In sede di ammissione al passivo fallimentare, al fine dell’accertamento dell’anteriorità del credito rispetto alla dichiarazione di fallimento, la scrittura privata allegata a documentazione della pretesa (nell’ipotesi, effetti cambiari emessi da una società successivamente fallita) è soggetta alle regole dettate dall’art. 2704, comma 1, c.c. in tema di certezza e computabilità della data riguardo ai terzi, le quali possono essere fatte valere nell’interesse della massa o del fallito dal curatore, data la sua posizione di terzietà rispetto agli atti compiuti dal fallito medesimo.

 

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Tribunale Milano, civile Sentenza 27 settembre 2018, n. 9499

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SECONDA CIVILE

FALLIMENTI

Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati

Dott. Alida Paluchowski – Presidente

Dott. Luisa Vasile – Giudice

Dott. Sergio Rossetti – Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO ex art. 209 e 101 l.f.

nella controversia iscritta al n. r.g. 26956/2018 promossa da:

CENTRO SERVIZI CONDOMINIO LOCALITÀ (…) IN T. D. V. (C.F. (…)) elettivamente domiciliata in Milano, via Goldoni n.1, presso lo studio dell’avvocato Marco Arienti, giusta procura in calce all’istanza di ammissione al passivo ex artt. 101 – 209 l.f. (vecchio rito)

ATTORE

contro

(…) IMMOBILIARI (…) S.P.A. (C.F. (…)) in persona del suo Commissario Liquidatore, avv. Pa.De., elettivamente domiciliata in Calangianus (SS), via (…), presso lo studio degli avvocati Da.Sa. e Fa.Di.

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: Insinuazione tardiva di credito ai sensi dell’art. 101 l.f. (vecchio rito)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 31.05.2018 e regolarmente notificato alla controparte (C.F. (…)) il Centro Servizi Condominio Località (…) ha proposto domanda di insinuazione tardiva di credito allo stato passivo della (…) IMMOBILIARI (…) S.P.A.” dichiarato esecutivo. Tale credito, ammonterebbe ad Euro 935,85 e deriverebbe da rate di spese condominiali non pagate e ritualmente deliberate dall’assemblea condominiale.

Quali motivi di insinuazione tardiva ha dedotto parte attrice:

– che con provvedimento di assegnazione del 23.02.2016 e successivo decreto di trasferimento del 05.07.2016 il Tribunale di Tempio Pausania assegnava alla (…) l’unità immobiliare sita nel complesso residenziale “Centro servizi condominio località (…)” nel comune di Trinità D’Augultu e Vignola;

– che la tardività dell’istanza di insinuazione al passivo è dovuta al fatto che l’acquisizione dell’immobile da parte della procedura è intervenuto solo a seguito dell’assegnazione del 23.02.2016;

– che, ai sensi dell’art. 63, comma 4, delle disposizioni di attuazione del codice civile, la responsabilità del subentrante nei diritti di un condomino quanto ai pagamenti dei contributi relativi all’anno in corso alla data del subentro e a quello precedente è di natura solidale;

– che le gestioni annuali del condominio istante hanno decorrenza dall’1 giugno al 31 maggio dell’anno successivo;

– che, conseguentemente, la procedura è responsabile del pagamento delle spese condominiali riferibili all’immobile di cui al decreto di trasferimento relative alle annualità 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018.

Non si è costituita la (…) IMMOBILIARI (…) S.P.A.” e, constata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la sua contumacia.

Non essendosi svolta alcuna fase istruttoria ed avendo il procuratore del condominio rinunciato ai termini per il deposito delle memorie conclusionali, la causa veniva trattenuta in decisione e il Giudice relatore riservava la decisione finale al collegio.

Occorre rammentare preliminarmente in diritto alcuni principi fondamentali che vengono ad innervare l’intera materia dell’ammissione allo stato passivo e dell’opposizione alla stessa (procedimento compreso), e cioè che:

1) il procedimento di opposizione allo stato passivo è retto dalle regole ordinarie in tema di onere della prova, con la conseguenza che grava sull’opponente (attore) fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito (Cassazione civile 20.01.2015 n. 826; Cass . 09.02.2004 n. 2387 : e Cass sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982; ) mentre graverà sulla curatela l’onere di dimostrare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell’obbligazione (Cass. civ., Sez. I, 9 maggio 2001, n. 6465; Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 1995, n. 2832);

2) tuttavia, nel procedimento di accertamento del passivo il curatore deve essere considerato terzo sia rispetto al fallito sia rispetto ai creditori concorsuali e, pertanto, al predetto curatore non sono opponibili i crediti non aventi data certa (cfr. da ultimo Cass. S.u. 20.02.2013, n. 4213; Cass. 9.5.2011 n. 10081;Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2005, n. 5582);

3) il procedimento di opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattere impugnatorio, con la rilevante conseguenza che in esso non possono essere avanzate domande nuove che non siano già contenute nell’istanza di ammissione al passivo operando il principio della immutabilità della domanda (Cass. civ., Sez. I, 18 giugno 2003, n. 9716; Cass. civ., Sez. lavoro, 28 maggio 2003, n. 8472; Cass. civ., Sez. I, 8 novembre 1997, n. 11026);

4) per contro, poiché nel giudizio di opposizione allo stato passivo è lo stesso creditore opponente ad avere la veste di attore, mentre il curatore che contesti la pretesa assume quella di convenuto, nulla impedisce – nei limiti in cui le regole del processo di cognizione lo consentono – al curatore di far valere, in via di eccezione, ragioni di infondatezza della pretesa del ricorrente diverse da quelle enunciate nell’originario provvedimento di non ammissione del credito al passivo, non essendovi alcun onere di sollevare tutte le possibili contestazioni nel corso dell’adunanza prevista dall’art. 96 l. fall. ( Cass. 11.5.2001 n. 656; Cass. civ., Sez. I, 1 agosto 1996, n. 6963; App. Trieste, 29 marzo 2006);

5) il tribunale ha la sola facoltà – il cui mancato esercizio non esonera la parte dalle conseguenze del mancato assolvimento dell’onere probatorio – di acquisire il fascicolo fallimentare e da esso eventualmente desumere elementi o argomenti di prova (Cass. civ., 21.12.2005 n. 28302; Cass. Sez. I, 9 maggio 2001, n. 6465; Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 1995, n. 2832; Trib. Milano, 7 ottobre 2003; Trib. Padova, 27 febbraio 2002).

6) quanto alla prova del credito, nella procedura di verifica dei crediti e nel conseguente giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore del fallimento agisce in qualità di terzo sia rispetto ai creditori del fallito che richiedono l’ammissione al passivo, sia rispetto allo stesso fallito; conseguentemente, non è applicabile nei suoi confronti l’art. 2709 cod. civ., secondo cui i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore, invocabile solo nei rapporti fra i contraenti o i loro successori, fra i quali ultimi non è annoverabile il curatore nella sua funzione istituzionale di formazione dello stato passivo (ancorché, peraltro, dette scritture possano essere prese in considerazione dal giudice di merito quali elementi indiziari in ordine all’esistenza del credito) (Cass. Civ. 9.5.2013 n. 11017; Cass. civ., 9-5.2011 n. 10081; Cass. Sez. I, 15 marzo 2005, n. 5582);

7) in sede di ammissione al passivo fallimentare, al fine dell’accertamento dell’anteriorità del credito rispetto alla dichiarazione di fallimento, la scrittura privata allegata a documentazione della pretesa (nell’ipotesi, effetti cambiari emessi da una società successivamente fallita) è soggetta alle regole dettate dall’art. 2704, comma 1, c.c. in tema di certezza e computabilità della data riguardo ai terzi, le quali possono essere fatte valere nell’interesse della massa o del fallito dal curatore, data la sua posizione di terzietà rispetto agli atti compiuti dal fallito medesimo (Cass. Sez. civ. 9.5.2011 n. 10081; Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2005, n. 5582; Cass. civ., Sez. I, 9 maggio 2001, n. 6465; Cass. civ., Sez. I, 20 luglio 2000, n. 9539; Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2000, n. 1370);

8) infine, ma in questo caso si tratta di regola generale e non operante in via esclusiva per il Fallimento, le fatture commerciali non accettate, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell’onere probatorio; ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull’an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l’esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità (cfr. Cass. Sez. civ. 11,03.2011 n. 5915; Cass. Sez. civ.3.3.2009 n. 5071; Cass. civ., Sez. II, 11 maggio 2007, n. 10860; Cass. civ. (Ord.), Sez. II, 29 novembre 2004, n. 22401; Cass. civ., Sez. II, 27 agosto 2003, n. 12518; Cass. civ., Sez. II, 4 marzo 2003, n. 3188).

Richiamati tali principi generali e passando al caso di specie, osserva il tribunale che la parte attrice ha debitamente dimostrato e circostanziato il suo diritto ad ottenere l’ammissione come credito prededucibile ( in quanto maturato dopo l’apertura della procedura) delle spese condominiali insinuate tardivamente, spese che emergono chiaramente sulla base delle determinazioni deliberate dall’assemblea condominiale (come si evince dal doc. 2 allegato) ed ammontanti a complessivi Euro 935,85 (come emerge documentalmente dal preventivo di spesa gestione 2015 – 2016 e 2016 – 2017 quale doc. 3 in atti).

I documenti prodotti nel giudizio contumaciale non sono stati contestati, proprio perché la procedura ha ritenuto di non costituirsi e, allo stato, essi risultano corretti, non evidenziandosi anomalie nel calcolo proposto. Altresì, come emerge dai docc. 1 – 2 prodotti, l’unità immobiliare sita nel complesso residenziale Centro Servizi nel Comune di Trinità D’Augultu e Vignola, in località (…), è stata regolarmente assegnata dal Tribunale di Tempio Pausania alla convenuta (…) S.p.A. in L., giusto decreto di trasferimento del 05.07.2016 e, conseguentemente, la Procedura, in quanto proprietaria dell’immobile, è responsabile delle relative spese condominiali da tale data e fino al successivo 16.06.2017, data della successiva cessione dell’immobile ad altro soggetto.

Pertanto, si ammette allo stato passivo di (…) IMMOBILIARI (…) S.P.A.” con collocazione prededucibile per l’importo complessivo, Euro 935,85, in base alla documentazione in atti.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese stante l’assenza di domanda sul punto all’interno delle conclusioni precisate.

P.Q.M.

1) accoglie l’insinuazione tardiva di credito proposta dal CENTRO SERVIZI CONDOMINIO LOCALITÀ (…) IN T. D. V. (C.F. (…)) e a modifica dello stato passivo dichiarato esecutivo, ammette allo stato passivo della (…) IMMOBILIARI (…) S.P.A.” il credito azionato dal Condominio Località (…), pari ad Euro 935,85 in prededuzione ai sensi dell’art. 111 l.f.;

2) Non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Così deciso in Milano il 20 settembre 2018.

Depositata in Cancelleria il 27 settembre 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.