La revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie in conto corrente.

Rimesse bancarie in C/c e revocatoria bancaria, aspetti generali.

L’art. 67 R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare), detta la disciplina della revocatoria fallimentare.
Con i suoi 4 commi, la norma in esame disciplina per gradi linee le ipotesi di revocabilità dei singoli atti posti in essere dal soggetto poi fallito in danno dei creditori concorsuali in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento.

 

 

Per quel che in questa sede interessa, lo scrivente si occuperà di descrivere brevemente l’ipotesti prevista dal comma 3 lett. b) dell’art. 67, avente ad oggetto esclusivo le rimesse effettuate sul conto corrente della impresa fallita.

Con questo breve scritto, è bene premetterlo sin da subito, si affronterà il tema in esame senza analizzare il presupposto “soggettivo“ dell’azione revocatoria, ovvero la scientia decoctionis, cioè la conoscenza in capo al creditore dello stato di insolvenza del debitore poi fallito.

In sostanza, tale breve disamina verterà solo ed esclusivamente sui requisiti oggettivi dell’azione disciplinata dall’art. 67, comma 3, lett. b).

Va preliminarmente detto che, l’art. 67 delle legge fallimentare, e quindi l’istituto della revocatoria fallimentare sono stati profondamente riformarti negli ultimi anni, con particolare impatto proprio riguardo le rimesse in conto corrente.

Infatti ad uscirne profondamente riformata, è stata proprio tale particolare forma di azione revocatoria.

La novella in esame, avvenuta con D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, ha radicalmente modificato l’art. 67 della legge fallimentare cambiandone definitivamente la sua portata.

Con il provvedimento normativo appena menzionato, e per quel che qui interessa, viene inserito nell’art. 67, il nuovo comma 3, che alla lettera b) reca la disciplina della revocatoria delle rimesse bancarie in conto corrente.

Un confronto tra la nuova [1] e la vecchia [2] formulazione dell’art. 67 chiarisce indubbiamente l’impatto che la novella esplica rispetto a tale istituto.

La prima cosa che si evince dal confronto della due formulazioni dell’art. 67, è che prima della novella del 2005, la revocatoria delle rimesse bancarie in conto corrente, non trovava una specifica disciplina e veniva quindi ricondotta all’interno del comma 2, con tutte le conseguenze di cui a breve si dirà.

In sostanza, fino alla data di entrata in vigore della riforma, le rimesse revocabili, erano disciplinate dal comma 2, del art, 67 L.F., il quale testualmente disponeva: “ Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. “

Di seguito verranno illustrati i due principali orientamenti giurisprudenziali (sin’ora solo pronunce di merito non essendosi la Cassazione ancora pronunciatasi) che hanno cercato di chiarire la portata e gli effetti della innovativa riforma dell’istituto in esame.

I° orientamento: la rilevanza della natura solutoria della rimessa e dell’affidamento del conto corrente.

Le rimesse in conto corrente, prima delle riforma avvenuta con D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, a fini della loro revocabilità venivano equiparate a pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, e quindi solo nel caso in cui le stesse andavano ad estinguere un debito liquido ed esigibile della banca potevano essere legittimamente revocate.

Ai fini della loro qualificazione come pagamenti, assumeva quindi esclusiva rilevanza la natura del conto ai cui esse accedevano, infatti solo in presenza di un conto non affidato o di un conto il cui saldo era costituito da sconfinamenti rispetto all’affidamento [3] [4], le rimesse potevano equipararsi ad atti di pagamento di debiti liquidi ed esigibili e per tale via essere revocate.

Difatti, solo un saldo negativo in presenza di un conto senza affidamenti o un saldo negativo superiore all’importo dell’affidamento, generava in capo alla banca una pretesa creditoria immediatamente esigibile (debito liquido ed esigibile) il cui pagamento poteva per tale via essere revocato.

Quanto appena detto, è la conclusione cui è pervenuta la più autorevole Giurisprudenza a partire dalla fine degli anni ’80 fino all’entrata in vigore della novella del 2005.

Nell’analizzare la portata della novella, il filone giurisprudenziale che qui si sta esaminando, sembra ancora essere di tale avviso.

Ciò che ancora rileva a fini della revocabilità della rimessa è la sua natura, infatti solo a condizione che essa abbia natura solutoria può disporsi la sua inefficacia, si veda in tal senso Tribunale Milano 27 marzo 2008 [5] [6].

Tale orientamento giurisprudenziale trae la motivazione di ciò ritenendo che l’intento del legislatore sia stato quello di voler escludere dall’ambito di applicazione della revocatoria fallimentare quelle operazioni bancarie che non sono idonee a depauperare in modo significativo il patrimonio del fallito.

Ciò, risulterebbe confermato dalla circostanza che con la novella in esame, il legislatore, non ha voluto creare un’autonoma forma di revocatoria delle rimesse in conto corrente [7], ma ha solo voluto precisarne, a differenza di quanto avveniva prima, i concreti limiti quantitativi attraverso il rifermento alla durevolezza ed alla consistenza della riduzione.

Continuando in tal senso, ad avviso di tale orientamento, la natura solutoria della rimessa è ancora richiesta ai fini della revocabilità in quanto il concetto di esposizione debitoria [8] implicitamente deve intendersi come riferito a debiti liquidi ed esigibili altrimenti in caso contrario lo si svuoterebbe i significato.

In sostanza, solo in presenza di rimesse a carattere solutorio, è plausibile parlare di revocabilità.

Quindi, accertato preliminarmente che la rimessa abbia tale caratteristica, i successivi requisiti della consistenza e della durevolezza che la riduzione deve necessariamente  aver generato  vanno rapportati alla esposizione debitoria intesa come debito liquido ed esigibile come intesa dalla giurisprudenza ante riforma.

 

II° orientamento: l’irrilevanza della natura solutoria della rimessa e dell’affidamento del conto corrente.

Analizzando il II orientamento la situazione post riforma, sembra (ed il condizionale è d’obbligo) radicalmente cambiata e ciò alla luce delle seguenti considerazioni.

Con la nuova formulazione dell’art. 67 comma 3 lett. b), le rimesse in conto corrente trovano un’apposita disciplina, in quanto la norma in esame testualmente dispone. “  Non sono soggetti all’azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; [omiss] “.

Tale formulazione letterale, sembra chiaramente voler rompere i ponti con il passato, con la distinzione tra conto affidato e non e soprattutto con la natura solutoria della rimessa.

Le poche ma autorevoli sentenze di merito che affrontano la questione, sembrano confermare tale assunto (si veda Tribunale Piacenza 23 dicembre 2014 [9]).
In sostanza, parlare di effetto solutorio o ripristinatorio della rimessa ai fini della sua revocabilità non pare avere più senso (così Tribunale Udine 24 ottobre 2012 [10]) in quanto la rimessa in conto corrente non è più considerata come pagamento di debito liquido ed esigibile (come invece avveniva ante riforma) [11].
Oltremodo, a voler ritenere superata tale distinzione depone il tenore letterale dell’articolo in esame, il quale introduce, per la prima volta, la nozione di rimessa definendone le caratteristiche che la stessa deve avere ai fini della revoca ed indipendentemente dalla tipologia di conto corrente sui cui la stessa interviene (si veda Tribunale di Monza Sent. 3 settembre 2008 n. 2275 [12]).

Ciò che cambia, in estrema sintesi, è che la natura dell’atto revocabile, infatti prima della riforma tale atto doveva accedere su un conto “scoperto“ in quanto l’atto in se (rimessa) non veniva tecnicamente definito, ora con il nuovo comma 3 lett. b), l’atto revocabile (rimessa) viene a trovare una sua definizione, una sua identità, indipendentemente dalla esigibilità e dalla liquidità o meno del debito [13].

In sostanza,  “il testo riformato fa espresso riferimento alle “rimesse” bancarie, termine prima assente dalla legge fallimentare, che all’art. 67 comma due si occupava solamente di “pagamenti”. Tale cambiamento è di notevole rilievo, perché tutte le poste affluite sul conto sono astrattamente suscettibili di revoca, mentre in precedenza alla inefficacia si perveniva solamente se di “pagamento” si trattasse e da ciò si era desunto che le rimesse non aventi efficacia solutoria, ma unicamente ripristinatoria della disponibilità, in ipotesi di conto affidato, non potessero essere revocabili. Nell’attuale struttura, voluta dal combinato disposto dell’art, 67 c. 3 lett. b) e 70 c. 2 l.f., sono le rimesse in sé (e non in quanto atti di pagamento) ad assumere rilievo in quanto abbiano determinato una consistente e durevole riduzione della “esposizione debitoria”. È proprio quest’ultimo concetto, quello di esposizione debitoria dovendosi con ciò intendere l’entità complessiva dei debiti del fallito verso la banca.“ [14]

In estrema sintesi, la rimessa per essere revocabile deve aver ridotto in maniere consistente e durevole la esposizione debitoria verso la banca.

Per tale orientamento, quindi, il fulcro della nuova revocatoria è nei concetti di esposizione debitoria, e di consistenza e durevolezza della sua riduzione.

Infatti, il concetto di esposizione debitoria dovrebbe ritenersi del tutto diverso da quello di debito liquido ed esigibile, e ciò per ovvie ragioni che qui per brevità si omettono, e ciò genera l’irrilevanza di affidamenti e/o aperture di credito.

Chiarito ciò, è proprio alla consistenza ed alla durevolezza che deve guardarsi al fine di stabilire su una o più rimesse siano astrattamente revocabili.

In definitiva, si dovrà procedere ad una valutazione circa la sussistenza di tali caratteristiche e quindi valutare l’incidenza, nei termini sopra descritti, delle rimesse sulla esposizione debitoria.

Considerazioni conclusive.

Entrambi gli orientamenti sopra esaminati si basano su argomentazioni più che valide e non difficilmente confutabili, pertanto il contrasto potrà/dovrà essere risolto solo attraverso una pronuncia chiarificatrice della Corte di Cassazione.

[1] Art. 67 nuova formulazione.
Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
III. Non sono soggetti all’azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell’attività d’impresa dell’acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182-bis, nonche’ gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all’articolo 161;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all’istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
[2] Art 67 vecchia formulazione.
Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) I pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
[3] Cassazione Sez. Sent. 17 dicembre 1994 n. 10869.Nel contratto di apertura di credito regolata in conto corrente, le singole rimesse effettuate sul conto dell`imprenditore poi fallito, nel periodo di cui all`art. 67, comma 2, legge fall., quando il conto sia “scoperto” (per il superamento del fido), sono revocabili per la parte relativa alla differenza tra lo scoperto ed il limite del fido – senza che la revocabilita` debba essere contenuta nel limite del divario tra il massimo scoperto extrafido ed il saldo a chiusura conto – atteso che lo scoperto di conto costituisce per la banca un credito esigibile e che la rimessa, non creando nuova disponibilita` per il cliente, ha carattere solutorio. Nel caso di plurime operazioni di segno opposto nella stessa giornata in cui appaia uno scoperto di conto, l`onere probatorio del fallimento di dimostrare la cronologia dei singoli movimenti (non essendo idonei al fine ne` l`ordine dell`estratto conto della banca ne` le indicazioni delle schede contabili) puo` essere adempiuto anche con prova logica (il fallimento, avvalendosi dell`ipotesi piu` favorevole alla banca, puo` computare prioritariamente tutte le rimesse). “ Proseguendo in tale senso, la sentenza citata specifica ulteriormente che “I versamenti in conto corrente bancario hanno natura di pagamenti e sono, quindi, revocabili a norma dell’art. 67, 2° comma, l. fall. soltanto nell’ipotesi di conto “scoperto” (cioè quando la banca abbia anticipato somme oltre i limiti del fido), mentre nell’ipotesi di conto corrente munito di provvista (c.d. conto “passivo”) costituita da un’apertura di credito, non è configurabile, durante lo svolgimento del conto, un credito esigibile della banca verso il correntista e i versamenti, consistendo in semplici operazioni contabili di accreditamento dirette a ripristinare la provvista, non hanno funzione solutoria e non sono, perciò, suscettibili di revocatoria, eccettuati i casi di specifica imputazione a titolo di pagamento e quelli in cui la banca abbia anticipatamente chiuso il conto in pareggio recuperando in proprio favore, con prelievo dalla provvista del correntista, una somma pari al fido utilizzato da quest’ultimo.“
[4] Cassazione Sent. 18 ottobre 1982 n. 5413.”Nell’ipotesi di conto corrente bancario in cui la provvista sia costituita da un’apertura di credito, ai fini della revocatoria fallimentare, nei confronti della banca, dei versamenti effettuati sul suo conto dal correntista poi fallito (o da terzi), é necessario che dallo svolgimento del conto rimanga accertato che, nel periodo considerato dall’art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, si sia verificato (per l’utilizzazione fattane dal correntista) uno “scoperto” del conto per avere la banca pagato, per conto del cliente, una somma superiore a quella postagli a disposizione e che il successivo versamento sia stato imputato dalla banca a pagamento del relativo debito sorto in capo al correntista (stante l’immediata esigibilità del corrispondente credito): solo in questo caso, infatti, può farsi luogo alla revocatoria, poiché, ove tale “scoperto” non si sia verificato, il versamento nel conto (si tratti di un versamento in contanti del correntista, o di un bonifico di somme provenienti da terzi, ovvero di un giroconto) configura un mero accreditamento di somme per la reintegrazione della somma posta dalla banca a disposizione del correntista, di volta in volta da operazioni passive, che, in sé stesso, non é atto né gratuito, né oneroso e, quindi, non é soggetto alla revocatoria fallimentare, consistendo, invece, in una mera operazione contabile.”
[5] Tribunale Milano 27 marzo 2008.Anche dopo le modifiche apportate dal d. lgs. 35/2005, le rimesse in conto corrente bancario oggetto di azione revocatoria devono avere natura solutoria, nel senso che devono essere intervenute su conto scoperto o non assistito da contratto di apertura di credito.”  da www.ilcaso.it
[6] Tribunale di Milano 21 luglio 2009.La natura solutoria delle rimesse in conto corrente bancario assume rilevanza anche nell’ambito della nuova disciplina dettata dalla riforma delle legge fallimentare.“ da www.ilcaso.it
[7] Tribunale di Udine  16 aprile 2011.E’ vero che l’art. 67 comma 3 lett. b) l. fall. attribuisce rilievo al fatto che le rimesse abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debi-toria del fallito nei confronti della banca, ma la norma, formulata nel senso di escludere la revocabilità delle rimesse che non hanno avuto tale effetto, costi-tuisce una eccezione alla generale previsione del comma precedente, che pre-vede la possibilità di far dichiarare inefficaci nei confronti della procedura i “pagamenti di debiti liquidi ed esigibili” e dunque atti aventi intrinseca effi-cacia solutoria e non introduce, sia pure a contrariis, una autonoma previsio-ne di revocabilità delle rimesse in conto corrente.“ da www.ilcaso.it
[8] Tribunale di Venezia 1 Febbraio 2013.Anche se l’art.67, terzo comma, lett.b) L. Fall. non parla di “pagamenti”, ma di “rimesse effettuate su un conto corrente bancario”, ritenere revocabili soltanto le rimesse solutorie anche nel regime introdotto dalla nuova disciplina appare infatti coerente con l’elaborazione giurisprudenziale precedentemente sviluppatasi, costituente un vero e proprio diritto vivente all’entrata in vigore della riforma.
Solo le rimesse solutorie hanno lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca, concretandosi in versamenti eseguiti su un conto con saldo passivo, se privo di affidamento, o versamenti che abbiano determinato un saldo debitorio eccedente il limite dell’affidamento, in ipotesi di conto affidato.
In relazione ad un conto corrente cui accede una formale apertura di credito (per cui la banca si è obbligata a tenere a disposizione del cliente una certa somma di denaro, ex art.1842 c.c.) occorre pertanto distinguere tra versamenti in conto corrente con saldo passivo (cioè con saldo negativo, ma entro i limiti dell’affidamento) e rimesse operate in conto corrente scoperto (cioè con saldo negativo oltre il limite dell’affidamento).
“da www.ilcaso.it
[9] Tribunale Piacenza 23 dicembre 2014.Con riguardo alle revocatorie di rimesse bancarie instaurate secondo la nuova formulazione dell’art 67, comma 3, L. Fall. non opera più la distinzione tra conto scoperto e conto passivo e tra funzione ripristinatoria e solutoria dato che l’unico criterio è costituito dal rientro finalizzato a ridurre l’esposizione debitoria nei confronti della banca.“
[10] Tribunale Udine 24 ottobre 2012. “La distinzione fra rimesse ripristinatorie della disponibilità e rimesse solutorie non ha più alcun rilievo, posto che il termine rimesse utilizzato dal legislatore prescinde dalla distinzione fra atti e pagamenti, con la conseguenza che l’esposizione debitoria va riferita al debito che il correntista ha verso la banca a prescindere dall’utilizzo o meno di linee di credito formalmente accordate ovvero di semplici tolleranze di scoperto o fidi di fatto.“ da www.ilcaso.it
[11] Tribunale Udine 24 febbraio 2011. “ Nella nuova azione revocatoria regolata dagli art. 67 e 70 L.fall. così come modificati dal D.L. n. 35/2005, poi convertito in legge dalla L. 80/2005, risulta del tutto superata e priva di rilievo la distinzione tra conto passivo e conto scoperto utilizzata ante riforma dalla giurisprudenza per individuare le rimesse aventi natura solutoria e quindi revocabili; pertanto l’unico dato che assume rilievo per definire la natura solutoria ai fini della revocatoria è costituito dalla riduzione consistente e durevole dell’esposizione debitoria del cliente verso la banca, a prescindere dalla circostanza che la rimessa operi nell’ambito del fido o piuttosto extra fido.“ da www.ilcaso.it
[12] Tribunale di Monza Sent. 3 settembre 2008 n. 2275.Va precisato sul punto che una convincente argomentazione favorevole prende le mosse dalla considerazione che, essendo il termine rimessa usato dal 67 comma 3 atecnico e generico, mentre il 67 comma 2 ammette la revoca di pagamenti, occorre in ogni caso individuare quando la rimessa è pagamento ed a tal fine non si può prescindere dalla disamina della esistenza del conto scoperto o passivo. In realtà però sembra preferibile affermare che la norma individua quali rimesse sono revocabili, e quindi quali rimesse sono pagamenti, fornendo una lettura diversa da quella che la giurisprudenza ne ha dato fino ad ora. Perciò non sembra obbligatorio il recupero della giurisprudenza precedente.”  da www.ilcaso.it
[13] Tribunale di Milano Sent. 25 maggio 2009 n. 6946.Il novellato art 67 attribuisce la revocabilità dei versamenti posti in essere dalla fallita in bonis nei sei mesi antecedenti il fallimento purchè abbiano carattere solutorio e abbiano ridotto in maniera consistente e durevole il debito. Per questo accertamento, atteso il tenore letterale della norma e lo spirito della riforma diventa irrilevante accertare se il conto corrente in esame fosse o meno affidato e cioè se le operazioni contestate ricadessero nell’ambito della disponibilità e di fido concesso [omiss]“  da www.ilcaso.it
[14] Tribunale di Bologna Sent. 4 agosto 2011 n.2167. da www.ilcaso.it

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.