la cronaca giudiziaria e lecita quando sia esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé ovvero a riferire o a commentare l’attività investigativa o giurisdizionale; quando invece le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario siano utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive, il giornalista deve assumersi direttamente l’onere di verificare le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza, non potendo reinterpretare i fatti nel contesto di un’autonoma e indimostrata ricostruzione giornalistica.

La pronuncia in oggetto affronta il tema della risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione dell’onore e della reputazione, tema che può essere approfondito leggendo il seguente articolo: Diffamazione a mezzo stampa, profili risarcitori di natura civilistica.

Tribunale Firenze, Sezione 1 civile Sentenza 22 ottobre 2018, n. 2826

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucia Schiaretti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16920/2016 promossa da:

TI.RE. (…), con il patrocinio dell’avv. MI.LU. e dell’avv. DE.AN. elettivamente domiciliato in Firenze, Via (…) 50129, presso il difensore avv. MI.LU.

PARTE ATTRICE

contro

ED. SPA, GA.SC., PE.GO., MA.TR., PI.GI. con il patrocinio dell’avv. PO.GI. e dell’avv. MA.CA. (…) CORSO (…) 20122 MILANO;, elettivamente domiciliati in PIAZZA (…) 73 50031 BARBERINO DI MUGELLO, presso il difensore avv. PO.GI.;

PARTE CONVENUTA

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Ti.Re. ritiene danneggiata la propria reputazione a seguito della pubblicazione di alcuni articoli di stampa e precisamente:

1) articolo del 15 dicembre 2015, uscito su Il. e titolato “Ti.Re., l’affare degli outlet di Reggello, tutto famiglia e (…)” a firma Pi.Gi. e Ga.Sc., che riferisce del ruolo di Ti.Re. nella costruzione dell’outlet Th.;

2) articolo del 24 dicembre 2015, uscito su Il. e titolato “(…)” a firma Ma.Tr., nel quale si assume che Ti.Re. avrebbe fatto bancarotta;

3) articolo del 30 dicembre 2015, titolato “Mo., tessile e affari: dagli outlet con papà Re. all’alta moda (made in China) con sottotitolo “La potente famiglia toscana, che ha partecipato all’affare Th. con il padre del Presidente del Consiglio, è sotto processo ad Arezzo per la vendita di prodotti contraffatti. Gli ex dipendenti: ci facevano cambiare la targhetta” a firma Pi.Gi. e Ga.Sc., pubblicato sulla testata on line del giornale;

4) articolo dell’8 gennaio 2016 titolato “Ba.Et., perquisite 14 società. Anche del settore outlet, in cui ex presidente Ro. era in affari con papà Re.”;

5) articolo del 9 gennaio 2016, a firma Ga.Sc., uscito sul Il. on line, titolato “Ba.Et., papà Re. e Ro.. La coop degli affari adesso è nel mirino dei PM” che afferma nel testo “La coop rossa Ca. è la società più importante coinvolta nelle perquisizioni della Procura di Arezzo. Si occupa di rifiuti in società con l’istituto. Oltre che di outlet, il settore in cui è attivo anche il padre del Presidente del Consiglio”” e ancora “Oggi si occupa di rifiuti, grandi opere e costruisce tanti centri commerciali e outlet, a partire da quelli progettati in Valdichiana in una fase precedente per arrivare a Reggello. Mentre il Th., ideato con il finanziatore di Ma.Re. (e socio del padre Ti.) An.Ba.; la socia di Ti.Re., Il.Ni. e il Mo.-Le. di Arezzo, con la consulenza del padre del premier, è solo l’ultimo dei business di Ro.”;

6) editoriale del 16 gennaio 2016 uscito su Il Fa. a firma Ma.Tr. dal titolo “(…)” in cui il nome di Ti.Re. è accostato a quello di Va.Mu. (secondo il giornalista aderente alla loggia massonica P3) il quale “vive a Rignano sull’Arno a due passi dalla casa del premier e ha fatto affarucci con Ti.Re. e con Ro.”.

Di conseguenza, adisce il Tribunale di Firenze, nella cui provincia si trova Rignano sull’Arno, luogo di residenza e sede principale dei propri affari e interessi, per sentir accertare il suo diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, nonché la sussistenza dei presupposti per l’irrogazione agli autori degli articoli della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 12 L. 47/48.

Chiede agli autori degli articoli e agli altri convenuti il risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione della propria reputazione e del proprio onore, anche laddove il Tribunale non ravvisi il reato di cui all’art. 595 c.p., il danno patrimoniale in qualità di socio della Pa. s.r.l., in quanto la Ni. s.r.l. avrebbe affidato ad altri la gestione dell’evento natalizio dell’outlet.

Dà altresì atto di aver adito l’OCF di Firenze prima di iniziare il giudizio ma che la controparte non si è presentata alla data fissata; della circostanza deve necessariamente tenersi conto ai fini della liquidazione delle spese di giudizio.

I convenuti si costituiscono tutti.

Pe.Go., direttore responsabile della testata on line “(…)” ritiene di essere stato inutilmente citato, in quanto l’art. 57 c.p. e l’art. 11 L. 47/48 non sono applicabili alla stampa online, per il divieto di applicazione in malam partem della norma; la stampa, infatti, è la riproduzione tipografica o comunque ottenuta con mezzi meccanici o fisio – chimici, mentre le comunicazioni tramite la rete non hanno tale caratteristica.

Gli altri convenuti deducono che: Ti.Re. era già esponente di spicco del PD toscano prima dell’ascesa del figlio Ma., e da ciò viene l’interesse ad occuparsi delle sue vicende; le circostanze riportate negli articoli citate per lo più non sono contestate e non sono volte a screditare Ti.Re.; al contrario, sono espressione del diritto di cronaca e del diritto di critica, espresso nella raffinata forma della satira; nessun fatto lesivo della reputazione di Ti.Re. si può ravvisare negli articoli oggetto della citazione come nessuna prova del dedotto danno patrimoniale è stata fornita in giudizio; chiedono, dunque, il rigetto delle domande di parte attrice.

Venendo, dunque, a decidere la causa, rileva, innanzitutto, il Giudice l’irrilevanza delle produzioni effettuate dalla parte convenuta successivamente alle memorie istruttorie, giacché trattasi di documentazione non utile ai fini della decisione sulla sussistenza o meno del danno da diffamazione lamentato dall’attore; parimenti irrilevanti ai fini del decidere sono i capitoli di prova dedotti.

Osserva, poi, e, in via generale il Giudice che, il tema dell’esercizio del diritto nell’espletamento, da parte del giornalista, della cronaca giudiziaria è oggetto di principi giurisprudenziali consolidati che, nel riconoscere l’ampiezza dello stesso, pongono tuttavia dei criteri chiari a indicazione dei limiti che pur debbono ravvisarsi nella materia de qua a cagione del necessario bilanciamento con il valore, pure in gioco, e costituzionalmente protetto, della tutela della personalità (art. 2 Cost.).

L’esimente di diritto di cronaca può e deve essere riconosciuta, dunque, nel rispetto dei principi costituzionali, quando la lesione della reputazione del soggetto preso di mira sia giustificata dalla necessità di un’informazione ineccepibilmente corretta sotto più profili e cioè quello della verità delle notizia oltre che della sua rilevanza sociale e della continenza del linguaggio. (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7333 del 28/01/2008).

Gli articoli indicati nella citazione devono essere esaminati uno ad uno da questo giudice al fine di individuare la sussistenza o meno del corretto esercizio del diritto di cronaca e, in caso contrario, del danno di cui si chiede il risarcimento e dei soggetti da ritenersi responsabili.

In linea generale, può senz’altro ritenersi che le attività economiche e politiche (quale esponente locale del PD) del padre del Presidente del Consiglio in carica possano rivestire un pubblico interesse.

1) articolo del 15 dicembre 2015, uscito su Il. e titolato “Ti.Re., l’affare degli outlet di Reggello, tutto famiglia e (…)” a firma Pi.Gi. e Ga.Sc. e che riferisce del ruolo di Ti.Re. nella costruzione dell’outlet Th.;

L’articolo in oggetto non contiene informazioni lesive della reputazione di Ti.Re.. L’articolo evidenzia in primis la partecipazione di personaggi del mondo toscano e vicini al Partito democratico quali Ro., di Ba.Et., Ba., finanziatore della Fondazione (…), Se.Be., Sindaco di Reggello, Ni., con il quale Ti.Re. costituirà la Pa. s.r.l. e che erano già in precedenza conosciuti dall’attore, che a Rignano vive da sempre e dove ha sempre svolto la sua attività politica.

La censura dell’attore si pone soprattutto sulla frase “ma che in apparenza” si mette a collaborare con i costruttori solo a partire dal 2014.

Pare a questo Giudice che l’inciso sia da connettere con la frase precedente, nella si fa riferimento a Ro., che entra ufficialmente negli affari solo dopo l’uscita da Ba.Et., così come Re., in apparenza, cioè da quando si può riscontrare attraverso la costituzione della Pa. s.r.l., costituita nell’ottobre 2014 per l’ideazione, organizzazione e realizzazione di compagne di comunicazione (circostanza espressamente dedotta dalla parte attrice).

Nessun riferimento è fatto dall’articolo né alla partecipazione di Ti.Re. all’attività di costruzione dell’outlet né a ipotetiche cointeresserenze nell’affare in data precedente ma solo un’espresso riferimento alla pregressa conoscenza di tutti i partecipanti all’affare da parte di Re.. A nessuno dei partecipanti, peraltro, vengono attribuiti fatti illeciti o atti illegittimi, (salvo l’adombrato abuso del Sindaco Be., che avrebbe reso edificabili terreni di sua proprietà) ma si ricostruisce l’intreccio di affari per la costruzione dell’outlet, effettuato da persone tutte vicine al PD, circostanza della cui veridicità non si discute.

2) articolo del 24 dicembre 2015, uscito su Il. e titolato “(…)” a firma Ma.Tr., nel quale si assume che Ti.Re. avrebbe fatto bancarotta;

La notizia deve ritenersi falsa. Ed infatti, Ti.Re. non era all’epoca né è attualmente un bancarottiere. L’articolo fa riferimento al procedimento penale iniziato dalla Procura di Genova nel quale Ti.Re. è stato indagato per bancarotta fraudolenta a seguito del fallimento della (…) s.r.l., avvenuto il 7 febbraio 2013, nel proc. 1824/14 della Procura della Repubblica di Genova che, all’epoca, era nella fase delle indagini preliminari e che si è concluso con ordinanza di archiviazione depositata dal Gip del Tribunale di Genova in data 29 luglio 2016 (cfr. doc. 10 di parte attrice).

In tema di cronaca giudiziaria relativa alla fase delle indagini preliminari, grava sul giornalista il dovere – proprio in ragione della fluidità ed incertezza ontologica del contenuto delle investigazioni – di raccontare i fatti senza enfasi od indebite anticipazioni di colpevolezza, non essendogli consentite aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta a favore dell’ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel fruitore della notizia facili suggestioni, in spregio del principio costituzionale di presunzione di innocenza dell’imputato e a fortiori dell’indagato sino a sentenza definitiva; né tale cautela può essere attenuata dall’emissione di un’ordinanza cautelare, la quale rappresenta pur sempre uno sviluppo delle indagini preliminari che va monitorato e verificato nel tempo, senza ingenerare il convincimento della colpevolezza dell’indagato (Rv. 262169).

Sulla stessa linea è stato osservato che la cronaca giudiziaria e lecita quando sia esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé ovvero a riferire o a commentare l’attività investigativa o giurisdizionale; quando invece le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario siano utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive, il giornalista deve assumersi direttamente l’onere di verificare le notizie e di dimostrarne la pubblica rilevanza, non potendo reinterpretare i fatti nel contesto di un’autonoma e indimostrata ricostruzione giornalistica (cfr. Cass. Sopra cit.)

L’attribuzione certa di un reato con le parole “(…)”, prima dell’accertamento del fatto stesso da parte dell’autorità giudiziaria che ha un’indagine in corso, integra senz’altro gli estremi della diffamazione.

Ed infatti, al momento della pubblicazione dell’articolo la notizia vera era che era in corso un procedimento penale nei confronti di Ti.Re. per bancarotta, circostanza che avrebbe giustificato, nel rispetto del diritto di manifestazione del pensiero e di cronaca la frase “è indagato per bancarotta”.

La circostanza non poteva sfuggire all’autore dell’articolo, estremamente esperto nel processo penale e nella cronaca giudiziaria.

L’attribuzione del fatto certo della bancarotta, in un contesto in cui peraltro si elencano una serie di padri che disonorerebbero i figli e figli che avrebbero disonorato i padri, appare senz’altro lesiva della reputazione di Ti.Re..

Una volta accertato il fatto ingiusto, si individua il danno in relazione alla diffusione del giornale (48.000copie rispetto alle 301.000 del Corriere della Sera), alla rilevanza dell’offesa (attribuzione di un reato) e alla posizione sociale del soggetto diffamato (padre del Presidente del Consiglio, politico e imprenditore).

Il danno deve essere quantificato nella misura di Euro 30.000,00.

Ai sensi dell’art. 2055 cod. civ. sussiste una responsabilità solidale per tale danno nei confronti del giornalista, quale autore della pubblicazione lesiva, Ma.Tr., del direttore responsabile, sempre Ma.Tr., e dell’editore Ed.Il. S.p.A. (ai sensi dell’art. 11 della legge sulla stampa), in forza del principio che del fatto illecito “devono rispondere tutti coloro che hanno avuto parte nella pubblicazione e nella diffusione” dello scritto diffamatorio. Ai fini della ripartizione interna della responsabilità, quella dell’autore e direttore responsabile Ma.Tr. deve essere indicata nella misura del 70% e quella dell’editore nella misura del 30%.

3) articolo del 30 dicembre 2015, titolato “Mo., tessile e affari: dagli outlet con papà Re. all’alta moda (made in China) con sottotitolo “La potente famiglia toscana, che ha partecipato all’affare Th. di (…) con il padre del Presidente del Consiglio, è sotto processo ad Arezzo per la vendita di prodotti contraffatti. Gli ex dipendenti: ci facevano cambiare la targhetta” a firma Pi.Gi. e Ga.Sc. pubblicato sulla testata on line del giornale;

L’articolo non appare in alcun modo diffamatorio nei confronti di Ti.Re. il quale è tirato in ballo solo in via incidentale in quanto comunque interessato nell’affare di Th. (non si specifica a che titolo) ma si occupa di fatti completamente diversi riferibili al Mo.. Nessun pregiudizio può, dunque, derivare alla reputazione del Re.

Né si può ritenere lesivo della reputazione del Re. l’accostamento a personaggi indagati, vicini a lui e al figlio. La rilevanza del fatto narrato si desume dal fatto che il figlio di Ti.Re., Ma.Re., era all’epoca Presidente del Consiglio dei Ministri e, dunque, da ciò deriva l’interesse del lettore a conoscere il comportamento della di lui famiglia e di coloro che, come amici o imprenditori, si muovono intorno alla politica del PD.

4) articolo dell’8 gennaio 2016 titolato “Ba.Et., perquisite 14 società. Anche del settore outlet, in cui ex presidente Ro. era in affari con papà Re.”;

Nel corpo dell’articolo si specifica che tra le società perquisite c’è anche la Ni., che controlla il 40% della Pa., di cui è socio Ti.Re., padre del Presidente del Consiglio, e amministratore unico la madre del premier La.Bo.

L’articolo si colloca, insieme agli altri di cui è causa, nell’ottica di evidenziare i collegamenti di Ti.Re. a imprenditori sottoposti a indagini e a Lorenzo Ro. di Ba.Et.; tuttavia, nessuna informazione falsa o lesiva della reputazione dell’attore risulta ivi riportata. L’essere in affari, infatti, è circostanza oggettivamente neutra e nulla ha fatto l’autore dell’articolo per indurre a ritenere che Ti.Re. fosse responsabile di alcunché.

Deve, dunque, escludersi la natura diffamatoria dell’articolo in oggetto.

5) articolo del 9 gennaio 2016, a firma Ga.Sc., uscito sul Il. on line, titolato “Ba.Et., papà Re. e Ro.. La coop degli affari adesso è nel mirino dei PM” che afferma nel testo “La coop rossa Ca. è la società più importante coinvolta nelle perquisizioni della Procura di Arezzo. Si occupa di rifiuti in società con l’istituto. Oltre che di outlet, il settore in cui è attivo anche il padre del Presidente del Consiglio” e ancora “Oggi si occupa di rifiuti, grandi opere e costruisce tanti centri commerciali e outlet, a partire da quelli progettati in Valdichiana in una fase precedente per arrivare a Reggello. Mentre il Th., ideato con il finanziatore di Ma.Re. (e socio del padre Ti.) An.Ba.; la socia di Ti.Re., Il.Ni. e il Mo. – Le. di Arezzo, con la consulenza del padre del premier, è solo l’ultimo dei business di Ro.”.

Nell’articolo in oggetto è il titolo ad essere diffamatorio, perché, senza neanche leggere l’articolo, si è portati a ritenere che papà Re. faccia parte della coop degli affari nel mirino dei PM, insieme a Ro. e Ba.Et.. In realtà, nell’articolo, nulla si dice in ordine ad indagini che riguardino personalmente Ti.Re..

Orbene, in tema di responsabilità risarcitoria derivante da diffamazione a mezzo stampa, può configurarsi una violazione del canone della continenza formale, ovvero di un onere di presentazione misurata della notizia, anche sulla base della considerazione autonoma del titolo di un articolo giornalistico rispetto al testo dell’articolo stesso. A tal fine, è necessario che il titolo sia formulato in termini tali da recare un’affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile dal lettore senza la lettura dell’articolo, come avviene nel caso di specie. (cfr. Cass. 1976/2009).

Una volta accertato il fatto ingiusto, si individua il danno in relazione alla diffusione del giornale (48.000copie rispetto alle 301.000 del Co.), alla rilevanza dell’offesa (attribuzione di affari illeciti) e alla posizione sociale del soggetto diffamato (padre del Presidente del Consiglio, politico e imprenditore).

Il danno deve essere quantificato nella misura di Euro 30.000.

Ai sensi dell’art. 2055 cod. civ. sussiste una responsabilità solidale per tale danno nei confronti del giornalista, quale autore della pubblicazione lesiva, Ga.Sc. e dell’editore Ed. S.p.A. (ai sensi dell’art. 11 della legge sulla stampa), in forza del principio che del fatto illecito “devono rispondere tutti coloro che hanno avuto parte nella pubblicazione e nella diffusione” dello scritto diffamatorio. Ai fini della ripartizione interna della responsabilità, quella dell’autore e direttore responsabile Ma.Tr. deve essere indicata nella misura del 50% ciascuno.

Non può, invece, essere ritenuto responsabile il direttore del Quotidiano on line; ed infatti, non viene in rilievo la responsabilità del direttore per il reato di omesso controllo, ex art. 57 cod. pen., giacché l’attività on-line non è riconducibile nel concetto di stampa periodica ex art. 1 legge 8/2/1948 n. 47 (cfr. Cass. Sez. 5, n. 10594 del 05/11/2013; Sez. 5, n. 44126 del 28/10/2011).

6) editoriale del 16 gennaio 2016 uscito su Il. a firma Ma.Tr. dal titolo “(…)” in cui il nome di Ti.Re. è accostato a quello di Va.Mu. (secondo il giornalista aderente alla loggia massonica P3) il quale “vive a Rignano sull’Arno a due passi dalla casa del premier e ha fatto affarucci con Ti.Re. e con Ro.”.

La frase relativa a Va.Mu., il quale “vive a Rignano sull’Amo a due passi dalla casa del premier e ha fatto affarucci con Ti.Re.”, soprattutto senza che in nessuna parte dell’articolo sia spiegato quali sarebbero tali “affarucci” è senz’altro lesiva della reputazione di Ti.Re.; rappresenta, infatti, una mera illazione che, dal presupposto della conoscenza tra due persone, fa derivare una non meglio precisata illecita cointeressenza, che cagiona certamente discredito e, per di più, l’impossibilità totale di difendersi, attesa la sua genericità.

L’attribuzione del fatto certo della bancarotta, in un contesto in cui peraltro si elencano una serie di padri che disonorerebbero i figli e figli che avrebbero disonorato i padri, appare senz’altro lesiva della reputazione di Ti.Re.

Una volta accertato il fatto ingiusto, si individua il danno in relazione alla diffusione del giornale (48.000 copie rispetto alle 301.000 del Corriere della Sera), alla rilevanza dell’offesa (attribuzione di un reato) e alla posizione sociale del soggetto diffamato (padre del Presidente del Consiglio, politico e imprenditore).

Il danno deve essere quantificato nella misura di Euro 30.000,00.

Ai sensi dell’art. 2055 cod. civ. sussiste una responsabilità solidale per tale danno nei confronti del giornalista, quale autore della pubblicazione lesiva, Ma.Tr., del direttore responsabile, sempre Ma.Tr., e dell’editore Ed. S.p.A. (ai sensi dell’art. 11 della legge sulla stampa), in forza del principio che del fatto illecito “devono rispondere tutti coloro che hanno avuto parte nella pubblicazione e nella diffusione” dello scritto diffamatorio. Ai fini della ripartizione interna della responsabilità, quella dell’autore e direttore responsabile Ma.Tr. deve essere indicata nella misura del 70% e quella dell’editore nella misura del 30%.

Degli articoli oggetto del presente giudizio, dunque, risultano lesivi della reputazione di Ti.Re. quelli indicati con i numeri 2, 5 e 6.

Come si è già anticipato, dei danni dai medesimi cagionati rispondono solidalmente Ma.Tr. ed Ed. S.p.A. per il 2 e il 6 nonché Ga.Sc. e Ed. S.p.A. per il 5.

Venendo, dunque, alla quantificazione del danno patito da Ti.Re., questo Giudice prende atto che, nonostante la riserva contenuta nelle conclusioni di cui alla citazione, la parte attrice non ha dedotto la sussistenza di danni patrimoniali derivantele dal fatto ingiusto.

Ha chiesto, invece, il risarcimento del danno non patrimoniale e l’applicazione della sanzione di cui all’art. 12 L. 47/48, oltre alla pubblicazione della sentenza secondo il disposto di cui all’art. 120 c.p.c.

Quanto alla somma richiesta a titolo di riparazione, è necessario tener conto della gravità dell’offesa e della diffusione dello stampato (48.000 copie rispetto alle 301.000 de Il Corriere della Sera secondo i dati ADS 2018).

Osserva, a questo proposito, il Giudice che l’unico fatto grave attribuito è la bancarotta, (perché le altre sono illazioni senza ulteriori spiegazioni) da parte di un giornale che, se pure in ascesa, non è tra i più diffusi a livello nazionale. Si ritiene, dunque, equo individuare la somma a titolo di riparazione nella misura di Euro 5.000,00.

Appare idonea a riparare il danno la pubblicazione per estratto della presente sentenza una sola volta su Il. e Il. on line.

Venendo alle spese, le medesime seguono la soccombenza con riferimento alle posizioni di Pi.Gi. e Go.Pe.; in considerazione della reciproca soccombenza dell’attore e degli altri convenuti, le stesse devono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:

– accerta la sussistenza della diffamazione nei confronti di Ti.Re. con riferimento agli articoli pubblicati su Il. il 24 dicembre 2015 e il 16 gennaio 2016 a firma Ma.Tr. e su Il. on line il 9 gennaio 2016 a firma Ga.Sc. e la responsabilità del Travaglio nella misura del 70% e della Ed. nella misura del 30%, per l’effetto, condanna Ma.Tr. e Ed. S.p.A. in solido tra loro, a risarcire a Ti.Re. la somma di Euro 60.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione dalla sentenza al saldo; accerta la responsabilità di Ga.Sc. e Ed. S.p.A. nella misura del 50% ciascuno e, per l’effetto, li condanna, in solido tra loro, a risarcire a Ti.Re. la somma di Euro 30.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione dalla sentenza al saldo; condanna Ma.Tr., Ga.Sc. e Ed. S.p.A. in solido tra loro, a corrispondere a Ti.Re., ex art. 12 L. 47/48, la somma di Euro 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al saldo.

– dispone la pubblicazione per estratto della presente sentenza per una sola volta su Il. e Il. on line;

– rigetta tutte le altre domande;

– dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio tra Ti.Re., Ed. S.p.A. Ma.Tr. e Ga.Sc.;

– condanna Ti.Re. al pagamento, in favore di Ca.Pi. e Go.Ho., delle spese del presente giudizio, che liquida per ciascuno in complessivi Euro 6.415,00 per onorari, oltre rimborso spese processuali, iva e cpa.

Così deciso in Firenze il 22 ottobre 2018.

Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.