nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all’altra, la prove delta consegna all’acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti della legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna; ne consegue che, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su tali bolle sia state disconosciuta, la parte può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata, affidando all’esito del relativo procedimento la dimostrazione della consegna, oppure, alternativamente, chiedere di provare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prove testimoniale (nella quale peraltro ammesso il riferimento alle bolle).
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Tribunale Frosinone, civile Sentenza 4 ottobre 2018, n. 890
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
in persona del G.O.P. Dott. Federica Cellitti ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4190 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2015 e vertente
TRA
(…) S.R.L. in persona del legale rapp. p.t. rappresentato e difeso, giusta procura in calce all’atto di citazione, dall’Avv. Gi.Co. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma Via (…)
– Attrice opponente –
e
(…) S.R.L. in persona del legale rapp. p.t. rappresentato e difeso, giusta procura in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo dall’Avv. Ma.Za. e dall’Avv. Gi.Ga. ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Frosinone Via (…)
– convenuta opposta –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
(artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla L. n. 69 del 2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società (…) srl proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1197/2015 del 14.10.2015 con il quale si ingiungeva all’odierna opponente il pagamento della somma di Euro 22.093,96 oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture al saldo, oltre spese della procedura, in favore della società (…) srl.
A fondamento della pretesa creditoria, la (…) srl assumeva di essere creditrice della somma di Euro 19.748,85 portata dalle fatture n. 463/2012 del 21.11.2012, n. 4700 del 23.11.2012 e n. 4701 del 23.11.2012 per forniture non pagate alle scadenze.
La società opponente eccepiva 1) la nullità del DI per vizio di ultrapetizione avendo la società (…) srl richiesto il pagamento di Euro 19.748,85 mentre era stato ingiunto il pagamento della diversa maggiore somma di Euro 22.093,96 oltre interessi moratori; 2) nessuna prova era stata fornita in ordine al credito vantato e delle prestazione e servizi svolti; chiedeva pertanto, revocarsi il DI opposto.
Con comparsa del 2.3.2016 si costituiva in giudizio la (…) srl la quale preliminarmente evidenziava che per errore era stato ingiunto il pagamento della maggiore somma di Euro 22.093,96 (pari ad Euro 19.748,85 più Euro 2.345,11 per interessi moratori) e quindi precisava che il credito vantato era di Euro 19.748,85, e chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del DI opposto, il rigetto dell’opposizione proposta e, in ogni caso condannarsi la Na. srl al pagamento della somma indicata nel DI, sostanzialmente deducendo: 1) la (…) srl aveva prodotto tutta la documentazione comprovante il proprio credito allegata al fascicolo monitorio (copie fatture all. 4 del monitorio, documenti di trasporto sottoscritti dal destinatario della merce e dal trasportatore all. 6, estratto conto all. 1 ed estratto notarile all. 5); 2) la società opponente nessuna contestazione aveva sollevato in ordine alla consegna della merce di cui alle fatture azionate; 3) produceva bolla n. 17159 del 16.11.2012 e relativo DDT; 4) le eccezione sollevate erano generiche ed indeterminate.
All’udienza del 1.4.2016 la società (…) srl precisava il credito, quanto alla sorte capitale, nella somma di Euro 19.748,85, il GO concedeva la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1197/2015 limitatamente alla somma di Euro 19.748,85; previo deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., e risultati infruttuosi i tentativi di comporre bonariamente la controversia, la causa, rigettate tutte le richieste di prova formulate dalle parti, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc sulle conclusioni sopra riportate per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
L’opposizione proposta dalla società (…) rl è infondata e non merita accoglimento; ciò per i motivi che analiticamente si specificano.
Va ribadito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione sostanziale di attore spetta al creditore istante nella fase monitoria, nonostante l’assunzione della veste formale di convenuto; pertanto, in conseguenza dell’inversione della posizione processuale delle parti, l’onere della prova del credito grava sul creditore opposto secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all’opponente.
In applicazione del principio appena richiamato, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture o servizi, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l’estratto delle scritture contabili, già integranti titolo idoneo per l’emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi, e non essendo neppure sufficiente la mancata contestazione dell’opponente (Cass. n. 1737112006; n. 807/199; n. 5573/1997).
Ebbene, parte opposta ha fornito prova sia dell’esistenza del rapporto tra le parti mediante la produzione delle fatture azionate nel monitorio, delle bolle e dei DDT (cfr. allegati del fascicolo monitorio e del fascicolo di parte opposta).
Al contrario, la società opponente non ha fornito alcun supporto probatorio, documentale o attraverso l’espletamento della prova orale, a ragione delle proprie doglianze, come invece era suo onere ai sensi dell’art. 2697 c.c., 2 comma.
I documenti di trasporto in atti, risultano sottoscritti dal conducente – vettore e tale documentazione è già di per sé sufficiente a dimostrare che la merce commissionata e indicata nella fattura è regolarmente pervenuta alla destinataria ed è stata regolarmente consegnata.
Nel caso di specie, quindi, i documenti di trasporto hanno la funzione di dimostrare l’adempimento dell’obbligazione da parte dell’opposta, dato che tali documenti vengono redatti nella fase di esecuzione del contratto.
Va infatti precisato che “nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all’altra, la prove delta consegna all’acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti della legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna; ne consegue che, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su tali bolle sia state disconosciuta, la parte può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata, affidando all’esito del relativo procedimento la dimostrazione della consegna, oppure, alternativamente, chiedere di provare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prove testimoniale (nella quale peraltro ammesso il riferimento alle bolle)” (Cass.civ., sez. III, 22.6.2007, n. 14594). E nel caso di specie, non vi è stato alcun disconoscimento delle firme apposte sui documenti di trasporto nemmeno con una denuncia a parte, anche se non appare assumere rilevanza disconoscimento delle sottoscrizioni dei DDT, posto che la merce ben può essere stata ricevuta da un terzo preposto dalla società opponente, come in questo caso (cfr. per tutte Cass. 13258/06).
Ne deriva che, alla luce di tali risultanze istruttorie, l’opposizione deve essere respinta.
Stante, dunque, la palese infondatezza dell’opposizione ed il conseguente rigetto della stessa, la parte soccombente, come per legge, deve rifondere le spese di lite del presente procedimento; in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore (scaglione da Euro 5.200,00 a 26.000,00) e della natura della causa, dell’attività difensiva posta in essere nel corso del giudizio e della manifesta infondatezza dell’opposizione (art. 4, comma 8 D.M. n. 55 del 2014), le stesse vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa così provvede:
– rigetta l’opposizione proposta dalla (…) srl. nei confronti della (…) srl, e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1197/2015;
– condanna l’opponente a rifondere all’opposta le spese del presente giudizio in favore della (…) srl che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso spese forfetarie e accessori di legge.
Così deciso in Frosinone il 28 settembre 2018.
Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2018.
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