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Il testamento: nozione e natura giuridica.
Il testamento è un atto di ultima volontà, attraverso il quale, il testatore regola i propri interessi in una prospettiva futura, per il tempo successivo alla propria morte.
La definizione di testamento si rinviene nell’art. 587 c.c. secondo il quale:
Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.
Il testamento, infatti, rappresenta l’unico tipo negoziale con il quale taluno può disporre dei propri interessi per il tempo della sua morte.
Il testamento è un negozio mortis causa, in quanto, la morte rientra nel congegno causale del negozio ed è, pertanto, destinato a rilevare nei confronti dei terzi soltanto dopo la morte del suo autore.
Requisiti irrinunciabili del testamento sono la formalità e la solennità dell’atto al fine di garantire la libertà di testare, la certezza e la serietà della manifestazione di volontà del suo autore e la sicura determinazione del contenuto delle singole disposizioni.
La natura di atto mortis causa del testamento si rinviene, nel senso che la morte venisse assunta dalla dichiarante come punto di origine (ovvero, appunto, come causa) del complessivo effetto del regolamento dettato con riguardo a tale situazione rilevante giuridicamente.
Perchè sia individuabile un testamento in senso formale, occorre, dunque, rinvenire il proprium dell’atto di ultima volontà (“per il tempo in cui avrà cessato di vivere”: art. 587 c.c.), nel senso che l’atto esprima un’intenzione negoziale destinata a produrre i suoi effetti dopo la morte del disponente.
Se pure l’art. 587 c.c., non postula la necessaria “patrimonialità” di tipo dispositivo-attributivo, ovvero il necessario riferimento ai “beni” del testatore, il testamento non può non consistere in un atto di “regolamento” mortis causa degli interessi del testatore, connotato da un’essenziale inefficacia sino al momento della morte del testatore.
Perchè un atto possa qualificarsi come testamento, pur non essendo necessario l’uso di formule sacramentali, è necessario quindi riscontrare in modo univoco dal suo contenuto che si tratti di atto “di ultima volontà”, ovvero, appunto, di un negozio mortis causa.
La ravvisabilità dell’atto di regolamento mortis causa rappresenta un prius logico rispetto ad ogni questione sull’interpretazione della volontà testamentaria.
Il testamento è un negozio unilaterale, in quanto deve aversi un’unica manifestazione di volontà che è quella del testatore.
L’unilateralità del testamento è confermata dalla circostanza che l’accettazione del chiamato all’eredità è un negozio distinto ed autonomo che si pone come esercizio del diritto del chiamato a far proprio gli effetti della successione.
Il testamento è un negozio formale e solenne in quanto è richiesta una forma vincolata ad substantiam che può essere espressa soltanto in una delle forme previste.
Le forme ordinarie di testamento ai sensi dell’art. 601 c.c. sono: il testamento olografo e il testamento per atto di notaio che può essere pubblico o segreto .
Il testamento è un negozio non recettizio, in quanto non è subordinato ad alcun onere di comunicazione a terzi come risulta dall’ art. 623 c.c. secondo il quale:
Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico , appena gli è nota la morte del testatore o, nel caso di testamento olografo o segreto , dopo la pubblicazione , comunica l’esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza .
Il testamento è un negozio revocabile come espressamente affermato sia dall’art. 679 c.c. il quale disciplina per l’appunto la revocabilità del testamento e l’impossibilità di rinunciare alla facoltà di revocare il testamento, disponendo testualmente:
Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.
Il testamento è un negozio personalissimo in quanto non è ammessa nessuna forma di rappresentanza, né legale né volontaria.
Il testamento è un negozio unipersonale in quanto la volontà può provenire soltanto dal testatore, come risulta dall’espressa previsione di cui all’art. 589 c.c. secondo il quale:
Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo né con disposizione reciproca.
Il testamento è un negozio gratuito, in quanto realizza delle attribuzioni senza corrispettivo, e liberale.
Il testamento è un negozio patrimoniale e rappresenta anche un’esplicazione del diritto di proprietà individuale alla destinazione dei beni per il tempo successivo alla morte.
La Forma del Testamento
Come già anticipato il testamento è un negozio formale e solenne in quanto è richiesta una forma vincolata ad substantiam che può essere espressa soltanto in una delle forme previste.
Al riguardo le forme ordinarie di testamento sono:
- il testamento olografo ex 602 c.c.
- il testamento pubblico ex 603 c.c.
- il testamento segreto ex 604 c.c.
L’art. 606 c.c. disciplinante la nullità del testamento per difetto di forma prevede testualmente che:
Il testamento è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro, nel caso di testamento per atto di notaio.
Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse . L’azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Acanto alle forme ordinarie di testamento vi sono anche le forme speciali di testamento, che sono:
- il testamento redatto in caso di pubbliche calamità ex 609 c.c.
- il testamento redatto a bordo di nave ex 611 c.c.
- il testamento redatto a bordo di aeromobile ex 616 c.c.
- il testamento redatto da militari o assimilati ex 617 c.c.
- il testamento internazionale.
Il Testamento olografo.
Il testamento olografo è disciplinato dall’art. 602 c.c. secondo cui:
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore , della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.
Stando all’art. 602 c.c. sono tre gli elementi fondamentali del testamento olografo: la scrittura di mano del testatore, la data e la sottoscrizione.
La materia testamentaria è caratterizzata da un significativo livello di formalismo, di lunga tradizione storico-giuridica, che coinvolge anche e soprattutto il testamento olografo.
Sebbene il testamento olografo non sia un atto pubblico e, quindi, non sia dotato di pubblica fede, tuttavia la legge prevede l’osservanza di determinate formalità, la mancanza delle quali è sanzionata con la nullità: la autografia e la sottoscrizione.
Deve necessariamente premettersi che per decidere se un documento abbia i requisiti intrinseci di un testamento olografo, occorre accertare se l’estensore abbia avuto la volontà di creare quel documento che si qualifica come testamento, nel senso che risulti con certezza che con esso si sia inteso porre in essere una disposizione di ultima volontà (Cassazione n. 1993/2016, Cassazione n. 150/2014, Cassazione n. 8490/2012, Cassazione n. 8668/1990).
Il Testamento olografo: il requisito dell’autografia
Il testamento olografo è difatti quello scritto per intero, datato e sottoscritto per mano del testatore.
Il testamento olografo può essere scritto su qualsiasi supporto oltre alla carta, su un muro (ad es. su di una tela, sul legno), con l’utilizzo di qualsiasi strumento (penna, matita, attraverso incisione ecc.) e con qualsiasi materiale (inchiostro, naturalmente, vernice, pittura).
Caratteristica principale del testamento olografo è la scritturazione a mano dell’intero testamento da parte del testatore e quindi l’autografia, che quale requisito di validità del testamento olografo, deve possedere due caratteristiche:
- la personalità, ovvero la sicura provenienza da parte del testatore;
- l’abitualità, ovvero che la grafia deve corrispondere a quella normalmente usata dal testatore.
L’abitualità e la normalità del carattere grafico adoperato non rientrano fra i requisiti formali del testamento olografo ai sensi dell’art. 602 c.c., benché assumano un pregnante valore probatorio nell’ottica dell’attribuzione della scheda al testatore.
Per ciò che attiene alla c.d. abitualità dell’autografia, si è escluso che essa sia costituita dalla agevole accertabilità della stessa, fermo restando che l’uso di forme grafiche peculiari, atipiche, o, a maggior ragione, criptiche o riferibili a codici grafici non comuni, o non in uso, aumenta il rischio che non possa assegnarsi al testatore lo scritto; cioè che non possa giungersi ad un giudizio di positiva attribuzione allo stesso, secondo la regola della individualità o personalità.
In questo senso l’abitualità dell’autografia, costituisce un parametro interpretativo di assoluto rilievo, al fine, appunto, di cogliere nel segno il movimento grafico, autonomo e individuale del testatore e, in altri termini, il portato della sua personalità.
Particolare attenzione, suscita la fattispecie in cui nella redazione di un testamento olografo la mano del testatore è guidata dal terzo.
In tale fattispecie, la Giurisprudenza di legittimità è pervenuta alla conclusione della nullità del testamento olografo.
Infatti, deve ritenersi che, in presenza di aiuto e di guida della mano del testatore da parte di una terza persona, per la redazione di un testamento olografo, tale intervento del terzo, di per sè, escluda il requisito dell’autografia del testamento olografo, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda alla volontà del testatore (Cassazione n. 7636/1991, Cassazione n. 11733/2002, Cassazione n. 26258/2008, Cassazione n. 5505/2017).
In materia di testamento olografo, il principio dell’autografia previsto dall’art. 602 c.c. non impedisce che nell’ambito di uno stesso documento siano enucleabili, da un lato, un testamento olografo pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall’altro, scritti di mano di un terzo apposti dopo la sottoscrizione del testatore – e perciò collocati in una parte del documento diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria – che, come tali, non possono invalidare la scheda testamentaria autonomamente redatta dal testatore.
La nullità del testamento olografo, infatti, si ha soltanto quando l’intervento del terzo avvenga con l’inserzione anche di una sola parola di sua mano nel corpo della disposizione di ultima volontà (Cassazione n. 24882/2013).
La validità del testamento olografo esige, ai sensi dall’art. 602 c.c.. l’autografia non solo della sottoscrizione ma anche della data e del testo del documento, ad escludere l’olografia essendo sufficiente ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall’entità (e quindi anche in presenza di una sola parola scritta da un terzo durante la confezione del testamento), non assumendo al riguardo rilevanza l’importanza che dal punto di vista sostanziale la parte eterografa riveste ai fini della nullità dell’intero testamento secondo il principio “utile per inutile non vitiatur” (Cassazione n. 12458/2004).
Qualora il de cuius per redigere il testamento olografo abbia fatto ricorso all’aiuto materiale di altra persona che ne abbia sostenuto e guidato la mano nel compimento di tale operazione, tale circostanza è sufficiente ad escludere il requisito della autografia, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alla reale volontà del testatore (Cassazione, n. 3163/1993)
Il Testamento olografo: il requisito della data.
Altro elemento del testamento olografo è la data che, per espressa disposizione dell’art. 602, c.c., deve indicare il giorno, il mese e l’anno e deve essere anch’essa scritta “di mano” del testatore.
Il terzo comma dell’art. 602, c.c. regola gli effetti della discordanza tra dies e datum, prescrivendo che la prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidere in base al tempo del testamento.
Infatti, se è vero che in mancanza della data il testamento è di per sé invalido, senza che debba ricorrere alcuna delle ipotesi previste dal citato art. 602, comma terzo, c.c., la non verità della data non rende invece di per sé invalido il testamento olografo.
Se la data non è vera, occorre provare la non verità ed il giorno effettivo in cui la scheda è stata invece vergata ma solamente per risolvere i problemi della capacità del de cuius o della priorità fra due o più testamenti, o altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.
Nel testamento olografo la falsità, l’erronea o l’incompleta indicazione della data non è essa stessa determinante ai fini dell’invalidità del testamento olografo, considerato, come pure afferma la dottrina civilistica, che la funzione della data nel testamento olografo è quella di risolvere in via presuntiva le questioni che dipendono dal tempo di compimento dell’atto, cioè stabilire se il testatore era capace nel giorno in cui il testamento è stato redatto e, nel caso di più testamenti successivi, quale sia l’ultimo.
Pertanto, l’annullabilità del testamento olografo ai sensi dell’art. 606 c.c., comma 2, per falsità, erronea o incompleta indicazione della data può essere chiesta da chi ha interesse a far accertare che al tempo della redazione del testamento il testatore fosse incapace, oppure per fare accertare l’efficacia di altro testamento ritenendolo posteriore a quello senza data o con data falsa (Cassazione n. 9466/2012).
L’omessa o l’incompleta indicazione della data comportano l’annullabilità del testamento olografo, la quale può essere fatta valere nel termine di cinque anni dalla data in cui le disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione da chiunque vi ha interesse (Cassazione n. 6682/1988, Cassazione n. 7783/2001).
Se però la data del testamento olografo non sia stata omessa, ma risulti piuttosto, apposta per intervento di un terzo durante la redazione di esso, il testamento olografo è non annullabile, ma nullo per difetto di complessiva autografia (Cassazione n. 27414/2018).
La validità del testamento olografo esige, infatti, l’autografia non solo della sottoscrizione, ma anche della data e del testo del documento, e, pertanto, deve essere esclusa quando tale data o testo risultino in tutto od in parte opera pure di altra persona
Il Testamento olografo: requisito della sottoscrzione
La sottoscrizione del testamento olografo è la firma apposta dal testatore alla fine delle sue dichiarazioni di ultima volontà.
Il requisito della sottoscrizione del testamento olografo, previsto distintamente dall’autografia delle disposizioni testamentarie, ha invece la finalità di soddisfare l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento, abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento (Cassazione n. 18616/2017, Cassazione n. 22420/2013, Cassazione n. 13487/2005).
Mancando, nel testamento olografo, la figura del pubblico ufficiale che attesti la effettiva riconducibilità delle dichiarazioni di ultima volontà al testatore, questo collegamento, che costituisce l’aspetto più’ importante dell’atto in esame, è garantito, nel testamento olografo, proprio dalla sottoscrizione.
La sottoscrizione del testatore deve di norma essere apposta in calce alla scheda testamentaria a meno che non emerga l’assenza di spazio sufficiente per l’apposizione in tale sede (Cassazione n. 22420/2013, Cassazione n. 25275/2007, Cassazione n. 16186/2003).
Le conseguenze della mancanza della sottoscrizione di un testamento olografo non sono ovviabili da firme apposte dal testatore su una busta contenente la scheda testamentaria, perchè tali elementi non sono sufficienti a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello della busta, attestando invece dette firme soltanto l’esistenza all’interno di essa di un testamento, valido o invalido che sia (Cassazione n. 15379/ 2000).
Il Testamento pubblico: nozione e natura giuridica
La disciplina del testamento pubblico, si rinviene all’art. 603 c.c. stando al quale:
Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.
Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto.
Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.
A differenza del testamento olografo, il testamento pubblico è un atto pubblico (art. 2699 c.c.) e, pertanto, fa piena prova, fino a querela di falso, sia della provenienza del documento dal pubblico ufficiale (e tale è il notaio) che lo ha formato, sia di quanto costui attesta essere accaduto in sua presenza (art. 2700 c.c.).
Più precisamente il testamento pubblico è un atto pubblico avente quale contenuto un negozio giuridico mortis causa.
Nel testamento pubblico – come disciplinato dall’art. 603 c.c. – la forma si realizza attraverso una pluralità di comportamenti, strettamente sequenziali: il primo comma stabilisce, infatti, che il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni; il secondo e terzo comma, invece, contengono una minuziosa descrizione degli adempimenti che, nella formazione del testamento, il testatore, il notaio ed i testimoni debbono compiere pena l’invalidità dell’atto: in particolare, il terzo comma prescrive che “il testamento deve … essere sottoscritto dal testatore …Se il testatore non può sottoscrivere , o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto” e, per quanto qui interessa, l’inosservanza del requisito formale della sottoscrizione del testatore determina – ex art. 606 c.c. – la nullità il testamento.
Con riferimento alla stipula del testamento pubblico deve tenersi presente la distinzione fra operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie ed operazioni relative alla confezione della scheda testamentaria che, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale.
Ai fini della validità del testamento pubblico, qualora la scheda testamentaria sia stata predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi (Cassazione n. 1649/2017, Cassazione n. 2742/1975).
Il Testamento pubblico: l’impossibilita o la grave difficoltà di sottoscrivere il testamento pubblico
La impossibilita o la grave difficoltà di sottoscrivere il testamento pubblico è disciplinata dall’art. 603 c.c comma 3, che testualmente dispone:
Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto.
Innanzitutto deve precisarsi che le causa determinanti l’impossibilita o la grave difficoltà di sottoscrivere il testamento pubblico non debbono necessariamente essere costituite da una vera e propria malattia, ma possono ben essere costituite da qualsiasi impedimento fisico, anche a carattere temporaneo, e quindi anche da una difficoltà di grafia derivante dall’estrema debolezza in cui il testatore si trovi o dalla sua età avanzata.
Infatti, è valido il testamento pubblico, anche se privo di firma del defunto, se il notaio rogante giustifica la mancata sottoscrizione del documento con lo stato di spossatezza e sfinimento dell’anziano testatore, ricoverato in una casa di cura (Cassazione n. 6978/2011).
Nel testamento pubblico, quando il notaio fa menzione di una dichiarazione del testatore riguardante, ai sensi dell’art. 603 cod. civ., una causa impeditiva della sottoscrizione dell’atto (nella specie la condizione di analfabeta) il testamento è valido solo se tale causa effettivamente sussista, derivandone in caso contrario il difetto di sottoscrizione e, quindi, la nullità del testamento per difetto di un requisito formale (Cassazione n. 27824/2008).
Nel testamento pubblico quando il notaio fa menzione di una dichiarazione del testatore riguardante una causa impeditiva della sottoscrizione dell`atto (la quale puo` essere costituita da qualsiasi impedimento fisico anche temporaneo e quindi anche da una difficoltà di grafia derivante dall`estrema debolezza in cui il testatore si trovi o dalla sua eta` avanzata) il testamento pubblico è valido solo se tale causa effettivamente sussista, derivandone in caso contrario il difetto di sottoscrizione e quindi la nullità del testamento ai sensi dell`art. 606 primo comma c.c.
L’obbligo del notaio di menzionare, prima della lettura del testamento pubblico, ai sensi dell’art. 603 c.c. comma 3, la dichiarazione del testatore che si trovi in grave difficoltà di firmare l’atto, sussiste solamente nell’ipotesi che il testatore non sottoscriva il documento e non già anche nel caso in cui, sia pure con grave difficoltà, egli apponga effettivamente la sua firma (Cassazione n. 2743/2012).
Peraltro, non essendo prevista una forma particolare o termini tassativi per la dichiarazione della parte o per la menzione che il notaio deve farne, spetta al giudice di merito stabilire (con apprezzamento incensurabile se adeguatamente motivato) se il contenuto della dichiarazione, in relazione all`oggetto e alla portata della stessa, come indicati dalla legge, soddisfi obiettivamente l`esigenza da questa contemplata. (Cassazione n. 9674/1996).
Il Testamento segreto: nozione, natura giuridica e formalità.
Il testamento segreto, è disciplinato dall’art. 604 c.c. stando al quale:
Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo . Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.
Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell’atto di ricevimento.
Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.
Il testamento segreto viene definito tale in quanto, come è facile intuire, il testatore tiene celato il contenuto delle sue ultime volontà.
Nel testamento segreto, il testatore invece, non può tenere celare il fatto stesso di aver fatto testamento.
Il testamento segreto, sebbene poco utilizzato, al pari del testamento pubblico, possiede l’intangibilità dell’atto e l’autenticità della data.
Il testamento segreto è composto di due elementi distinti, ovvero, la scheda testamentaria, di natura prettamente privatistica, nonché l’atto di ricevimento, redatto dal notaio e che pertanto ha natura di atto pubblico.
La scheda testamentaria e l’atto di ricevimento,vengono poi collegati tra loro dalla dichiarazione che il testatore rende al notaio al momento della consegna.
Generalmente si ritiene che il testamento segreto sia un atto complesso in quanto la dichiarazione del testatore non è autonoma, ma viene incorporata nell’atto di ricevimento.
Poiché la dichiarazione contenuta nell’atto di ricevimento, con la quale il testatore dichiara al notaio, in sede di ricezione di un testamento segreto, che nel piego al medesimo consegnato è contenuto il suo testamento genera una vera e propria presunzione di autenticità, che assiste la scheda testamentaria, costituisce onere esclusivo di colui che assume la falsità della sottoscrizione apposta in calce a una scheda testamentaria dattiloscritta la dimostrazione della sua non conformità a quella effettiva del testatore.
Ulteriormente deve ricordarsi che l’attestazione del notaio, contenuta nel verbale di ricevimento redatto ai sensi dell’art. 605 c.c., circa lo stato di piena capacità mentale del presentatore della scheda, ancorché, risolvendosi in un giudizio, non impedisca ai soggetti interessati di provare il contrario con qualsiasi mezzo di prova, rappresenta tuttavia un fatto da cui è lecito dedurre almeno la mancanza di segni apparenti d’incapacità del testatore all’atto della presentazione della scheda al pubblico ufficiale” (Cassazione 692/1982)
L’art. 605 c.c. disciplina le formalità del testamento segreto, prevedendo al riguardo testualmente che:
La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.
Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri.
Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l’atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l’impronta dei sigilli, e l’assistenza dei testimoni a tutte le formalità.
L’atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.
Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l’atto della consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti.
Le forme speciali di testamento: accenni.
Come già accennato, acanto alle forme ordinarie di testamento vi sono anche le forme speciali di testamento, che sono:
- il testamento redatto in caso di pubbliche calamità ex 609 c.c.
- il testamento redatto a bordo di nave ex 611 c.c.
- il testamento redatto a bordo di aeromobile ex 616 c.c.
- il testamento redatto da militari o assimilati ex 617 c.c.
- il testamento internazionale
Il testamento redatto in caso di pubbliche calamità è disciplinato dall’art. 609 c.c., il quale dispone, che:
Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie, perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d’infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal conciliatore del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni.
Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.
La disciplina del testamento redatto a bordo di nave, si rinviene nell’art. 611 c.c. a mente del quale:
Durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto a bordo della nave dal comandante di essa.
Il testamento del comandante può essere ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio.
L’art. 616 c.c. disciplina invece il testamento redatto a bordo di aeromobile e testualmente dispone:
Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli artt. 611 a 615.
Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando è possibile, di due testimoni.
Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli artt. 613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche.
Il testamento è annotato sul giornale di rotta.
Per ciò che invece attiene la disciplina del testamento redatto da militari o assimilati deve rinviarsi all’art. 617 c.c. secondo cui:
Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.
Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore.