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Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quale disciplinato dalla L. Fall., articolo 18 (nel testo novellato dal Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169), il termine per la costituzione della parte (anche nella specie, la resistente curatela fallimentare) pur essendo perentorio, anche in mancanza di un’espressa dichiarazione normativa, non e’ tale per cui il suo mancato rispetto implichi decadenza – della parte che vi sia incorsa – dal diritto di opporsi al predetto reclamo, potendo dunque essa intervenire nel relativo procedimento con le sole limitazioni che la tardivita’ determina per la formulazione di determinate difese.
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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 30 gennaio 2017, n. 2235
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.r.l. Inc., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS), elett.dom. in Bergamo, presso lo studio di questi, in (OMISSIS), come da procura in calce all’atto;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) s.r.l. Inc., in persona del curatore fall. p.t.;
Procura generale presso la Corte di cassazione;
Procura generale presso la Corte d’appello di Milano;
– intimati –
per la cassazione della sentenza App. Milano 27.4.2015, n. Rep. 1792/2015 in R.G. 2381/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 20 dicembre 2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
udito l’avvocato (OMISSIS) per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
IL PROCESSO
La societa’ (OMISSIS) s.r.l. Inc., assumendo di avere sede nel (OMISSIS) e con legale rappresentante cittadino residente in (OMISSIS), impugna la sentenza App. Milano 27.4.2015 n. 1792/15, con cui venne respinto il suo reclamo proposto L. Fall., ex articolo 18 avverso la sentenza Trib. Milano 13.6.2014 dichiarativa del suo fallimento, reso su istanza del Pubblico Ministero, in cio’ confermando la regolarita’ della notifica del ricorso e del decreto di convocazione per come effettuati presso la sede sociale estera predetta tramite la polizia giudiziaria, incaricata dal richiedente ufficio di Procura.
La corte d’appello, dava atto che l’ufficio del Pubblico Ministero istante aveva ottenuto dal giudice delegato, in sede di istruttoria prefallimentare, l’autorizzazione a procedere alla notifica del ricorso-decreto L. Fall., ex articolo 15 per il tramite della Polizia giudiziaria, stante l’avvenuto trasferimento, pur ritenuto fittizio dal P.M., della sede della societa’ all’estero, cosi’ venendo attivata la procedura di notificazione secondo l’assistenza legale internazionale ai sensi degli accordi Italia-USA del 2006, con effettuazione non solo di notifica attestata conforme al Trattato tra i due Stati in materia penale ma altresi’ in base alla Convenzione de L’Aja del 1965 in materia civile. Il conseguente rispetto del contraddittorio, unico punto oggetto di contestazione con il reclamo, esauriva la trattazione dell’impugnativa, che non aveva affrontato altri profili.
Il ricorso della societa’ e’ su cinque motivi.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio autorizza la redazione della motivazione semplificata.
Con il primo motivo si deduce la violazione della L. Fall., articolo 15, poiche’ la corte d’appello ha erroneamente trascurato che la notifica del ricorso-decreto al debitore va assicurata con effettivita’ anche in caso di irreperibilita’ del notificando, quale adempimento indefettibile. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art.1 Trattato Italia-USA 9.11.1982, ratificato con L. 16 marzo 2009, n. 25, sulla mutua assistenza in materia penale in tema di notifiche all’estero, indebitamente utilizzata per un procedimento che non era di bancarotta ma civile.
Con il terzo motivo si deduce la violazione della L. Fall., 18 e articolo 345 c.p.c., poiche’ la produzione documentale del P.M. era avvenuta oltre la prima udienza di comparizione avanti alla corte d’appello, con decadenza dal termine perentorio gia’ trascorso e conseguente inammissibilita’ di quanto versato in atti e a supporto della decisione, oltretutto trattandosi di documento (attenente alla notifica in USA) nuovo e non valutato alla stregua della indispensabilita’.
Con il quarto motivo si deduce la violazione degli articoli 3 e ss. Conv. L’Aja 15.11.1965, ratificata con L. 6 febbraio 1981, n. 42, non avendo il P.M. richiedente il fallimento domandato effettuarsi la notifica se non ai sensi del Trattato di Roma del 2006 e comunque essendo stato violato il termine di sei mesi, prevalente su quello di 15 giorni della legge fallimentare italiana.
Con il quinto motivo si deduce il vizio di motivazione con riguardo alla conformita’ della notifica americana, a mezzo (OMISSIS), secondo la Convenzione dell’Aja del 1965 ovvero il Trattato di Roma del 2006.
1. Va esaminato per primo, per priorita’ logica, il terzo motivo, che e’ infondato. Si osserva che e’ convincimento di questa Corte, qui ribadito, che nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quale disciplinato dalla L. Fall., articolo 18 (nel testo novellato dal Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169), il termine per la costituzione della parte (anche nella specie, la resistente curatela fallimentare) pur essendo perentorio, anche in mancanza di un’espressa dichiarazione normativa, non e’ tale per cui il suo mancato rispetto implichi decadenza – della parte che vi sia incorsa – dal diritto di opporsi al predetto reclamo, potendo dunque essa intervenire nel relativo procedimento con le sole limitazioni che la tardivita’ determina per la formulazione di determinate difese (Cass. 12986/2009). Tale principio, se giustifica la piena ammissibilita’ dell’intervento del P.M. presso il Tribunale, si connette al suo potere di versare in giudizio avanti alla corte d’appello documenti che comunque attengano ai presupposti della fallibilita’, per come introdotti nella prospettazione critica della parte reclamante, e cio’ in virtu’ della parallela regola di devoluzione piena che assiste tale strumento di impugnazione: “nel giudizio di impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al Decreto Legislativo n. 169 del 2007, che ha modificato la L. Fall., articolo 18, ridenominando tale me come “reclamo” in luogo del precedente “appello”, l’istituto, adeguato alla natura camerale dell’intero procedimento, e’ caratterizzato, per la sua specialita’, da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli articoli 342 e 345 c.p.c., pur attenendo il reclamo ad un provvedimento decisorio, emesso all’esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquistare autorita’ di cosa giudicata” (Cass. 22546/2010, 5257/2012). Ne consegue che il soggetto che ivi assuma la qualita’ di parte, costituito o meno avanti al tribunale, puo’ indicare anche per la prima volta, in sede di reclamo, i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza o la insussistenza dei presupposti della fallibilita’ e della regolarita’ del procedimento, tenuto conto che permane un ampio potere di indagine officioso in capo allo stesso organo giudicante avuto riguardo alla correttezza della instaurazione della procedura stessa.
2. Trattando nel medesimo contesto – per l’intima connessione – i motivi primo, secondo, quarto e quinto, se ne deve affermare l’infondatezza. Preliminarmente si osserva che appare incontroverso, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata e non contestato, che alla procedura di notifica della richiesta di fallimento e del decreto di fissazione avanti al tribunale abbia provveduto il Pubblico Ministero istante, previa autorizzazione giudiziale, ottenuta nel medesimo procedimento, a procedere alla notificazione “da parte della Polizia Giudiziaria” e domandata con esplicita menzione della verosimile infruttuosita’ di forme diverse o ricerche di personale non specializzato, stante anche la commissione di attivita’ illecite per le quali l’organo inquirente stava procedendo. Dunque deve ritenersi integrata l’ipotesi derogatoria al normale regime della notifica officiosa e di cancelleria di cui alla L. Fall., articolo 15, comma 3, conseguendone che il procedimento va scrutinato secondo lo scopo semplificatorio degli adempimenti e acceleratorio degli atti cui il comma 5 ispira detta autorizzazione, volta a consentire un risultato di “conoscibilita’” degli atti sulla base di formalita’ essenziali e unicamente votate a tale obiettivo. Ne deriva che l’espletata procedura di assistenza legale internazionale, attivata dalla Procura milanese e culminata in una notificazione presso la sede legale, in (OMISSIS) e a mani di una segretaria nominativamente riportata, ad opera dell’ufficio di Polizia del Marshal, in conformita’ attestata dall’Ufficio del Dipartimento della Giustizia USA presso l’Ambasciata d’Italia sia ai Trattati in materia penale intercorrenti fra Italia ed USA del 2006, sia alla Convenzione de L’Aja del 1965, riflette un adempimento di piena adeguatezza all’autorizzazione a procedere per come data dal giudice fallimentare italiano alla parte pubblica richiedente il fallimento. Quell’autorizzazione, espressamente consentita nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, vale a svincolare la parte dalla conformazione assoluta degli adempimenti intrapresi alle singole discipline notificatorie cui essa in concreto ricorra, dovendosi avere riguardo alle predette finalita’ cui mira la semplificazione delle forme e purche’, come avvenuto nel caso, il risultato finale cui e’ ispirata la deroga di matrice giudiziaria permetta di riconoscere che la parte autorizzata si sia avvalsa del mezzo permessole, in questo caso la coadiuvazione mediante le attivita’ di polizia giudiziaria.
Il ricorso va dunque rigettato.
P.Q.M.
rigetta li ricorso; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.