Indice dei contenuti
qualora sia sopravvenuta l’inefficacia della targa di prova, pur il correlato certificato di assicurazione deve considerarsi privo di effetti e tamquam non esset, quanto meno giacche’ riproduce i dati di una targa di prova ormai inefficace.
Per ulteriori approfondimenti in materia di Responsabilità Civile Auto si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
La disciplina del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ai sensi del D. Lvo 209/2005.
Natura della procedura di indennizzo diretto ex art. 149 D. Lvo n. 209/2005
Le azioni a tutela del terzo trasportato ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private (D.L.vo n. 209/2005)
Sinistri stradali, danno da fermo tecnico, risarcimento: onere probatorio e liquidazione equitativa.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 25 ottobre 2018, n. 27046
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. BELLINI Ugo – Consigliere
Dott. TEDESCO Fortunato – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende o e legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1135/2016 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 02/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/05/2018 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO;
Lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO conclude, pertanto, perche’ sia accolto il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Ministero della Difesa propone ricorso per cassazione contro (OMISSIS), che non resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che ha accolto l’appello di controparte ed, in riforma della prima decisione, ha annullato i verbali di contestazione perche’, quale conducente dei veicolo indicato, privo della prescritta copertura assicurativa e con autorizzazione per la circolazione scaduta, circolava privo delle targhe anteriore e posteriore.
La sentenza ha statuito che la targa di prova rilasciata a (OMISSIS), pur scaduta il 26.11.2008, era coperta da assicurazione.
Il ministero denunzia violazione dell’articolo 193 C.d.S., Decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001, articoli 1 e 2, 9, Decreto del Presidente della Repubblica n. 973 del 1970 e Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 122 ed invoca Cass. 10.3.2016 n. 4728 secondo la quale la sopravvenuta inefficacia della targa priva di effetti il relativo certificato di assicurazione.
Il ricorso merita accoglimento, in conformita’ anche a richiesta del PG.
La sentenza si e’ limitata all’affermazione, sopra riferita, che la targa di prova, pur scaduta, era coperta da assicurazione ma tale statuizione si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, in fattispecie analoga, secondo la quale, qualora sia sopravvenuta l’inefficacia della targa di prova, pur il correlato certificato di assicurazione deve considerarsi privo di effetti e tamquam non esset, quanto meno giacche’ riproduce i dati di una targa di prova ormai inefficace (Cass. 10.3.2016 n. 4728).
Donde la decisione nel merito ed il rigetto dell’originaria opposizione e dell’appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito rigetta l’opposizione.
Condanna il (OMISSIS) alle spese di primo grado in Euro 400, di appello in Euro 500 e di cassazione in Euro 645 oltre accessori e spese prenotate a debito.