la apparenza della situazione di asservimento, che l’art. 1061 cod. civ. lega espressamente alla visibilità oggettiva delle opere ad essa destinate, non si identifica con la conoscenza, in concreto, comunque conseguita, della loro esistenza da parte del proprietario del fondo che si assume asservito, ma deve dipendere, come questa Corte ha più volte precisato, da univoci segni obbiettivi visibili, anche se solo saltuariamente od occasionalmente, dall’esterno o da un luogo in cui il proprietario del detto fondo abbia, comunque, potere di accedere liberamente.

 

Tribunale Treviso, Sezione 3 civile Sentenza 4 ottobre 2018, n. 1927

TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

SEZIONE TERZA CIVILE

EX SEZIONE DISTACCATA DI CONEGLIANO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elena Merlo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta a ruolo al n. 30000596/2013 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 14.3.2013

da

MO.FE., con l’Avv. BO.CA., giusta procura a margine dell’atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in TREVISO

– parte attrice –

contro

CA.FE. e GI.MO., con l’Avv. LU.GR., giusta procura a margine della comparsa di risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in CONEGLIANO

– parte convenuta –

OGGETTO: Servitù

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Parte attrice chiede accertarsi l’inesistenza del diritto di servitù di sottoservizi a carico di una porzione interrata del fondo di sua proprietà e a vantaggio di quello intestato ai convenuti, con condanna di questi ultimi al ripristino dello status quo ante, in particolare mediante rimozione delle predette linee, oltre che al risarcimento di tutti i danni subendi, patrimoniali e non.

Allega, in particolare, che la convenuta, nel 2011, le avrebbe segnalato la presenza di alcuni sottoservizi nell’area scoperta (interessata da servitù di passaggio pedonale a favore dei fondi di convenuti) su cui l’attrice intendeva posizionare un cancello, la cui installazione e interramento non sarebbero stati preceduti da alcuna autorizzazione da parte dell’attrice, con inammissibile lesione del suo diritto di proprietà.

1.2 I convenuti eccepiscono, preliminarmente, la nullità dell’atto di citazione, per mancanza di determinazione dell’oggetto delle domande attoree; chiedono, in ogni caso, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, accertarsi l’esistenza di servitù di transito a piedi e di servitù di metanodotto a carico del fondo attoreo e a favore dei propri fondi, nonché costituirsi servitù coattiva di scarico (o, più precisamente, servitù di passaggio di condotte per acque grasse e saponate e per acque nere) a carico del fondo attoreo e a favore dei propri fondi, oltre che accertarsi l’acquisto per usucapione o costituirsi servitù coattiva di acquedotto nonché costituirsi servitù coattiva di passaggio di condutture elettriche.

Evidenziano come la stessa attrice, nell’atto introduttivo – contrariamente alla condotta tenuta negli ultimi anni -, abbia riconosciuto l’esistenza di una servitù di transito a piedi in favore dei loro mappali e a carico del fondo attoreo, acquistata per usucapione, oltre che menzionata nella scrittura privata in data 15.7.2003 sottoscritta tra le parti, nonché di una servitù di metanodotto, costituita con detta scrittura.

Allegano che le condotte che transitano nel sottosuolo del mappale attoreo, al fine di collegare le vasche di scarico delle acque site nel sottosuolo del mappale dei convenuti, sono nella medesima posizione da sempre e che, nel corso dei lavori di ristrutturazione eseguiti nel 2006, i convenuti si sarebbero limitati a sostituire e mettere a norma dette condotte fognarie; parimenti, da sempre ivi passerebbero anche le condutture dell’acqua necessaria all’irrigazione del giardino ed orto dei convenuti, oltre ai collegamenti per l’alimentazione elettrica dell’area scoperta utilizzata a parcheggio dai convenuti.

2. La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare lo stato dei luoghi, come da ordinanza in data 12.6.2014, che qui integralmente si richiama.

2.1 Preliminarmente, non risulta fondata l’eccezione di nullità dell’atto di citazione sollevata dai convenuti; invero, l’oggetto delle domande attoree appare sufficientemente determinato (tenuto conto di quanto a conoscenza dell’attrice al momento dell’introduzione del presente giudizio) o, comunque, determinabile per relationem a quanto dalla stessa convenuta Ca.Fe. comunicato all’attrice con missiva in data 11.5.2011 (cfr. doc. 4 attoreo, prodotto unitamente all’atto introduttivo, nel quale la stessa convenuta afferma che l’area sulla quale l’attrice intendeva installare un cancello “è interessata dalla presenza di alcune reti tecnologiche a servizio dell’abitazione”) oltre che in data 5.8.2011 (cfr. doc. 6 attoreo). A fronte della predetta dichiarazione, l’attrice non aveva, infatti, alcun onere di procedere – prima dell’instaurazione dell’odierno giudizio – a specifiche indagini in loco, al fine di accertare l’esatta natura di dette “reti tecnologiche”.

2.2 Quanto alla domanda riconvenzionale dei convenuti di accertamento dell’esistenza di una servitù di transito a piedi e di una servitù di metanodotto a carico del fondo attoreo e a favore dei propri fondi, conformemente ad accordi già intercorsi tra l’attrice e il dante causa dei convenuti (cfr. convenzione in data 15.7.2003 sub doc. 3 attoreo), ma successivamente dall’attrice ignorati, le stesse risultano meritevoli di accoglimento: l’attrice stessa, infatti, nell’atto introduttivo ha riconosciuto l’esistenza di dette servitù e, nella prima difesa utile, non ha contestato le circostanze di fatto che ne costituiscono giustificazione, di tal che esse devono ritenersi pacifiche.

Conseguentemente, in accoglimento della corrispondente domanda riconvenzionale dei convenuti, vanno accertati l’acquisto per usucapione di una servitù di transito a piedi nonché la costituzione convenzionale, a far data dal 15.7.2003, di una servitù di metanodotto a carico del fondo attoreo, catastalmente censito in Comune di Colle Umberto, CF, Sez. B, Fg. (…), Mapp. n. (…), e a favore dei fondi intestati ai convenuti, catastalmente censiti in Comune di Colle Umberto, CF, Sez. B, Fg. (…), Mapp. n. (…) e in Comune di Colle Umberto, CT, Fg. (…), Mapp. n. (…), in base al posizionamento individuato nell’all. B alla relazione del consulente tecnico d’ufficio Geom. Gi.Si., depositata telematicamente in data 12.2.2015.

Del resto, risulta inammissibile in quanto tardiva la richiesta, di cui alla comparsa conclusionale attorea (cfr. pag. 10), secondo cui “la condanna di controparte alla rimozione delle tubature installate sine titulo ed alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi dovrà riguardare anche la conduttura del metanodotto che non si collochi all’interno del tracciato concordato”; si tratta, invero, di domanda non formulata dall’attrice nei termini consentiti; si aggiunga che, in base a quanto riferito dal c.t.u., non vi è nemmeno certezza sull’esatta posizione del percorso della servitù di metanodotto, di tal che, in ogni caso, l’asserito inadempimento dei convenuti non risulta, allo stato, provato.

2.3 Per quanto concerne la domanda riconvenzionale dei convenuti di costituzione di una servitù coattiva di scarico (o, più precisamente, di una servitù di passaggio di condotte per acque grasse e saponate e per acque nere) a carico del fondo attoreo e a favore dei propri fondi, il c.t.u., con motivazione che si ritiene condivisibile, in quanto congruamente motivata ed esente da vizi, ha accertato che, in effetti, sussistono i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva, ai sensi dell’art. 1037 c.c., a favore del mappale dei convenuti n. 75.

È pur vero che l’art. 1033, comma 2, c.c. prevede che “Sono esenti da questa servitù, le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti”, e che detta disposizione è applicabile anche all’ipotesi di servitù di scarico di acque impure, giusto il disposto dell’art. 1043, co. 2, c.c. Ma è anche vero che, in base a giurisprudenza costante (cfr., ex multis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9926 del 24/05/2004; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5223 del 26/05/1998), detto esonero non opera in presenza di situazioni di interclusione assoluta, non altrimenti eliminabile, circostanza che, in base a quanto emerge chiaramente dalla c.t.u., ricorre nel caso di specie, con riferimento al mappale dei convenuti n. 75.

Conseguentemente, viene disposta la costituzione di servitù coattiva di scarico (o, più precisamente, di una servitù di passaggio di condotte per acque grasse e saponate e per acque nere) a carico del fondo attoreo, catastalmente censito in Comune di Colle Umberto, CF, Sez. B, Fg. (…), Mapp. n. (…) sub 3, e a favore dei fondi intestati ai convenuti, catastalmente censiti in Comune di Colle Umberto, CF,

Sez. B, Fg. (…), Mapp. n. (…) e in Comune di Colle Umberto, CT, Fg. (…), Mapp. n. (…); per l’effetto, condanna parte convenuta alla corresponsione a favore di parte attrice dell’importo di Euro 300,00 a titolo di indennità, ai sensi dell’art. 1032, co. 2, c.c.

La misura di detta indennità va ritenuta congrua, in base alle motivazioni di cui alla relazione del c.t.u. ed al successivo apposito chiarimento, depositato in data 9.3.2015, che qui integralmente si richiamano.

2.4 Con riferimento alla domanda riconvenzionale dei convenuti di accertamento dell’acquisto per usucapione di una servitù di acquedotto, la stessa non risulta meritevole di accoglimento, in quanto, ai sensi dell’art. 1061 c.c., “Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione infatti, nel caso di specie, come rilevato dallo stesso c.t.u., non esistono opere visibili dell’esistenza della servitù pretesa.

Contrariamente a quanto affermato dai convenuti, non costituiscono, infatti, opere visibili stabilmente destinate all’esercizio della servitù i contatori, i pozzetti, le colonne per l’erogazione dell’acqua, le quali indicano che dell’acqua proviene dal sottosuolo, ma non da dove essa viene condotta, di tal che non consentono di cogliere alcun collegamento funzionale con la servitù di acquedotto pretesa dai convenuti.

Non condivisibile risulta, del resto, l’isolata pronuncia della Suprema Corte valorizzata dai convenuti (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14292 del 08/06/2017), con la quale è stata ritenuta la natura apparente di una servitù di tubatura idrica collocata al di sotto del pavimento dell’appartamento che fungeva da fondo servente, in quanto visibile dal proprietario di quest’ultimo in occasione dello svolgimento di lavori edili; essa si fonda, invero, sul principio – consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte – in base al quale, ai fini della visibilità di dette opere, sarebbe sufficiente che esse siano individuabili, anche se solo saltuariamente ed occasionalmente, da qualsivoglia punto d’osservazione, anche esterno al fondo servente, purché, per la loro struttura e consistenza, esse rendano manifesta la situazione di asservimento di tale fondo.

Precedentemente alla citata pronuncia, tuttavia, detto principio non era mai stato applicato a casi simili a quello poco sopra riportato, essendosi, per contro, valorizzato come la “apparenza della situazione di asservimento (…), che l’art. 1061 cod. civ. lega espressamente alla visibilità oggettiva delle opere ad essa destinate, non si identifica con la conoscenza, in concreto, comunque conseguita, della loro esistenza da parte del proprietario del fondo che si assume asservito, ma deve dipendere, come questa Corte ha più volte precisato, da univoci segni obbiettivi visibili, anche se solo saltuariamente od occasionalmente, dall’esterno o da un luogo in cui il proprietario del detto fondo abbia, comunque, potere di accedere liberamente” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6522 del 11/06/1993, citata dalla pronuncia della Suprema Corte valorizzata dai convenuti, seppur di segno difforme rispetto alla predetta).

Del resto, non risulta fondata nemmeno la domanda riconvenzionale dei convenuti di costituzione di una servitù coattiva di acquedotto, considerato che, come accertato dal c.t.u., non ne sussistono i presupposti, poiché il fondo di cui al mappale (…) dei convenuti è posto sul fronte strada, a confine con la via pubblica Via (…), dotata di conduttura pubblica di approvvigionamento acqua; pertanto, previa istanza all’ente competente, la proprietà dei convenuti può allacciarsi alla conduttura pubblica.

Conseguentemente, in accoglimento della domanda attorea, va accertata l’inesistenza di alcuna servitù di acquedotto a carico del fondo attoreo censito al catasto dei fabbricati, sez. B, mapp. n. (…), e a favore dei fondi dei convenuti, con condanna dei convenuti alla rimozione delle relative condutture, a proprie spese.

2.5 Per quanto concerne la domanda riconvenzionale dei convenuti di costituzione servitù coattiva di passaggio di condutture elettriche, anch’essa risulta infondata; infatti, come ben evidenziato dal c.t.u., il fondo dei convenuti di cui al mappale n. (…) confina con la via pubblica Via (…), alla quale, previe istanze agli enti preposti, si può allacciare per la fornitura di energia elettrica. Conseguentemente, in accoglimento della domanda attorea, va accertata l’inesistenza di alcuna servitù di condutture elettriche a carico del fondo attoreo censito al catasto dei fabbricati, sez. B, mapp. n. (…), e a favore dei fondi dei convenuti, con condanna dei convenuti alla rimozione delle relative condutture, a proprie spese.

2.6 Infine, non si ritiene meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria attorea, considerato che essa è formulata in modo del tutto generico e che, nel corpo dell’atto introduttivo, l’attrice si è limitata a fare riferimento a dei non meglio precisati danni connessi all’illecita limitazione subita, oltre che ai lavori che dovranno essere eseguiti per la rimessione in pristino, e, pertanto, a danni futuri e, comunque, meramente eventuali.

3.1 Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., in ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.

3.2 Per i medesimi motivi, anche le spese della consulenza tecnica d’ufficio a firma del Geom. Si. vengono poste definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta nella misura del 50% ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, ex Sezione Distaccata di Conegliano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:

1) accerta e dichiara l’acquisto per usucapione di una servitù di transito a piedi nonché la costituzione convenzionale, a far data dal 15.7.2003, di una servitù di metanodotto a carico del fondo attoreo, catastalmente censito in Comune di Colle Umberto, CF, Sez. B, Fg. (…), Mapp. n. (…), e a favore dei fondi intestati ai convenuti, catastalmente censiti in Comune di Colle Umberto, CF, Sez. B, Fg. (…), Mapp. n. (…) e in Comune di Colle Umberto, CT, Fg. (…), Mapp. n. (…), in base al posizionamento individuato nell’all. B alla relazione del consulente tecnico d’ufficio Geom. Gi.Si., depositata telematicamente in data 12.2.2015;

2) dispone la costituzione di una servitù coattiva di scarico (o, più precisamente, di una servitù di passaggio di condotte per acque grasse e saponate e per acque nere) a carico del fondo attoreo, catastalmente censito in Comune di Colle Umberto, CF, Sez. B, Fg. (…), Mapp. n. (…), e a favore dei fondi intestati ai convenuti, catastalmente censiti in Comune di Colle Umberto, CF, Sez. B, Fg. (…), Mapp. n. 75 e in Comune di Colle Umberto, CT, Fg. (…);

3) condanna i convenuti CA.FE. e GI.MO. in solido alla corresponsione a favore di parte attrice MO.FE. dell’importo di Euro 300,00 a titolo di indennità;

4) accerta e dichiara l’inesistenza di alcuna servitù di acquedotto a carico del fondo attoreo censito al catasto dei fabbricati, sez. B, mapp. n. (…) sub. (…), e a favore dei fondi dei convenuti, con condanna dei convenuti CA.FE. e GI.MO. in solido alla rimozione delle relative condutture, a proprie spese;

5) accerta e dichiara l’inesistenza di alcuna servitù di condutture elettriche a carico del fondo attoreo censito al catasto dei fabbricati, sez. B, mapp. n. (…) sub. (…), e a favore dei fondi dei convenuti, con condanna dei convenuti CA.FE. e GI.MO. in solido alla rimozione delle relative condutture, a proprie spese;

6) pone le spese della consulenza tecnica d’ufficio, a firma del Geom. Gi.Si., definitivamente a carico di parte attrice MO.FE. per la misura del 50% e dei convenuti CA.FE. e GI.MO. in solido nella restante misura del 50%;

7) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Treviso il 25 settembre 2018.

Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.