il contratto di agenzia assicurativa, dunque, va tenuto distinto da quello di subagenzia in quanto in quest’ultimo si promuove la conclusione dei contratti di assicurazione solo per conto dell’agente e non per conto di un’impresa assicuratrice. I contratti di agenzia e subagenzia, pur avendo sostanzialmente identico contenuto, si differenziano nettamente con riguardo alla persona del preponente, che nel contratto di agenzia è l’impresa, mentre in quello di subagenzia è l’agente. La subagenzia, quindi, costituisce un caso particolare di contratto derivato (subcontratto), funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne è il necessario presupposto, e ad esso si applica la disciplina del contratto principale, nei limiti consentiti o imposti dal collegamento funzionale. La disciplina del rapporto di subagenzia è quindi sottoposta alla normativa in materia di agenzia di cui agli artt. 1742 ss. cod. civ.

 

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:

Il contratto di assicurazione principi generali

L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.

L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)

Tribunale Cagliari, civile Sentenza 17 settembre 2018, n. 2329

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CAGLIARI

SENTENZA

nel procedimento civile r.g.n. 6648/2014 promosso da

DO.PA., VI.AN. e VI.RI.

rappresentati e difesi dall’avv. Ma.Ri., presso lo studio domiciliato

attori

contro

UN. SPA, in persona del l. r. in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Se.Pa. e Ca.Or., presso lo studio del primo domiciliata

convenuta

e nei confronti di

ZO. SRL, in persona del l. r. in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Gi.Cu., presso lo studio domiciliata AN.MA., rappresentato e difeso dall’avv. G.Ma., presso lo studio domiciliata

AI., rappresentata e difesa dall’avv. G.Bo., M.Br. e domiciliata presso lo studio dell’avv. E.Tr.

terzi chiamati in causa

Avente ad oggetto: assicurazione sulla vita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

– In fatto –

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno convenuto in giudizio Un. S.p.A. esponendo:

– di essere eredi universali del sig. Vi.Ra., deceduto in data 22.12.2011 a causa di un melanoma;

– che il defunto in data 20.10.2010 aveva stipulato con la convenuta un contratto di assicurazione ramo vita, di cui essi sono beneficiari, di cui sono stati versati due premi semestrali prima della morte dell’assicurato;

– che dalla copia del contratto rilasciata dall’assicuratore si evince che le firme apposte al contratto, agli allegati ed in particolare al questionario ed alle dichiarazioni sullo stato di salute sono apocrife;

– che il Vi., prima di sottoscrivere il contratto, aveva informato gli agenti Ma.An. e Zo.Si. della propria condizione di salute, senza essere sottoposto ad alcuna visita medica.

Gli eredi attori, disconosciute le firme risultanti dal contratto, hanno pertanto chiesto la condanna dell’assicuratore al pagamento del capitale assicurato, pari ad Euro 130.000,00.

2. Si è costituita in giudizio la Un. S.p.A. contestando l’avversa pretesa. La convenuta ha in particolare precisato che il contratto venne concluso dal Vi. con l’agenzia generale Zo. S.r.l. e che l’affare venne direttamente trattato da un subagente della Zo., An.Ma..

L’assicuratore ha quindi rilevato che il Vi. rese dichiarazioni false o comunque reticenti al momento di stipulare il contratto. Inoltre, ha osservato che se le firme apposte al contratto fossero vere, egli avrebbe dichiarato una falsità sul proprio stato di salute, mentre, se le firme fossero false tra le parti non sarebbe intervenuto alcun valido contratto.

L’assicuratore ha chiesto di poter chiamare in causa il proprio agente Zo. S.r.l. al fine di essere tenuto indenne dall’accoglimento della domanda attorea, ciò a motivo del fatto che l’agente ha certificato le firme apposte sul contratto e che non avrebbe trasmesso le informazioni eventualmente ricevute sullo stato di salute dell’assicurato.

3. Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita la agenzia Zo. srl, la quale ha chiesto il rigetto dell’avversa pretesa. L’agente ha eccepito che l’affare venne procurato dal proprio subagente An.Ma. e che alcun ruolo ebbe Si.Zo., in quanto il Ma. opera con autonomia in un proprio ufficio ed una propria organizzazione. L’agente ha quindi negato che il Ma. avesse ricevuto informazioni sullo stato di salute del Vi., il quale, ben consapevole delle proprie condizioni, le tacque dolosamente.

In ogni caso, l’agente ha chiesto di poter chiamare in causa il subagente An.Ma. per essere tenuto indenne da una eventuale condanna, nonché il proprio assicuratore Ai. S.A. per la responsabilità civile derivante dalla condotte dolose dei propri collaboratori, con il quale ha sottoscritto la polizza assicurativa per la responsabilità dell’agente n. 507128.18.

4. Autorizzata la chiamata in causa si sono costituiti An.Ma. e Ai. S.A.

An.Ma. ha confermato di avere agito in qualità di subagente della Zo. e di avere formulato la proposta di contratto al Vi., trasmessa poi all’agente. Il Ma. ha negato che il Vi. gli avesse fornito informazioni circa il suo stato di salute.

5. Si è costituita in giudizio l’assicuratore Ai., la quale preliminarmente ha eccepito la decadenza di Zo. dall’assicurazione, in quanto la denuncia del sinistro è stata presentata oltre il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell’evento così come previsto dal contratto (clausola 4.11). L’assicuratore ha eccepito altresì di non essere stato investito della gestione della lite e di non poter essere chiamato a sopportare le spese legali. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda ed in via subordinata la limitazione dell’eventuale accoglimento secondo il massimale, la franchigia e le clausole di esclusione previste.

6. Alla prima udienza di comparizione, gli attori, in conseguenza delle difese della Un., hanno chiesto, in caso di accertata nullità e/o inesistenza del contratto per mancata sottoscrizione dello stesso, la restituzione dei premi versati.

La causa è stata istruita mediante verificazione delle sottoscrizioni contenute nel contratto di assicurazione nonché mediante escussione testimoniale e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione all’udienza del 23.3.2018.

– In diritto –

7. All’esito della perizia grafica eseguita sulle sottoscrizioni contenute nel contratto di assicurazione tra Vi.Ra. e Un. S.p.A. non contestata dalle parti, deve essere dichiarata la natura apocrifa delle firme ivi contenute.

Il consulente dott.ssa Bo., esaminate le sottoscrizioni con le firme del Vi. contenute in atti pubblici prodotto in originale quali scritture di comparazione, con una ampia e articolata motivazione, ha accertato che le otto sottoscrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati, riportanti il nome di Vi.Ra., sono state vergate da una stessa mano in un “quadro stilisticamente disomogeneo e privo di naturalezza”. Il perito ha affermato che le firme esaminate sono il frutto di una “imitazione a mano libera in cui il falsario non è riuscito non solo a riprodurre le generali forme esteriori degli originali, ma soprattutto non è stato capace di imitarne il rapporto, speciale e unico, proprio di ogni scrittura, di velocità – coesione – stile”. Egli ha inoltre evidenziato che le diversità tra le firme in comparazione e quelle esaminate “sono pregnanti e non secondarie, proprio perché connesse ad aspetti qualitativi, più tipici e meno controllabili del tracciato”.

Il quadro emerso dalla consulenza grafica non è stato contestato dalle parti che ne hanno invece preso atto.

Deve pertanto essere dichiarata la falsità delle sottoscrizioni recanti il nome di Vi.Ra. contenute nel contratto di assicurazione del 20.10.2010.

8. L’assenza di sottoscrizione del Vi. non ha quale conseguenza la inesistenza o nullità del contratto di assicurazione.

Ai sensi dell’art. 1888 c.c., il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. In più occasioni, la giurisprudenza ha chiarito che in ipotesi di forma scritta ad probationem la prova del contratto può anche essere fornita da un documento sottoscritto da una sola parte, ove risulti il consenso anche solo tacito, purché univoco, dell’altra parte manifestato mediante attuazione integrale dei relativi patti (Cass. 1627/2018; 9455/2011; 72/2011).

Più volte è stato ritenuto equipollente alla sottoscrizione la produzione in giudizio del contratto da chi non lo aveva sottoscritto, ipotesi di recente avallata dalla giurisprudenza anche nell’ipotesi di forma ad substantiam allorquando la previsione di nullità sia posta a protezione e presidio della stessa parte debole (Cass. sez. un. 898/2018 in tema di contratti bancari).

Nel caso in esame, è stato prodotto il documento contrattuale recante la sottoscrizione dell’assicuratore nonché del suo agente generale. Il contratto risulta essere stato poi eseguito dalle parti, giacché risulta che l’assicurato abbia versato i premi fino al decesso e che l’assicuratore abbia imputato i premi al rapporto contrattuale relativo.

L’assenza di una sottoscrizione riconducibile al Vi. non inficia pertanto il dato pacifico della conclusione del contratto tra le parti.

9. Concordemente con quanto sostenuto dagli attori, sebbene sia provata la conclusione del contratto, non è invece provato che il Vi. all’atto del contratto abbia reso le dichiarazioni sullo stato di salute contenute nel questionario allegato. La firma ivi contenuta, infatti, è apocrifa e non può essere ricondotta al Vi. Peraltro, di tale conclusione ha preso atto anche la convenuta assicurazione, che nella comparsa conclusiva, prendendo atto delle risultanze della perizia grafica, ha riconosciuto che “la polizza per cui è causa fu stipulata nei termini che risultano dal contratto sottoscritto dalla sola Compagnia (assicurazione caso morte sulla vita del signor Vi., capitale assicurato Euro 130.000,00 con beneficiari i suoi eredi, odierni attori) e che l’assicurando non sottoscrisse alcun questionario sanitario”.

10. La Un. ha eccepito, tuttavia, che le informazioni circa lo stato di salute non vennero ad essa comunicate dal suo agente Zo. e, a questi, dal subagente Ma., con il quale non intercorreva alcun rapporto contrattuale o di rappresentanza. L’assicuratore, in altri termini, pur riconoscendo il contratto tra le parti, ha formulato eccezione ex art. 1382 c.c., sostenendo la non opponibilità delle informazioni comunicate al Vi. al subagente Ma..

L’art. 1892 c.c. prevede che “le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che ¡’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo e colpa grave”.

E’ indubbio che la mancata comunicazione all’assicuratore della malattia tumorale di cui il Vi. era affetto e che di lì a poco ne avrebbe provocato il decesso costituirebbe una reticenza dolosa e legittimerebbe la Un. a rifiutare il pagamento della polizza in via di eccezione senza la necessità di impugnare il contratto.

Infatti, la decadenza dal diritto di impugnare il contratto entro tre mesi dal giorno in cui l’assicuratore ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non si applica nel caso in cui il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine e nel caso in cui il sinistro si verifichi prima che l’assicuratore abbia avuto conoscenza dell’inesattezza e/o della reticenza delle dichiarazioni rappresentative del rischio, come nel caso in esame.

In tali casi, l’assicuratore non è tenuto all’onere stabilito dal comma 2 dell’art. 1892 c.c., (da ultimo, Corte d’appello Roma 3.3.2008 n. 1346) ma, evocato in giudizio per il pagamento dell’indennità, può limitarsi ad eccepire la violazione dolosa o colposa dell’obbligo di rendere dichiarazioni veritiere in ordine a quegli elementi idonei a determinare il quadro circostanziale del rischio che l’assicuratore viene ad assumersi attraverso la conclusione del contratto, senza bisogno di formulare, in quella sede, domanda di annullamento del contratto.

11. In fatto, è risultato provato che il Vi. comunicò al subagente Ma. la propria situazione di salute.

All’udienza del 13.7.2017 il testimone di parte attrice Secci Gianfranco ha dichiarato di aver assistito più volte agli incontri tra il Ma. ed il Vi. presso gli uffici della agenzia di commercio del Vi., nella via (…) a Cagliari. Il teste ha riferito di aver personalmente assistito ai colloqui relativi alle polizze delle “assicurazioni che il Vi. aveva sulla vita”, ed ha precisato che il Vi. “non aveva mai fatto mistero della sua malattia e ne aveva parlato subito con il Ma., con me e con altre persone” e di “aver sentito personalmente il Vi. che informava il Ma. delle sue condizioni di salute”. Il teste ha quindi confermato risolutamente che “posso affermare con certezza che, fin dai primi appuntamenti successivi alla diagnosi del melanoma, il Ma. è stato informato dal Vi. dello stato di salute di quest’ultimo””.

Altro teste di parte attrice, Su.St., ha riferito di una occasione in cui aveva accompagnato il Vi. presso l’agenzia assicurativa del Ma., nella Via (…) a Cagliari, occasione nella quale lo stesso Ma. aveva confermato di “essere l’assicuratore da una vita”” del Signor Vi.. Il teste ha anche affermato che in quella occasione il Vi. gli aveva rivelato “di aver sempre informato il Ma. della sua malattia e della evoluzione della medesima””;

I testi, non legati da un rapporto di parentela con il Vi., hanno dimostrato nelle dichiarazioni rese particolare attendibilità. Essi, infatti, solo in parte hanno confermato i capi di prova, fornendo circostanze in parte differenti rispetto a quelle allegate dalla parte attrice. Ad esempio, il Su. non ha confermato di avere assistito alla sottoscrizione del contratto né alle dichiarazioni del Vi. al Ma. sul proprio stato di salute, ma ha riferito di avere appreso dal Su. che il Ma. ne era stato informato. Anche il Po., altro teste di parte attrice, ha precisato e delimitato in maniera puntuale il campo dei propri ricordi, non confermando le circostanze capitolate.

Le dichiarazioni del Su. sono risultate altrettanto precise nel ricordare e circostanziare i fatti.

I testimoni portati dalla parte attrice sono risultati complessivamente genuini, precisi e, per questi motivi, attendibili.

Deve ritenersi pertanto provato che il Vi. rese edotto Ma.An. della propria situazione di salute, circostanza peraltro che ben s’inserisce nel pluriennale rapporto tra il Vi. ed il Ma., ricordato dal teste e confermato dal fatto, pacifico in causa, che il Vi., seguì il Vi. nei suoi mutevoli rapporti di subagenzia, interrompendo il rapporto contrattuale con La. per iniziare quello con la Un..

12. Il punto controverso è se le dichiarazioni rese al Ma. siano riferibili anche all’agente ed all’assicuratore e ad essi opponibili.

Tra il Ma. e la Zo. intercorreva un contratto di subagenzia, sottoscritto in data 23.6.2009, con cui al Ma. venne conferito l’incarico di subagente professionista per “promuovere, conservare e sviluppare affari assicurativi per conto della nostra agenzia”.

Zo. S.r.l. era invece agente generale di Un..

La giurisprudenza ha chiarito da tempo la natura del rapporto di agenzia e di subagenzia. In particolare, gli agenti possono avvalersi dell’operato di subagenti, che assumono lo stabile incarico di promuovere la conclusione di contratti di assicurazione nella zona affidata all’agente o in ambito più ristretto. Per la giurisprudenza “il contratto di agenzia assicurativa, dunque, va tenuto distinto da quello di subagenzia in quanto in quest’ultimo si promuove la conclusione dei contratti di assicurazione solo per conto dell’agente e non per conto di un’impresa assicuratrice (Sez. 3, Sentenza n. 15190 del 06/08/2004, Rv. 575917). I contratti di agenzia e subagenzia, pur avendo sostanzialmente identico contenuto, si differenziano nettamente con riguardo alla persona del preponente, che nel contratto di agenzia è l’impresa, mentre in quello di subagenzia è l’agente (Sez. L, Sentenza n. 3545 del 10/04/1999, Rv. 525203). La subagenzia, quindi, costituisce un caso particolare di contratto derivato (subcontratto), funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne è il necessario presupposto, e ad esso si applica la disciplina del contratto principale, nei limiti consentiti o imposti dal collegamento funzionale. La disciplina del rapporto di subagenzia è quindi sottoposta alla normativa in materia di agenzia di cui agli artt. 1742 ss. cod. civ. (Cass. 15645/2017).

Il subagente collabora all’attività dell’agente, promuovendo e procurando affari assicurativi. Secondo la univoca giurisprudenza, il subagente è un collaboratore dell’agente, il quale ne risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c.

Tuttavia, in ambito contrattuale, è stato precisato che al subagente non sono automaticamente trasferiti poteri di rappresentanza dell’agente, salvo che le parti non lo abbiano previsto (Cass. 15645/2017).

Il subagente, secondo questa tesi, non potrebbe spendere il nome dell’agente o dell’assicurazione, benché inserito all’interno dell’organizzazione dell’agenzia, costituendo solamente lo strumento attraverso cui l’agenzia persegue l’incarico affidato dall’assicuratore.

Corollario di tale tesi è che la conoscenza di un fatto da parte dell’agente o del subagente può essere attribuita anche all’assicuratore solo quando si tratti di soggetti ai quali spetta la rappresentanza dell’assicuratore, come può desumersi dall’art. 1391 c.c., che attribuisce rilevanza nei confronti del dominus del negozio, allo stato soggettivo del rappresentante, ma non anche di chi abbia svolto una qualunque attività nel suo interesse, come il procacciatore di affari o l’agente privo di rappresentanza (Cass. 13 novembre 1987 n. 8352; 31 gennaio 1981 n. 730; 20 ottobre 1978 n. 4743).

Tale principio, se esclude che la conoscenza da parte della persona priva di poteri di rappresentanza equivalga, di per sè sola, a conoscenza dell’assicuratore, non esclude che detta persona trasferisca la propria conoscenza all’assicuratore medesimo attraverso una propria attività.

Tale circostanza può essere provata anche mediante presunzioni (Cass. 3962/1999).

Nello stesso senso, Cass. 25011/2008, secondo cui “La conoscenza da parte dell’impresa assicuratrice della reticenza dell’assicurato o dell’inesattezza delle sue dichiarazioni, rilevante ai fini dell’annullamento del contratto di assicurazione, non può essere confusa con quella dei soggetti che non hanno il potere di rappresentarla, il cui stato soggettivo è irrilevante ai sensi dell’art. 1391 cod. civ. Peraltro non può escludersi che, anche in assenza del potere rappresentativo (come nel caso di espletamento della relativa attività da parte di procacciatore d’affari o agente privo di rappresentanza), possa verificarsi un trasferimento di conoscenze acquisite in relazione al rischio assicurato dall’incaricato alla compagnia di assicurazioni, sua mandante, ma, ai fini del recesso, è necessario che tale trasmissione di conoscenze sia concretamente provata dall’assicurato, anche mediante presunzioni”.

Nel caso specifico, non vi sono elementi di prova circa l’avvenuta trasmissione della conoscenza del Ma. all’agente generale circa le condizioni di salute del Vi.

13. Sennonché, la speciale disciplina prevista dal codice delle assicurazioni rende necessarie le seguenti precisazioni.

L’art. 118 cod. ass., approvato con d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, stabilisce che “il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione”. L’art. 118, pertanto, intacca il principio prima esaminato della assenza di un potere di rappresentanza del subagente.

L’art. 119, inoltre, disciplina la responsabilità dell’assicuratore per i danni provocati dagli intermediari. Dopo avere previsto ai commi 2 e 3 il regime di responsabilità, il comma 3 aggiunge che “l’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) o d), è responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e)”.

Il subagente rientra tra i soggetti indicati dall’art. 109, comma 2, lett. e), cod. ass.), ovvero tra i “collaboratori” dell’agente (in tal senso, Cass. 12662/2018). Poiché l’agenzia generale è un intermediario di cui alla lett. a (agenti di assicurazioni) e il subagente è un intermediario di cui alla lett. e), l’art. 119 c. 3 sta a significare che l’agente è responsabile “dell’attività di intermediazione assicurativa” del subagente.

Ad avviso del tribunale, la responsabilità presa in considerazione dalla norma non è quella per fatto illecito e per danno, disciplinata ai precedenti commi 1 e 2, bensì la responsabilità per tutte le azioni, omissioni o altro che il subagente abbia tenuto nella conduzione, nonché le notizie, informazioni, dichiarazioni o altro che egli abbia acquisito nello svolgimento dell’incarico.

Il rapporto di subagenzia determina la riferibilità della complessiva attività del subagente direttamente all’agente. Ciò risponde del resto alla natura del rapporto che si instaura tra agente e subagente.

Il subagente è a pieno titolo inserito nel ciclo di produzione o scambio dei beni o dei servizi offerti dall’agente, concorrendo alla attività d’impresa dell’agente ed alla sua finalità lucrativa. L’agente è responsabile dell’attività del subagente a titolo di contropartita dei benefici che derivano dal consapevole e professionale utilizzo delle sue prestazioni.

L’agente deve rispondere dell’attività del subagente non solo in termini di responsabilità, ma anche nei termini di riferibilità della sua condotta contrattuale

al preponente, anche senza investire un problema di rappresentanza. Resta infatti fermo che in assenza di espressa previsione, il subagente non è il rappresentante dell’agente: ciò non esclude tuttavia che egli, interponendosi tra assicurato e agente dell’assicuratore, agisce nell’interesse dell’agente e il suo comportamento è vincolante per l’agente che lo ha preposto.

Tale conclusione coglie la reale dinamica dei rapporti. Il cliente, infatti, regola il rapporto attraverso i contatti con il subagente, unico soggetto che costituisce riferimento del rapporto contrattuale. Come dimostra il caso specifico, il Vi. non ebbe mai modo di interloquire con l’agente Zo. ma solo con il suo subagente che, operando quale intermediario, trasmise il contratto all’agente solo ai fini del controllo della documentazione e della sottoscrizione del contratto.

Il Vi., in altri termini, solo al subagente avrebbe potuto riferire le circostanze legate al suo stato di salute e non certo all’agente, con il quale non ebbe modo di interloquire.

L’art. 119, pertanto, supera il principio già espresso dalla giurisprudenza secondo cui “l’intrinseca ed istituzionale autonomia dei due rapporti tra assicuratrice ed agente e tra quest’ultima ed il sub – agente ad escludere una diretta riferibilità dell’attività dell’ultimo alla prima e perfino alla fornitrice dei prodotti assicurativi finali, salvi casi particolari” (Cass. 23448/2014), così come sembra anche avere colto la più recente giurisprudenza che, discostandosi dal precedente appena richiamato, ha precisato che l’agente risponde pacificamente del fatto del subagente (art. 119 cod. ass.), e l’assicurazione risponde del fatto dell’agente. Sicché nel nostro caso la indiscussa responsabilità dell’agente faceva sorgere ipso facto quella dell’assicuratore, a nulla rilevando che l’agente fosse responsabile per il fatto proprio o per il fatto del subagente di cui si era avvalso” (Cass. 12662/2018). Anche senza dover ricorrere al principio dell’apparenza del diritto, ritiene il tribunale che le dichiarazioni rese dal Vi. al subagente Ma. nell’ambito dell’attività di subagente, siano opponibili direttamente all’agente Zo., nel cui interesse venne resa quella attività e, conseguentemente, all’assicuratore preponente Un..

L’eccezione proposta deve essere pertanto rigettata e l’assicuratore condannato al versamento dell’indennizzo previsto dalla polizza, pari ad Euro 130.000,00 in quanto è provato che il Vi. rese al collaboratore dell’agente adeguate informazioni sul suo stato di salute prima della sottoscrizione del contratto.

Sull’importo devono essere calcolati gli interessi come per legge trattandosi di debito di valuta in quanto liquido sin dal momento dell’evento (non applicandosi il principio di cui alle pronunce Cass. 3268/2008; 395/2007 relative al differente indennizzo maturato nell’ambito di una assicurazione contro i danni) dalla data della richiesta di indennizzo così come chiesto dagli attori, corrispondente al 9.10.2012, data di risposta dell’assicuratore alla richiesta di pagamento dell’indennizzo, di cui non è stata indicata la data.

13. La domanda di manleva formulata da Un. nei confronti di Zo. è fondata.

Per quanto sin qui stabilito, le dichiarazioni rese dal subagente Vi. sono entrate direttamente nella sfera di conoscibilità dell’agenzia preponente Zo. in virtù del principio di responsabilità previsto dall’art. 119 cod. ass. La Zo., tuttavia, non ha trasmesso le informazioni all’assicuratore, impedendo così a quest’ultimo di valutare adeguatamente il rischio.

Peraltro, la condotta dell’agente appare ancor più grave laddove è risultato che il legale rappresentante dell’agenzia ha certificato le firme apposte sul contratto, rivelatesi in verità false. Ciò non desta stupore, atteso che, come ha riferito il Ma., il contratto non venne sottoscritto alla presenza del legale rappresentante della Zo., il quale ne certificò l’autenticità “al buio”.

L’avere pertanto acquisito il documento contenente il questionario sullo stato di salute senza accertare se esso fosse stato effettivamente sottoscritto dal Vi. costituisce una colpa grave nell’adempimento del contratto di agenzia. Se l’agente avesse diligentemente presieduto alla sottoscrizione del contratto, è certo che il contratto non sarebbe stato concluso a fronte della dichiarazione scritta del Vi. sul proprio stato di salute.

Pertanto, Zo. deve essere condannata a manlevare e tenere indenne Un. assicurazione dal pregiudizio subito per effetto della condanna al pagamento dell’indennizzo e delle spese legali in favore degli attori.

14. La domanda di Zo. nei confronti di Vi. è solo in parte fondata.

Il Ma. non ha provato di avere trasmesso le informazioni acquisite circa lo stato di salute del Vi. alla propria agenzia preponente, la quale ha avvallato l’operazione contrattuale senza conoscere per fatto del subagente circostanze

fondamentali circa il rischio da assumere. Sotto questo profilo, la responsabilità del Ma. è indiscutibile.

Senonché, la negligenza di Zo. nel verificare la paternità delle firme sul contratto costituisce una concausa del danno, in quanto è certo, come già detto, che se Zo. avesse preteso che il Vi. firmasse il questionario in sua presenza, il contratto non sarebbe stato concluso ovvero, in ipotesi di dichiarazioni false del Vi., sarebbe stato annullato o comunque l’eccezione ex art. 1382 c.c. della Un. sarebbe risultata fondata.

Ai sensi dell’art. 1227 c. 1, Zo. ha concorso nella causazione del danno mediante una condotta colposa. L’apporto della Zo. deve essere determinato in misura pari a quella di Ma., poiché entrambe le condotte, caratterizzate da pari gravità, risultano determinanti nella causazione dell’evento. Per questo motivo, il Ma. è tenuto a partecipare al danno subito dalla Zo. nei limiti della metà. La domanda di manleva, pertanto, deve essere accolta nei limiti di cui sopra e An.Ma. deve essere condannato a tenere indenne Zo. nella misura della metà di quanto la Zo. è stata condannata a pagare in favore di Un.

15. Zo. chiede di essere garantita dal proprio assicuratore Ai. in forza di polizza per la responsabilità civile dei collaboratori. AI. ha preliminarmente eccepito la decadenza dall’assicurazione per la comunicazione tardiva del sinistro che, ai sensi della clausola 4.11 del contratto, deve intervenire entro 30 giorni dalla notizia del sinistro.

L’eccezione è infondata.

Il sinistro di cui Zo. chiede essere tenuta indenne è costituito dalla condotta illecita del proprio collaboratore An.Ma., consistita nell’avere trasmesso un contratto recante firme apocrife dell’assicurato.

Dallo scambio di missive tra la attrice Pa.Do. e la chiamata Zo. (docc. 2 e 3 prodotte dalla Ai.) non si evince la conoscenza di tale circostanza, emersa solo in seguito con la notifica dell’atto di citazione in cui gli attori, che nel frattanto avevano avuto copia del contratto di assicurazione, hanno contestato la veridicità delle sottoscrizioni.

Non sussiste poi alcuna violazione dell’art. 4.4. da parte dell’assicurato per avere gestito direttamente la presente lite. L’articolo invocato dall’assicuratore non prevede una esclusiva nella gestione della lite sanzionata con la decadenza dell’assicurazione, ma solo che l’assicuratore gestisce la lite e ne sopporta le spese.

Anche la richiesta di non essere tenuta a sostenere le spese legali sopportate dall’assicurato è infondata.

L’art. 4.4. del contratto prevede che “la società assicuratrice non riconosce spese incontrate dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale”.

Zo., dopo avere comunicato al proprio assicuratore di essere stata chiamata in causa, si è costituita in giudizio designando personalmente i propri difensori.

A fronte della comunicazione in cui Zo. chiedeva espressamente “indicazioni sulla procedura da seguire”, non risulta che l’assicuratore abbia comunicato di voler assumere direttamente la difesa in giudizio.

Pertanto, bene ha fatto Zo. a procedere personalmente alla nomina di un legale per la costituzione e difesa in giudizio che, come noto, costituisce una attività svolta non solo nell’interesse dell’assicurato, bensì anche in quello dell’assicuratore (Cass. 5300/2008) chiamato a farsi carico delle relative spese, salvo che queste non fossero inutili ai fini dell’obiettivo di resistere all’avversa azione (Cass. 5479/2015).

Pertanto, ed ai sensi dell’art. 1917 c. 3 c.c., Ai. è tenuta a farsi carico delle spese sostenute da Zo.

Ai. deve essere pertanto condannata a tenere indenne Zo. di quanto condannata a pagare in favore di Un. con la franchigia prevista in contratto (Euro 250,00) in forza del contratto di assicurazione.

15. Le spese devono essere regolate tra gli attori, la convenuta Un. e la chiamata in causa Zo. secondo il principio della soccombenza e liquidate in dispositivo secondo parametri nella misura compresa tra il minimo ed il medio per compenso di avvocato in ragione del valore della causa, della contenuta istruttoria e della semplicità degli scritti difensivi (2.000,00 fase di studio; 1.000,00 fase introduttiva; 4.000,00 fase istruttoria; 3.000,00 fase decisionale); nonché, in Euro 1.000,00 per consulenza di parte, in Euro 48,00 per spese di mediazione in Euro 786,00 per contributo unificato e marca e come da separato provvedimento per spese di CTU.

In ragione della parziale soccombenza e della concausa nella condotta contrattuale illecita, devono essere integralmente compensate le spese tra Zo. S.r.l. e An.Ma. Devono essere altresì compensate le spese tra Zo. ed il proprio assicuratore Ai. in ragione della negligente condotta di Zo. nell’attestare la veridicità delle firme, sulla cui veridicità l’assicuratore Ai. ha fondato parte della propria difesa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

a) dichiara false le sottoscrizioni recanti il nome di Vi.Ra. nel contratto di assicurazione del 20.10.2010;

b) condanna Un. S.p.A. a pagare in favore degli attori l’importo di Euro 130.000,00 oltre interessi come per legge a decorrere dal 9.10.2012;

c) condanna Un. S.p.A. a pagare in favore degli attori le spese del procedimento che si liquidano in Euro 10.000,00 oltre spese generali ed accessori per compenso di avvocato, ed in Euro 1.834,00 per esborsi, oltre a spese di CTU come da separato provvedimento;

d) condanna Zo. S.r.l. a tenere indenne Un. S.p.A. di quanto condannata a pagare in favore degli attori;

e) condanna Zo. S.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore di Un. S.p.A. che si liquidano in Euro 10.000,00 oltre spese generali ed accessori come per legge;

f) condanna An.Ma. a tenere indenne Zo. nella misura del 50% di quanto tenuta a pagare in favore di Un. spa;

g) condanna Ai. a tenere indenne Zo. S.r.l. di quanto tenuta a pagare Un.;

h) Compensa integralmente le spese tra Zo. S.r.l. e Ma.An. e tra Zo. S.r.l. e Ai.

Così deciso in Cagliari il 4 settembre 2018.

Depositata in Cancelleria il 17 settembre 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.