La sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all’articolo 2941 c.c., n. 1, non trova applicazione al credito dovuto per l’assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un’interpretazione conforme alla “ratio legis”, da individuarsi tenuto conto dell’evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unita’ familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non puo’ ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare, poiche’ e’ gia’ subentrata una crisi conclamata e sono gia’ state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternita’ di cui all’articolo 232 cod. civ. e la sospensione degli obblighi di fedelta’ e collaborazione”. Esso prende atto di una indubitabile alterazione dei rapporti personali ed affettivi tra i coniugi dopo la crisi familiare.

 

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 4 ottobre 2018, n. 24160

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) elettivamente domiciliati in (OMISSIS) (Ndr: testo originale non comprensibile) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (Ndr: testo originale non comprensibile) (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 180/2015 della CORTE DI APPELLO DI PERUGIA, depositata il 16/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. RUBINO Lina.

I FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) (d’ora innanzi, F.) propone ricorso per cassazione, articolato in undici motivi ed illustrato da memoria, nei confronti del marito (OMISSIS) (d’ora innanzi, B.), per la cassazione della sentenza n. 180/2015, depositata dalla Corte d’Appello di Perugia il 16.3.2015.

Resiste il B. con controricorso.

Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Questi i fatti, per quanto ancora qui rilevino:

– F., dopo la separazione personale, convenne in giudizio il marito (nonche’ i conduttori degli appartamenti di cui si discute in causa) per sentirsi riconoscere il diritto alla riscossione del 50% dei canoni di locazione di due appartamenti cointestati ad entrambi i coniugi;

– il B., in via riconvenzionale dedusse che l’immobile in cui si trovavano gli appartamenti fosse di sua esclusiva proprieta’, in quanto acquistato con denaro esclusivamente suo in costanza di matrimonio in regime di separazione dei beni e solo fiduciariamente cointestato alla moglie in un momento in cui i rapporti coniugali erano ancora positivi; chiese in via riconvenzionale che si desse luogo al ritrasferimento di esso con intestazione esclusiva del predetto immobile in proprio favore e la condanna della F. alla restituzione dei canoni eventualmente percepiti, nonche’ alla corresponsione di meta’ delle spese sostenute per la finitura degli immobili acquistati al grezzo.

I conduttori, anch’essi evocati in causa, nel corso del giudizio rilasciavano l’appartamento.

2. Il Tribunale accoglieva la domanda della (OMISSIS) e, sulla base della situazione di comproprieta’ dell’immobile, dichiarava il diritto della stessa a percepire il 50% dei canoni di locazione, mentre rigettava entrambe le riconvenzionali proposte dal marito.

Il B. proponeva appello. In quella sede, la moglie riproponeva l’eccezione di giudicato, secondo la quale la questione della titolarita’ dell’immobile era stata affrontata e risolta nel giudizio di separazione e dichiarava di non accettare il contraddittorio in merito alla domanda (nuova) con la quale il marito chiedeva la sua condanna alla restituzione del 50% delle somme corrisposte per l’acquisto dell’immobile e la sua ultimazione, a titolo di indebito arricchimento.

3. La Corte d’Appello di Perugia accoglieva in parte l’appello del B., condannando la F. a restituirgli una somma a titolo di indebito arricchimento pari alla meta’ delle spese sostenute dal marito per il completamento dell’immobile; confermava che il B. dovesse alla F. una somma (per l’indebita percezione in via esclusiva dei canoni di locazione) che quantificava, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, e poneva a carico della F. le spese legali dei due gradi del giudizio. Rigettava invece la domanda del B. volta ad ottenere l’intestazione esclusiva dell’immobile in suo favore, mancando ogni prova in merito alla fiduciarieta’ della intestazione. Affermava che la F., in quanto comproprietaria, era tenuta a corrispondere al marito la meta’ degli importi da questi spesi per la riqualificazione degli immobili. Escludeva che l’intestazione fosse qualificabile come liberalita’ d’uso, escludeva l’applicabilita’ della disciplina sulle obbligazioni naturali e condannava la moglie a corrispondere al marito il 50% delle spese da questi sostenute applicando il principio dell’indebito arricchimento. Confermava per il resto che la (OMISSIS) avesse diritto a percepire la meta’ dei canoni di locazione.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

– La ricorrente articola undici motivi di ricorso, alcuni dei quali potranno essere trattati congiuntamente, in quanto connessi, dei quali si premette una breve sintesi.

Con il primo deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 769, 770, 782, 809 e 2043 c.c., nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Con il secondo, deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1105 e 1110 c.c., nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Con il terzo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2041 c.c., nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Con il quarto, deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c., articoli 112 e 324 c.p.c., nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Con il quinto, deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 36 e 112 c.p.c., nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Con il sesto, deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 183 e 184 c.p.c., nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Con il settimo, deduce la violazione e falsa applicazione degli ant. 2721, 2722, 2724 e 2726 c.c. e articolo 112 c.p.c., nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Con l’ottavo, deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5 e articolo 112 c.p.c., nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Con il nono, deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2941 c.c. e articolo 112c.p.c., nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Con il decimo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1224 c.c., nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Infine, con l’undicesimo, deduce la violazione e falsa applicazione del principio di soccombenza, nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

– Preliminarmente, va detto che e’ infondata (eccezione di inammissibilita’ del ricorso, sollevata da parte controricorrente, relativa ad una supposta violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3 ovvero alla denunciata mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa. Deve ritenersi infatti che l’esposizione, benche’ estremamente sintetica e non priva di lacune, contenga l’indicazione di elementi sufficienti per far comprendere con la completezza e comprensibilita’ minima dovute, la vicenda sostanziale e processuale.

– Va esaminato preliminarmente l’ottavo motivo di ricorso, che introduce l’eccezione di improcedibilita’ per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, la quale, ove fondata, sarebbe idonea a definire il giudizio.

La ricorrente afferma di aver gia’ formulato tale eccezione in sede di conclusioni in appello, in quanto la corte d’appello aveva invitato le parti a manifestare la volonta’ di procedere alla mediazione nel corso del giudizio, e le parti, pur avendo acconsentito non avevano poi proceduto in tal senso. Denuncia l’omessa pronuncia sul punto della corte d’appello ed anche la violazione di legge in riferimento al Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5, comma 2 sostituito dall’articolo 84.

Il motivo deve essere dichiarato del tutto inammissibile, per assoluta violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6. La ricorrente non riporta l’invito del giudice di appello ad effettuare la mediazione nel suo esatto contenuto. La semplice indicazione della data dell’udienza in cui questo invito sarebbe stato formulato non e’ sufficiente, perche’ in ogni caso impone al collegio non una semplice verifica della esattezza degli assunti della ricorrente, ma una attivita’ di ricerca per colmare il contenuto del motivo di ricorso. La ricorrente inoltre non riporta le conclusioni indicate in appello, ne’ indica in quale atto o verbale di udienza siano contenute.

Non si offrono quindi indicazioni specifiche sulla vicenda attraverso la riproduzione del contenuto degli atti rilevanti: peraltro, sulla base di quanto riportato in forma sintetica dalla ricorrente, sembra piuttosto che il giudice si sia limitato ad interpellare le parti sulla opportunita’ o meno di procedere ad una mediazione (essendo stata introdotta questa possibilita’ alternativa di risoluzione delle controversie nel corso del giudizio di appello). Inoltre, concernendo la questione violazione di norme sul procedimento, non si rispetta l’esigenza di localizzazione degli atti processuali, poiche’ non si indicano gli stessi come prodotti ne’, utilizzando la facolta’ alternativa di cui a Cass. S.U. n. 22726 del 2011 (per ovviare all’esigenza di produzione di copie) si dice di voler far riferimento alla loro presenza nel fascicolo d’ufficio ne’ si ottempera adeguatamente all’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilita’ ex articolo 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi.

– Tutte le censure relative al difetto di motivazione, riportate e ripetute all’interno di ciascun motivo insieme alle denunce di violazione di legge, sono destinate a cadere in quanto inammissibili: all’interno di esse non si individua un “fatto” preciso e decisivo, dedotto in giudizio e non oggetto di considerazione da parte della corre d’appello, nell’accezione ormai consolidata dell’attuale rilevanza del vizio di motivazione fissata da Cass. S.U. n. 8053 del 2014, ma si censura che la corte di merito non abbia tenuto nella stessa considerazione della ricorrente alcune circostanze di fatto dalla stessa dedotte, ovvero che non ne abbia tratto le stesse valutazioni.

– I primi tre motivi pongono questioni correlate, in quanto sono volti a contestare sotto molteplici profili, la legittimita’ del punto centrale della decisione di appello laddove, sovvertendo sul punto l’esito del giudizio di primo grado, ha condannato la F. a restituire al marito meta’ degli importi da questi versati per la finitura degli immobili cointestati.

La sentenza impugnata, quanto ai conferimenti effettuati dal marito, afferma che non si trattasse di atti di liberalita’, che anche se fossero state liberalita’ d’uso, non per questo ad esse dovrebbe applicarsi il regime delle obbligazioni naturali, e che non essendo applicabile il principio della soluti retentio, tipico delle obbligazioni naturali, la ricorrente dovesse essere condannata alla restituzione del 50% di quanto erogato dal marito sulla base del principio dell’indebito arricchimento.

Giova all’esame delle questioni una piu’ analitica esposizione consecutiva delle tesi in essi rappresentate.

Con il primo motivo la ricorrente si duole che la corte d’appello non abbia aderito alla sua ricostruzione giuridica, in base alla quale l’intestazione in suo nome degli appartamenti da parte del marito (la F. non ha mai contestato di non aver contribuito economicamente all’acquisto degli appartamenti cointestato e poi ai lavori di finitura di essi) avesse una causa non di fiducia ma di donazione, ed in particolare che essa integrasse una donazione indiretta, non soggetta all’onere formale dell’atto pubblico, e che la stessa fosse avvenuta in adempimento di una obbligazione naturale, nell’ambito del rapporto coniugale. Sostiene che, di conseguenza, anche tutti gli esborsi in denaro sostenuti dal B. per ristrutturare gli immobili donati rispondessero ad una finalita’ di donazione e fossero pertanto irripetibili (anche in applicazione del principio di irripetibilita’ di quanto prestato in adempimento di una obbligazione naturale).

Nella ricostruzione della ricorrente, quindi, non solo la cointestazione del bene era destinata a rimanere ferma dopo la separazione, ma le spese effettuate dal B. per l’acquisto e poi la finitura dell’immobile dovevano considerarsi irripetibili, diversamente da quanto statuito dalla Corte d’appello, che l’aveva condannata alla restituzione, essendo altrettante donazioni.

Con il secondo motivo, la ricorrente pone un diverso problema: la sentenza d’appello nulla ha modificato in merito alla (co)intestazione dell’immobile in suo favore; la stessa invece ha affermato che la moglie avrebbe dovuto pagare al marito comproprietario il 50% delle spese sostenute da questi per ristrutturare l’immobile, non applicando il principio delle obbligazioni naturali e richiamando invece le norme sulla comunione ordinaria.

La ricorrente sostiene che il richiamo all’articolo 1110 c.c. sia errato perche’ doveva applicarsi il diverso principio di irripetibilita’ fissato per le obbligazioni naturali e sia comunque erroneo nella sua assolutezza, in quanto nella comunione il comproprietario non e’ tenuto a rifondere all’altro tutte le spese sostenute per la conservazione della cosa, ma solo quelle necessarie al mantenimento della cosa nella sua integrita’ e solo se il comproprietario ha provato ad avvisare l’altro e se e’ dovuto attivare a causa della sua inerzia, circostanze mai neppure allegate. In tutti gli altri casi, le spese spontaneamente sostenute dal comproprietario al di fuori di una situazione di urgenza e di un comportamento inerte dell’altro comproprietario rimangono a suo carico in quanto spese non necessarie e non concordate.

Nel caso in esame, il coniuge che ha sostenuto le spese di acquisto, ovvero il B. si sarebbe autonomamente sobbarcato delle spese ulteriori, di finitura e valorizzazione dell’immobile, in pendenza del matrimonio, senza consultare l’altro e a prescindere da una situazione di pericolo per l’integrita’ dell’immobile, e solo dopo la cessazione del matrimonio, o dopo la separazione ne avrebbe chiesto il 50% all’ex coniuge che non era mai stata neppure consultata circa l’opportunita’ di sostenere queste spese. Pertanto, ritiene la ricorrente che in ogni caso sia errata in diritto la decisione di appello che l’ha condannata a rifondere al marito il 50% degli esborsi per la valorizzazione e il completamento degli immobili.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce che erroneamente la corte d’appello pone a fondamento dell’accoglimento della domanda restitutoria il principio dell’indebito arricchimento. La F. afferma che questo principio non e’ automaticamente trasponibile nel campo dei rapporti familiari: non potrebbe invocarsi quando il trasferimento patrimoniale sia conseguenza – come nella specie – di una liberalita’ o dell’adempimento di una obbligazione naturale, e esso potrebbe essere invocato in ogni caso solo se la spesa fosse state sproporzionata rispetto alle condizioni economiche di chi la ebbe a ad effettuare. Nel caso sottoposto all’esame della Certe, nell’assunto della ricorrente, le prestazioni erano caratterizzate da proporzionalita’ e adeguatezza, e pertanto non ripetibili. Sostiene poi che ai fini della ripetibilita’ sarebbe necessario anche il consenso dell’arricchito all’arricchimento, per non esporlo al rischio di dover subire un pregiudizio economico superiore all’arricchimento.

I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, contenendo tutti, sorte diversi profili, una critica alla ricostruzione giuridica operata dalla corte d’appello per giustificare la condanna della signora F. a corrispondere al marito la meta’ delle somme da questi erogate per i lavori e i materiali di finitura degli immobili in comproprieta’.

Per circoscrivere il campo alle sole questioni ancora in discussione, deve ricordarsi che in origine le principali questioni poste erano due: l’intestazione meramente fiduciaria degli immobili alla moglie e l’obbligo di questa di corrispondere al marito il 50% degli importi da questi spesi per la finitura e valorizzazione degli immobili, prima e dopo la separazione (entrambe introdotte dal marito in primo grado, in via di domanda riconvenzionale). Sulla prima, introdotta dal marito e relativa alla intestazione solo fiduciaria degli immobili in capo alla moglie e del suo obbligo al ritrasferimento, si e’ ormai formato il giudicato: la corte d’appello ha confermato sul punto il rigetto della riconvenzionale, pronunciato gia’ in primo grado, mancando ogni prova sulla esistenza di un negozio fiduciario e sull’esistenza di un impegno della moglie al ritrasferimento della titolarita’ degli immobili quando ne fosse stata richiesta dal marito. Il B. non ha proposto ricorso incidentale sul punto, quindi la decisione sulla questione e’ ormai definitiva. Non sono piu’ in discussione quindi la validita’ dell’atto di acquisto e della cointestazione dell’immobile alla moglie, ne’ la sua stabilita’.

Avendo ormai la corte d’appello definitivamente escluso che si tratti di una intestazione fiduciaria, ed avendo escluso entrambe le parti nonche’ la sentenza impugnata un qualsiasi contributo patrimoniale della moglie all’acquisto degli immobili, nonche’ l’esistenza di una qualsiasi causa giustificativa di tale attribuzione al di fuori dello scopo di liberalita’, implicitamente la sentenza impugnata ha accertato l’esistenza dell'”animus donandi”, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalita’ (Cass. n. 4682 del 2018), collocando l’attivita’ con la quale il marito ha fornito il denaro affinche’ la moglie divenisse con lui comproprietaria degli immobili nell’ambito della donazione indiretta in quanto esprimente una finalita’ di liberalita’. La giurisprudenza di legittimita’ e’ consolidata nel ritenere che il conferimento in denaro effettuato da un coniuge, attraverso il quale l’altro coniuge acquisti un immobile sia riconducibile nell’ambito della donazione indiretta, come tale perseguente un fine di liberalita’ e soggetta ai soli obblighi di forma previsti per il negozio attraverso il quale si realizza l’atto di liberalita’, e revocabile solo per ingratitudine: v. Cass. n. 3147 del 1980, secondo la quale la donazione indiretta ha la sua causa, cosi come la donazione diretta, nella liberalita’, e cioe’ nella consapevole determinazione dell’arricchimento del beneficiario mediante attribuzioni od erogazioni patrimoniali operate nullo iure cogente. Cio’ comporta che nell’ipotesi di donazione indiretta – valida anche tra coniugi, essendo da tempo venuto meno il divieto contenuto nell’articolo 781 cod. civ. – vanno seguiti, ai fini dell’individuazione della causa e della rilevazione dei suoi vizi, i medesimi principi e criteri che valgono per la donazione diretta. (nella specie, l’attore agiva per la restituzione di beni intestati alla moglie, in base alla considerazione che questi, oggetto di donazione indiretta, dovevano essere destinati a vantaggio della famiglia e alla normale convivenza dei coniugi, e i giudici del merito hanno escluso che incombesse alla donataria l’onere di provare lo spirito di liberalita’ del donante, per poter trattenere i beni in questione nonostante la sopravvenuta separazione giudiziale tra i coniugi, ritenendo che, per contro, spettasse al donante dimostrare che la donazione fosse preordinata o subordinata alle pretese finalita’ divenute irrealizzabili o frustrate dalla donataria. La Corte suprema, nel confermare questa decisione, ha enunciato il precisato principio). I principi sulla donazione indiretta sono costanti, ripresi di recente da Cass. n. 3134 del 2012, che ha puntualizzato che se unico e’ il fine, di liberalita’, della donazione indiretta, diverso puo’ essere il mezzo attraverso questa si puo’ esplicare, non limitato al piu’ tipico e ricorrente, ovvero il conferimento dell’intera somma di denaro necessaria per un determinato acquisto, e da Cass. n. 1986 del 2016, che ha puntualizzato che nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito da un terzo per spirito di liberalita’, si configura una donazione indiretta, che si differenzia dalla simulazione giacche’ l’attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti (da cio’, la sentenza fa discendere che ad essa non si applicano i limiti alla prova testimoniale in materia di contratti e simulazione – che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo).

La questione residua da risolvere e’ dunque se il coniuge comproprietario che sostiene per intero spese di finitura o relative a migliorie all’interno dell’immobile cointestato, possa ripetere dall’altro coniuge la meta’ di quanto ha pagato ed a quali condizioni. Non e’ stato messo in discussione nelle fasi di merito neppure che le spese per la finitura dei due appartamenti siti in un unico stabile siano state sostenute esclusivamente dal marito. Deve dirsi che la soluzione data dalla corte d’appello non convince, e la sentenza va dunque cassata sul punto, in accoglimento del primo motivo, il cui accoglimento assorbe nei limiti in cui si dira’ il secondo e il terzo.

La sentenza impugnata, con modalita’ meramente assertiva, afferma che, quanto ai conferimenti effettuati dal marito:

1) non si tratti di liberalita’ d’uso;

2) anche se fossero liberalita’ d’uso, non per questo ad esse dovrebbe applicarsi il regime delle obbligazioni naturali;

3) quindi, non essendo applicabile il principio della soluti retentio, tipico delle obbligazioni naturali, a ricorrente possa essere condannata alla restituzione del 50% di quanto erogato dal marito sulla base del principio dell’indebito arricchimento.

Le affermazioni 1) e 2) non sono corrette, alla luce del diritto vigente confortato dalla consolidata giurisprudenza di legittimita’. Di conseguenza, e’ errata la conclusione sub 3) che ne trae la corte d’appello.

Le considerazioni sopra svolte circa il fine di liberalita’ e la riconducibilita’ alla donazione indiretta dell’attivita’ svolta da un coniuge per far acquistare all’altro la proprieta’ di un immobile, valgono a fortiori in riferimento ai conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal coniuge in costanza di matrimonio e volti a finanziare lavori nell’immobile che ha fatto acquistare in proprieta’ esclusiva dell’altro coniuge o in regime di comproprieta’. La donazione indiretta, in quanto tale, gode di stabilita’, in quanto essa non puo’ essere revocata che per ingratitudine. A fronte della sussistenza di una causa di liberalita’, e’ superfluo argomentare in ordine all’applicabilita’ dei principi dell’obbligazione naturale per giustificare l’effetto della soluti retentio.

Avendo i conferimenti spontaneamente eseguiti dal coniuge in costanza di matrimonio una loro causa nella liberalita’, resta fuori dalla problematica la questione dell’aver o meno effettuato tali conferimenti sul presupposto di adempiere i propri doveri morali o sociali, e quindi in adempimento di una obbligazione naturale perche’ l’effetto di irripetibilita’ non discende dall’obbligazione naturale ma direttamente dalla causa di donazione.

Deve pero’ rilevarsi che analoga finalita’ di liberalita’ in favore del coniuge non puo’ automaticamente attribuirsi ai pagamenti fatti o alle spese sostenute per l’immobile in comproprieta’ anche dopo la separazione: spettera’ quindi al giudice del merito distinguere i pagamenti effettuati e le spese sostenute in costanza di matrimonio e prima che sia intervenuta la separazione personale delle parti e quelli effettuati dal marito successivamente (v. Cass. n.7981 del 2014, che ben delinea la differente situazione pre e post separazione personale affermando che nel regime di separazione non puo’ ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare, poiche’ e’ gia’ subentrata una crisi conclamata e sono gia’ state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternita’ di cui all’articolo 232 cod. civ. e la sospensione degli obblighi di fedelta’ e collaborazione).

Eventuali conferimenti e spese successivi alla separazione, non sussistendo la finalita’ di liberalita’, dovranno essere considerati esclusivamente spese sostenute da uno dei comproprietari in favore del bene in comunione, e quindi il giudice di merito dovra’ valutare se la moglie possa essere condannata a restituirne il 50% al marito facendo applicazione delle regole ordinarie applicabili in materia di comunione ordinaria, secondo le quali (v. Cass. n. 20652 del 2013) “In tema di spese di conservazione della cosa comune, l’articolo 1110 cod. civ., escludendo ogni rilievo dell’urgenza o meno dei lavori, stabilisce che d partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell’amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la Conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipano o l’amministratore, sicche’ solo in caso di inattivita’ di questi ultimi egli puo’ procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l’onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessita’ dei lavori”. Il principio e’ ribadito da Cass. n. 353 del 20131 “L’articolo 1110 cod. civ. consente eccezionalmente la ripetibilita’ delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie per la conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrita’. Ne consegue che restano esclusi dal diritto al rimborso gli oneri occorrenti soltanto per la migliore fruizione della cosa comune, come le spese per l’illuminazione dell’immobile, ovvero per l’adempimento di obblighi fiscali, come l’accatastamento del bene”. Il coniuge comproprietario avra’ diritto di ripetere il 50% delle spese che ha sostenuto per la conservazione ed il miglioramento della cosa comune non in ogni caso ed illimitatamente, ma purche’ abbia avvisato preliminarmente l’altro comproprietario e purche’ questi, a fronte di un intervento necessario, sia rimasto inerte.

Conseguentemente, va accolto il primo motivo di ricorso e, per quanto di ragione il secondo. Rimane invece assorbito il terzo, perche’ la ricostruzione del fondamento dell’obbligo della F. in termini di indebito arricchimento, operata dalla corte d’appello, contrastante con il principio secondo il quale l’azione generale di arricchimento presuppone che la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro sia avvenuta senza giusta causa e al di fuori di un contratto odi altro rapporto giustificativo, e’ caducata dall’accoglimento del primo motivo e dalla ricostruzione in termini di donazione indiretta quanto meno degli esborsi sostenuti spontaneamente dal marito in costanza di matrimonio.

– Il quarto, il quinto e il sesto motivo sono inammissibili per difetto di specificita’ e per violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6. La ricorrente col quarto si duole che la corte non abbia adeguatamente preso in considerazione quanto da lei prontamente eccepito, ovvero che la questione della intestazione fiduciaria del bene era stata posta dall’ex coniuge, e rigettata dal giudice, nell’ambito del distinto giudizio di separazione personale, dove il B. non aveva mai richiesto la restituzione delle somme investite cointestato; col quinto si duole che la corte d’appello non abbia considerato la sua eccezione di inammissibilita’ della riconvenzionale avversaria; con il sesto, che la corte abbia preso in considerazione una particolare domanda restitutoria del B. introdotta solo a giudizio di primo grado gia’ avanzato. In nessuno dei motivi su riportati la ricorrente trascrive le domande avversarie ne’ riporta le proprie eccezioni, ne’ indica con precisione i punti degli atti ove sono riportate e se essi sono stati prodotti anche dinanzi alla Corte.

In tal modo, non rispetta ne’ il requisito di specificita’ del motivo di ricorso, la cui necessaria osservanza e’ stata ribadita, da ultimo, da Cass. S.B. n. 7074 del 2017, ne’ i dettami dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 in quanto: a) non trascrive direttamente il contenuto degli atti per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, ne’ lo riproduce indirettamente indicando la parte del documento o dell’atto in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione; b) non indicata sede del giudizio di merito in cui il documento venne prodotto o l’atto ebbe a formarsi; c) non indica la sede in cui, in questo giudizio di legittimita’, il documento, in quanto prodotto (ai diversi effetti dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4), sarebbe esaminabile dalla Corte, anche in copia, se trattisi di documento della controparte; d) non indica la sede in cui l’atto processuale sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimita’, in quanto non precisa di averlo prodotto in originale o in copia e nemmeno fa riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio (Cass., sez. un., n. 22726/2011, n. 7161/2010, n. 28547/2008).

– Con il settimo motivo, la ricorrente impugna la decisione laddove ha ritenuto ammissibile la prova testimoniale sui trasferimenti patrimoniali, giustificandola con l’essere gli stessi pagamenti senza causa, mentre appunto la causa era la liberalita’, e quindi ritiene che essendo stata la prova delle spese sostenute illegittimamente ammessa ed assunta, il B. non abbia fornito in realta’ nessuna idonea prova delle spese sostenute.

Il motivo, di limitata rilevanza residua stante l’accoglimento del primo e del secondo motivo per quanto di ragione, che condurra’ alla necessita’ di celebrare un nuovo giudizio di merito, e’ comunque inammissibile, atteso che non riporta i capitoli di prova testimoniale ai quali fa riferimento ne’ il provvedimento ammissivo, ne’ contiene alcuna precisa indicazione sulla collocazione di tali capitoli negli atti di parte ai fini della loro reperibilita’.

– Col nono motivo, la ricorrente sostiene che la corte d’appello avrebbe mal applicato la sospensione della prescrizione in conseguenza dei rapporti personali tra i coniugi.

Il motivo e fondato per quanto di ragione, in correlazione alle ragioni di accoglimento del primo e secondo motivo.

La corte d’appello ha ritenuto che eventuali diritti di credito del B. non potessero ritenersi prescritti, ritenendo applicabile alla fattispecie l’articolo 2941 c.c., che prevede la sospensione tra i coniugi della prescrizione, sulla base di quello che era l’indirizzo all’epoca consolidato, espresso dalla sentenza n. 7533 del 2014, secondo la quale” La regola della sospensione del decorso della prescrizione dei diritti ira i coniugi, prevista dall’articolo 2941 c.c., comma 1, n. 1, deve ritenersi operante sia nel caso che essi abbiano comunanza di vita, sia ove si trovino in stato di separazione personale, implicando questa solo un’attenuazione del vincolo” che la sentenza impugnata richiama.

Da li’ a pochi mesi, pero’ quell’orientamento e’ stato superato da Cass. n. 7981 del 2014, alla quale hanno dato seguito Cass. n. 18078 del 2014 e da Cass. n. 8987 del 2016.

L’orientamento attuale della giurisprudenza di legittimita’ sul punto esprime quindi attualmente il principio opposto rispetto a quello valorizzato dalla sentenza impugnata, secondo il quale “La sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all’articolo 2941 c.c., n. 1, non trova applicazione al credito dovuto per l’assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un’interpretazione conforme alla “ratio legis”, da individuarsi tenuto conto dell’evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unita’ familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non puo’ ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare, poiche’ e’ gia’ subentrata una crisi conclamata e sono gia’ state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternita’ di cui all’articolo 232 cod. civ. e la sospensione degli obblighi di fedelta’ e collaborazione”. Esso prende atto di una indubitabile alterazione dei rapporti personali ed affettivi tra i coniugi dopo la crisi familiare.

La sentenza va quindi cassata sul punto.

Spettera’ al giudice di merito valutare, quanto alle spese sostenute dal marito dopo la separazione personale, che sono le uniche, come si a’ chiarito in precedenza, eventualmente ripetibili, se per esse si sia eventualmente maturata l’eccepita prescrizione, considerato appunto che dopo la separazione personale tra i coniugi, la sospensione della prescrizione non opera.

– Con il decimo motivo la F. contesta di essere stata illegittimamente condannata a pagare all’ex coniuge, sulle somme che dovra’ restituire, non solo gli interessi ma anche la rivalutazione monetaria, non dovuta in quanto debito di valuta e per di piu’ dalla data di una non meglio precisata in causa “percezione”.

– Infine, con l’undicesimo ed ultimo motivo la ricorrente lamenta l’applicazione del principio della soccombenza per come applicato dalla corte d’appello che, condannandola alle spese di entrambi i gradi del giudizio, l’ha ritenuta integralmente soccombente su tutto, mentre la sua eventuale soccombenza (destinata ad essere rivista, sulla base dei precedenti motivi di ricorso) e’ in ogni caso parziale ed anche ben minore della piu’ ampia soccombenza dell’avversario.

Entrambi i motivi, che evidenziano profili che avrebbero meritato l’attenzione della Corte, sono comunque assorbiti dalla cassazione della pronuncia impugnata, dovendo il giudice di merito procedere ad accertare nuovamente l’eventuale sussistenza del credito restitutorio, i suoi limiti, la decorrenza degli interessi ed a determinare, sulla base dell’esito complessivo della lite, la ripartizione delle spese di lite.

Conclusivamente, devono essere dichiarati inammissibili ruttavo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo. Devono essere accolti il primo motivo, nonche’ il secondo e il nono per quanto di ragione, assorbiti il terzo, il decimo e l’undicesimo. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, perche’ decida nuovamente la causa e decida anche sulle spese del giudizio di cassazione, attenendosi al principi indicati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili l’ottavo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo;

accoglie il primo motivo, nonche’ il secondo e il nono per quanto di ragione, dichiara assorbiti il terzo, il decimo e l’undicesimo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

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Avv. Umberto Davide

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