la presunzione della sussistenza del danno non patrimoniale, in seguito all’accertamento della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’articolo 6 CEDU, non puo’ essere superata dalla scarsa entita’ della c.d. “posta in gioco”, che rileva solo ai fini della quantificazione del danno, non potendo il Giudice nazionale discostarsi dai criteri stabiliti dalla Corte Europea e dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 9 novembre 2018, n. 28750
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3150-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale domicilia ex lege, in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 1365/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il 1/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex lege n. 89 del 2001, depositato in data 19.5.2015, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), adivano la Corte d’Appello di Catanzaro chiedendo di dichiarare il loro diritto all’equa riparazione del danno morale subito in conseguenza dell’irragionevole durata di un processo previdenziale, svoltosi nei due gradi di merito e in Cassazione, con rinvio alla Corte d’Appello; conseguentemente di condannare il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA al pagamento della somma ritenuta di giustizia, secondo i parametri indicati dalla L. n. 89 del 2001, articolo 2 bis come modificato dalla L. n. 134 del 2012, a titolo di equa riparazione, con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo e il pagamento delle processuali.
Con decreto depositato il 2.11.2015, il Giudice delegato dal Presidente della Corte d’Appello dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto proposto oltre il termine di sei mesi dal momento in cui il provvedimento conclusivo del giudizio presupposto era divenuto definitivo.
Avverso detto decreto proponevano opposizione gli odierni ricorrenti.
Il Ministero di giustizia si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Con decreto del 15.6.2016, depositato l’1.7.2016, la Corte d’Appello di Catanzaro, previa declaratoria di ammissibilita’, rigettava nel merito la domanda per equa riparazione; revocava la condanna, a carico di ciascuno dei ricorrenti, al pagamento della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende, disposta nell’opposto decreto e compensava le spese del giudizio di opposizione.
Avverso detto decreto propongono ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Resiste in Ministero della Giustizia con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la “Illegittimita’ per violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, articolo 2 – Carenza assoluta di motivazione (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5)”, in quanto la Corte di merito ha rigettato il ricorso sul presupposto che la “posta in gioco” del giudizio presupposto fosse “esigua”.
La Corte osservava che i ricorrenti, dopo aver ottenuto l’accoglimento delle domande in primo grado, avevano impugnato la sentenza solo riguardo al capo relativo alle spese processuali, per cui, per il resto, la sentenza passava in giudicato; che l’ammontare delle spese processuali, rapportato pro quota a ciascun ricorrente, era una somma talmente esigua (Euro 350,00) da giustificare il rigetto del ricorso; che in ogni caso, la necessita’ di contenere la liquidazione dell’indennizzo entro i limiti collegati al valore della causa, in base alla L. Pinto, articolo 2 bis, comma 3 rendeva inaccoglibile la domanda.
1.1. – Il motivo e’ fondato.
1.2. – Va premesso che la L. n. 89 del 2001, articolo 2 richiede come presupposto per il riconoscimento dell’equa riparazione soltanto il ritardo nella definizione del processo, mentre l’esiguita’ della “posta in gioco” puo’ essere valutata dal Giudice di merito solo ed esclusivamente nella determinazione del quantum dell’indennizzo (Cass. n. 17682 del 2009).
Pertanto, va ribadito che la presunzione della sussistenza del danno non patrimoniale, in seguito all’accertamento della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’articolo 6 CEDU, non puo’ essere superata dalla scarsa entita’ della c.d. “posta in gioco”, che rileva solo ai fini della quantificazione del danno, non potendo il Giudice nazionale discostarsi dai criteri stabiliti dalla Corte Europea e dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Cass. n. 15268 del 2011; Cass. n. 22 del 2011; Cass. 22236 del 2010; Cass. n. 1993 del 2010).
Tale principio e’ stato riaffermato da questa Corte, la quale ha affermato che il Giudice, una volta accertata l’entita’ della violazione relativa alla ragionevole durata del processo secondo le norme stabilite dalla L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale, ove non ricorrano circostanze particolari che facciano escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass. n. 2843 del 2013).
1.3. – Nella fattispecie, non risultando tali “circostanze particolari”, il Giudice del merito avrebbe dovuto accogliere la domanda di equa riparazione.
Di recente questa Corte ha avuto anche modo di puntualizzare, con riguardo specifico a controversie di natura previdenziale, che nonostante l’esiguita’ della posta in gioco, l’esistenza di un pregiudizio apprezzabile nella vita del soggetto non puo’ essere escluso nei casi in cui dalla valutazione concreta della situazione presupposta (causa previdenziale), effettuata anche alla stregua della situazione socio-economica dell’istante, emerga un effettivo interesse alla decisione (Cass. 21030/15);
nel qual caso l’esigua entita’ della pretesa patrimoniale puo’ unicamente incidere in sede di valutazione equitativa del pregiudizio concreto subito dal cittadino a causa del ritardo del servizio giustizia, legittimando lo scostamento, in senso peggiorativo, dai parametri indennitari fissati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (cfr. Cass. n. 18725 del 2014).
Il caso di specie e’ riconducibile a quest’ultima situazione, poiche’ il giudizio presupposto riguarda una controversia di natura assistenziale (adeguamento dell’indennita’ di disoccupazione agricola), per sua stessa natura non trascurabile ne’ tanto meno irrilevante nella vita di un soggetto operante in un settore economico (quello agricolo) caratterizzato da una sottoprotezione socio-economica. Con la conseguenza che in tal caso la tutela indennitaria di cui alla L. n. 89 del 2001 non puo’ essere negata in ragione del valore monetario oggettivo (Cass. n. 3464 del 2016; Cass. n. 3465 del 2016; Cass. n. 3466 del 2016.
L’esiguita’ del valore monetario del giudizio presupposto non esclude dunque la tutela indennitaria di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, se l’apprezzamento concreto della fattispecie, anche alla stregua della condizione socioeconomica dell’istante, faccia emergere un effettivo interesse alla decisione, come nel caso in cui il giudizio presupposto riguardi, appunto, una prestazione di natura assistenziale, ovvero, nella specie, la rivalutazione dell’indennita’ di disoccupazione agricola, con interessi e spese di lite (cosi’ Cass. n. 11936 del 2015).
La considerazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto va, d’altro canto, pur sempre parametrata sulla condizione sociale e personale del richiedente, potendo l’esiguo valore della “posta in gioco” incidere sull’ammontare dell’indennita’ da liquidare, legittimando lo scostamento, in senso peggiorativo, dai parametri indennitari fissati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo e recepiti dalla L. n. 89 del 2001, articolo 2 bis, senza escludere l’an del diritto all’indennizzo (Cass. n. 12937 del 2012); ovvero, per le cause introdotte dopo l’11/9/12, il valore del giudizio presupposto puo’ costituire il limite massimo della liquidazione alla quale puo’ procedere il giudice dell’equa riparazione.
2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la “Violazione della L. n. 89 del 2001, articolo 2 in combinato disposto con l’articolo 6, § 1 della CEDU – Difetto assoluto di motivazione (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5)”. Il decreto impugnato sarebbe illegittimo per aver limitato l’accertamento della violazione del termine di ragionevole durata a una sola fase processuale, in violazione del principio di “unitarieta’ del procedimento”, evincibile dalla L. n. 89 del 2001, articolo 2 e dall’articolo 6, § 1 della CEDU. Invece, la Corte d’Appello ha effettuato un arbitrario frazionamento della controversia, distinguendone due fasi: la prima, corrispondente al giudizio di primo grado, avente ad oggetto il diritto all’adeguamento dell’indennita’ di disoccupazione agricola e la seconda, corrispondente alla durata del procedimento avente ad oggetto il diritto alle spese del giudizio, riconosciute definitivamente dal Giudice di rinvio.
2.1. – Il motivo e’ anch’esso fondato.
2.2. – L’articolo 2 Legge Pinto delinea in modo unitario il diritto all’equa riparazione, imponendo al Giudice di effettuare una valutazione complessiva e unitaria del processo presupposto.
Questa Corte ha affermato che, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, pur essendo astrattamente possibile individuare gli standard di durata ragionevole per ogni fase e grado del processo, vale, comunque, il principio della unitarieta’ del procedimento. Ne consegue che, ai fini della determinazione dell’indennizzo spettante a chi abbia sofferto l’irragionevole durata di un processo, il termine decorre dalla introduzione del giudizio presupposto fino alla proposizione della domanda di equa riparazione, non potendo la parte scegliere di esperire il rimedio predisposto dalla L. n. 89 del 2001 limitatamente ad una singola fase processuale che si sia protratta oltre lo standard di durata ritenuto ragionevole (Cass. n. 15974 del 2013; v. anche Cass. n. 11837 del 2016).
Dunque, il giudizio presupposto deve essere valutato, anche ai fini della domanda di equa riparazione, nella sua interezza ed unitarieta’, con la conseguenza che non assume alcuna rilevanza la circostanza che la prosecuzione di tale giudizio nei gradi successivi al primo sia stata determinata dalla definizione di questioni afferenti esclusivamente il profilo sulle spese giudiziali, essendo tale aspetto necessariamente concorrente al raggiungimento del risultato complessivo che la parte processuale intende conseguire, con l’ulteriore effetto che anche la determinazione della “posta in gioco” per la quantificazione dell’equo indennizzo effettivamente spettante all’avente diritto per la totale durata ritenuta irragionevole del predetto giudizio dovra’ essere basata sul valore della pretesa dedotta con la domanda di merito e non limitata solo al quantum delle spese giudiziali (Cass. n. 7194 del 2018).
3. – Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono la “Illegittimita’ per carenza assoluta di motivazione nell’individuazione del valore del giudizio presupposto – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, poiche’, a causa del frazionamento per fasi, la Corte territoriale avrebbe individuato in maniera del tutto illegittima il valore della causa del giudizio presupposto.
3.1. – L’accoglimento dei precedenti due motivi di ricorso determina l’assorbimento del terzo.
4. – Il primo ed il secondo motivo di ricorso vanno accolti, con assorbimento del terzo motivo; il decreto impugnato, con riguardo ai motivi accolti, va cassato, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso; assorbito il terzo motivo. Cassa il decreto impugnato, in relazione alle censure accolta, e rinvia la stessa alla Corte d’appello di Catanzaro, altra sezione, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.