in tema di azione di rivendicazione, ove il convenuto spieghi una domanda riconvenzionale, invocando un possesso “ad usucapionem” iniziato successivamente al perfezionarsi dell’acquisto ad opera dell’attore in rivendica (o del suo dante causa), l’onere probatorio gravante su quest’ultimo si riduce alla prova del suo titolo d’acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il “thema disputandum” all’appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell’invocata usucapione e non già all’acquisto del bene medesimo da parte dell’attore.

Tribunale Rieti, civile Sentenza 1 ottobre 2018, n. 463

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE: Dr. Gianluca Morabito

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 729 del ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2014 e rimessa in decisione all’udienza del 05.06.2018, vertente

TRA

(…) (C.F. (…)), (…) (C.F. (…)) E (…) (C.F. (…)), elettivamente domiciliati in Rieti, viale (…), presso lo studio dell’Avv. Gi.Mo., rappresentati e difesi dall’avv. Gi.St. in virtù di procura in calce all’atto di citazione

ATTORI

E

(…) (C.F. (…)), elettivamente domiciliato in L., fraz. F. n. 1 R., rappresentato e difeso dall’avv. Ro.Ca. in virtù di delega in calce alla comparsa di risposta con domanda riconvenzionale

CONVENUTO

E

(…) SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.

CONVENUTA CONTUMACE

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato (…), (…) e (…) convenivano in giudizio (…) e la (…) Società Cooperativa a r.l., esponendo: di essere comproprietari del terreno rurale sito in loc. F. di L., distinto al Catasto Terreni di detto Comune al foglio (…), particella (…), partita (…); di essere divenuti proprietari del terreno per successione mortis causa alla madre sig.ra (…); che detto terreno confinava con l’immobile distinto al NCEU al foglio (…), particella (…), sub (…), di proprietà di (…) e (…); che su detto terreno insistevano l’Hotel Ristorante da (…) ed il Centro di Educazione Ambientale Fontenova, entrambi gestiti dal sig. (…); di avere già nel 1998 effettuato un sopralluogo presso la loro proprietà, constatando l’espansione del pergolato e dei tavolini che componevano la zona di ristoro esterna dell’hotel ristorante, con conseguente occupazione abusiva del proprio fondo; di avere immediatamente contestato al convenuto l’illegittimità di detto comportamento; di avere verificato nel 2006 che sul proprio terreno e su parte del fondo attiguo di proprietà del (…) era stato adibito un parco acrobatico forestale denominato “(…)”, gestito dalla (…) società cooperativa a r.l., di cui risultava legale rappresentante il (…); di avere inviato al convenuto il 04.01.2011 una lettera raccomandata per chiedere la cessazione dell’occupazione abusiva del terreno di loro proprietà ed il ripristino della situazione esistente; che a tale occupazione erano conseguiti danni da lucro cessante, non avendo potuto essi attori trarre frutti né dall’eventuale pagamento del canone, né dall’occupazione dell’immobile; che anche ove i convenuti avessero voluto far valere un titolo a sostegno della propria occupazione, ad oggi gli stessi erano comunque obbligati alla restituzione del bene per il venir meno di detto titolo.

Tanto premesso, gli attori chiedevano accertarsi e dichiararsi il loro diritto di proprietà sul terreno in questione e per l’effetto condannarsi i convenuti ex art. 948 c.c. all’immediato rilascio dello stesso, oltre che al risarcimento dei danni; in subordine, accertarsi e dichiararsi l’insussistenza ab origine o il venir meno successivo di qualsiasi alla detenzione del bene da parte dei convenuti, con condanna degli stessi alla restituzione del terreno.

(…), costituitosi in giudizio, chiedeva in via principale il rigetto di tutte le domande avversarie ed in via riconvenzionale che il Tribunale volesse accertare e dichiarare l’intervenuto acquisto in proprio favore del diritto di proprietà sul terreno identificato al Catasto Terreni del Comune di L. al foglio (…), particella (…), partita (…), con ogni conseguente disposizione di legge.

Deduceva, tra l’altro, il convenuto a sostegno: che nel 1971 il proprio genitore sig. (…) aveva acquistato la porzione di terreno adiacente (particella (…)) a quella oggetto di causa (particella (…)); che dal 1971 (…) ed in seguito lo stesso (…) avevano posseduto e possedevano animo domini la porzione di terreno in questione; che infatti su detto terreno era stato realizzato un tratto di strada per accedere alla particelle (…) e al complesso ricettivo Albergo Ristorante da (…); che su detta particella erano da sempre posizionati tavoli al servizio della clientela dell’attività; che sulla particella era stato realizzato un campo da bocce; che si era sempre provveduto alla pulizia e alla cura della stessa; che essa era stata sempre utilizzata per attività varie, tra le quali quella attualmente visibile del posizionamento del parco acrobatico (…); che quindi il possesso pacifico, pubblico, non interrotto e continuativo esercitato per oltre vent’anni sulla particella (…) da parte di (…) e di (…), erede del primo, consentiva di far ritenere maturato l’acquisto della proprietà per usucapione e il sig. (…) attuale proprietario della medesima; che inoltre dal 1971 nessun atto interruttivo era stato posto in essere; che la citazione notificata nel 2014 era arrivata quando l’usucapione era già maturata e nota agli attori, che già nel 1998 e 2006 avevano constatato il possesso di esso convenuto.

La (…) Società Cooperativa a r.l., pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva ed era, pertanto, dichiarata contumace all’udienza del 15.10.2014.

Era espletata prova per interpello e per testi ed all’esito la causa era trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.

Tanto premesso, la domanda principale deve essere respinta, dovendo viceversa trovare accoglimento la domanda riconvenzionale.

Occorre, invero, preliminarmente provvedere alla qualificazione giuridica della domanda, di cui sopra dovendosi, al riguardo, riscontrare nell’azione proposta una domanda di rivendica di cui all’art. 948 c.c.: gli attori, infatti, assumendo di essere proprietari del terreno oggetto di causa, hanno chiesto espressamente la condanna dei convenuti ex art. 948 c.c., per l’appunto, al rilascio dell’immobile, così azionando la tipica azione di rivendica volta a far conseguire il bene indebitamente posseduto da altri.

In tale prospettiva si renderebbe necessario, tuttavia, rispettare l’esigenza della cosiddetta probatio diabolica che caratterizza le regole in tema di onere della prova dell’azione di rivendica ed in virtù della quale “Nel giudizio di rivendicazione l’attore deve provare di essere diventato proprietario della cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per l’usucapione” (Cassazione civile sez. II, 4 marzo 1997, n. 1925 in Giust. civ. Mass. 1997, 344 ).

Al riguardo occorre, tuttavia, rammentare l’orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di azione di rivendicazione, ove il convenuto spieghi (come nella specie) una domanda riconvenzionale, invocando un possesso “ad usucapionem” iniziato successivamente al perfezionarsi dell’acquisto ad opera dell’attore in rivendica (o del suo dante causa), l’onere probatorio gravante su quest’ultimo si riduce alla prova del suo titolo d’acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il “thema disputandum” all’appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell’invocata usucapione e non già all’acquisto del bene medesimo da parte dell’attore (Cass. civ., Sez. II, n. 8215/16).

In tale prospettiva, è ben vero che gli attori hanno fornito la prova del titolo d’acquisto, allegando la copia della denuncia di successione alla madre sig.ra (…) del 26.08.1998; titolo che non è stato, del resto, contestato dal convenuto costituito.

Alla luce del poc’anzi evocato orientamento giurisprudenziale gli attori avrebbero dovuto, tuttavia, provare anche la mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto (…) il quale ha, per l’appunto, formulato una domanda riconvenzionale di usucapione, offrendosi a sua volta di provare il possesso ultraventennale pacifico, continuo ed ininterrotto sul terreno, esercitato a far tempo dal 1971 da parte del proprio genitore e dante causa (…), nonché al decesso di quest’ultimo da parte di esso convenuto.

In tale prospettiva, la prospettazione di parte convenuta ha trovato pieno riscontro all’esito dell’istruttoria orale.

Occorre premettere in linea generale che ad avviso della giurisprudenza di legittimità “affinché si abbia possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l’intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondete a quello del proprietario e del titolare di un ius in re aliena. All’uopo è necessario che quella signoria permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l’animus che il corpus, nel senso che il possessore in ogni momento deve poter esplicare atti di signoria e che in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non siano dovute a mera tolleranza” (Cass. Civ. 1300/1980), laddove “la prova del possesso idoneo all’usucapione, per quanto concerne sia il corpus che l’elemento subiettivo dell’animus, deve essere fornita dalla parte che chiede il riconoscimento in suo favore della realizzazione della dedotta fattispecie acquisitiva” (Cass. Civ. 8.5.1967, n. 909).

Gli elementi oggetto di valutazione sono, pertanto, essenzialmente riconducibili alla verifica della ricorrenza del possesso e del tempo utile all’acquisto.

Venendo, quindi, all’esame della presente fattispecie, in relazione a quanto sopra occorre far riferimento in primo luogo al contenuto delle dichiarazioni rese dai testi escussi.

A tal riguardo, il teste (…) – a conoscenza dei fatti in quanto allevatore della zona – ha riferito di passare davanti alla particella in questione tutti i giorni, nel recarsi al lavoro, nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 31 ottobre di ogni anno e di avere visto sul terreno, a far tempo dall’anno 1971, dapprima (…) e poi (…), sempre intenti a “prendersi cura di quel fondo” e nello specifico a provvedere alla cura e alla pulizia della porzione di terreno adiacente all’albergo (…).

Il teste ha confermato, altresì, la realizzazione sul terreno in questione, da parte di (…) e di (…), di una scalinata utilizzata per accedere al piano inferiore dell’albergo (…) e di una strada carrabile utilizzata al fine di accedere al piano inferiore dell’albergo, nonché il posizionamento, al di sopra del fondo, di tavoli al servizio della clientela dell’attività esercitata nell’albergo ristorante sito sulla particella (…), come da documentazione fotografica mostrata al (…) e dallo stesso riconosciuta.

Il teste ha, nello specifico, riferito di avere visto all’opera (…) e (…) intenti alla realizzazione, sulla particella (…), della scala e della strada carrabile, precisando che “la scala e la strada esistevano da sempre, ovvero da quando il ristorante ha cominciato a lavorare”, che “all’albergo si arriva attraverso tre passaggi diversi: una scala, una stradina e un’altra stradina” e che “La scala esisteva da quando esiste l’albergo e l’ha realizzata il padre; una stradina che consente l’accesso con auto e che giunge al bar l’ha realizzata il padre quando ha aperto il ristorante; poi c’è un altro sentiero che scende nel fondo di cui stiamo parlando, quello anche l’ha realizzato il padre”.

Il teste ha chiarito, infine, di poter rispondere con riferimento a tutto il periodo di interesse per avere svolto la propria attività sui luoghi di causa “…fin da quando sono ragazzo e l’estate vi sono sempre passato quotidianamente in quei luoghi”.

Il teste (…) ha dichiarato di avere frequentato i luoghi di causa “…dal 1974 fino al 1990 più o meno” in quanto all’epoca era iscritto all’Istituto Alberghiero di Vazia e di essersi recato in loco “…spesso nei fine settimana e a volte anche durante la settimana”.

Il testimone ha confermato la circostanza dell’occupazione del terreno adiacente l’albergo (…) da parte dei (…), rammentando la presenza della scala di accesso all’albergo della quale si prendevano cura i (…) ed a volte lo stesso teste (“…talvolta anche io personalmente collaboravo con loro, soprattutto era necessario occuparsene quando nevicava perché il terreno tendeva a franare verso la scala”).

Il teste ha confermato, altresì, che erano i (…) ad occuparsi di tenere pulito il terreno, nonché la realizzazione ad opera dei medesimi, sulla particella (…), della scalinata e della strada carrabile utilizzate per accedere al piano inferiore dell’albergo sito sul terreno di sua proprietà ed il posizionamento, al di sopra del fondo, dei tavolini al servizio della clientela dell’attività commerciale sopra citata.

Il teste ha riferito, infine, di essersi recato sui luoghi di causa anche dopo il 1990, pur se con minor frequenza e di esservi stato l’ultima volta nell’estate del 2015, trovando “…la situazione nello stesso stato”.

Il (…) ha giustificato in modo convincente anche le ragioni della propria presenza sulla particella (…), dichiarando di essere stato compagno di collegio di (…), il quale “…essendo lui figlio unico mi portava con sé il fine settimana dai genitori, dove mi fermavo per amicizia nei suoi confronti”.

Il teste (…) ha riferito, per parte sua, di essere amico del convenuto, di avere frequentato i luoghi di causa sin dal 1980, di avere visto la particella in questione sempre utilizzata dai (…), tra l’altro, “…per l’accesso ai piani inferiori”, confermando anche la presenza della “…rampa che consente l’accesso al giardino sito su un piano inferiore” e che lo stato dei luoghi è rimasto da sempre “immutato”, ivi compresa la presenza della rampa.

Il testimone ha confermato, altresì, la realizzazione sulla particella, ad opera del convenuto e del padre (…), della scalinata in seguito utilizzata per accedere al piano inferiore dell’albergo, della strada carrabile anch’essa usata per accedere al piano inferiore dell’albergo, nonché il posizionamento, sulla particella (…), dei tavolini al servizio della clientela.

Il sig. (…) ha riferito, infine, che erano esclusivamente i (…) a provvedere alla pulizia e alla cura del terreno de quo.

Dal coacervo delle suddette deposizioni, della cui attendibilità non si vede motivo alcuno per dubitare, emerge una condotta – quella rappresentata dall’avere parte convenuta eretto ed utilizzato in modo ininterrotto in un arco di tempo compreso tra l’inizio degli anni 70 ed il 2011 (anno cui risale la prima diffida inoltrata dagli attori), al di sopra del terreno corrispondente alla particella (…), una scalinata per l’accesso al piano inferiore dell’hotel (…) sito sulla particella (…) ed una strada carrabile anch’essa utilizzata per accedere al piano inferiore dell’albergo, nonché posizionato, sempre su tale terreno, tavolini destinati alla clientela della struttura ricettiva presente sul proprio terreno – che denota l’esercizio evidente di un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario, accompagnato alla volontà di tenere la cosa come propria e di goderne in modo pieno ed esclusivo anche attraverso la realizzazione di interventi modificativi finalizzati, per l’appunto, ad implementare le modalità di godimento del bene stesso ed a trarne utilità.

Si osservi, al riguardo, come la circostanza della realizzazione all’inizio degli anni 70 dei manufatti di cui sopra – utile al fine di individuare il dies a quo di iniziale esercizio del possesso – sia ulteriormente avvalorata dal fatto che proprio in quegli anni veniva realizzato l’hotel (…), fatto non contestato dagli attori e comunque evincibile dall’esame della documentazione versata dagli attori con la memoria n. 2 (v. in particolare all.ti nn. 1 e 2, da cui si evince il rilascio in favore di (…), nel 1971, della licenza per la vendita di alcolici all’interno dell’esercizio commerciale in questione).

Alla luce del tenore delle deposizioni in atti non può esservi dubbio, in ogni caso, sul fatto che l’esercizio del possesso di che trattasi sull’area in questione sia iniziato ad opera di (…) e, quindi, inevitabilmente in data anteriore al decesso del medesimo avvenuto nell’anno 1977, per essere poi proseguito in modo ininterrotto da parte dell’erede (…) sino almeno all’anno 2011 (data cui risale la prima contestazione).

A fronte di ciò, la deposizione dell’unica teste di parte attrice sig.ra (…) – peraltro, in larga parte generica e non circostanziata – non ha fornito elementi utili o comunque idonei a porre in discussione la ricostruzione dei fatti, come emersa all’esito dell’escussione dei testi di parte convenuta.

Si osservi, ad abundantiam, come gli stessi attori confermino nel proprio atto introduttivo (v. a pag. 2, punto 5) di avere effettuato un sopralluogo in loco nel corso dell’anno 1998 e constatato, all’esito, l’occupazione del terreno in un momento, quindi, in cui l’usucapione doveva ritenersi con ogni probabilità già maturata, alla luce delle circostanza sopra evidenziate.

Né è stata data alcuna prova circa la eccepita (da parte attrice) violenza e/o clandestinità del possesso de quo.

Venendo, in definitiva, in considerazione un possesso ultraventennale, siccome protrattosi almeno sin dal 1971 in modo continuo, pacifico ed ininterrotto, non risultando atti interruttivi sino all’invio della raccomandata del 04.01.2011 (v. all. 6 al fascicolo di parte attrice) e dovendosi tener conto del disposto dell’art. 1146, I co., c.c., ai sensi del quale il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione (nella specie, il sig. (…) succede quale unico erede al padre (…) nel 1977, come da dichiarazione di successione in atti), in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, dovrà essere accertato e dichiarato l’intervenuto acquisto a titolo originario del diritto di proprietà esclusiva sull’immobile di che trattasi in capo al sig. (…), per usucapione ex art. 1158 c.c..

L’accoglimento della domanda riconvenzionale ex art. 1158 c.c. implica, altresì, l’inevitabile reiezione della domanda principale di rivendica spiegata dagli attori, essendo stato provata la attuale titolarità, in capo al (…), del diritto di proprietà sul terreno de quo, nonché di quella subordinata e personale di restituzione, in difetto – per identiche ragioni – di titolo che fondi la richiesta restitutoria.

Per gli stessi motivi dovrà essere, inoltre, respinta la domanda risarcitoria pure avanzata dagli attori.

Dovrà, infine, ordinarsi all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rieti – Ufficio Provinciale – Territorio la trascrizione della presente decisione, con esonero da responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2651 c.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Non luogo a provvedere sulle spese avuto riguardo alla posizione processuale della (…) Società Cooperativa a r.l., non costituitasi in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 729/2014 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:

– in accoglimento della domanda riconvenzionale, accerta e dichiara l’avvenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c., in favore di (…), del diritto di proprietà sull’immobile sito in L. e distinto al Catasto Terreni di detto Comune al fg. (…), part. (…), partita n. (…);

– respinge tutte le domande proposte da (…), (…) e (…);

– ordina all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rieti – Ufficio Provinciale – Territorio la trascrizione della presente decisione, con esonero da responsabilità;

– condanna gli attori, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite in favore del convenuto, che liquida in complessivi Euro 4.963,00, di cui Euro 4.835,00 a titolo di compensi professionali ed Euro 128,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ex art. 2 D.M. n. 55 del 2014 ed oltre ad IVA e CPA come per legge;

– non luogo a provvedere sulle spese avuto riguardo alla posizione processuale della (…) Società Cooperativa a r.l..

Così deciso in Rieti il 28 settembre 2018.

Depositata in Cancelleria l’1 ottobre 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.