Indice dei contenuti
la domanda di accertamento di un credito o di condanna al pagamento contro il fallito e’ inammissibile o improcedibile, in guanto soggetta al rito speciale ed esclusivo previsto dalla L.Fall., articoli 93 ss., restando esclusa la possibilita’ di sospendere il giudizio di opposizione allo stato passivo, nel caso in cui sia pendente altro giudizio in sede ordinaria per l’accertamento del medesimo credito verso la societa’ in bonis, poi fallita.
Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di diritto fallimentare, si consiglia di consultare la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf
Per ulteriori approfondimenti in materia di diritto fallimentare si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
La (nuova) revocatoria fallimentare delle rimesse in Conto Corrente: rilevanza o meno della natura solutoria della rimessa?
Revocatoria fallimentare: elementi rilevati ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis.
Contratto di assicurazione e dichiarazione di fallimento, con particolare riferimento all’assicurazione R.C.A.
La sorte del contratto di affitto di azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento.
L’estensione di fallimento alle società a responsabilità limitata socie di una “società di fatto”
Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 1 marzo 2017, n. 5255
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. R.G. 273042015 proposto da:
P.N.A.C.I. – PRESIDENZA NAZIONALE AZIONE CATTOLICA ITALIANA, C.F. (OMISSIS), in persona del suo procuratore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO N. (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, P.I. (OMISSIS), in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona della D.ssa ZENO Immacolata che sollecita l’accoglimento del ricorso, ordinandosi la prosecuzione del processo illegittimamente sospeso;
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, emessa l’8/10/2015 e depositata il 09/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/1/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
PREMESSO IN FATTO
che:
il Tribunale di Roma, sezione fallimentare, ha ordinato la sospensione del giudizio di opposizione allo stato passivo del Fallimento n. (OMISSIS) srl, in attesa della definizione del giudizio di appello, ritenuto pregiudiziale, avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione ordinaria, n. 20031/13, che aveva dichiarato improcedibile la medesima domanda proposta dalla creditrice PNACI contro la societa’ debitrice in bonis; la PNACI ha proposto regolamento di competenza; il Fallimento ha resistito; il PG ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
che:
la domanda di accertamento di un credito o di condanna al pagamento contro il fallito e’ inammissibile o improcedibile, in guanto soggetta al rito speciale ed esclusivo previsto dalla L.Fall., articoli 93 ss., (v., tra le tante, Cass. n. 25674/2015, n. 7967/2008, sez. un. n. 21499 e 23077/2004), restando esclusa la possibilita’ di sospendere il giudizio di opposizione allo stato passivo, nel caso in cui sia pendente altro giudizio in sede ordinaria per l’accertamento del medesimo credito verso la societa’ in bonis, poi fallita.
P.Q.M.
La Corte annulla l’ordinanza di sospensione e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, sezione fallimentare, cui demanda di provvedere sulle spese della presente fase.