OMISSIS) deduce la nullita’ della sentenza e del procedimento in relazione all’articolo 342 c.p.c., per l’inammissibilita’ dell’atto di appello.
Il quarto motivo del ricorso allega l’omesso esame di fatto decisivo e la violazione degli articoli 1141 e 1164 c.c., illustrando il contenuto dell’accordo con cui il condominio aveva autorizzato il (OMISSIS) alla tamponatura del vano sottostante il suo appartamento.
1. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza del suo primo motivo, rimanendo assorbite le restanti censure, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
2. Il primo motivo di ricorso e’ fondato.
Come da questa Corte piu’ volte precisato, in tema di condominio negli edifici, qualora un condomino agisca per ottenere l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione in suo favore della proprieta’ esclusiva di una parte altrimenti rientrante nell’ambito di quelle comuni ai sensi dell’articolo 1117 c.c. (quale lo spazio sottostante il suolo dell’edificio condominiale: Cass. Sez. 2, 30/03/2016, n. 6154), il contraddittorio va esteso a tutti i condomini, incidendo la domanda sull’estensione dei diritti dei singoli; pertanto, ove cio’ non avvenga, l’invalida costituzione del contraddittorio puo’, in difetto di giudicato espresso o implicito sul punto, essere eccepita per la prima volta o rilevata d’ufficio anche in sede di legittimita’ (Cass., Sez. 6 – 2, 15/03/2017, n. 6649). Ne consegue che, nel caso di tempestiva impugnazione della sentenza di primo grado nei confronti di taluni soltanto di essi, il giudice d’appello deve disporre, a pena di nullita’, l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’articolo 331 c.p.c. nei confronti dei litisconsorti pretermessi. L’atto di appello di (OMISSIS), diretto all’accoglimento della domanda di usucapione dell’area sottostante il suo appartamento, non venne invece rivolto, come risulta anche dalla relativa vocatio in ius e dalla richiesta di notificazione della citazione, nei confronti del condomino (OMISSIS), che era stato parte del giudizio di primo grado. Ne’ vale ad escludere il vizio di non integrita’ del contraddittorio l’erronea dichiarazione della contumacia di (OMISSIS) nell’epigrafe della sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila.
L’impugnata sentenza va, quindi, cassata con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione, che provvedera’ a nuovo esame della causa previa integrazione del contraddittorio nei confronti del condomino pretermesso, e regolera’ anche le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione.