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una volta accertata la sproporzione tra il valore del bene e il prezzo e la applicabilita’ dei presupposti indicati dall’articolo 67, comma 1, n. 1 L. Fall., non e’ sufficiente per provare inscentia decoctionis la mera allegazione di non consapevolezza in capo all’acquirente della qualita’ di imprenditori commerciali dei venditori, tanto piu’ nel caso di specie ove la dichiarazione della qualita’ di “artigiani” era vieppiu’ idonea ad evidenziare la necessita’ per l’acquirente di verificare l’insussistenza della natura di imprenditori commerciali in capo ai venditori
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Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16757-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SNC DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI (OMISSIS) E (OMISSIS), in persona del Curatore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2138/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA dell’11/07/2013, depositata il 23/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di 09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. E’ stata depositata in cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che, con ricorso notificato in data 20 giugno 2014, la signora (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione della sentenza, depositata in data 23 settembre 2013 e notificata in data 24 aprile 2014, con la quale la Corte di appello di Venezia ha respinto il gravame interposto avverso la sentenza con cui il Tribunale di Venezia aveva dichiarato l’inefficacia ai sensi dell’articolo 67, comma 1, n. 1 L.F. dell’atto per notar (OMISSIS) del 6 marzo 2003 avente per oggetto il trasferimento di una unita’ immobiliare di proprieta’ dei signori (OMISSIS) e (OMISSIS), poi falliti quali soci illimitatamente responsabili della (OMISSIS) s.n.c., la cui curatela aveva agito in revocatoria;
che il ricorso e’ affidato a un motivo, resistito dalla curatela con controricorso;
considerato che la ricorrente lamenta la violazione di legge nella parte in cui alla sentenza impugnata avrebbe negato la sua non conoscenza della qualita’ di soci della societa’ poi fallita in capo ai venditori, atteso che dagli atti e dalle prove assunte emergeva che la mera qualita’ di “artigiani” de signori (OMISSIS) e (OMISSIS), da essi dichiarata al momento della stipula dell’atto poi revocato, era inidonea a onerare essa acquirente della verifica della qualita’ di imprenditori commerciali dei venditori;
ritenuto che la doglianza appare infondata nella parte in cui deduce la violazione di legge in tema di inscentia decoctionis, atteso che la Corte territoriale sembra aver fatto corretta applicazione al caso di specie dell’orientamento espresso da questa Corte sul tema (cfr. le citate in sentenza sent. Cass. 16490/12 e 13116/04, cui adde 10628/07) secondo cui, una volta accertata la sproporzione tra il valore del bene e il prezzo e la applicabilita’ dei presupposti indicati dall’articolo 67, comma 1, n. 1 L. Fall., non e’ sufficiente per provare inscentia decoctionis la mera allegazione di non consapevolezza in capo all’acquirente della qualita’ di imprenditori commerciali dei venditori, tanto piu’ nel caso di specie ove la dichiarazione della qualita’ di “artigiani” era vieppiu’ idonea ad evidenziare la necessita’ per l’acquirente di verificare l’insussistenza della natura di imprenditori commerciali in capo ai venditori;
che peraltro l’illustrazione del motivo pare risolversi anche nella non utile prospettazione di una diversa valutazione complessiva dei fatti esaminati dal giudice di merito, estranea all’oggetto riservato dalla legge alla verifica di legittimita’;
che pertanto che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell’articolo 380 bis c.p.c. per ivi, qualora il Collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato”.
2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, sentito in replica il difensore della ricorrente, condivide le considerazioni contenute nella relazione e le conclusioni ivi esposte, sia con riguardo alla estensione da attribuire, nella ipotesi di sproporzione qui ricorrente, all’onere di allegazione e prova gravante sul convenuto, sia con riguardo alla insindacabilita’ delle valutazioni compiute in concreto in questo caso dalla corte veneziana.
Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che siliquidao come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore della controparte costituita delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 4.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.
Da’ inoltre atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.