Ai sensi dell’articolo 710 c.c, l’esecutore testamentario puo’ essere revocato (rectius esonerato) per gravi irregolarita’ nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneita’ all’ufficio o per aver commesso azioni che ne menomi la fiducia. Il procedimento per la revoca e’ regolato dall’articolo 750 c.p.c., in virtu’ del richiamo del quarto comma della medesima disposizione, che cosi’ recita:” le stesse forme si osservano nei casi previsti dall’articolo 708 c.c. e articolo 710 c.c., relativamente agli esecutori testamentari.
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Eredità e successione ereditaria
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 4 ottobre 2018, n. 24218
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6460/2014 proposto da:
(OMISSIS), esecutore testamentario di (OMISSIS) (alias (OMISSIS)) per atto del notaio (OMISSIS) 15.09.2010 che pubblicava il testamento olografo del testatore del 29.09.2004, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in qualita’ di procuratrice speciale di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), in qualita’ di erede di (OMISSIS), (OMISSIS) in proprio e nella qualita’ di madre esercente la potesta’ genitoriale sul minore (OMISSIS);
– intimati –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/01/2014, R.G.n. 520681/2013 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/04/2018 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI;
lette le considerazioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per rigetto del ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato il 18.3.2013 (OMISSIS) chiedeva al Presidente del Tribunale di Roma la revoca dell’Avv. (OMISSIS) dall’ufficio di esecutore testamentario di (OMISSIS), deceduto a (OMISSIS). Alla richiesta aderivano (OMISSIS) ed (OMISSIS).
Il Presidente del Tribunale di Roma, rilevato che il possesso dei beni ereditari da parte del (OMISSIS) durava da piu’ di un anno senza che dal medesimo fosse stata avanzata istanza di proroga, dichiarava non luogo a provvedere sull’istanza di revoca.
Proponeva reclamo (OMISSIS) ed (OMISSIS), cui aderivano (OMISSIS) e (OMISSIS) aderendo; resisteva il (OMISSIS), il quale formulava istanza di proroga dell’incarico.
Disposta ed effettuata la notifica del ricorso al minore (OMISSIS) e (OMISSIS), con provvedimento del 14-18.1.2014 il Presidente della Corte d’Appello di Roma rigettava il reclamo. Osservava il decidente che il decorso del termine annuale imponeva all’esecutore l’obbligo di dismettere il possesso dei beni ereditari ma non la decadenza dall’incarico, ragione per la quale riteneva sussistente l’interesse dei reclamanti alla pronuncia di revoca. Accertava, quindi, la ricorrenza dei presupposti per la revoca, considerando che il (OMISSIS) non aveva provveduto alla presentazione del rendiconto nel termine di un anno e non aveva adeguatamente informato gli eredi della gestione, ne’ aveva protetto i loro interessi, gravando la massa di ingenti spese inutili soprattutto in favore dei suoi collaboratori del suo studio, ai quali aveva conferito incarichi professionali.
Per la cassazione del provvedimento ha proposto ricorso il (OMISSIS) sulla base di due motivi, cui ha resistito con controricorso (OMISSIS).
Il Procuratore Generale, nella persona del Dott. Lucio Capasso, ha chiesto il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Il ricorso e’ inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 710 c.c, l’esecutore testamentario puo’ essere revocato (rectius esonerato) per gravi irregolarita’ nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneita’ all’ufficio o per aver commesso azioni che ne menomii4a fiducia. Il procedimento per la revoca e’ regolato dall’articolo 750 c.p.c., in virtu’ del richiamo del quarto comma della medesima disposizione, che cosi’ recita:” le stesse forme si osservano nei casi previsti dall’articolo 708 c.c. e articolo 710 c.c., relativamente agli esecutori testamentari”.
In considerazione dell’espresso richiamo all’articolo 710 c.c., contenuto nell’articolo 750 c.p.c., u.c., il provvedimento del presidente del tribunale e’ reclamabile davanti al presidente della corte d’appello; la decisione assunta da quest’ultimo in sede di reclamo non e’ ricorribile in cassazione (Cassazione civile, sez. 6, 01/09/2014, n. 18468; Cass. civ., sez. 6, 26 novembre 2013 n. 26473; Cass. civ., sez. 2, 28 gennaio 2008 n. 1764)
Si tratta, infatti, di un provvedimento di volontaria giurisdizione, che ha natura endoprocedimentale ed e’ privo di contenuto decisorio.
Ne consegue l’inammissibilita’ del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 4300,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie pari al 15%, Iva e Cap come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.