la denuncia di gravi difetti di costruzione, oltre che dal committente e suoi aventi causa, puo’ essere fatta valere anche dagli acquirenti dell’immobile, in base al principio che le disposizioni di cui all’articolo 1669 c.c. mirano a disciplinare le conseguenze dannose di quei difetti che incidono profondamente sugli elementi essenziali dell’opera e che influiscono sulla durata e solidita’ della stessa, compromettendone la conservazione e configurano, quindi, una responsabilita’ extracontrattuale, sancita per ragioni e finalita’ di interesse generale. Quindi, il venditore puo’ essere chiamato a rispondere dei gravi difetti dell’opera, non soltanto quando i lavori siano eseguiti in economia, ma anche nell’ipotesi in cui la realizzazione dell’opera e’ affidata a un terzo, al quale non sia stata lasciata completa autonomia tecnica e decisionale, in quanto il venditore abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza sullo svolgimento dell’altrui attivita’, sicche’, anche in tali casi, la costruzione dell’opera e’ a lui riferibile. Infatti, va considerato che, proprio questa attivita’ di interferenza o di controllo, cosi’ come quella di progettazione, documentano, in generale, il coinvolgimento del venditore committente e la sua corresponsabilita’, salvo che, in ipotesi limite, sia dimostrata la incolpevole estraneita.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 26 settembre 2018, n. 23132
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25040-2014 proposto DA:
(OMISSIS), CONDOMINIO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– c/ricorrenti e ricorrenti incidentali –
e contro
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Ditta (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimati –
avverso la sentenza n. 50703/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 03/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2018 dal Consigliere ANTONINO SCALISI.
FATTI DI CAUSA
Il Condominio (OMISSIS), e (OMISSIS), in qualita’ di condomino, con atto di citazione del 25.11.2009, convenivano in giudizio avanti al tribunale di Aosta la (OMISSIS) s.r.l., quale societa’ costruttrice degli stabili e venditrice dell’unita’ immobiliare acquistata dal (OMISSIS), e l’arch. (OMISSIS), quale progettista e direttore dei lavori, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni, ai sensi dell’articolo 1669 c.c., attesi i vizi e difetti essenziali riscontrati nell’immobile. In subordine, dichiaravano di agire ai sensi degli articoli 1667 e 1668 c.c., chiedendo la riduzione del prezzo ed il risarcimento dei danni, in ogni caso con il favore delle spese di giudizio. In particolare, lamentavano gli attori, l’esistenza di vizi, sia dal punto di vista costruttivo-statico-strutturale, sia dal punto di vista degli isolamenti termo acustici.
Si costituiva in giudizio la (OMISSIS) s.r.l., contestando la domanda, rilevando di essere stata, soltanto, committente delle opere di realizzazione del complesso condominiale affidate ad altre ditte, e, chiamando in causa tali ditte, al fine di essere garantita dalle stesse. In particolare, venivano chiamati in giudizio (OMISSIS), titolare dell’omonima ditta individuale, (OMISSIS) srl, (OMISSIS) s.n.c., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS), (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.n.c., (OMISSIS) Societa’ Cooperativa.
(OMISSIS) si costituiva, contestando la domanda, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda subordinata degli attori, nonche’, la decadenza dalla denuncia dei vizi e difetti palesi coevi alla consegna del bene o alla compravendita, Eccepiva, altresi’, la nullita’ della citazione per l’assenza di una contestazione circostanziata circa la violazione delle norme sull’isolamento acustico e termico.
Si costituivano, in giudizio, i terzi chiamati Marenghi Gianfranco, titolare dell’omonima ditta individuale, (OMISSIS) srl, (OMISSIS) s.n.c., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS), contestando la domanda di manleva proposta nei loro confronti da parte di (OMISSIS) s.r.l. e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di giudizio.
(OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.n.c., (OMISSIS) Societa’ Cooperativa rimanevano contumaci.
Alla presente causa veniva riunita altra causa, promossa da (OMISSIS) e (OMISSIS), quali condomini del condominio (OMISSIS), nei confronti, sia di (OMISSIS) s.r.l. sia dell’arch. (OMISSIS), nella quale gli attori proponevano le stesse domande gia’ proposte dal condominio e da (OMISSIS). Il Tribunale di Aosta, con sentenza, in data 9 maggio 2011, rilevava, preliminarmente, che gli attori non avevano esteso le proprie domande nei confronti dei terzi chiamati, con la conseguenza che veniva disposta la separazione del giudizio principale proposto dagli attori nei confronti dei convenuti (OMISSIS) s.r.l. e arch. (OMISSIS), rispetto a quello avente ad oggetto la domanda di garanzia proposta da (OMISSIS) s.r.l. nei confronti dei terzi chiamati.
Cio’ premesso, per quanto riguardava la domanda principale, il Tribunale, con pronuncia non definitiva, respingeva l’eccezione di nullita’ dell’atto di citazione sollevata da (OMISSIS), nonche’ l’eccezione sollevata da (OMISSIS) s.r.l. di essere stata mera committente delle opere di realizzazione del complesso condominiale, senza rivestire il ruolo di costruttore, atteso che, sia dalla documentazione in atti, sia dal comportamento della stessa (OMISSIS), risultava che questa aveva mantenuto il controllo dell’operazione, in tutte le fasi della costruzione e della vendita, ed aveva, altresi’, partecipato ai sopralluoghi nel corso dei quali erano stati constatati i vizi dell’immobile, cosi’ da essere responsabile ai sensi dell’articolo 1669 c.c.. Il Tribunale disponeva, pertanto, con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per l’ulteriore corso del giudizio.
(OMISSIS) srl interponeva appello avverso tale sentenza, chiedendo che fosse dichiarata la nullita’, invalidita’ e inefficacia di tutti gli atti processuali, per violazione delle disposizioni di cui alla L. Fall., articolo 43, comma 3 e dell’articolo 299 c.p.c., con le conseguenti statuizioni; nel merito e, in via subordinata, chiedeva il rigetto di tutte le domande avversarie. Aveva errato il Tribunale nel ritenere che essa avesse assunto il ruolo di appaltatore del condominio nella gestione diretta dei lavori, essendo stata, soltanto, committente delle opere ed a nulla rilevando il fatto che essa avesse nominato un direttore dei lavori. Deducendo inoltre, l’errata e contraddittoria disamina delle risultanze documentali di causa, in ordine al compimento di atti interruttivi della prescrizione da parte di essa appellante, atteso che i vizi denunciati nell’atto di citazione erano diversi da quelli denunciati dal condominio in data 24 novembre 2008;
Si costituivano in giudizio: il Condominio (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), l’arch. (OMISSIS), chiedendo il rigetto dell’appello con vittoria di spese di giudizio. Si costituivano anche (OMISSIS), titolare dell’omonima ditta individuale, (OMISSIS) srl, (OMISSIS) s.n.c., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS), chiedendo, tutti, il rigetto della domanda e la conferma della sentenza di primo grado, con il favore delle spese.
Rimanevano contumaci il fallimento della (OMISSIS) s.r.l., l’ (OMISSIS) s.n.c. (gia’ (OMISSIS) snc) e la (OMISSIS) Cooperativa Edilizia Europea s.c..
La Corte di Appello di Torino, con sentenza parziale n. 703 del 2014, accoglieva l’appello proposto dalla (OMISSIS) e, in riforma della sentenza impugnata, respingeva le domande proposte dalla parte attrice e condannava gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e compensava le spese del giudizio di secondo grado. Secondo la Corte torinese, agli atti non vi era la prova che la societa’ (OMISSIS) avesse assunto il ruolo di appaltatrice, ne’ la veste di costruttore, ne’ che si fosse inserita nella costruzione delle opere appaltate, cosi’ da ridurre l’impresa appaltatrice alla veste di “nudus minister” cosi’ da dover rispondere nei confronti degli acquirenti e del condominio, ai sensi dell’articolo 1669 c.c., dei vizi esistenti nell’immobile.
La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta da (OMISSIS) e dal Condominio (OMISSIS), con ricorso affidato ad un motivo. (OMISSIS) ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi. (OMISSIS), (OMISSIS) snc. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) srl, (OMISSIS), Fallimento (OMISSIS) srl. (OMISSIS) snc. (OMISSIS) societa’ Cooperativa, in questa fase non hanno svolto attivita’ giudiziale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente chiarito che, per economia di giudizio, vanno esaminati, congiuntamente, l’unico motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale, perche’ prospettano una stessa questione giuridica.
1.= Con l’unico motivo di ricorso (OMISSIS) e il Condominio (OMISSIS) lamentano la violazione dell’articolo 1669 c.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto che laddove il committente, come sarebbe pacifico sia avvenuto nel caso di specie, nomini un direttore dei lavori e predisponga il capitolato, verra’ considerato, ai fini dell’applicazione dell’articolo 1669 c.c., alla stregua dell’appaltatore. Si verificherebbe, in questo caso, un mutamento nella qualificazione delle figure coinvolte nell’affare; il venditore, formalmente committente viene considerato appaltatore, l’acquirente finale viene considerato committente e le imprese che, materialmente realizzano l’opera, assumono il rango di sub appaltatore. Deducono, ancora, i ricorrenti, che il costruttore venditore risponde, eventualmente, anche in solido con altri soggetti in tutti i casi in cui non lasci piena autonomia tecnica e decisionale alle imprese esecutrici.
1.a) Con il secondo motivo del ricorso incidentale, il ricorrente incidentale lamenta la violazione del disposto di cui all’articolo 1669 c.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Il ricorrente incidentale, in via preliminare, specifica di aderire ai rilievi svolti dal ricorrente principale e nel sostenerli; aggiunge qualche ulteriore considerazione.
1.1.= I motivi appena richiamati sono infondati.
La questione prospettata e’ stata gia’ affrontata da questa Corte, che ha avuto modo di chiarire, che: “la denuncia di gravi difetti di costruzione, oltre che dal committente e suoi aventi causa, puo’ essere fatta valere anche dagli acquirenti dell’immobile, in base al principio che le disposizioni di cui all’articolo 1669 c.c. mirano a disciplinare le conseguenze dannose di quei difetti che incidono profondamente sugli elementi essenziali dell’opera e che influiscono sulla durata e solidita’ della stessa, compromettendone la conservazione e configurano, quindi, una responsabilita’ extracontrattuale, sancita per ragioni e finalita’ di interesse generale”. (v. da Cass. 2 sez., 4622/02 e anche Cass. 8109/97). Quindi, il venditore puo’ essere chiamato a rispondere dei gravi difetti dell’opera, non soltanto quando i lavori siano eseguiti in economia, ma anche nell’ipotesi in cui la realizzazione dell’opera e’ affidata a un terzo, al quale non sia stata lasciata completa autonomia tecnica e decisionale, in quanto il venditore abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza sullo svolgimento dell’altrui attivita’, sicche’, anche in tali casi, la costruzione dell’opera e’ a lui riferibile (v. anche Cass. 567/05; 2238/12). Infatti, va considerato che, proprio questa attivita’ di interferenza o di controllo, cosi’ come quella di progettazione, documentano, in generale, il coinvolgimento del venditore committente e la sua corresponsabilita’, salvo che, in ipotesi limite, sia dimostrata la incolpevole estraneita’.
Ora, nel caso in esame, la Corte distrettuale con proprio giudizio di merito (e contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti) ha escluso che il venditore committente avesse compartecipato, in modo attivo, alla realizzazione dell’opera di cui si dice, cioe’, e, al contrario, ha accertato che il committente-venditore, nell’esecuzione dell’opera di che trattasi, aveva lasciato piena autonomia tecnica e decisionale all’impresa esecutrice, o, alle imprese esecutrici. Infatti, come afferma la Corte distrettuale “(…) non e’ stato assolutamente dimostrato che l’appellante (venditore) avesse anche assunto la veste di costruttore, ovvero, che si fosse ingerito nella costruzione delle opere appaltate, cosi’ da ridurre l’impresa appaltatrice alla veste di “nudus minister”;
(…)” E, di piu’, la Corte distrettuale ha ritenuto ininfluenti (a dimostrare la compartecipazione del committente venditore alla realizzazione dell’opera oggetto del giudizio), proprio quei dati per i quali i ricorrenti ritengono che il committente venditore abbia avuto piena compartecipazione alla realizzazione dell’opera di cui si dice: “(…..) l’appellante ha giustamente contestato la decisione di primo grado che ha ritenuto di affermare la sua responsabilita’ ex articolo 1669 c.c., unicamente sul fatto che avesse nominato un direttore dei lavori (circostanza da ritenersi l’ininfluente, poiche’ la nomina del direttore dei lavori puo’ essere fatta anche dal committente) nonche’ nella sua partecipazione ai sopralluoghi nel corso dei quali venivano esaminate le denunce dei vizi ed eventuali interventi per la loro eliminazione (…)”. E’ questa, comunque, una valutazione di merito non suscettibile di essere vagliata nel giudizio di cassazione1 essendo questo deputato a verificare la legittimita’ in diritto della sentenza impugnata.
2.= Con il primo motivo del ricorso incidentale (OMISSIS) lamenta la violazione del disposto di cui agli articoli 111 Cost., articolo 81, 101, 339 c.p.c. e articolo 2909 c.c.(articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo il ricorrente incidentale, la Corte distrettuale non avrebbe considerato che i sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) non erano parti nel giudizio RG. 21444/2009 nel momento in cui fu pronunciata la sentenza n. 228 del 2001 del 9 maggio 2011, oggetto del presente ricorso, essendo stato il loro procedimento RG. 795/2010 riunito solo in data 17 maggio 2011.
2.1.= Il motivo e’ infondato. Infatti, la sentenza impugnata a pag. 15 ricostruendo le fasi del giudizio evidenzia: “si costituivano in giudizio il Condominio (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), l’arch. (OMISSIS), chiedendo il rigetto dell’appello con vittoria di spese del giudizio”. I sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS), dunque, si sono costituiti e hanno fatto parte del giudizio di appello. E di piu’, da un riscontro degli atti risulta che la sentenza di primo grado era stata pronunciata, anche, nei confronti dei sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS). Sicche’, l’eventuale loro estraneita’ alla sentenza (che nel caso in esame non integra gli estremi di carenza di legittimazione passiva) avrebbe dovuto essere fatta valere, e non risulta sia stato eccepita nel giudizio di appello.
In definitiva, va rigettato il ricorso principale ed il ricorso incidentale. La reciproca soccombenza e’ ragione sufficiente per compensare, tra parte ricorrente principale e parte ricorrente incidentale, le spese del presente giudizio di cassazione. Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese nei confronti delle parti intimate che non hanno svolto in questa fase alcuna attivita’ giudiziale. Il Collegio da’ atto che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, compensa le spese del presente giudizio di cassazione tra la parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale; da’ atto che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, principale e del, ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.