In merito alla competenza a decidere l’impugnazione di una delibera assembleare da parte di un condomino, il criterio per individuare il giudice competente è il valore, desumibile dalla delibera impugnata, salvo che l’oggetto di essa rientri nella competenza per materia di un determinato giudice, come ad esempio se la delibera concerne la misura e le modalità d’uso dei servizi di condominio di case.
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Tribunale Treviso, Sezione 3 civile Sentenza 8 ottobre 2018, n. 1949
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE D’UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
nel procedimento di appello iscritto al n. 12259 del ruolo generale dell’anno 2014 e promosso da
condominio “Ro.”
ed altri
– appellanti –
con l’avv. Fr.Tr.
contro
So.Pa. ed altri
– appellati –
con l’avv. Ma.Vi.
Pe. s.a.s.
– appellata –
con l’avv. Sa.Mo.
Oggi 8.10.18, davanti al giudice del tribunale di Treviso dr. Lu.Mu., sono comparsi l’avv. Tr. per gli appellanti e l’avv. Mo. (anche in sostituzione dell’avv. Vi.) per le controparti, i quali nel quadro della discussione ex art. 281 sexies c.p.c. richiamano le proprie deduzioni e conclusioni come precedentemente precisate a verbale.
Sentite le parti, il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare. Successivamente, all’esito della camera di consiglio, il giudice pronuncia sentenza nelle forme ex art. 281 sexies c.p.c. (lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione), in assenza delle parti (allontanatesi dall’aula d’udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello ha ad oggetto la sentenza n. 612/2014 del giudice di pace di Treviso, emessa a definizione del procedimento n. 1031/13 r.g.
Gli attori (odierni appellanti), quali condomini del condominio “Ro.” di Treviso, aveva impugnato la delibera assembleare approvata il 4.6.12, domandando sia di dichiararla “inesistente o … nulla, comunque illegittima, invalida, inefficaci”, sia di annullarla. Avevano lamentato la presenza nella delibera di “evidenti vizi”, perché l’assemblea era stata “convocata da soggetti privi di legittimazione”” e perché la delibera aveva disposto la “revoca del geom. Ma.Gr. (quale amministratore del condominio) non prevista all’ordine del giorno ed in assenza dei motivi contemplati dagli artt. 1131 u.c. e 1129 III comma c.c.” (atto di citazione davanti al giudice di pace, pagg. 8 e 9).
I condomini convenuti – insieme alla società rappresentata da Sa.Pe., nominata con la delibera censurata quale nuovo amministratore in luogo di Gr. – avevano resistito alle domande, eccependo preliminarmente l’incompetenza per valore del giudice di pace.
Quest’ultimo si dichiarò incompetente per valore.
L’appello è infondato perché la causa, essendo di valore indeterminabile, andava devoluta alla cognizione del tribunale ex art. 9.2 c.p.c., come correttamente rilevato dal giudice di primo grado.
In merito alla competenza a decidere l’impugnazione di una delibera assembleare da parte di un condomino, il criterio per individuare il giudice competente è il valore, desumibile dalla delibera impugnata, salvo che l’oggetto di essa rientri nella competenza per materia di un determinato giudice, come ad esempio se la delibera concerne la misura e le modalità d’uso dei servizi di condominio di case (per tutte, Cass. n. 14078/1999).
La causa non è di valore indeterminabile quando il suo oggetto, seppure di valutazione economica difficile, è comunque suscettibile di valutazione da parte del giudice in base ai criteri stabiliti dalla legge e alle risultanze degli atti (per tutte, Cass. n. 9451/2000).
Gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado, perché la misura del compenso preteso dal nuovo amministratore è inferiore al limite della competenza per valore del giudice di pace. E perché la misura del compenso dell’amministratore erroneamente revocato, in quanto stimata su quattro mesi, è inferiore anche rispetto a quella dell’altro amministratore.
I rilievi sul compenso non sono pertinenti.
Infatti il thema decidendum del giudizio di primo grado non attiene all’impugnazione di una delibera con riguardo alla posizione patrimoniale dei due amministratori interessati da revoca e nomina. La delibera non era stata censurata in modo tale che dovesse considerarsi la misura dei compensi, concretamente irrilevanti alla luce della materia controversa. Il thema attiene invece – come visto – alla sussistenza degli “evidenti vizi” lamentati dagli attori senza alcun riferimento ai compensi. Il giudice di pace fu investito della decisione in merito alla validità o meno della delibera avente ad oggetto sia la revoca della delibera di nomina di un amministratore, sia la nomina di un altro amministratore, sempre per ragioni diverse da questioni patrimoniali relative al compenso. Fu chiamato a decidere se sussistessero i vizi lamentati circa la legittimazione a convocare l’assemblea e la legittimità della revoca della delibera di nomina dell’amministratore Gr.. Tale essendo il perimetro cognitivo fissato dagli stessi attori – è legittima o meno la revoca? è legittima o meno la nuova nomina? -, non vi sono criteri idonei a consentire una valutazione economica della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 cpc).
Il compenso professionale viene liquidato in linea con le note ex art. 75 nn. att. c.p.c., considerando però che è mancata la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando
– rigetta l’appello e conferma la sentenza impugnata;
– dichiara che gli appellanti devono pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13.1 quater D.P.R. n. 115/2002;
– condanna gli appellanti a rimborsare ad appellati e appellata le spese di lite, liquidate rispettivamente nella somma complessiva di Euro 4852,00 e Euro 3235,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Così deciso in Treviso l’8 ottobre 2018.
Depositata in Cancelleria l’8 ottobre 2018.